Spese sanitarie: quali sono quelle detraibili?

In tema di dichiarazione dei redditi, è bene fare chiarezza su quali sono le spese sanitarie detraibili e come è possibile ottenere il 19% di sconto sull’Irpef.
A tal fine, è bene analizzare nel dettaglio tutte quelle spese per le quali tale detrazione è prevista.

Prima di tutto, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, le spese mediche con diritto alla detrazione Irpef vanno indicate al rigo E1 “spese sanitarie” del Quadro E, trascrivendo l’importo totale di quelle sostenute per sé o i familiari a carico.
La detrazione del 19% è calcolata sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro.

Ecco di seguito un elenco delle spese sanitarie detraibili:

  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • spese per trapianto di organi;
  • acquisto di medicinali; acquisto o affitto di protesi sanitarie e di dispositivi medici (es.: apparecchio per aerosol o misurazione pressione sanguigna) purché da scontrino o fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato da marcatura CE;
  • ticket per spese sostenute tramite Servizio Sanitario Nazionale;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, laserterapia…);
  • ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze; in caso di anziani in istituto la detrazione non spetta per la retta ma solo per le spese mediche, indicate separatamente nella documentazione;
  • prestazioni di medico generico (comprese visite e cure di medicina omeopatica), specialistiche, chirurgiche, rese da personale di coordinamento di attività assistenziali di nucleo, da personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale, da personale la qualifica di educatore professionale.

Per fruire della detrazione sulle spese sanitarie nel 730/2014, il contribuente deve conservare ed esibire al Caf o professionista abilitato i documenti attestanti la spesa sostenuta.

La detrazione Irpef al 19% spetta solo se è certificata dal cosiddetto ”scontrino parlante” (scontrino o ricevuta fiscale) in cui devono essere indicati:

  • natura e quantità dei medicinali acquistati,
  • codice alfanumerico sulla confezione di ogni medicinale,
  • codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Per chi acquista protesi che non rientrano nei dispositivi medici e vuole comunque fruire della detrazione spese sanitarie, oltre alla fattura o ricevuta deve conservare anche la prescrizione del medico curante, sempre che non si tratti di  attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In alternativa, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione accompagnata da copia fotostatica del proprio documento di identità.

Si precisa che le prestazioni sanitarie rese al contribuente o ai familiari a carico sono detraibili anche senza prescrizione medica a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa.
Se il contribuente sostiene spese sanitarie all’estero, le regole per godere della detrazione Irpef al 19% sono le stesse: anche in questo caso occorre conservare la documentazione sopra indicata. Se è in lingua originale, occorre inoltre allegare traduzione in italiano, effettuata dal contribuente se in francese o tedesco o spagnolo, altrimenti occorre una traduzione giurata. NB: non sono detraibili le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno all’estero, anche se effettuate per motivi di salute.

Vera MORETTI

I casi in cui le autorimesse rientrano nelle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni

Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico e sulle ristrutturazioni edilizie si protrarranno fino al 30 giugno 2013, e questo, ormai, si sa.

Ma è possibile godere di tali agevolazioni per opere realizzate nelle autorimesse?
In particolare, si tratta del caso della sostituzione della saracinesca del garage con un serramento maggiormente coibentato, che potrebbe essere riconducibile ad un intervento per il risparmio energetico.
I proprietari che ricorrono a questa modifica generalmente hanno l’abitazione direttamente connessa al garage, con l’intento di ottenere una minore dispersione del calore e dunque beneficiarne anche per l’appartamento.

In questo caso la detrazione fiscale per il risparmio energetico è possibile solamente se nel garage è presente l’impianto di riscaldamento. Infatti questa detrazione è ammessa solo se l’intervento viene realizzato sull’involucro che delimita il volume riscaldato.

Se, invece, nel garage non c’è impianto di riscaldamento, l’intervento potrebbe rientrare nella detrazione per ristrutturazioni edilizie.
Se l’elemento viene sostituito con un altro con le medesime caratteristiche, l’intervento si configura come manutenzione ordinaria e pertanto è detraibile solo nel caso in cui avvenga su parti comuni. Questo avviene ad esempio se si sostituisce la saracinesca di un garage condominiale collettivo.
Se invece la sostituzione riguarda un garage privato, la detrazione non è possibile sostituendo l’elemento con un altro con medesime caratteristiche.
La detrazione, infatti, è valida solo se si tratta di interventi di sostituzione delle saracinesche che apportano innovazioni.
Le innovazioni possono essere di varia natura, ad esempio l’installazione di una saracinesca avente materiale differente (magari più robusto), una saracinesca elettrificata, oppure una saracinesca coibentata.

