Qual è l’importo massimo deducibile nella dichiarazione dei redditi?

La deduzione, a livello fiscale, è un’agevolazione che garantisce un risparmio di imposta. In quanto permette al contribuente, che si tratti di una persona fisica o di un’impresa, di abbassare il reddito imponibile che è poi quello sul quale, in sede di dichiarazione dei redditi, si andranno a pagare le tasse. In particolare, nell’anno di imposta di riferimento, un onere è deducibile quando questo è stato effettivamente sostenuto dal contribuente includendo pure quando la spesa è stata sostenuta per i familiari che sono fiscalmente a carico.

Per tutti gli oneri sostenuti e portati in deduzione fiscale, per l’anno di imposta di riferimento in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto sempre a conservare tutta la documentazione originale. E, in caso di controlli o accertamenti fiscali, è poi obbligato a esibirla. Ma detto questo, qual è l’importo massimo deducibile nella dichiarazione dei redditi? Al riguardo c’è da dire che gli oneri deducibili sono davvero tanti e, nel rispetto dei requisiti di fruizione, presentano dei massimali che sono differenti caso per caso.

Ecco gli oneri deducibili più comuni, dai contributi previdenziali agli assegni di mantenimento

Per esempio, tra gli oneri deducibili più comuni rientrano i contributi versati dai lavoratori autonomi. In tal caso la percentuale di deduzione fiscale, in base al reddito, varia da un minimo del 23% ad un massimo del 43%. Si possono portare in deduzione fiscale, inoltre, pure i contributi che sono stati versati per la previdenza complementare fino ad un massimo di 5.164,57 euro.

Pure i contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici, ovverosia per le colf, per le badanti e per le babysitter, rientrano allo stesso modo tra gli oneri deducibili. La percentuale di deducibilità fiscale varia sempre in base al reddito dal 23% al 43%, ma con un massimale che in questo caso è pari al 1549,37 euro.

Sono deducibili dal reddito, sempre dal 23% al 43% in base al reddito, pure gli assegni di mantenimento che, nell’anno di imposta di riferimento, sono stati versati all’ex coniuge. Così come, in caso di adozione internazionale, il 50% della spesa che è stata sostenuta è deducibile fiscalmente dal 23% al 43% in base al reddito.

La deducibilità fiscale dal reddito di impresa delle erogazioni liberali per il Covid-19

La deducibilità fiscale di oneri e spese, tra l’altro, può variare nel tempo in base alle disposizioni di legge. Per esempio, con il cosiddetto Decreto ‘Cura Italia’ è stata introdotta, per le imprese, la deducibilità fiscale per le erogazioni liberali, effettuate sempre con strumenti e servizi tracciabili, per gli interventi in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per l’anno di imposta 2020, e per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le erogazioni liberali per il Covid-19 sono deducibili e non sono considerate come destinate a finalità che sono estranee all’esercizio dell’impresa. Ma a patto che le erogazioni liberali siano state effettuate in favore dello Stato italiano, delle Regioni, degli enti locali territoriali o di enti o istituzioni pubbliche. Oppure a favore di fondazioni e di associazioni ma a patto che siano legalmente riconosciute e senza scopo di lucro.

Deduzioni fiscali: cosa sono e come si calcolano. Vantaggi

In TV e sui giornali si incontra spesso  la locuzione “deduzioni fiscali”, ma di cosa si tratta, come funzionano e quali benefici apportano?

Dichiarazione pre-compilata e deduzioni fiscali

Dal 10 maggio 2021 è disponibile la dichiarazione 730 pre-compilata, si tratta di una dichiarazione dei redditi predisposta dal Fisco e disponibile nel cassetto  fiscale del contribuente. Questa si calcola tenendo in considerazione le entrate “certe” derivanti da pensione o da lavoro dipendente. La stessa può essere modificata nel caso in cui ci siano entrate diverse rispetto a quelle indicate e e nel caso in cui ci siano spese deducibili o detrazioni. Per capire  quando è necessario modificare la dichiarazione pre-compilata è bene analizzare cosa sono le deduzioni fiscali e quali spese possono beneficiarne.

Cosa sono le deduzioni fiscali

Le deduzioni fiscali sono dei benefici fiscali, in pratica si tratta di voci di spesa da sottrarre alla base imponibile di una determinata imposta o tassa, di conseguenza va a diminuire la base alla quale si applica l’aliquota fiscale e di conseguenza portano ad un risparmio sulle imposte da versare. La confusione che molti incontrano è con le detrazioni fiscali, infatti molti ritengono che deduzioni e detrazioni siano la stessa cosa, in realtà è del tutto sbagliato e i due termini non possono essere assolutamente usati come sinonimi. Le detrazioni fiscali vengono sottratte dopo aver determinato l’imposta da pagare e proprio sull’imposta e possono dar luogo a rimborsi.

