Chi non ha reddito può usufruire del bonus 110%? Ristrutturare cedendo il credito

Chi non ha reddito può usufruire del bonus 110% per le ristrutturazioni edilizie? Questa la domanda che molti si fanno. Ecco i chiarimenti

Cos’è il bonus 110%

Il bonus al 110 % ha costituito per molti una forte attrazione e proprio per questo sono in molti a cercare informazioni in rete per capire se è possibile rientrare tra i beneficiari, soprattutto ora che sono stati eliminati dei vincoli. Il bonus prevede la possibilità di effettuare i lavori e ottenere fino al 110% di quanto speso per i lavori. La domanda che molti si fanno è “Chi non ha reddito può usufruire del bonus al 110%?” La prima cosa da sottolineare è che non tutte le ristrutturazioni consentono di avere il superbonus fiscale al 110%, ma solo i lavori che permettono di recuperare almeno due classi energetiche e quindi usufruire di una maxi detrazione fiscale fino al 110%.

Fin da ora è bene dire che anche chi non ha un reddito e quindi risulta incapiente, ovvero non è tenuto al pagamento delle tasse perché rientrante nella “No Tax Area” può ottenere questo importante beneficio.  La risposta è positiva e il modo per ottenere questo importante “sconto” è la cessione del credito o lo sconto in fattura, queste modalità possono essere utilizzate anche per il bonus facciate e per l’eco-bonus.

Come può ottenere il bonus 110% chi non ha reddito?

Il funzionamento è molto semplice: la famiglia Bianchi decide di effettuare la ristrutturazione dell’immobile. Esegue i lavori e nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo rispetto alla conclusione dei lavori inserisce le spese sostenute. Ogni 1.000 euro di spesa potrà ottenere una detrazione fiscale pari a 1.100 euro, che potrà essere riscossa attraverso una detrazione dalle imposte in 5 rate annuali di uguale importo. Naturalmente per beneficiare di questa opportunità è necessario avere un reddito, chi non ha reddito può comunque usufruire del superbonus al 110% per farlo ha diverse strade.

Cessione del credito alla ditta con sconto in fattura

La prima strada  per usufruire del bonus 110% senza reddito è cedere il credito alla ditta che effettua i lavori, in questo caso la ditta esegue i lavori e sulla fattura effettua uno sconto del 100%, ciò vuol dire che il committente non dovrà pagare nulla. Naturalmente per poter godere a pieno del beneficio senza troppe procedure è bene lasciare che la ditta si occupi anche della fornitura del materiale.

In realtà è possibile cedere il credito per la stessa ristrutturazione a più soggetti, ad esempio il fornitore di infissi, al fornitore di materiali e alla ditta, ma è bene sottolineare che per ogni contratto viene solitamente posta una clausola di protezione. Chi acquista quel “credito” sottoscrive un patto in cui si stabilisce che nel caso in cui qualcosa dovesse andare male (mancata riscossione del credito per qualche intoppo burocratico), sarà il committente a dover pagare gli importi del credito ceduto. La ditta può utilizzare questo sconto come credito di imposta, però con il valore del 110%, quindi nel caso in cui il valore della fattura sia 1.000 euro, l’impresa riceverà come credito di imposta 1.100. In alternativa può cedere il credito a una banca o a un’altra impresa con uno sconto del 9% .

Cessione del credito alla banca

In alternativa il committente può cedere il credito alla banca che quindi lo acquista pagando i lavori e poi lo riscuote. Perché dovrebbe farlo? Perché acquista il credito coprendo i lavori al 100%, ma poi ottiene a sua volta come sconto fiscale il 110%.

Superbonus al 110% e lavori condominiali

Deve essere sottolineato che tale disciplina viene applicata anche nel caso in cui l’unità immobiliare si trovi in un condominio e quindi il condomino usufruisce pro quota dello sconto fiscale. A sottolineare tale possibilità è proprio l’Agenzia delle Entrate che nella circolare 30 del 2020 sottolinea che il condomino incapiente (cioè che ha un reddito che rientra nella no tax area) potrà optare per la cessione del credito per la sua quota oppure per lo sconto in fattura come stabilito dall’articolo 121 del decreto Rilancio.  Un condomino incapiente può cedere il suo credito relativo al Superbonus anche se gli altri condomini non lo fanno e preferiscono avere detrazioni fiscali. L’opzione della cessione del credito alla ditta, ai fornitori o alla banca è fruibile anche da coloro che hanno un reddito e quindi la possibilità di usufruire dello sconto fiscale, ma preferiscono non anticipare i soldi e quindi cedere il credito.