Nel caso di costruzione di una nuova autorimessa, l’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie è ammessa per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune.
Si tratta di una delle eccezioni della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, poiché è l’unico caso in cui viene ammessa per nuove costruzioni.

Un ultimo caso che rientra nella detrazione è quello della costruzione di una saracinesca laddove il garage ne era sprovvisto, come previsto dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, trattandosi di un intervento che fa parte di quelli classificati come adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, è assolutamente in linea con gli interventi che possono beneficiare della detrazione.

Sempre a proposito di interventi per delimitare il rischio, rientrano nella detrazione anche l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci o spioncini su una saracinesca esistente ed anche l’installazione nel garage di rilevatori di apertura, antifurto e relative centraline.

Vera MORETTI

“Caro” nuovo Governo… di uno stato liberale

Nuova tornata elettorale, nuovo governo, nuove richieste. Oppure no? Imprese e liberi professionisti cosa dovranno aspettarsi dall’esecutivo scelto dalle elezioni politiche 2013?

In queste ore gli italiani sono chiamati al voto per esprimere una preferenza, eppure c’è chi non sta a guardare e sa già cosa ci vorrebbe per far ripartire il motore della piccola impresa e quindi della grande economia italiana.

Anche Riccardo Alemanno, Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), ha le idee chiare.

Quali sono, a suo parere, le tre priorità che dovrà affrontare il nuovo governo per rilanciare domanda e consumi?
Recentemente ho postato una citazione di Benedetto Croce sulla mia pagina Facebook che potrei definire la priorità delle priorità: “Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o chissà quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno di più gente onesta.”
Tornando alla domanda e precisando che le priorità sono talmente tante che sceglierne tre è estremamente difficile, si potrebbe iniziare da queste:

  1. la prima azione deve essere nei confronti delle famiglie ovvero ridurre il carico fiscale ed aumentare le detrazioni per i familiari a carico, ciò, oltre ad essere socialmente giusto, libererebbe risorse che potrebbero contribuire fortemente al rilancio della domanda di beni e servizi. Le risorse finanziarie necessarie dovrebbero essere costituite, da una parte, dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione (che sarebbe pertanto maggiormente supportata dal cittadino), dall’altra dei tagli concreti agli sprechi della spesa pubblica (sarebbe sbagliato tagliare la spesa pubblica in modo lineare);
  2. la seconda azione è quella di ridurre il costo del lavoro per imprese e professionisti. Oggi questo ha due effetti negativi: l’aumento dei costi di beni e servizi, uno stallo nelle assunzioni;
  3. la terza è un intervento forte e concreto di sburocratizzazione e semplificazione degli adempimenti per i cittadini, attualmente invece il nostro Paese sta andando nella direzione diametralmente opposta: addirittura si arriva al paradosso che quando si parla a livello legislativo di “semplificare”, in realtà, spesso, si creano ulteriori complicazioni.

Quali sono, invece, le politiche che dovrà mettere in campo per dare sostegno a imprese e professionisti, strozzati dalla crisi?
Per prima cosa si dovrebbe partire dal principio che imprese e professionisti (tutti ordinistici ed associativi) sono entrambi soggetti che lavorano e danno lavoro. Pertanto gli incentivi ed i sostegni non devono creare differenze tra le due tipologie di soggetti, troppo spesso i professionisti sono stati esclusi da leggi di incentivazione e sostegno. Ciò detto, tenendo conto che stiamo vivendo un periodo di crisi profonda, un intervento a costo zero e da perseguire da subito è quella della certezza della norma: nel nostro Paese troppo spesso vengono emanate norme che poi hanno necessità di mesi di studio e di chiarimenti per la loro corretta applicazione. Nel settore tributario ciò è all’ordine del giorno. Tali difficoltà si traducono poi in costi ed in rischi sanzionatori molto elevati. Inoltre, sia per i professionisti che per le imprese, bisogna rivedere la possibilità di detrarre totalmente i costi legati all’attività: negli anni la detrazione di molti costi è stata via via ridotta percentualmente con il conseguente aumento di una base imponibile più elevata (spesso non reale) e quindi con l’aumento della tassazione. In particolare, per i professionisti dell’area economica che svolgono funzione di intermediari fiscali tra il cittadino e lo Stato, svolgendo tale compito sempre con supporti e sistemi telematici, sarebbe importante riconoscere un credito di imposta sui costi di aggiornamento software ed hardware che ogni anno crescono di importo e che oggi pesano enormemente sui bilanci degli studi professionali.

