Accise mobili sui carburanti: cosa sono? Come funzionano?

Approvate le accise mobili sui carburanti, una misura per il contrasto all’aumento dei prezzi di benzina e gasolio che sta mettendo in allarme gli italiani.

Cosa sono le accise mobili?

Negli ultimi mesi uno dei problemi che attanaglia gli italiani è il costo dei carburanti. Lo stesso è composto da due parti, una relativa alla materia prima, la seconda parte è rappresentata dalle imposte. Abbiamo visto in precedenza che in Italia le imposte sui carburanti ( iva e accise) corrispondono a circa il 58% del prezzo finale, si tratta di una quota abbastanza importante che in questo periodo di crisi economica appare difficile da supportare. Proprio per questo c’è stato un ritorno alle accise mobili sui carburanti, ma di cosa si tratta?

L’accisa mobile è un meccanismo attraverso il quale viene calmierato il prezzo di un bene, tale meccanismo prevede che nel momento in cui il prezzo di un bene aumenta oltre una determinata soglia, in modo automatico le accise sono ridotte. In modo altrettanto automatico nel caso in cui il prezzo del bene scende, le accise aumentano nuovamente. Il decreto carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2023 prevede proprio l’attivazione delle accise mobili sui carburanti.

Come funziona il meccanismo delle accise mobili del decreto trasparenza?

Molti si chiedono si attivano le accise mobili sui carburanti?

In base alle disposizioni normative, le accise mobili sui carburanti sono state studiate in modo che in corrispondenza dell’aumento del gettito Iva determinato dall’aumento del prezzo dei carburanti, le accise sono di fatto tagliate, questo implica che il meccanismo studiato è in grado di evitare effetti negativi sui bilanci dello Stato.

Si tratta di un meccanismo già adottato dall’Italia nel 2007 (governo Prodi) e infatti il decreto Trasparenza va proprio a modificare due commi della legge 244 del 2007. In base a quanto stabilito dal decreto la riduzione delle imposte si attiva solo nel caso in cui il prezzo di benzina e gasolio dovesse superare il prezzo medio relativo al bimestre precedente, in relazione al valore di riferimento indicato nel DEF.

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Bonus trasporti 2023 nel decreto trasparenza/carburanti: Isee più basso

Il decreto sulla trasparenza non si occupa solo del prezzo della benzina, ma introduce anche ulteriori misure, tra queste vi è il bonus trasporti che rispetto a un anno fa prevede requisiti diversi per l’accesso. Ecco cosa cambia e chi può richiedere il bonus trasporti 2023.

Bonus trasporti 2023: a chi spetta?

Il nuovo bonus trasporti 2023 può contare su un fondo di 100 milioni di euro ( nella precedente edizione il fondo stanziato era di 180 milioni di euro). È destinato ai pendolari che abbiano sostenuto spese per il trasporto pubblico e può esseere richiesto dalle persone che abbiano un reddito Isee non superiore a 20.000 euro. Nella versione precedente il requisito Isee era diverso, infatti il Bonus Trasporti spettava a coloro che avevano un reddito Isee fino a 35.000 euro. La riduzione del requisito Isee risulta necessaria in quanto il bacino di utenza deve essere ristretto a causa del dimezzamento dei fondi.

I pendolari possono richiedere il bonus trasporti, lo stesso è nominativo, quindi può essere utilizzato solo dall’effettivo beneficiario ( non è cedibile), inoltre :

  • si può utilizzare per l’acquisto di un solo abbonamento, quindi in caso di eccedenza, la stessa si perde;
  • non costituisce reddito imponibile;
  • e non è compreso tra i redditi da dichiarare al fine del computo Isee.

Il buono può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Come ottenere il bonus trasporti 2023?

Come per la precedente edizione, potrà essere richiesto con la piattaforma messa a disposizione dal ministero del Lavoro fino a esaurimento delle risorse e dovrà essere utilizzato nell’arco di un mese dall’emissione. Scaduto tale termine, non potrà più essere utilizzato e le risorse saranno nuovamente introitate nel sistema a disposizione di ulteriori richiedenti.

Il richiedente nell’inoltrare l’istanza deve indicare il reddito Isee e codice fiscale e deve scegliere tra le varie aziende di trasporto che hanno aderito all’iniziativa, ad esempio Trenitalia. Il sistema rilascia un codice da utilizzare al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Anche nell’attuale versione viene confermato l’importo massimo di 60 euro. Le somme non spese, ad esempio perché l’abbonamento mensile costa meno di 60 euro, sono nuovamente introitate nel sistema e quindi ritornano disponibili per altri utenti.