Curiosità sul bonus fiscale al 110%

Per effettuare la cessione del credito è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate telematicamente tale cessione, la comunicazione può essere effettuata anche attraverso il CAF o il commercialista di fiducia. Nel caso di lavori condominiali, di tale pratica si occupa l’amministratore condominiale. Per farlo in autonomia è necessario collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it   loggarsi con lo SPID o altre credenziali, selezionare la voce “servizi” e di seguito la voce “comunicare”, da qui si può accedere al modulo da compilare per la cessione del bonus 110%.

Anche se molti non lo sanno, è prevista anche la possibilità di cedere il credito a parenti o amici, in questo caso la procedura è la stessa vista in precedenza, ma nello scegliere il cessionario si indicheranno le generalità di parenti e amici. Questi devono formalmente accettare tale cessione andando nella sezione del cassetto fiscale presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e solo dopo aver accettato la procedura potrà ritenersi conclusa.

Chi è incapiente può cedere il credito?

Gli incapienti, ovverosia i contribuenti che sono senza reddito da dichiarare al Fisco, o che comunque hanno da dichiarare redditi troppo bassi, sono generalmente tagliati fuori dalla possibilità di andare a scaricare le spese sostenute nell’anno di imposta di riferimento. Ovverosia, non possono beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni fiscali. Pur tuttavia, in casi particolari, il credito di imposta maturato ai sensi della normativa fiscale vigente si può recuperare pure se si rientra nella categoria dei contribuenti incapienti.

Ecco quando chi è incapiente può cedere il credito fiscale di cui si ha diritto

Tra gli sconti fiscali che sono accessibili tramite la cessione del credito anche agli incapienti, e quindi pure ai contribuenti senza IRPEF, spicca il cosiddetto superbonus 110%. E lo stesso dicasi pure per gli altri sconti fiscali che sono previsti per i lavori di edilizia agevolati dallo Stato italiano. Dall’ecobonus al cosiddetto sismabonus, e fino ad arrivare al bonus facciate.

Al riguardo il Fisco ha precisato che, al posto di accedere alle detrazioni fiscali attraverso la dichiarazione dei redditi, i contribuenti incapienti possono accedere all’opzione ed alla modalità alternativa della cessione dei credito in quanto risulta essere titolare di un reddito fondiario.

Ovverosia, in qualità di proprietario della casa dove vengono effettuati i lavori rientranti nei bonus fiscali edilizi, a partire proprio dal superbonus 110%, risulta essere titolare di una rendita catastale che, pur non essendo soggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche, concorre comunque alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

In che modo si può cedere il credito di imposta anche parzialmente

Quando la normativa fiscale lo prevede, il credito di imposta maturato, anche quando il contribuente non è incapiente, può essere sempre ceduto a terzi in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione. E per questo, per esempio per il superbonus 110%, il contribuente ha la facoltà di cedere il credito di imposta totalmente oppure parzialmente secondo delle percentuali che sono libere. In tal caso una parte del credito fiscale sarà ceduta, e la rimanenza si andrà ad utilizzare in compensazione con i propri debiti fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

La cessione parziale del credito, in particolare, è vantaggiosa quando il contribuente ha da un lato capienza fiscale, ma dall’altro stima che questa non sia sufficiente per andare a scontare pienamente il bonus ripartito in cinque anni fiscali e diviso in cinque parti uguali. La quota annuale di credito di imposta maturato, infatti, deve essere utilizzata totalmente nella dichiarazione dei redditi, altrimenti poi viene persa.

Per esempio, se con il superbonus 110% il contribuente matura un credito di imposta che è pari a 50.000 euro, ed è incapiente, allora la cessione totale del credito sarà la strada obbligata per non perdere interamente l’agevolazione che è chiaramente cospicua. Chi ha la capienza fiscale ma non ha redditi alti, invece, può per esempio optare per 25.000 euro di cessione del credito. Mentre con i restanti 25.000 euro la detrazione fiscale da sfruttare in compensazione sui debiti fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà pari a 5.000 euro annuali per 5 anni.

Chi non lavora ha diritto alle detrazioni fiscali?