Per parte vostra, quali saranno le prime istanze che porterete al nuovo esecutivo?
La revisione degli obblighi contributivi dei professionisti privi di cassa autonoma ed obbligati all’iscrizione nel fondo di gestione separata dell’Inps, l’aliquota pagata da tali soggetti va oltre il 27% la più elevata rispetto alle altre categorie del mondo professionale.
Ricordare che, oggi anche ai sensi della Legge 4/2013, il settore professionale in Italia è composto dalle professioni organizzate in ordini e da quelle organizzate in associazioni, quando si vara un norma innovativa per il mondo professionale o dove i professionisti sono coinvolti tenere conto di ciò. Al nuovo esecutivo presenteremo istanza sulla modifica delle STP che devono tenere conto di ciò.
Riprendere il lavoro interrotto sulla riforma fiscale, la Legge delega approvata è solo un contenitore, noi vogliamo contenuti.

Qual è l’errore più grave commesso dai precedenti governi che non volete venga più commesso dall’esecutivo che verrà?
Errori ne sono stati commessi molti da tanti, se non da tutti, ma con i “se” ed i “ma” non si va da nessuna parte. Mi auguro che il prossimo Governo sia dialogante con le categorie interessate al Bene comune, meno accondiscendente con quelle che pensano solo agli interessi corporativi. E non mi riferisco al solo mondo delle professioni.
Se mi permette, come ho iniziato, vorrei concludere con una citazione questa volta di Luigi Einaudi dal saggio del 1938, Miti e paradossi della giustizia tributaria: “In uno stato liberale si deve sempre tenere presente il punto critico al di là del quale l’imposta, crescendo ancora, deprimerebbe l’interesse a risparmiare e l’interesse alle nuove iniziative”. L’attualità di questa citazione del ’38 rende la citazione ancora più, per dirla alla Crozza-Conte, agghiacciante.

Paola PERFETTI

Ristrutturare casa: ecco cosa si può detrarre

Dovete ristrutturare casa e volete sapere se i lavori che state per affrontare rientrano nelle detrazioni fiscali previste?

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato di recente una guida che contiene una lista di tutte le detrazioni previste, previa presentazione della documentazione richiesta.
Si tratta di un vademecum con validità illimitata, non solo per quanto riguarda le norme riportate, ma anche le detrazioni, anch’esse senza scadenza.

Tra le novità più interessanti c’è di sicuro la possibilità, da parte dei contribuenti che hanno iniziato i lavori a partire dal 26 giugno, o che hanno intenzione di avviarli prima del 30 giugno 2013, di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta, con un importo massimo che va a raddoppiarsi rispetto alla situazione precedente, arrivando cioè a un tetto limite di 96.000 euro.

Ma la guida contiene anche una sezione dedicata a consigli e suggerimenti pratici su come avviare nel modo migliore e più rapido la pratica necessaria per ottenere l’agevolazione fiscale.

Non tutti forse sanno che nella fattura non sussiste più l’obbligo di indicare con una voce a parte a quanto ammonta il costo effettivo della manodopera; e ancora, nel caso di vendita di immobili la persona che vende avrà la possibilità, se l’immobile su cui sono stati realizzati i lavori è stato venduto prima che scadessero i tempi utili per godere della detrazione, di stabilire in prima persona se godere lui stesso dei privilegi fino alla scadenza del periodo, o se trasferire questi ultimi alla persona che sta acquistando.

Altra cosa da sapere è che il contribuente avrà l’obbligo di suddividere in 10 rate annuali l’intero importo deducibile, mentre chi ha 75 o 80 anni non potrà più suddividere la detrazione in 3 o 5 quote annuali.

Vera MORETTI

Dichiarazione dei redditi, tutte le risposte

La circolare n.19/E dell’1 giugno affronta i temi del bonus per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, delle spese sanitarie e delle agevolazioni fiscali in favore dei disabili, chiarendo alcuni aspetti degli “sconti” fiscali da far valere nella dichiarazione dei redditi.

