Pace fiscale: il 43% dei contribuenti ammessi non ha pagato. Proposte

Nuovo allarme bomba sociale: il 43% dei contribuenti che avevano aderito ai provvedimenti di “pace fiscale” sono decaduti dal beneficio. Nuove proposte per rientrare nei termini.

Cosa prevede la pace fiscale

La Pace Fiscale prevede una serie di provvedimenti volti ad agevolare la definizione dei debiti fiscali insoluti. Le misure messe in campo erano di diversa natura, tra queste lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro per il periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Con il decreto Sostegni (governo Draghi), al fine di aiutare le imprese coinvolte dalla crisi pandemica, invece si è provveduto allo stralcio delle cartelle affidate all’agente di riscossione di valore fino a 5.000 euro. In questo caso deve verificarsi una condizione preliminare: il contribuente (persona fisica o impresa) nel 2019 deve aver maturato un reddito non superiore a 30.000 euro lordi. Per aderire a questa agevolazione non era necessaria alcuna istanza del contribuente, infatti l’Agenzia della Entrate ha provveduto automaticamente.

Per la rimanente parte invece era prevista una definizione agevolata Saldo e Stralcio. L’ultimo provvedimento rientrante nel piano di Pace Fiscale era la Rottamazione Ter prevista nell’articolo 3 del decreto legge 119 del 2018 e prevedeva la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i debiti iscritti al ruolo tra il 10° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. La definizione agevolata prevedeva la possibilità per questi debiti di pagare i soli importi senza sanzioni e interessi. Il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione, oppure con una rateizzazione in 10 rate dilazionate però in ben 5 anni. La normativa prevedeva anche la possibilità di compensare i debiti con il fisco con eventuali crediti maturati nel frattempo.

Il mancato pagamento delle rate prevedeva però la decadenza dal beneficio e quindi la riviviscenza dei vecchi importi da pagare.

Dati allarmanti per la pace fiscale: il 43% dei contribuenti è decaduta dal beneficio

Naturalmente la crisi pandemica ha influito sulla capacità di coloro che avevano aderito a far fronte alla rateazione e i dati sono allarmanti. Alla fine del 2021 solo il 57% di coloro che avevano aderito è ancora in corsa con i pagamenti, (718 mila contribuenti), mentre il 43 % è purtroppo decaduto dal beneficio. Si tratta di 532 mila contribuenti che non sono riusciti a pagare entro il 9 dicembre 2021 con tolleranza fino al 14 dicembre 2021 e decaduti dal Saldo e Stralcio e dalla Rottamazione Ter. Mancano all’appello 2,45 miliardi di euro che non potranno più essere riscossi mediante la definizione agevolata, ma dovranno essere riscossi in modo ordinario, quindi con interessi, sanzioni e senza sconti.

I dati sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle finanze, attraverso la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, in risposta all’interrogazione parlamentare del senatore del Movimento 5 Stelle Emiliano Fenu. Nella risposta si sottolinea che tali piani hanno beneficiato di un’ulteriore agevolazione in seguito all’inizio della crisi pandemica. La perdita dei benefici ha avuto una dilazione in caso di mancato pagamento da 5 a 18 rate per i piani in corso alla data dell’8 marzo 2020. Per i piani successivi all’8 marzo 2020 il numero di rate non pagate che porta alla perdita dei benefici ha avuto un innalzamento da 5 a 10. Infine, la soglia per la richiesta delle rateizzazioni ha avuto un incremento 60.000 euro a 100.000 euro.

Rischio di una bomba sociale e prospettive

Per il senatore Fenu è di forte al rischio di una vera e propria bomba sociale e a tale allarme non è indifferente il MEF che ha chiarito come di fronte a questi numeri è necessario agevolare i contribuenti. Proprio per questo motivo non è esclusa una nuova calendarizzazione, la stessa è richiesta in modo unanime anche dai Commercialisti che chiedono anche l’accesso a un nuovo piano di ammortamento dei debiti.