In Italia il Fisco, sul reddito imponibile che è soggetto a tassazione, permette di ottenere una riduzione delle tasse da pagare grazie alle cosiddette detrazioni fiscali. La lista degli oneri detraibili, tra l’altro, è davvero ampia, ma per sfruttare al massimo le detrazioni è necessaria la cosiddetta capienza fiscale.

In altre parole, per un contribuente con reddito basso o nullo sfruttare al massimo le detrazioni fiscali è praticamente impossibile proprio perché in questo caso c’è incapienza parziale o totale. Ed allora, per esempio, chi non lavora ha diritto alle detrazioni fiscali?

Quando chi non lavora ha diritto alle detrazioni fiscali e quando no

Al riguardo c’è da dire che, in linea generale, chi non lavora non è a priori tagliato fuori dall’accesso alle detrazioni fiscali. Pur non avendo reddito da lavoro, infatti, il contribuente può comunque scaricare dalle tasse gli oneri detraibili, sempre fino a capienza, nel caso in cui abbia altri redditi da dichiarare al Fisco.

Tecnicamente, e per definizione, un contribuente ha capienza fiscale quando, rispetto all’imposta da versare, ha un reddito congruo che permetta, grazie alle detrazioni ed anche alle deduzioni fiscali, di poter ottenere rimborsi fiscali, benefit ed anche dei bonus. In assenza di una capienza fiscale adeguata, invece, il contribuente praticamente perde soldi in quanto il reddito imponibile è troppo basso. La situazione si complica, inoltre, quando il contribuente rientra nella cosiddetta no tax area.

E questo accade, per esempio, quando ad un lavoratore dipendente sono state effettuate, nell’anno di imposta, delle trattenute superiori all’IRPEF da pagare. In tal caso, se non si hanno altri redditi da dichiarare, indicare in dichiarazione gli oneri detraibili sostenuti è praticamente inutile in quanto non si avrà diritto ad alcun rimborso fiscale.

In questo caso, infatti, è alto il rischio di non poter recuperare alcun credito di imposta da oneri detraibili che spaziano dalle spese sanitarie a quelle veterinarie, e passando per le spese funebri, i canoni di locazione, le spese scolastiche ed universitarie, le spese per le attività sportive dei figli e per l’asilo nido.

E lo stesso dicasi per gli interessi passivi su mutui prima casa e per eventuali le spese per intermediazione immobiliare sostenute nell’anno di imposta di riferimento. E questo perché, per fissare le idee, sui redditi del 2020 la dichiarazione del 2021 deve essere compilata dal contribuente inserendo solo ed esclusivamente le spese detraibili o deducibili che sono sostenute sempre nel 2020.

Detrazioni superbonus 110% e cessione dell credito per non perdere le agevolazioni

Per quanto detto, quindi, valutare in anticipo il proprio livello di capienza fiscale è fondamentale al fine di non perdere soldi specie quando, per esempio, le detrazioni fiscali sono corpose come quelle relative al superbonus 110% per il quale c’è comunque una scappatoia a norma di legge per non perdere del tutto le agevolazioni.

Il contribuente incapiente, giocando d’anticipo, può infatti optare, per il superbonus 110%, per la cessione del credito ad una banca oppure alla società che effettua i lavori. Anziché recuperare e ripartire lo sconto di imposta in 10 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi.

Deduzioni fiscali: cosa sono e come si calcolano. Vantaggi

In TV e sui giornali si incontra spesso  la locuzione “deduzioni fiscali”, ma di cosa si tratta, come funzionano e quali benefici apportano?

Dichiarazione pre-compilata e deduzioni fiscali

Dal 10 maggio 2021 è disponibile la dichiarazione 730 pre-compilata, si tratta di una dichiarazione dei redditi predisposta dal Fisco e disponibile nel cassetto  fiscale del contribuente. Questa si calcola tenendo in considerazione le entrate “certe” derivanti da pensione o da lavoro dipendente. La stessa può essere modificata nel caso in cui ci siano entrate diverse rispetto a quelle indicate e e nel caso in cui ci siano spese deducibili o detrazioni. Per capire  quando è necessario modificare la dichiarazione pre-compilata è bene analizzare cosa sono le deduzioni fiscali e quali spese possono beneficiarne.

