Detrazione al 36% per immobili acquistati all’interno di edifici ristrutturati

La detrazione fiscale sugli immobili è invece al 36% se riguarda l’acquisto di unità immobiliari appartenenti a edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative che poi andranno alla sua successiva vendita o assegnazione.

L’agevolazione è riconosciuta in questi casi:

– i lavori di recupero devono essere avvenuti all’interno di interventi di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia: questi devono essere eseguiti sull’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2011;

– il rogito deve essere concluso entro il 30 giugno 2012;

– i lavori devono essere realizzati da un’impresa di costruzione o ristrutturazione, o da una cooperativa edilizia, che provvede alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato.

L’agevolazione è da ripartire in 10 quote annuali costanti e va calcolata, così come l’acconto, in via generale su un importo pari al 25% dell’importo da acquisto, che può arrivare al massimo a 48mila euro per unità (in caso di comproprietari, la detrazione è da suddividere fra le diverse unità in vase al costo di acquisto sostenuto da ciascuno).

Qualora si tratti di pagamento per acconti, invece, la detrazione è possibile previa stipula di un compromesso registato con tanto di prezzo di vendita e il rogito deve essere contratto entro il 30 giugno 2012.

In definitiva, nell’anno di stipula del rogito la detrazione è operabile su una casa di proprietà per un importo massimo di 48mila euro con gli acconti già considerati da sottrarre.

Sono da considerare escluse dalla detrazione le situazioni in cui:

– l’immobile sia un box anche se all’interno di un immobile ristrutturato;

– con uno stesso atto si acquistino due abitazioni, per cui il limite di 48mila euro è da riferirsi a ognuna delle due unità.

Fonte

Paola Perfetti

Detrazioni fiscali per l’abitazione principale

Fra i costi detraibili in sede fiscale rientrano anche gli interessi passivi e gli oneri accessori spettanti al mutuo sull’acquisto della prima casa e l’abitazione principale.

Venendo alle agevolazioni, queste vengono stabilite con una certa discrezione, ovvero a seconda che il fabbricato in oggetto sia un’abitazione principale, o secondaria, o altri fabbricati non abitativi, e con il limite dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Si intende per abitazione principale quella in cui il contribuente vive con/senza i familiari e dove si colloca la residenza anagrafica; in caso diverso, è ammessa l’autocertificazione o dichiarare alle Forze Armate e di Polizia che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Le detrazioni fiscali riguardano:

– i mutui stipulati a partire dal 1993 godono di agevolazioni fiscali solo se l’abitato in questione è l’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli oneri accessori possono richiedere il 19% di beneficio fiscale con un importo massimo di 4mila euro (a partire dal 1º gennaio 2008, in precedenza era 3.615,20 euro), con una detrazione massima annuale pari a 760 euro.
Sono da considerare in questa categoria: l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese sostenute dal notaio per conto del cliente e necessarie alla stipula del contratto stesso (per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca); al contrario, sono escluse le spese notarili relative al contratto di compravendita dell’immobile.

Come calcolare l’importo

La detrazione si calcola sul prezzo di acquisto dell’immobile così come indicato sul contratto a cui si vanno a sommare le spese notarili e gli oneri accessori. Quando il totale del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, è necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione mentre in caso di contitolarità del mutuo l’importo massimo va suddiviso tra i cointestatari.

Per richiedere la detrazione del 19% di interessi passivi e oneri accessori è necessario che:

– l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, ovvero, la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni (fanno eccezione le variazioni di domicilio dipendenti perchè trasferiti per motivi di lavoro);

– l’immobile sia acquistato entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, ovvero è possibile prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto;

Infine, fra le novità introdotte dal 2001, la detrazione spetta anche se :

-l’immobile sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia comprovata e facente la funzione di abitazione principale entro due anni dall’acquisto;

– l’acquisto di un immobile sia per un immobile locato e se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;

– è destinato al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;

– il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.

E per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992?

Le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4mila euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.
Infine, per quest’ultima situazione, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale: se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

In ultimo, per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

Fonte

Paola Perfetti

Dichiarazione dei Redditi 2010: deduzioni e detrazioni

Indicazioni sulle tasse per i professionisti

Alcune indicazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2010 con l’avvertenza iniziale che le spese sostenute sia state nell’interesse proprio del dichiarante.

Sono agevolate le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico nei casi di:

– oneri dei contributi previdenziali e assistenziali;
– oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
– oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.

Sono deducibili:

– le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
– gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e delle organizzazioni non governative;
– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri e gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare.

I professionisti:

Deduzioni all’80%:

per le  spese per il servizio di telefonia fissa e mobile, inclusa l’apparecchiatura del servizio di comunicazione elettronica, i software necessari, le carte prepagate e ricaricabili solo nel caso in cui sia documentato che il telefono o il cellulare siano usati per fini professionali o artistici.

Spese con detrazioni del 19%:

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, ovvero:

– Le spese sanitarie. Dal 1° gennaio 2008 per ottenere detrazioni fiscali sull’acquisto di un medicinale, i cittadini devono farsi rilasciare dal farmacista lo scontrino;
– le spese per l’istruzione secondaria e universitaria;
– le spese per attività sportive praticate da ragazzi;
– le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
– le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
– le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli;
– gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;

Nell’interesse proprio del contribuente:

– le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
– le spese funebri;
– le spese per intermediazione immobiliare;
– le spese veterinarie;
– le spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti;
– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, acquisto di altri immobili, costruzione dell’abitazione principale e per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
– le spese per mutui o prestiti agrari;
– le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, Onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura “La Biennale di Venezia”, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale.

Spese con detrazioni del 20%:

– le spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori;
– le spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza;
– le spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità;
– le spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e computer destinati all’arredo di immobili ristrutturati.

Spese con detrazioni del 36%:

– le spese per gli interventi di recupero e ristrutturazioni del patrimonio edilizio e boschivo

Spese con detrazioni del 55%:

– le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
– le spese per l’installazione di pannelli solari;
– le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Detrazioni per i canoni di locazione:

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;
– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

Fonte: www.intrage.it

Paola Perfetti