Nel frattempo è stato approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che consente di rientrare nei piani di dilazione per i debiti rateizzati per i quali è intervenuta la decadenza anteriormente alla data di inizio della sospensione dei termini di versamento delle cartelle. La rateizzazione riguarda le richieste presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 per una dilazione massima di 72 rate.

Indennizzi danni da vaccino Covid: il Governo stanzia i fondi

Nel Decreto Sostegni varato il 21 gennaio 2022 è previsto un fondo per gli indennizzi danni da vaccino Covid, con modifica dell’1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Ecco di cosa si tratta.

Indennizzi danni da vaccino Covid: arriva il fondo da 150 milioni di euro

Il decreto Sostegni varato dal Governo Draghi prevede, tra le altre misure, un fondo da 150 milioni di euro per indennizzi volti a ristorare coloro che in, seguito alla somministrazione del vaccino anti Covid, hanno riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica. Non vengono ulteriormente specificati i casi in cui si potrà ottenere questo particolare risarcimento, infatti il decreto sottolinea che ci sarà un decreto attuativo di concerto tra il ministro della Salute e dell’Economia e Finanze.

Il fondo prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023, si può quindi ritenere che si tratti di conseguenze manifestatisi anche nel medio periodo e non nell’immediatezza. Deve comunque trattarsi di menomazioni permanenti derivanti da vaccino anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.

Le reazioni dei partiti agli indennizzi danni da vaccino anti Sars-CoV2

Particolare soddisfazione per l’adozione di questo provvedimento è stata espressa dagli esponenti della Lega e dal Partito Democratico. L’esponente democratica Simona Malpezzi, insieme a Dario Parrini e Valeria Valente hanno sottolineato che in questo modo non ci sarà più l’alibi propagandistico dei No Vax e “si recepisce sul piano normativo un orientamento nettamente fissato dalla Corte Costituzionale in diverse sue recenti sentenze”. La norma infatti prevede risarcimenti per i danno da vaccini non obbligatori, tra cui ci sono i vaccini anti Sars-CoV2, ma non solo. Potrebbe quindi aprirsi uno spiraglio per tutte le persone che hanno subito danni dopo essersi sottoposti a piani vaccinali.

Per le ultime informazioni sulle novità legislative per il contrasto al Covid ti consiglio di leggere: Negozi senza green pass, l’elenco e cosa cambierà dal primo febbraio

Reddito di emergenza, c’è possibilità di nuova proroga?

Il decreto legge 41 del del 22 marzo 2021 all’articolo 12 ha previsto il Reddito di Emergenza (REm). Si tratta di un sostegno economico in favore di famiglie in stato di bisogno, ma soprattutto è una misura da considerare straordinaria e temporanea.

Il reddito di Emergenza: requisiti

Il Reddito di Emergenza è una misura di aiuto in favore alle famiglie con un ISEE di valore inferiore a 15.000 euro e che abbiano un patrimonio mobiliare (risparmi) inferiore a 10.000 euro, aumentati di 5.000 euro per ogni ulteriore membro della famiglia fino a un massimo di 20.000 euro. Per poterlo ottenere era altresì condizione imprescindibile che nel nucleo familiare non fossero presenti soggetti che avevano già percepito indennità Covid. E’ l’INPS a erogare questo sostegno in seguito alla presentazione di una domanda, attualmente non è possibile presentare istanza per il Reddito di Emergenza 2022.

Fatta questa premessa, come già ribadito, il Reddito di Emergenza era una misura provvisoria e attualmente non è stata prorogata, ma molte famiglie si chiedono: vi è la possibilità di una nuova proroga?

Con la proroga dello stato di emergenza è possibile che vi sia anche la proroga del Reddito di Emergenza?

Vista la proroga dell’emergenza e visto che l’Italia si trova ora ad affrontare la quarta ondata del virus Covid-19, erano in molti ad attendere l’inserimento nella legge di bilancio 2022 di una proroga del Reddito di Emergenza. In realtà così non è stato.