Cosa sono le deduzioni fiscali

Le deduzioni fiscali sono dei benefici fiscali, in pratica si tratta di voci di spesa da sottrarre alla base imponibile di una determinata imposta o tassa, di conseguenza va a diminuire la base alla quale si applica l’aliquota fiscale e di conseguenza portano ad un risparmio sulle imposte da versare. La confusione che molti incontrano è con le detrazioni fiscali, infatti molti ritengono che deduzioni e detrazioni siano la stessa cosa, in realtà è del tutto sbagliato e i due termini non possono essere assolutamente usati come sinonimi. Le detrazioni fiscali vengono sottratte dopo aver determinato l’imposta da pagare e proprio sull’imposta e possono dar luogo a rimborsi.

Un esempio aiuterà a capire meglio: ci troviamo di fronte a una sottrazione dalle imposte nel caso delle detrazioni per figli a carico o detrazioni per la ristrutturazione della prima casa.  In questi casi si stabiliscono le imposte da versare,  a queste si sottraggono le detrazioni previste (dipendono dal numero dei figli, dalla loro età e dal reddito) e quindi risulta la somma finale da pagare effettivamente. Nel caso in cui le imposte siano già state versate tramite il sostituto di imposta (datore di lavoro o INPS) vi sarà una restituzione delle somme pagate in eccedenza.

Quali sono le deduzioni fiscali

Ritornando alle deduzioni fiscali, è bene premettere che in seguito c’è un breve elenco che non è esaustivo e si riferisce esclusivamente a quelle previste per l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Si tratta nella maggior parte dei casi di spese sostenute dal contribuente e da scalare dal reddito imponibile al fine di determinare l’esatta base imponibile su cui applicare l’aliquota prevista per quella determinata imposta e fascia di reddito. Naturalmente non tutte le spese sono oneri deducibili, inoltre in alcuni casi solo una quota di quanto effettivamente speso può essere portato in deduzione. In seguito un breve elenco degli oneri deducibili:

  • contributi INPS e a casse previdenziali;
  • contributi per pensioni integrative, in questo caso vi è un limite massimo delle spese deducibili 5.164 euro;
  • donazioni in favore di istituzioni religiose, nel limite di 1.032,91 euro;
  • donazioni in denaro o in natura in favore di onlus. Il limite è pari al 10% del reddito e al limite massimo di 70.000 euro;
  • spese sostenute per le adozioni internazionali in misura massima del 50% di quanto effettivamente speso;
  • contributi obbligatori per colf e badanti in misura massima di 1,549,37 euro;
  • assegni periodici per coniuge a carico e per familiari;
  • liberalità in favore di enti di ricerca.

Queste sono solo alcune voci che possono essere portate in deduzione. ogni anno il legislatore può rivedere gli oneri deducibili e gli importi da dedurre, inoltre può aggiungere nuove voci o eliminarne alcune. Per queste ragioni il quadro non può mai essere del tutto esaustivo. Ciò che invece non cambia è la necessità di dover dimostrare le spese che sono state effettivamente affrontate e la loro data. Ad esempio per le spese mediche è necessario avere lo scontrino parlante e quindi al momento del pagamento deve essere consegnata la tessera sanitaria.

Come calcolare la base imponibile

Per calcolare le deduzioni e applicarle è bene affidarsi a un professionista del settore, ad esempio recandosi presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o presso uno studio commercialista. Occorre avere con sé tutte le fatture e gli scontrini delle spese sostenute e che possono essere dedotte. Sarà compito del professionista che si occupa della redazione della dichiarazione fiscale, applicare le deduzioni. In seguito calcola la effettiva base imponibile e su questa applicare l’aliquota per determinare le imposte che sono effettivamente dovute.

Generalmente si parla di deduzioni fiscali in merito alla dichiarazione dei redditi e della determinazione dell’imposta IRPEF, ma non è solo questa imposta a poter beneficiare di deduzioni. Ad esempio le deduzioni si applicano anche nella determinazione della base imponibile dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

 

Detrazioni e deduzioni dal reddito: per quali oneri?

Ogni contribuente può inserire nella dichiarazione dei redditi (modello 730/2021) le spese detraibili e deducibili sostenute nell’anno precedente (2020) per sé o per i familiari a carico fiscalmente. Ma cosa s’intende per oneri detratti e per oneri deducibili? Inoltre, scopriamo quali sono e le ultime novità introdotte.