In ambito di ristrutturazioni edilizie, la semplificazione parte dal 2011: la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara non riguarda solo gli interventi successivi all’entrata in vigore del Dl (14 maggio 2011), ma l’intero 2011, visto che la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta. In sostituzione della comunicazione, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione alcuni dati e conservare i documenti indicati nel provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011.
Nella dichiarazione dei redditi 2012 c’è ancora posto per usufruire della detrazione del 36% relativa all’acquisto di un box pertinenziale avvenuto nel 2010: basterà inserire, al posto giusto, i dati catastali del locale. Infatti, in questo caso, il contribuente avrebbe avuto tempo fino al 30 settembre 2011.
Per quanto riguarda la manodopera, anche nelle fatture emesse prima del 14 maggio 2011 non è necessario, per usufruire delle agevolazioni, che sia evidenziato il costo imputabile alla manodopera. La regola vale sia per il recupero del patrimonio edilizio che per la riqualificazione energetica.

Per usufruire invece della detrazione Irpef del 36% relativa a lavori effettuati sulle parti comuni del fabbricato, è sufficiente la certificazione nella quale l’amministratore dello stabile dichiara di avere assolto tutti gli obblighi necessari per beneficiare dell’agevolazione, di avere gli originali della documentazione necessaria e l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino. Quest’ultimo deve inserire nella dichiarazione dei redditi il solo codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali dell’immobile, che saranno invece indicati dall’amministratore nella propria dichiarazione.

Quando si deve fare la dichiarazione sostitutiva? Il contribuente, per non perdere lo sconto del 36%, deve conservare ed esibire i documenti che la legislazione edilizia richiede per dare il via libera agli interventi di ristrutturazione degli immobili. Se però l’opera non prevede alcun titolo abilitativo, occorre una dichiarazione sostitutiva nella quale, oltre alla data di inizio lavori, il contribuente dovrà specificare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitano di alcuna abilitazione amministrativa.
In caso di vendita o cessione dell’immobile ristrutturato, le quote rimanenti di detrazione possono essere utilizzate dall’acquirente o dal venditore. In quest’ultimo caso, però, la scelta deve essere specificata nell’atto di trasferimento. La stessa regola vale anche per il bonus energetico.

Veniamo ora alle detrazioni per spese sanitarie. E’ possibile detrarre le spese per l’acquisto di dispositivi medici effettuato in erboristeria e per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Non può invece essere detratta l’iscrizione ad una palestra, in quanto non riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato. La spesa per l’acquisto di una macchina a ultrasuoni, che non rientra nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune, può essere detratta se il contribuente è in possesso di uno scontrino e di una fattura ed è in grado di provare che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura Ce, che certifica la conformità alle direttive europee.

Per quanto riguarda le agevolazioni per i disabili, la circolare chiarisce che le rate residue della detrazione per il veicolo del disabile deceduto potranno essere indicate in Unico 2012 dall’erede che presenta la dichiarazione per conto del deceduto. Nel modello andrà indicata la loro somma e non dovrà essere compilata la casella relativa al numero della rata.
Per poter fruire della deduzione delle spese sostenute per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione di portatori di handicap, occorre la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile e la fattura di un centro specializzato da cui risulti che le prestazioni sono state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato, sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Infine le detrazioni per carichi di famiglia. Deve essere ripartita al 50% tra i genitori separati la detrazione per la figlia che, nel periodo in cui era minorenne, era stata affidata alla madre, ma con la maggiore età ha deciso di vivere con il padre. Quest’ultimo non può usufruire dell’intera detrazione che invece spettava alla madre per il periodo di affidamento esclusivo quando la ragazza era minorenne. Per quanto riguarda le famiglie numerose, nel caso in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro genitore, l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (1.200 euro) spetta esclusivamente, per l’intero ammontare, al primo genitore.

Francesca SCARABELLI

Bonus Energia: proroga per 3 anni ma meno agevolazioni

Il Bonus Energia verrà prorogato per altri 3 anni, ma con agevolazioni diverse. Il bonus che permette alle imprese di usufruire di regimi fiscali agevolati sulle spese volte agli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sarà prorogato nella Legge di Stabilità, ma senza più detrazioni al 55% e con nuovi limiti di spesa.