Attualmente è allo studio del Governo il nuovo decreto Sostegni, anche questo secondo le prime indiscrezioni andrà ad aiutare le imprese che più di altre hanno subito gli effetti del dilagare della pandemia, in particolare il settore ristorazione, turismo e tempo libero (discoteche). Le attività economiche che lavorano in questi settori con la quarta ondata, che è andata a coincidere anche sul periodo natalizio, hanno sofferto forti perdite.

Dalle indiscrezioni sul prossimo decreto Sostegni emerge anche che molto probabilmente ci saranno ulteriori misure per il contrasto al caro energetico. A questo proposito però il Presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa ha sottolineato che la via del sostegno governativo per far fronte al rincaro dei prezzi dell’energia non può essere l’unica soluzione e che invece è necessario andare a colpire chi da questi aumenti ha tratto maggiore profitto.

Ci sarà una nuova proroga del Reddito di Emergenza?

Ad oggi invece non vi sono notizie su una nuova proroga del Reddito di Emergenza. Per poter procedere a un’estensione sarebbe comunque necessario uno scostamento di bilancio e a questo punto potrebbe essere presente in un atto autonomo rispetto al decreto Sostegni già anticipato. Molto dipende dal futuro andamento dei contagi, infatti sembra che siamo ormai giunti al picco dei contagi e ci si aspetta una rapida discesa dei numeri in quanto la variante Omicron richiede tempi di guarigione minori. Questo implica che potrebbe non esservi alcuna proroga del Reddito di Emergenza anche se non sono escluse altre forme di aiuti alle famiglie che si trovano ad affrontare maggiori difficoltà.

Aiuti Covid: come si dichiarano per partite Iva forfettarie, semplificate e dei minimi

Gli aiuti a fondo perduto ricevuti dallo Stato per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica dovranno essere dichiarati anche dalle partite Iva in regime forfettario, semplificato e dei minimi. Tuttavia, se è certo che bisogna indicare i contributi a fondo perduto, più dubbia è la segnalazione dei bonus, ad esempio quello di 600 euro.

Dove si indicano gli aiuti Covid nella dichiarazione dei redditi?

I lavoratori autonomi e i professionisti che hanno ricevuto i sostegni a fondo perduto per il Covid nel 2020 dovranno darne indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi nel quadro RE. Per le partite Iva a regime forfettario o dei minimi, in sede di dichiarazione, il quadro di riferimento è quello LM.

Dichiarazione redditi 2021: quali sono gli aiuti che vanno indicati

Se gli aiuti a fondo perduto vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, diverso è il caso delle indennità a importo fisso. Le istruzioni riguardanti l’indicazione degli aiuti Covid ai professionisti fanno riferimento, in particolare, al decreto legge numero 18 del 2020 e al successivo Dl numero 34 del 2020. Il primo provvedimento aveva previsto, per i contribuenti, l’indennità di 600 euro riferita al mese di marzo 2020 e destinata, tra le altre categorie, ai liberi professionisti che avevano la partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata dell’Inps.

L’indennità 600 euro del 2020

Il decreto 34 del 2020 aveva previsto, a favore degli stessi provvedimenti, un’altra indennità di 600 euro relativa al mese di aprile e una ulteriore, di mille euro, riferita a maggio. Tuttavia, per quest’ultima indennità, i professionisti, oltre all’iscrizione alla gestione separata Inps, dovevano dimostrare di aver subito una diminuzione del reddito di almeno il 33% del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019.

Professionisti iscritti alle Casse

Anche ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali hanno percepito un aiuto Covid. I provvedimenti di riferimento sono l’articolo 44 del decreto legge numero 18 del 2020 e il decreto ministeriale del 28 marzo 2020. L’indennità, tuttavia, è stata riconosciuta nel rispetto di precisi tetti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva.

