Mutui under 36, prorogate le agevolazioni con Milleproroghe

Nella legge di conversione del decreto Milleproroghe approvata dal Senato c’è una bella notizia per tutti i giovani under 36 che vogliono acquistare casa, infatti l’agevolazione mutui under 36 ottiene la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. Ecco i dettagli.

Agevolazione mutui under 36

L’agevolazione mutui under 36, disciplinata dal decreto Sostegni Bis, prevede la possibilità di acquistare casa con una garanzia statale sull’ammontare del mutuo fino all’80% del costo.

A questa agevolazione si aggiunge l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Nel caso di acquisto da soggetto Iva, quanto versato si riconosce all’acquirente sotto forma di credito di imposta.

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L’agevolazione inizialmente aveva avuto il via libera fino al 31 dicembre 2022, in seguito è stata prorogata al 30 marzo 2023 e ora arriva l’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2023.

L’agevolazione è prevista in favore di persone che entro la data del rogito notarile non abbiano compiuto ancora 36 anni di età. Inoltre l’ulteriore requisito è un reddito Isee inferiore a 40.000 euro.

Naturalmente l’agevolazione può essere fruita solo per l’acquisto della prima casa.

L’agevolazione per i mutui under 36 ha ottenuto l’approvazione definitiva?

Per capire bene la fondatezza di tale notizia è bene precisare l’iter della norma. In sede di conversione al Senato la proroga della garanzia mutuo under 36 ha avuto già l’approvazione. Il 22 febbraio il decreto Milleproroghe arriverà alla Camera per l’approvazione definitiva, i termini per la conversione scadono il 27 febbraio 2023. Tecnicamente non c’è tempo per una modifica della norma, infatti se la norma che prevede la proroga della garanzia mutui under 36 dovesse essere modificata alla Camera, dovrebbe ritornare di nuovo al Senato per l’approvazione della modifica e poi nuovamente alla Camera in quanto la Costituzione prevede che le due Camere debbano approvare lo stesso identico testo delle varie norme.

Fatta questa premessa si può sottolineare che visti i tempi della conversione, la proroga della garanzia mutui under 36 è ormai molto ufficiosa e quasi certa.

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Bonus distribuzione giornali: arriva il via libera dell’Unione Europea

Il decreto Sostegni Bis all’articolo 67 commi da 1 a 6 ha previsto un sostegno in favore delle imprese editrici per la distribuzione dei giornali nei piccoli centri. Con la decisione C (2022) la Commissione Europea ha dato l’autorizzazione alla concessione del bonus distribuzione giornali e di conseguenza sarà possibile presentare istanza.

Cos’è il Bonus distribuzione giornali

L’aiuto previsto nel decreto Sostegni Bis è diretto alle case editrici che attraverso contratti di filiera hanno garantito durante il periodo di emergenza Covid la capillarità e sostenibilità della distribuzione di periodici e quotidiani nei piccoli comuni e nei comuni che hanno un solo punto di distribuzione di giornali.

L’articolo 67 del decreto Sostegni Bis prevede un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate e compresa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai centri di distribuzione.

In base al comma 3 il contributo in oggetto non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed è utilizzabile solo in compensazione.

Quando presentare la domanda per il Bonus distribuzione giornali?

Le domande per poter ottenere il bonus distribuzione giornali potranno essere inoltrate dalle ore 10:00 del 14 ottobre 2022 alle ore 23:59 del 14 novembre 2022 attraverso la piattaforma impresainungiorno.gov.it

Per poter presentare l’istanza è necessario:

  • avere sede legale nello spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia o presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
  • avere un codice di classificazione Ateco 58, in particolare 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • avere stipulato accordi di filiera per la distribuzione dei giornali.

Il contributo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con l’uso del modello F24. In base alle indicazioni fornite, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze per accedere al contributo, il dipartimento dell’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco dei beneficiari e le somme che sono riconosciute e da quel momento le stesse potranno essere portate in compensazione. Ancora non è noto il codice tributo. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a coprire l’ammontare delle richieste regolari inoltrate, ci sarà una riduzione proporzionale del contributo.

 

NASpI gennaio 2022: importi minori per decalage non applicata nel 2021

Sei un percettore NASpI e nel mese di gennaio ti sei accorto che il tuo assegno è molto diminuito rispetto a quello percepito a dicembre 2021? Il motivo è piuttosto semplice, è stato riattivato il meccanismo di decalage, ma purtroppo è anche retroattivo. Ecco come sono calcolati gli importi NASpI gennaio 2022.

Il decalage applicato alla NASpI

La NASpI è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e viene corrisposta a coloro che hanno involontariamente perso il lavoro, è stata introdotta dal decreto legislativo 22 del 2015. La disciplina generale prevede che trascorsi i primi 4 mesi dalla percezione, l’assegno inizia a diminuire della misura del 3%, questa misura viene comunemente denominata decalage. Per gli over 55 il decalage inizia a decorrere dall’ottavo mese. Il decalage si applica mensilmente, quindi ogni mese si percepisce di meno.