Un esempio aiuterà a capire meglio: ci troviamo di fronte a una sottrazione dalle imposte nel caso delle detrazioni per figli a carico o detrazioni per la ristrutturazione della prima casa.  In questi casi si stabiliscono le imposte da versare,  a queste si sottraggono le detrazioni previste (dipendono dal numero dei figli, dalla loro età e dal reddito) e quindi risulta la somma finale da pagare effettivamente. Nel caso in cui le imposte siano già state versate tramite il sostituto di imposta (datore di lavoro o INPS) vi sarà una restituzione delle somme pagate in eccedenza.

Quali sono le deduzioni fiscali

Ritornando alle deduzioni fiscali, è bene premettere che in seguito c’è un breve elenco che non è esaustivo e si riferisce esclusivamente a quelle previste per l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Si tratta nella maggior parte dei casi di spese sostenute dal contribuente e da scalare dal reddito imponibile al fine di determinare l’esatta base imponibile su cui applicare l’aliquota prevista per quella determinata imposta e fascia di reddito. Naturalmente non tutte le spese sono oneri deducibili, inoltre in alcuni casi solo una quota di quanto effettivamente speso può essere portato in deduzione. In seguito un breve elenco degli oneri deducibili:

  • contributi INPS e a casse previdenziali;
  • contributi per pensioni integrative, in questo caso vi è un limite massimo delle spese deducibili 5.164 euro;
  • donazioni in favore di istituzioni religiose, nel limite di 1.032,91 euro;
  • donazioni in denaro o in natura in favore di onlus. Il limite è pari al 10% del reddito e al limite massimo di 70.000 euro;
  • spese sostenute per le adozioni internazionali in misura massima del 50% di quanto effettivamente speso;
  • contributi obbligatori per colf e badanti in misura massima di 1,549,37 euro;
  • assegni periodici per coniuge a carico e per familiari;
  • liberalità in favore di enti di ricerca.

Queste sono solo alcune voci che possono essere portate in deduzione. ogni anno il legislatore può rivedere gli oneri deducibili e gli importi da dedurre, inoltre può aggiungere nuove voci o eliminarne alcune. Per queste ragioni il quadro non può mai essere del tutto esaustivo. Ciò che invece non cambia è la necessità di dover dimostrare le spese che sono state effettivamente affrontate e la loro data. Ad esempio per le spese mediche è necessario avere lo scontrino parlante e quindi al momento del pagamento deve essere consegnata la tessera sanitaria.

Come calcolare la base imponibile

Per calcolare le deduzioni e applicarle è bene affidarsi a un professionista del settore, ad esempio recandosi presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o presso uno studio commercialista. Occorre avere con sé tutte le fatture e gli scontrini delle spese sostenute e che possono essere dedotte. Sarà compito del professionista che si occupa della redazione della dichiarazione fiscale, applicare le deduzioni. In seguito calcola la effettiva base imponibile e su questa applicare l’aliquota per determinare le imposte che sono effettivamente dovute.

Generalmente si parla di deduzioni fiscali in merito alla dichiarazione dei redditi e della determinazione dell’imposta IRPEF, ma non è solo questa imposta a poter beneficiare di deduzioni. Ad esempio le deduzioni si applicano anche nella determinazione della base imponibile dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

 

Detrazioni e deduzioni dal reddito: per quali oneri?

Ogni contribuente può inserire nella dichiarazione dei redditi (modello 730/2021) le spese detraibili e deducibili sostenute nell’anno precedente (2020) per sé o per i familiari a carico fiscalmente. Ma cosa s’intende per oneri detratti e per oneri deducibili? Inoltre, scopriamo quali sono e le ultime novità introdotte.

Spese detraibili e deducibili: differenza ed esempio di calcolo

Per oneri detraibili nel 730, s’intendono quei costi che si sottraggono dall’imposta lorda in termini di percentuale. Gli oneri deducibili, invece, sono spese sottratte dal reddito complessivo. Nel caso il contribuente abbia sostenuto tali spese, il reddito imponibile su cui verrà calcolata l’imposta lorda sarà inferiore, in quanto soggetto a sottrazione degli oneri deducibili. Di conseguenza, anche l’imposta lorda applicata al reddito imponibile sarà più bassa per via della sottrazione di una percentuale degli oneri detraibili.

Il contribuente ha un reddito complessivo pari a 20.000 euro, spese deducibili pari a 4.000 euro e quelle detraibili pari a 2.000 euro. Per prima cosa, dai 20.000 euro di reddito totale vengono sottratti i 4.000 euro di oneri deducibili per un reddito imponibile che diventa di 16.000 euro. Su quest’ultimo importo verrà calcolata l’imposta lorda. Se la predetta imposta risulti di 3.000 euro, da questi va sottratto l’ammontare dell’importo risultante dal 19% dei 2.000 detraibili, ossia 380 euro. Con questa procedura di calcolo, invece di pagare 3.000 euro se ne pagheranno 2.620.

Attenzione, perché a seguito dei suddetti calcoli (diversi dall’esempio sopra indicato, in quanto prevedono importi differenti) il contribuente potrebbe anche risultare creditore, quindi, avere diritto a un rimborso.

Le novità sulle spese detraibili

Un nuovo regime per gli oneri detraibili del 19% è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Essa prevede che le spese in questione debbano essere rintracciabili. Ossia, con pagamento effettuato tramite carta prepagata o di credito, bancomat, assegno bancario o circolare, bonifico postale o bancario. Una decisione presa anche per limitare l’uso del contante.