Dichiarazione redditi: il quadro RE degli aiuti ai professionisti

Dalle istruzioni ministeriali non sembrerebbe sussitere l’obbligo di dichiarazione delle indennità per i professionisti nella compilazione del quadro RE. Gli aiuti, tra l’altro, non potrebbero essere inseriti nella colonna 1 del rigo RE 3, quello destinato alle somme a fondo perduto. E nemmeno nella colonna 2 destinata ad altri proventi che non concorrono alla determinazione del reddito e, pertanto, non tassabili.

Il quadro LM della dichiarazione dei redditi: forfettari e minimi

Varia, invece, il il tipo di dichiarazione per gli autonomi che devono compilare il quadro LM. Questo quadro è riservato:

  • ai conribuenti cosiddetti minimi del regime di vantaggio ex articolo 27 del decreto legge 98 del 2011;
  • le persone fisiche rientranti nel forfettario della legge 190 del 2014.

I primi dovranno compilare la sezione I del quadro LM, nello specifico la colonna 2 del rigo LM 2. I forfettari, invece, dovranno comilare la sezione II del modello LM, precisamente la colonna 2 del rigo LM 33. Questo rigo indica le indennità e i conributi percepiti di qualsiasi natura in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Nello stesso rigo non possono essere indicati i sostegni esistenti già prima della fase di emergenza da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione e di fruizione.

Indennità 600 e 1000 euro del 2020

Peraltro, le indennità di 600 e 1000 euro dovrebbero rientrare in quest’ultimo rigo. Tuttavia, si attendono maggiori chiarimenti ministeriali in merito all’inesistenza, nel quadro RE, di un rigo riservato a queste indennità. In entrambi i quadri, inoltre, non devono esssere indicati i crediti d’imposta accordati per le sanificazioni e l’adeguamento degli ambienti. Sul punto, gli autonomi non devono indicare neanche il bonus affitti. Tutti questi benefici vanno indicati nel quadro RU. Tuttavia il bonus sugli affitti e il credito per l’adeguamento degli ambienti vanno inseriti anche nle quadro RS.

Under 36: tutte le agevolazioni per l’acquisto prima casa

Novità per gli under 36 che vogliono comprare casa. Ecco tutte le agevolazioni per l’acquisto e anche le altre misure a favore dei giovani proprietari.

Under 36: l’introduzione del Decreto sostegni Bis

Comprare casa è il sogno di molti italiani. In Italia il mattone è sempre stato considerato l’investimento migliore.  Nonostante la pandemia da Coronavirus sono molte le persone che non hanno rinunciato a questo sogno. E lo stato attraverso il decreto sostegni bis, si propone di aiutare nella realizzazione di questa speranza. Il Decreto sostegni bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 maggio n.73, riserva molte attenzioni ai giovani, under 36, che vogliono comprare casa. Sono due i punti cardini: le agevolazioni per l’acquisto della prima casa e la sospensione delle rate del mutuo per tutto il 2021. Ma andiamo con ordine.

Under 36: chi può accedere alle agevolazioni?

A partire dal 24 giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022 sarà possibile presentare richiesta per struttare le agevolazioni messe in campo dallo stato. I due requisiti base per accedere al Fondo Garanzia prima casa sono: avere meno di 36 anni ed in ISEE non superiore a 40.000 euro.  Ma non solo occorre avere anche altri requisiti:

  • non essere proprietari di altri immobili in Italia;
  • l’immobile non deve essere di lusso (quindi da escludere A/1, A/8 ed A/9 come categorie catastali);
  • se si è titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito. Bisogna quindi spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare;
  • ISEE inferiore a 40.000 euro. L’agevolazione dovrebbe trovare applicazione anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi ISEE i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40.000 euro, ma insieme di importo superiore;
  • se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne è invece privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti.