Spese detraibili e deducibili: differenza ed esempio di calcolo

Per oneri detraibili nel 730, s’intendono quei costi che si sottraggono dall’imposta lorda in termini di percentuale. Gli oneri deducibili, invece, sono spese sottratte dal reddito complessivo. Nel caso il contribuente abbia sostenuto tali spese, il reddito imponibile su cui verrà calcolata l’imposta lorda sarà inferiore, in quanto soggetto a sottrazione degli oneri deducibili. Di conseguenza, anche l’imposta lorda applicata al reddito imponibile sarà più bassa per via della sottrazione di una percentuale degli oneri detraibili.

Il contribuente ha un reddito complessivo pari a 20.000 euro, spese deducibili pari a 4.000 euro e quelle detraibili pari a 2.000 euro. Per prima cosa, dai 20.000 euro di reddito totale vengono sottratti i 4.000 euro di oneri deducibili per un reddito imponibile che diventa di 16.000 euro. Su quest’ultimo importo verrà calcolata l’imposta lorda. Se la predetta imposta risulti di 3.000 euro, da questi va sottratto l’ammontare dell’importo risultante dal 19% dei 2.000 detraibili, ossia 380 euro. Con questa procedura di calcolo, invece di pagare 3.000 euro se ne pagheranno 2.620.

Attenzione, perché a seguito dei suddetti calcoli (diversi dall’esempio sopra indicato, in quanto prevedono importi differenti) il contribuente potrebbe anche risultare creditore, quindi, avere diritto a un rimborso.

Le novità sulle spese detraibili

Un nuovo regime per gli oneri detraibili del 19% è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Essa prevede che le spese in questione debbano essere rintracciabili. Ossia, con pagamento effettuato tramite carta prepagata o di credito, bancomat, assegno bancario o circolare, bonifico postale o bancario. Una decisione presa anche per limitare l’uso del contante.

Sono escluse dal predetto regime le spese mediche (medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie avvenute in strutture pubbliche o private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale).

Rientrano tra gli oneri detraibili le spese di assistenza per disabili anche se pagate in contanti, ma solo nel caso in cui siano prestate nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.

Nel modello 730/2021 è presente un’altra novità concernente le detrazioni: la percentuale di recupero cala progressivamente all’aumentare del reddito del contribuente. Fino ai 120.000 euro resta al 100%, dai 120.000 a 240.000 euro diminuisce ancora, fino ad arrivare a zero per un importo superiore ai 240.000 euro.

Si ricorda che il modello 730/2021 precompilato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2021.

Quando si parla di spese detraibili oltre che tracciabili, documentate, s’intende la presentazione di scontrini fiscali dall’esercente o di fatture rilasciate dal professionista; l’estratto conto bancario, la copia del bollettino postale o del MAV; l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme.

Oneri detraibili nel 730

Sono detraibili le spese mediche, funebri, veterinarie, di assicurazione, di istruzione, di affitto, di attività sportive praticate dai ragazzi, di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili), di interventi per sistemazione del verde (Bonus Verde), di intermediazione immobiliare, per trasporto pubblico, per interessi passivi per mutui immobili; per ristrutturazione (Bonus 50%) e risparmio energetico (Ecobonus 65%). Inoltre i costi sostenuti ai fini del Sismabonus, Bonus Facciate 90%, del Superbonus 110% e ancora per tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche, ecc.

Oneri deducibili nel 730: quali sono

  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
  • Assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;
  • Contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
  • Contributi versati ai fondi integrativi dell’SSN;
  • Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo;
  • Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, culturali, scientifiche, ecc.

 

Casa, una detrazione tira l’altra

Una delle voci più importanti da portare in detrazione nel modello 730 è quella relativa alle spese per la casa, dalle ristrutturazioni, ai mobili all’ecobonus. Tutte detrazioni che consentono di risparmiare fino al 65% e che nascondono, tra le pieghe della fiscalità, molte voci che pochi conoscono.

A spulciare tra queste voci ci ha pensato ProntoPro.it, sito che permette l’incontro tra domanda e offerta di lavoro artigianale e professionale, che ha realizzato un decalogo punti per scoprire alcune delle possibilità più interessanti e meno note di detrazione, offerte dai bonus legati alla casa:

Mezzi anti intrusione. Con il bonus ristrutturazioni è possibile usufruire di una detrazione del 50% per gli interventi relativi all’adozione di misure che prevengano il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi: grate alle finestre, vetri antisfondamento, casseforti a muro e porte blindate o rinforzate.