Con l’avvento della pandemia per le famiglie sono arrivati momenti difficili anche dal punto di vista economico, inoltre è più difficile trovare lavoro. Proprio per questo, al fine di sostenere le famiglie, con il decreto Sostegni Bis era stato sospeso il meccanismo di decalage. Si trattava però solo di una sospensione, infatti l’INPS nel messaggio 2309 del 16 giugno aveva precisato che da gennaio 2022 non solo sarebbe ripreso il meccanismo del decalage, ma addirittura sarebbero state calcolate anche le riduzioni dei mesi in cui il meccanismo era sospeso.

NASpI gennaio 2022, ecco come effettuare il calcolo

La NASpI gennaio 2022 risulta quindi essere formata dagli importi rimanenti dopo aver sottratto il 3% di giugno 2021. Alla somma risultante viene quindi sottratto il 3% del mese di luglio, di seguito i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e quindi gennaio. Naturalmente per i lavoratori che non avevano ancora maturato i requisiti per l’applicazione del decalage, lo stesso si applica solo dal momento in cui questi sono stati raggiunti.

Un esempio aiuterà a capire meglio il meccanismo con cui viene calcolato l’assegno NASpI gennaio 2022. Se Tizio a giugno percepiva l’intero ammontare dell’assegno NASpI e aveva percepito solo il primo assegno, per il mese di giugno, luglio e agosto comunque non sarebbe stato applicato il decalage. Da ciò consegue che si applica solo per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Sempre sottraendo il 3% per ogni mese.

Se il lavoratore percepiva 800 euro, viene sottratto il primo 3%, raggiungendo 776 euro. A questa somma si sottrae il 3% riferito al mese di ottobre, per un importo di 752,72 euro. Si prosegue per il mese di novembre con un importo “virtuale” di 730,13, per dicembre avrebbe dovuto percepire 686,98 euro. Infine, viene calcolato l’importo di gennaio che è pari a 666,37 euro. Il disoccupato ipotetico, quindi percepisce tale somma a gennaio. Ovviamente non deve restituire le somme maggiori percepite per i mesi in cui il decalage è stato sospeso.

Se hai domande sull’assegno NASpI, ricorda che ora è disponibile anche l’assistente virtuale NASpI a cui si accede senza SPID. Trovi la guida all’articolo: NASpI 2022: tra le novità l’assistente virtuale INPS, come funziona? Guida

Da gennaio 2022 riparte di decalage sull’assegno NASpI

La NASpI è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e hanno diritto a percepirla coloro che perdono il lavoro. Dal primo gennaio 2022 c’è però una novità infatti torna in vigore il decalage sull’assegno NASpI.

Decalage sull’assegno NASpI: cos’è

La NASpI entra nel nostro ordinamento con l’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ed è rivolta a coloro che hanno perso involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. Sono invece esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai agricoli con contratto a tempo determinato, coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia o anticipata), i lavoratori titolari di assegno di invalidità che non optino per la NASpI.

L’INPS eroga questo assegno mensilmente per un numero di settimane corrispondenti alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni. L’importo spettante è pari al 75% della media delle retribuzioni maturate negli ultimi 4 anni. La disciplina però prevede anche che, dal primo giorno del quarto mese (articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 22 del 2015) inizia ad applicarsi un decalage del 3% mensile. Se il beneficiario ha compiuto 55 anni di età, il decalage inizia ad essere applicato dall’ottavo mese.

Effetti del decreto Sostegni bis sul decalage NASpI

Con il decreto Sostegni Bis, decreto legge 73 del 2021, è stata però disposta la sospensione del decalage fino al 31 dicembre 2021. L’obiettivo era aiutare le persone che avevano perso il lavoro ad affrontare l’emergenza Covid senza particolari disagi, infatti il periodo emergenziale ha visto un aumento della perdita di posti di lavoro e quindi di disoccupazione e una maggiore difficoltà per chi già lo aveva perso a ricollocarsi.

Questo implica che dal 1° gennaio 2022 ricomincia ad essere applicato il decalage sull’assegno NASpI e a dare conferma di ciò c’è il messaggio 2309 del 16 giugno 2021. Il messaggio precisa che dal primo gennaio 2022 per le indennità NASpI ancora in essere “l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi”, si deduce che saranno comunque recuperate le percentuali di decalage non applicate in precedenza. Questo vuol dire che non si comincerà di nuovo il decalage al 3%, ma molto superiore.

Questo vuol dire che il calcolo prevede una riduzione del 3% per il mese di giugno, a questa riduzione si applica un’ulteriore riduzione che avrebbe dovuto essere applicata a luglio e via così fino ad arrivare a dicembre 2021. L’importo che i percettori avranno a metà gennaio 2022 subirà un taglio deciso. Dai calcoli eseguiti emerge che coloro che al primo giugno percepiva 1000 euro, in virtù dei vari tagli percepirà a gennaio circa 750 euro.