Tutte le agevolazioni previste a favore dei giovani proprietari

Gli under 36 che compreranno casa non dovranno più pagare l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale. Mentre dovranno solo pagarsi l’imposta di bolle, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per un importo totale di circa 320 euro. Se invece si compra da un costruttore e l’operazione è soggetta ad IVA, questa diventa credito d’imposta. Il credito d’imposta può essere usato per:

  • pagare l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi successiva alla data dell’acquisto;
  • pagare le imposte di registro sulle donazioni, successioni dovute su atti e denunce presentate dopo la data di acquisto del credito;
  • compensare somme dovute a titolo di contributi previdenziali o assistenziali, ritenute d’acconto o premi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Under 36: la sospensione delle rate del mutuo

La pandemia da Covid 19 ha portato la perdita di molti posti di lavoro in Italia. E con essi anche l’aumento delle difficoltà di molte famiglie a far fronte ai debiti precedentemente contratti. E’ il caso di chi ha contratto mutuo per l’acquisto della sua prima casa, ed ora si trova di difficoltà economiche. L’art. 64 del decreto sostegni bis (DL n.73/2021) interviene proprio su questo punto. Vi è appunto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino al 31 dicembre 2021. Ma chi può accedere a questa agevolazione? Potranno usufruirne:

  • i lavoratori subordinati o atipici che sono disoccupati;
  •  chi già usufruisce del Fondo di garanzia;
  • i liberi professionisti e lavoratori autonomi che hanno subito un calo di fatturato a causa dei lockdown;
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • chi ha subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno un mese;
  • per causa di morte o invalidità civile di almeno l’80% dell’intestatario del mutuo;
  • chi ha già beneficiato di 18 mesi o di due periodi di sospensione, a patto che sia stato ripreso, regolarmente e per almeno 3 mesi, il pagamento delle rate.

Solo in presenza di questi requisiti è possibile sospendere le rate di mutuo della prima casa, seguendo le istruzioni per la presentazione della domanda illustrate sul sito del governo e sulla Consap.

L’importanza del Fondo Garanzia

Cosa molto importante è la presenza dello Stato ed il Fondo Garanzia. Infatti il decreto Sostegni bis ha decretato lo stanziamento di nuove risorse per il Fondo Garanzia prima casa gestito da Consap. I soggetti che hanno meno di 36 anni ed ISEE inferiore a 40 mila euro, otterranno una garanzia dello Stato pari all’80% sul prezzo d’acquisto della prima casa, con tetto massimo di 250.000 euro. Possiamo dire che sarà lo Stato italiano a fare da Garante nel caso in cui l’acquirente dovesse accedere alla richiesta di mutuo. Ovviamente le agevolazioni sono valide solo in caso di acquisto della prima casa. Infine è prevista l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative relativi agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento.

Ma cosa si intende per acquisto prima casa?

Le agevolazioni fino a qui descritte sono valide solo per chi intende acquistare la “sua prima casa”. Per essere un acquisto di questo tipo, occorre che il compratore:

  • non sia titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un immobile che si trovi nello stesso comune di quello dell’immobile che si intende comprare;
  • non sia titolare né in esclusivo né in comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o nuda proprietà di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto prima casa;
  • porti la propria residenza entro 18 mesi dal rogito notarile.

Pertanto se si ha un lavoro retribuito, meno di 36 anni di età, un valore ISEE inferiore a 40 mila, il tempo migliore per comprare casa: è oggi! Perché le agevolazioni dureranno fino a giugno 2022, quindi è un occasione da non farsi scappare.

Bonus Baby sitting per lavoratori autonomi, fino al 30 giugno: tutto quello che c’è da sapere

Per sostenere le famiglie, il Governo Draghi tra le altre cose ha reintrodotto il bonus baby-sitting, per aiutare a fronteggiare la crescita dei figli, con età inferiore ai 14. Il bonus baby-sitting 2021 prevedi aiutare le seguenti categorie di lavoratori:

  • gli operatori sanitari del pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio sanitari;
  • forze dell’ordine e di soccorso pubblico;
  • iscritti alla gestione separata Inps e autonomi.