Sono escluse dal predetto regime le spese mediche (medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie avvenute in strutture pubbliche o private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale).

Rientrano tra gli oneri detraibili le spese di assistenza per disabili anche se pagate in contanti, ma solo nel caso in cui siano prestate nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.

Nel modello 730/2021 è presente un’altra novità concernente le detrazioni: la percentuale di recupero cala progressivamente all’aumentare del reddito del contribuente. Fino ai 120.000 euro resta al 100%, dai 120.000 a 240.000 euro diminuisce ancora, fino ad arrivare a zero per un importo superiore ai 240.000 euro.

Si ricorda che il modello 730/2021 precompilato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2021.

Quando si parla di spese detraibili oltre che tracciabili, documentate, s’intende la presentazione di scontrini fiscali dall’esercente o di fatture rilasciate dal professionista; l’estratto conto bancario, la copia del bollettino postale o del MAV; l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme.

Oneri detraibili nel 730

Sono detraibili le spese mediche, funebri, veterinarie, di assicurazione, di istruzione, di affitto, di attività sportive praticate dai ragazzi, di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili), di interventi per sistemazione del verde (Bonus Verde), di intermediazione immobiliare, per trasporto pubblico, per interessi passivi per mutui immobili; per ristrutturazione (Bonus 50%) e risparmio energetico (Ecobonus 65%). Inoltre i costi sostenuti ai fini del Sismabonus, Bonus Facciate 90%, del Superbonus 110% e ancora per tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche, ecc.

Oneri deducibili nel 730: quali sono

  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
  • Assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;
  • Contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
  • Contributi versati ai fondi integrativi dell’SSN;
  • Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo;
  • Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, culturali, scientifiche, ecc.

 

Settore edile e detrazioni appalti

La recente sentenza rilasciata da parte della Cassazione ha stabilito che non si possono portare a detrazione i costi di lavori, soprattutto per importi ingenti e solo sulla base di fatture. D’ora in poi sarà necessario presentare il contratto di appalto.

Quindi, per applicare le deduzioni fiscali ai costi degli appalti è obbligatorio un contratto scritto.
La conferma arriva dall’ordinanza 7897 del 28 marzo 2013 approvato in merito a un ricorso dell’Agenzia delle entrate sul caso della costruzione di un capannone.

Tutto è iniziato con l’avviso di accertamento che il Fisco aveva inviato nel 1995 nei confronti di un’azienda, dove veniva richiesto di recuperare imposte Irpeg e Ilor, dichiarando non valide le detrazioni effettuate. Visto che l’importo delle detrazioni era considerevole, la Corte Suprema ha stabilito che è necessario presentare un atto scritto.
Poichè l’azienda in questione non aveva un contratto di appalto, la detrazione di imposta non sarà considerata valida. Inoltre davanti a una contestazione formale, il contribuente è tenuto a dimostrare la legittimità della detrazione.

Dichiarazione dei Redditi 2010: deduzioni e detrazioni

Indicazioni sulle tasse per i professionisti

Alcune indicazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2010 con l’avvertenza iniziale che le spese sostenute sia state nell’interesse proprio del dichiarante.

Sono agevolate le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico nei casi di:

– oneri dei contributi previdenziali e assistenziali;
– oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
– oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.

Sono deducibili:

– le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
– gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e delle organizzazioni non governative;
– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri e gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare.

I professionisti:

Deduzioni all’80%:

per le  spese per il servizio di telefonia fissa e mobile, inclusa l’apparecchiatura del servizio di comunicazione elettronica, i software necessari, le carte prepagate e ricaricabili solo nel caso in cui sia documentato che il telefono o il cellulare siano usati per fini professionali o artistici.

Spese con detrazioni del 19%:

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, ovvero:

– Le spese sanitarie. Dal 1° gennaio 2008 per ottenere detrazioni fiscali sull’acquisto di un medicinale, i cittadini devono farsi rilasciare dal farmacista lo scontrino;
– le spese per l’istruzione secondaria e universitaria;
– le spese per attività sportive praticate da ragazzi;
– le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
– le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
– le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli;
– gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;

Nell’interesse proprio del contribuente:

– le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
– le spese funebri;
– le spese per intermediazione immobiliare;
– le spese veterinarie;
– le spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti;
– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, acquisto di altri immobili, costruzione dell’abitazione principale e per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
– le spese per mutui o prestiti agrari;
– le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, Onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura “La Biennale di Venezia”, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale.

Spese con detrazioni del 20%:

– le spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori;
– le spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza;
– le spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità;
– le spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e computer destinati all’arredo di immobili ristrutturati.

Spese con detrazioni del 36%:

– le spese per gli interventi di recupero e ristrutturazioni del patrimonio edilizio e boschivo

Spese con detrazioni del 55%:

– le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
– le spese per l’installazione di pannelli solari;
– le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Detrazioni per i canoni di locazione:

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;
– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

Fonte: www.intrage.it

Paola Perfetti