Prestazioni professionali. Con il bonus ristrutturazioni si può ottenere il 50% del rimborso anche per le prestazioni professionali, l’acquisto dei materiali e le spese per perizie e sopralluoghi, tutte da portare in detrazione.

Mobili acquistati all’estero. Detrazione fino al 50% per l’acquisto di nuovi mobili all’estero, corredati di tutta la documentazione necessaria ai fini della detrazione, pagati con carta di credito o debito e con spesa documentata da fattura e ricevuta di avvenuta transazione.

Detrazione fino al 50% per le spese di costruzione di un garage, un’autorimessa o un posto auto di pertinenza nel cortile condominiale.

Detrazione fino al 50% delle spese fatte per dotare l’immobile delle tecnologie robotiche in grado di migliorare la comunicazione e la mobilità interna ed esterna alla casa in cui vivono persone con gravi disabilità fisiche e motorie.

Detrazione fino al 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 per realizzare interventi antisismici su prime case o edifici adibiti ad attività produttive in zone ad alta pericolosità.

Detrazione fino al 50% per le spese di adeguamento funzionale a uso contemporaneo di un immobile di valore storico o artistico.

Chi ha già effettuato dei lavori su un immobile beneficiando di un incentivo, e intraprende nuovi lavori di riqualificazione puoi usufruire di un’altra detrazione. Il limite complessivo di rimborso è pari a 96mila euro per unità immobiliare, quindi se si tratta della prosecuzione di una precedente ristrutturazione, si dovrà tenere conto delle somme già spese, se si tratta di un intervento completamente nuovo si potrà usufruire dell’intera detrazione, ma la diversità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), il collaudo dell’opera e la dichiarazione di fine lavori.

L’uso di una determinata tipologia di bonus non è esclusivo e si può usufruire di più incentivi. Attenzione ai tempi; per ottenere il bonus mobili oltre a quello per la ristrutturazione di casa, ad esempio, è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle necessarie per l’arredo.

Mobili. Ai fini fiscali, non tutti i mobili sono uguali. Si può ottenere la detrazione per i materassi, per lampade e lampadari, per mobili nuovi fatti su misura, per i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, le cucine, i mobili per arredare il bagno e quelli per l’ esterno. Nessun rimborso per porte e tende, complementi di arredo o mobili usati e antichi.

Architetti e ambientalisti: ecobonus a rischio

A volte, in Italia, capita che vengano prese delle iniziative utili e interessanti ma che si perda tempo nell’attuarle e diventino inefficaci. È il timore legato all’ ecobonus che hanno espresso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) e Legambiente i quali, attraverso una nota, hanno espresso la loro preoccupazione per il “grave ritardo” nei tempi di definizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle modalità di accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano i condomìni, il cosiddetto ecobonus, approvato con la Legge di Stabilità 2016.

Nello specifico, il grave ritardo che potrebbe inficiare i vantaggi dell’ ecobonus è legato alla mancata definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle modalità con le quali poter cedere ai fornitori che hanno effettuato gli interventi edilizi le detrazioni fiscali legate alle stesse, in modo che, anticipando le risorse necessarie, questi possano innescare un “processo virtuoso di rigenerazione del patrimonio edilizio italiano”.

Ebbene, le modalità per poter accedere a questa opportunità legata all’ ecobonus avrebbero dovuto essere definite entro il 29 febbraio 2016, ma questa definizione ancora manca. Architetti e Legambiente sottolineano che ormai siamo a marzo, che le detrazioni scadono il 31 dicembre 2016 e che quindi questo ritardo e una diffusa incertezza sull’orizzonte degli incentivi rischiano di pregiudicare l’esito positivo dell’ ecobonus.

Siamo indignati – sottolineano Cnappc e Legambienteperché questa importante occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio condominiale sarà sprecata per precisa responsabilità dell’Agenzia delle Entrate che non ha definito subito e in modo semplice i criteri di cessione delle detrazioni, vanificando così una buona norma voluta da Governo e Parlamento”.