Per gli operatori sanitari, l’Inps, nel comunicato del 23 Marzo 2021, ha specificato che il bonus baby sitter spetta anche a medici di base e pediatri

Dettagli Bonus Baby Sitting: iscritti alla gestione separata Inps e autonomi

Il bonus baby sitter è un contributo economico per aiutare le famiglie con figli in cui padre e madre lavorano, durante l’emergenza epidemiologica da covid-19. Esso, potrà essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, esclusivamente se non possono lavorare da casa. In pratica viene introdotto uno speciale bonus baby sitter fino a 100 euro a settimana.

Per il momento, non è ancora possibile presentare domanda, bisogna attendere la nota operativa Inps. Con ogni probabilità le domande andranno presentate con le stesse modalità usate per gli aiuti concessi lo scorso anno. I lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata Inps, per poter presentare domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere figli minori che non devono aver compiuto 12 anni alla data del 5 marzo ( il limite di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) , a partire dalla quale è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • il genitore beneficiario dell’agevolazione deve convivere con il/i minore/i per il/i quale/i ha ottenuto il bonus;
  • nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato, non lavoratore, che lavora in smart working, sospeso dal lavoro o che usufruisce del congedo;
  • nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali Naspi, CIGO, indennità di mobilità e simili.

Gli importi di bonus erogati dall’Inps, come è avvenuto lo scorsa anno 2020, saranno remunerati tramite il libretto di famiglia, ovvero il libretto rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa. In altre parole, l’importo del bonus in erogazione sul portafoglio elettronico presente nella sezione libretto di famiglia del sito dell’Inps del genitore richiedente potrà essere utilizzato per retribuire il lavoro occasionale prestato dalla baby-sitter o i centri infanzia durante la dad. Non è compatibile con il bonus asilo nido, quest’ultimo prevede il rimborso delle rette versate per il pagamento dell’asilo nido. Il contributo per il pagamento di servizi di baby sitting vale fino al 30 giugno 2021.

Bonus decreto Sostegni: le scadenze per presentare domanda per ognuno

E’ tempo di Bonus ed in questa sciagurata annata 2020/21 è sempre tempo anche di decreti, in un paese che è in costante balìa di cambiamenti e di incertezze. E dovrebbe essere soprattutto tempo di sostegni, per molte categorie che iniziano sempre più ad annaspare in un clima di crisi economica, psicologica, epidemica e sociale. Se non addirittura a cessare attività, in molti casi. Quindi andiamo, in tal proposito, a scoprire il Bonus decreto sostegni da chi ed entro quando dovrà essere presentato.

Bonus decreto sostegni: chi potrà beneficiarne

Il bonus decreto sostegni, una piccola speranza di ossigeno per molte attività, potrà essere applicato a coloro che sono possessori di partita IVA, attivata entro la data del 23 marzo 2021. Ovviamente, dovranno svolgere attività di impresa ed/od di lavoro autonomo, o siano essi titolari di un reddito agrario e che abbiano residenza in Italia.

Anche i liberi professionisti, non rappresentanti enti commerciali, potranno usufruire di richiesta del Bonus decreto sostegni, ed anche enti religiosi correlati civilmente ad attività commerciali. Non sono ammessi invece i soggetti che hanno cessato la partita IVA prima della data del 23 marzo 2021.

Sono inoltre esclusi dalla possibilità di presentare domanda, gli enti pubblici, coloro che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.

Quando scade il termine per presentare domanda per il Bonus decreto sostegni?

Le domande per ottenere tale beneficio, saranno accettate a partire dal 30 marzo del 2021 (cioè, a breve) ed avranno scadenza il prossimo 28 maggio 2021. Ma, prima di presentare domanda per ottenere il tanto ambito bonus, bisognerà accertarsi di ben due criteri importanti, per poterne ottenere beneficio.