Il bonus 55% per l’efficienza energetica non sarà mantenuto identico ma ridotto al 41% o 52% a seconda dei lavori realizzati per tutte le spese sostenute entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

La detrazione del 41% verrà applicata per l’installazione delle caldaie a condensazione più piccole o la sostituzione di finestre, mentre si salirà al 52% per tutte le altre tipologie di lavori volti al risparmio energetico. Qualche esempio?Coibentazioni, pannelli solari, pompe di calore, caldaie a condensazione di potenza maggiore o uguale a 35 kW.

Altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità, un tetto massimo di valore delle spese su cui richiedere le agevolazioni, come pure al costo unitario per alcuni interventi di risparmio energetico.

Le maggiori sigle delle imprese del settore, come Uncsaal e Finco, hanno già manifestato il proprio scontento riguardo alle nuove norme introdotte al Bonus Energia. Ma non finisce qui, c’è un’altra cattiva notizia: per i bonus riguardanti le istallazioni di finestre, che costituiscono la metà degli interventi di risparmio energetico, è stato stabilito un tetto massimo di 40 mila euro di bonus, con limite di spesa di 450 euro Iva esclusa per metro quadrato. Non solo: chi deciderà di istallare una nuova finestra dovrà abbinare un sistema di termoregolazione per singolo alloggio o singolo locale, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale prevista. Come dire, non resta buttarsi dalla finestra.

Alessia Casiraghi

Caro carburante: gli Agenti di Commercio chiedono una detraibilità del 100%

Una lettera di Fnaarc per supportare e difendere gli agenti e i rappresentanti di commercio strozzati dal caro carburante ormai divenuto una tassa quotidiana per chi, come queste categorie professionali, ripone proprio nell’automobile il primo strumento di lavoro ed  il proprio “ufficio”, quello strumento essenziale per la propria attività.

Consideriamo proprio queste categorie di lavoratori: c’è chi deve coprire una percorrenza media di 160 chilometri / a giorno lavorativo; c’è chi fa anche 300 km 5 giorni su 7 … e i costi?

Secondo Confcommercio, il caro benzina o comunque l’aumento dei costi del carburante sta incidendo in modo così significativo sui conti degli agenti – che peraltro si trovano già alle prese con la difficile congiuntura economica – che solo l’anno scorso hanno visto una riduzione media dell’intermediato del 10%.

Che si tratti di almeno di 450 euro all’anno o che i costi arrivino fino a 900 euro, Fnaarc, l’organizzazione (aderente a Confcommercio) maggiormente rappresentativa dei 250.000 agenti e rappresentanti di commercio italiani, ha deciso di correre ai ripari ed ha sollecitato le Isituzioni preposte attraverso una lettera che il Presidente Adalberto Corsi ha inviato al ministro dell’Economia e Finanze Giulio Tremonti congiuntamente ai Presidenti delle Commissioni Finanze del Senato e della Camera Mario Baldassarri e Gianfranco Conte.

Questo intervento atto a porre rimedio a questa situazione di grave difficoltà è stato giusitificato da Corsi: “C’è un’assoluta necessità, da parte degli agenti e rappresentanti, di dover utilizzare l’auto: a maggior ragione quando, con la stagnazione dei consumi, aumenta la frequenza di visite alla clientela” – E poi – “Il rincaro del carburante, il cui costo è detraibile solo all’80% nella determinazione del reddito d’impresa – continua Corsi – sta perciò mettendo molti nostri operatori in seria difficoltà”.

Ma oltre alle rimostranze, quello che è davvero notevole è che Fnaarc ha quindi chiesto l’adozione di urgenti provvedimenti di natura fiscale: a partire dalla possibilità – in via eccezionale – di portare, per Unico 2012, la detraibilità del costo del carburante al 100%.

Paola Perfetti

Il 31 marzo scade il termine per richiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato Ue

Ancora poco tempo per chiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato membro dell’Unione Europea. La scadenza è infatti fissata per giovedì 31 marzo. E’ la direttiva 2008/9/Ce ad aver introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro (recepita dal decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri).

I tempi si sono accorciati di molto grazie alla presentazione della domanda per via telematica. La nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza ad inoltrarla all’Amministrazione estera. I soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre (per acquisti sostenuti nel 2009 il termine è stato prorogato a marzo con la direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre 2010, sono contemplati acquisti di beni e servizi, mentre a partire dall’anno prossimo saranno accettati solo servizi speciali indicati nel Dpr 633/1972 articoli 7 quater e quinquies).