Bonus energetico e bonifici, i chiarimenti delle Entrate

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha emanato le prime istruzioni relative ai pagamenti effettuati tramite bonifico per accedere al bonus energetico per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Tali bonifici dovranno essere effettuati dalle banche per permettere all’Agenzia di inserire nel 730 precompilato i dati relativi al bonus energetico che spetta ai contribuenti.

La comunicazione, effettuata attraverso il provvedimento n. 164081, interessa le banche attraverso le quali i contribuenti hanno effettuato i bonifici relativi alle spese sostenute per le ristrutturazioni immobiliari e i lavori di efficientamento energetico degli edifici e specifica, tra l’altro, che dal 2016 le informazioni dovranno essere trasmesse in un’unica soluzione entro il 29 febbraio.

Per ottenere il bonus energetico, che consiste nello sconto fiscale del 50 e 65% è necessario che il bonifico contenga i dati del beneficiario della detrazione, i destinatari dei pagamenti e il riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986.

Chi ha effettuato acquisti di elettrodomestici e mobili utilizzando bancomat o carte di credito, probabilmente non vedrà i dati relativi nel 730 precompilato, poiché il provvedimento delle Entrate è relativo solo ai bonifici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, con relativo bonus energetico.

Detraibilità spese bonifica amianto confermata al 50%

Buone notizie per chi ha intenzione di procedere a lavori di bonifica amianto durante il prossimo anno. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti conferma anche per il 2016 la detrazione Irpef del 50% (anziché del 36%) per le spese di ristrutturazione edilizia, tra le quali rientra anche la bonifica amianto.

La detraibilità dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per la bonifica amianto, entro il limite di spesa di 96mila euro, si applica ai lavori eseguiti sia sugli immobili abitativi, sia sulle relative pertinenze, ossia, per esempio, garage, cantina o soffitta.

Il fatto che la detrazione sia al 50% anche per il prossimo anno è un incentivo in più a procedere ai lavori di bonifica amianto, dal momento che il regime ordinario della detrazione tornerà poi a essere al 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48mila euro.

Per accedere ai benefici della detrazione è sufficiente pagare le fatture relative alle spese di bonifica amianto con bonifico bancario o postale, versati dall’amministratore di condominio qualora gli interventi interessino i condomini. L’amministratore si deve ricordare di indicare nella causale del bonifico la partiva Iva dell’impresa esecutrice dei lavori e il codice fiscale del condominio. Ogni condomino riceverà poi un’attestazione degli importi pagati per la bonifica amianto, detraibili sulla base della tabella millesimale.

Quali detrazioni per chi investe in startup

Chi investe in startup innovative può beneficiare di alcune detrazioni fiscali che si possono ottenere presentando il modello UNICO, come precisato da una circolare dell’Agenzia delle Entrate in cui venivano fatti chiarimenti circa la dichiarazione dei redditi 2015 e il 730 semplificato ed ordinario.

Gli investimenti in startup innovative sono agevolati fiscalmente dall’articolo 29 del decreto legge 179/2012: detrazione del 19% per gli anni dal 2013 al 2016 per investimenti diretti o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start up innovative. La detrazione sale al 25% nel caso di investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico.

Per ottenere l’agevolazione è bene sapere che il massimo detraibile è pari a 550mila euro per ciascun periodo d’imposta, mantenuto per almeno due anni. L’eventuale cessione, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo eventualmente detratto, unitamente agli interessi legali. L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta, può essere portato in detrazione nei periodi successivi, non oltre il terzo anno.

Si tratta, come viene spiegato dall’Agenzia delle Entrate, di un meccanismo “particolarmente articolato, in quanto richiede di considerare numerosi elementi“, come la tipologia di investimento, l’ammontare della detrazione fruibile nel corso dell’anno, l’eventuale importo residuo da riportare negli anni successivi.
Inoltre, viene ricordato che “la detrazione investimenti in start-up è stata inclusa solo nel modello UNICO e quindi può essere fruita esclusivamente utilizzando quest’ultimo modello“.

Nel modello UNICO PF (persone fisiche), il rigo RP 80 è appositamente dedicato alla detrazione investimenti in startup. La compilazione del rigo prevede l’indicazione del codice fiscale della startup in cui è stato effettuato l’investimento, la tipologia, l’ammontare dell’investimento, il codice che identifica la detrazione al 19 o al 25%, l’ammontare della detrazione spettante e poi il totale delle detrazioni, nel caso in cui siano stati effettuati più investimenti.

Vera MORETTI