Uno dei due requisiti consiste nell’aver conseguito nell’anno 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Ovvero farà fede il modello della dichiarazione dei redditi del 2020. Mentre, nel caso delle società con un periodo d’imposta che non coincida con l’anno solare, occorrerà tenere riferimento del periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021.

L’altro requisito da tenere conto, prima di presentare domanda per il bonus decreto sostegni è verificare che l’ammontare medio del fatturato mensile e del corrispettivo del 2020 sia inferiore del 30% almeno, rispetto all’ammontare medio dell’anno 2019. Una particolarità che, invece non sarà necessaria per coloro che hanno aperto la partita IVA nel gennaio 2019.

Come si calcola l’ammontare del contributo del Bonus decreto sostegni?

E veniamo, dunque, a ciò che potrebbe attendere ai “fortunati vincitori” di questa boccata d’aria tanto ambita. Il calcolo di ciò che vi spetta, sempre ammesso che tra una trafila e l’altra, tra un requisito e l’altro, avrete la fortuna che il Bonus vi spetti, è presto fatto. Bisognerà applicare una diversa percentuale alla differenza generata tra l’importo della media mensile dell’ anno 2020 e quella del fatturato media mensile dell’annata 2019.

  • Avrete, quindi il 20% qualora i ricavi del 2019 superino 5.000.000 di euro, ma non superino l’importo di 10.000.000 di euro.
  • il 30% se ricavi e compensi del 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro.
  • il 40% nel caso in cui i ricavi e i compensi del 2019 superino i 400.000 euro ma non superino l’importo di 1.000.000 di euro.
  • il 50% se i ricavi sempre del 2019 dovessero superare la somma di 100.000 euro ma non superano gli importi di 400.000 euro.
  • Infine, il 60% se i ricavi e i compensi del 2019 sono inferiori o pari alla somma di 100.000 euro.

L’importo massimo del contributo che si potrà ricavare dal tanto ambito bonus decreto sostegni, sarà in ogni caso di 150.000 euro. Inoltre, è bene sapere come inviare domanda, dopo aver fatto le considerazioni e i calcoli del caso. La domanda di contributo per ottenere (o tentare di ottenere) il Bonus decreto sostegni dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei. O avvalendosi degli intermediari delegati a ciò, per poi avere accesso alla procedura, con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Dopodiché, non vi resterà che incrociare le dita e, sperando nella non lentezza della burocrazia, attendere l’esito, attraverso mandato di pagamento, comunicato nella sezione “fatture e corrispettivi” del sito della agenzia delle entrate. Una volta tanto, ricevere notifica dall’ agenzia dell’entrate potrà essere cosa lieta.

Decreto Sostegni, aiuti Partite Iva senza codici ATECO: requisiti, come fare domanda

Il Decreto Sostegni approvato venerdì 19 marzo 2021 in Consiglio dei ministri, introduce un nuovo meccanismo di ristoro per piccole e medie imprese, ovvero con un fatturato fino a 10.000.000 di euro. Il tetto massimo, consente di includere circa 3 milioni di PMI. Il provvedimento archivia i codici Ateco previsti dagli ultimi ristori e include anche i professionisti degli Ordini, precedentemente rimasti esclusi.

Chi può fare domanda per richiedere i contributi a fondo perduto

Cambia il requisito di perdita di fatturato per accedere al nuovo meccanismo di ristoro introdotto dal Decreto Sostegni. Infatti, potranno fruirne tutte le imprese che hanno registrato una perdita di almeno il 30% (in precedenza il 33%). Modificato anche il calcolo che stabilisce l’entità del sussidio, che si baserà sulla media mensile delle perdite registrato in tutto il 2020 rispetto all’intero 2019.

L’ammontare dei sostegni è stato stimato dalla relazione tecnica, nell’ordine degli 11,5 miliardi complessivi.

Decreto Sostegni: le cinque fasce di ristoro

Per quanto concerne la perdita di fatturato medio mensile, saranno applicate cinque fasce di indennizzo. Il 60% per le imprese fino a 100.000 euro, il 50% tra 100.000 e 400.000 euro, il 40% tra 400.000 e 1 milione di euro, il 30% tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro, il 20% tra 5 e 10 milioni di euro.