Avvisiamo che il decreto trasparenza è stato pubblicato in Gazzetta il 14 gennaio 2023 e che attualmente non è ancora possibile richiedere il Bonus Trasporti, sarà invece necessario attendere il decreto attuativo che dovrebbe arrivare nell’arco di qualche settimana (30 giorni).

Il bonus trasporti 2023 è compatibile anche con altre agevolazioni, ad esempio con le detrazioni previste per le spese di trasporto, naturalmente per la parte eccedente rispetto al bonus di 60 euro e che resta a carico del beneficiario.

Imprese: Ministero del Lavoro chiarisce gli obblighi informativi del decreto trasparenza

Il decreto Trasparenza ha sottolineato che il datore di lavoro ha obblighi informativi particolarmente importanti nei confronti dei lavoratori. Proprio per questo motivo, il 20 settembre 2022 il Ministero del Lavoro ha reso pubblica la Circolare 19 in cui sono indicati nel dettaglio gli obblighi informativi ricadenti sul datore di lavoro in ottemperanza al decreto Trasparenza ( decreto legislativo 104 del 27 giugno 2022).

Obblighi informativi

Il decreto trasparenza viene emanato in applicazione della direttiva UE 2019/1152 e prevede obblighi informativi a carico del datore di lavoro, gli stessi sono ora meglio esposti all’interno della Circolare 19 del Ministero del Lavoro.

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Congedi

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulla durata dei congedi per ferie e di tutti gli altri congedi retribuiti vigenti e di cui può usufruire il lavoratore.

La circolare sottolinea che, visto che si parla esclusivamente di congedi retribuiti (previsti dalla legge e dai contratti collettivi), deve ritenersi che non sussista obbligo informativo per i congedi non retribuiti.

Sottolinea la circolare che il nostro ordinamento prevede diverse forme di astensione dal lavoro, ad esempio aspettativa e permesso, ma visto che la normativa parla espressamente di congedo, deve ritenersi che solo quelli così espressamente denominati ricadono nell’obbligo di informazione. In via esemplificativa si elencano i congedi ricadenti: congedo di maternità e paternità, congedo parentale, congedo per donne vittime di violenza di genere.

Retribuzione

La normativa stabilisce che il datore di lavoro deve indicare “l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento”. Precisa il Ministero che non devono essere indicate le componenti che possono essere considerate variabili, ma solo quelle che sono determinabili già al momento della costituzione del rapporto. Non sono oggetto dell’informativa neanche le misure di welfare aziendale, ad esempio i buoni pasto o i benefit aziendali, in quanto non rientrano nell’assetto retributivo ordinario.

Orario di lavoro

L’informativa deve contenere indicazione degli orari normali di lavoro, le condizioni che si applicano ad eventuale lavoro straordinario e la retribuzione di questo.

Nel caso di cambio di orario, si ritiene che il datore di lavoro debba dare l’informativa solo nel caso in cui ci sia una modifica strutturale o per un arco di tempo significativo.

Previdenza e assistenza

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore indicazioni circa gli enti di previdenza e istituti che ricevono contributi previdenziali e assistenziali e devono ricevere informazioni su qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. Tra le informazioni che il datore di lavoro deve dare al lavoratore vi sono anche quelle inerenti la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

Uso di strumenti di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare se in azienda sono presenti sistemi di monitoraggio automatizzati e sistemi decisionali automatici utilizzati al fine di fornire informazioni utili a:

  • assunzione;
  • conferimento dell’incarico;
  • gestione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
  • assegnazione di compiti e mansioni;
  • indicazioni su sorveglianza, valutazione, prestazioni, adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del lavoratore.

L’obbligo di comunicazione resta anche nel caso in cui ci sia un intervento umano accessorio.

Nella pratica il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore nel caso in cui abbia utilizzato sistemi di screening automatico dei curricula, se c’è stato l’utilizzo di software automatici per test psico-attitudinali o simili, oppure nel caso in cui siano utilizzati software automatici per la realizzazione di statistiche a fini valutativi.

Ultime informazioni su obblighi informativi del decreto trasparenza

La circolare chiarisce anche che l’articolo 7 del decreto Trasparenza fissa in sei mesi il periodo di prova massimo, termine che però può essere ridotto nei contratti collettivi. In caso di contratto a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionale rispetto alla durata del contratto.

Ricordiamo, infine, che l’articolo 10 del decreto Trasparenza prevede che, laddove possibile, il datore di lavoro deve favorire la trasmigrazione verso contratti di lavoro più stabili e duraturi.

Tali informazioni si ritiene debbano essere date in forma scritta, valido anche il documento elettronico.

Circolare-n19-20-09-22