In caso di errore è possibile presentare una istanza di correzione entro il termine di scadenza. In caso di rifiuto l’Agenzia non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato Ue competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

* non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione

* abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta

* si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi

* si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Mutuo e detrazioni fiscali per i contribuenti italiani residenti all’estero

Proseguiamo con le delucidazioni in materia fiscale e attinenti alla detrazioni del mutuo.

Come rapportarsi a queste materie se si abita all’estero?

Si può detrarre il mutuo di un’abitazione in cointestazione di contratto sia mutuo che acquisto? E come comportarsi con le spese per il coniuge e i figli a carico ma che sono residenti in Italia?

Per rispondere a queste domande è necessario sapere che la legge italiana, per un familiare residente all’estero, considera sempre a carico coniuge e figli se sono senza reddito, anche se non conviventi.

Se il coniuge che abita all’estero non dispone di redditi in Italia a meno della prima abitazione, costui deve verificare la normativa fiscale vigente nel Paese estero di residenza anche riguardo alle detrazioni di cui può beneficiare per i familiari a carico.

Per il Fisco italiano, è vero che come prima casa si considera anche quella dove risiedono solo i propri familiari e le spese mediche dei familiari a carico e che per gli abitanti in Patria questi costi sono detraibili (così come il mutuo per intero), ma proprio nel caso di un residente all’estero, costui non ha la capienza nell’imposta dovuta.

In questo modo, il capofamiglia che non sia in Italia non avrà modo quindi di recuperare con il fisco italiano queste spese, ma, almeno, il coniuge a carico è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

Paola Perfetti

Mutuo sulla casa: modalità e agevolazioni per la dichiarazione dei redditi

Stringono i tempi sulla dichiarazione dei redditi.

Il 30 aprile è l’ultimo giorno per i lavoratori dipendenti per presentare tutta la documentazione; si rimanda al 31 maggio se ci si rivolge a un c.a.f. o a un professionista abilitato.

Ecco dunque qualche delucidazione per essere in regola con tutti i documenti, specificando le modalità per richiedere una detrazione sugli oneri fiscali rispetto alla questione del muto sull’abitazione principale.

La detrazione è del 19% degli interessi pagati su un importo totale di 4mila euro per chi è intestatario di una mutuo sulla prima casa. Quindi, il bonus massimo ottenibile dal sostenimento di questi oneri è di 760 euro (19% di 4.000 euro).

Detrazioni per i coniugi

Il coniuge che abbia fiscalmente a carico l’altro può detrarre entrambe le quote purché il tetto massimo sia di 4mila euro.

Ciascuno dei due coniugi deve essere contemporaneamente acquirente e intestatario dell’abitazione e in particolare:

– se a entrambi è intestato il mutuo, ma solo uno è acquirente, solo costui può usufruire della detrazione limitatamente alla propria quota anche se ci si trovi nell’ipotesi di coniuge a carico;

– se entrambi sono acquirenti, ma solo uno è intestatario del mutuo, la detrazione spetterà solo a quest’ultimo.

Specifiche

E’ solo il nudo proprietario a poter detrarre gli interessi, e non l’ususfruttuario.

La detrazione non è valida per l’acquisto di una casa da parte di un familiare (come nel caso di un genitore che intesti il mutuo per l’acquisto della casa di un figlio).

Documentazione

Per beneficiare della detrazione è necessario presentare al c.a.f. o al professionista tutta la documentazione e l’importo corretto degli interessi pagati sul mutuo.

In banca è possibile richiedere il “modulo di certificazione degli interessi passivi”, con il totale di competenza dell’anno 2009.

Dato il costo di questa certificazione (dai 7 ai 15 euro), è necessario sapere che:

– per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso, il piano di ammortamento sottoscritto alla stipula del mutuo riporta le quote capitale e le quote interessi pagate per ogni singola rata e quindi da riportare:

– per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile o altre modalità di mutuo, sulle copie delle quietanze o degli avvisi di scadenza delle rate è riportata la quota interessi di ogni singola rata. E’ sufficiente quindi fotocopiarle e addizionarle evitando così di richiedere la certificazione degli interessi passivi.

Fonte

Paola Perfetti