La domanda per ottenere il sussidio ristoro dovrà essere inoltrata entro 60 giorni, scegliendo tra credito d’imposta e bonifico, a partire da mille euro per le persone fisiche (duemila per le persone giuridiche) e fino a un massimo di 150.000 euro. In media, si tratta di 3.700 euro per ogni attività.

Decreto Sostegni: come richiedere il sussidio

Sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti per ottenere i contributi previsti dal Decreto Sostegni, previo una piattaforma messa a punto con Sogei (Società di ICT controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze). L’Agenzia delle Entrate avrà il compito di erogare i contributi dovuti. La buona notizia è che gli aiuti alle imprese avverranno prima di effettuare i controlli, al fine di velocizzare i pagamenti.

Non ci saranno erogazioni in automatico, in quanto viene cambiato il criterio di calcolo, motivo per cui, i richiedenti il contributo dovranno attenersi ai tempi e alla modulistica previsti dall’ADE. La richiesta potrà avvenire tramite commercialisti e consulenti del lavoro, comunque da tutti gli intermediari abilitati e delegati per l’accesso al cassetto fiscale e si potrà utilizzare l’importo per compensare i debiti fiscali nel modello F24. L’accredito partirà dall’8 aprile 2021, secondo quanto riferito da Mario Draghi.

Per chi ha aperto la Partiva Iva dal 2019, il confronto prenderà in considerazione il fatturato medio mensile dei mesi di attività, escluso quello di apertura. Chi l’ha aperta nel 2020, non potendo avere alcun confronto, riceverà l’importo minimo.

Dl Sostegni: 2400 euro agli stagionali e 3 mensilità del Reddito di Emergenza

Il decreto Sostegni è stato approvato lo scorso 19 marzo 2021. Una lunga attesa che ha fatto crescere il malessere delle categorie più colpite dalle restrizioni derivanti dalle chiusure del Covid-19.

Draghi, nella conferenza stampa ha subito chiarito che “I capisaldi del decreto sono il sostegno alle imprese, al lavoro e l’aiuto contro la povertà”.

Il Dl Sostegni prevede aiuti per un totale di 32 miliardi. I primi pagamenti per le imprese e le partite Iva inizieranno l’8 aprile. In particolare, per gli aiuti alle imprese sono previste cinque fasce di ricavi con percentuali differenziate di sostegno economico.

Altri aiuti confermati dal dl Sostegno sono:

  • la proroga della cassa integrazione,
  • il blocco dei licenziamenti,
  • il Reddito di Cittadinanza e il Reddito di Emergenza per le persone meno abbienti della popolazione.

Nello specifico, per quando riguarda il Reddito di Emergenza, le mensilità disposte saranno 3. Una novità prevista è la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 (anzichè 2015), ma solo per chi rientra in un tetto di reddito di 30mila euro.

Indennizzi decreto sostegni

Inoltre, sono stati confermati gli indennizzi per i settori più colpiti dalle misure anti Covid. In particolare, per gli stagionali del turismo è stato rinnovato il bonus onnicomprensivo, con importi ridotti rispetto a quanto inizialmente previsto: 2.400 euro in tutto per i tre mesi di sospensione di lavoro a fronte dei 3.000 annunciati in partenza.

I beneficiari di tale bonus dovrebbero essere gli stessi dei mesi precedenti ovvero:

  • autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 75.000 euro;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
  • stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti.

Infine, il Decreto Sostegno ha previsto una novità per la scuola, ovvero, di consentire l’assenza del personale scolastico di ogni ordine e grado per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Per far fronte a tali assenze del personale scolastico sono stati stanziati 300 milioni di euro. Inoltre, tra le altre cose sono stati previsti servizi per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica derivanti dalla Pandemia rivolti a studenti e personale scolastico.