Superbonus 110%, unità immobiliari in corso di costruzione escluse dalle agevolazioni fiscali

Le unità immobiliari della categoria F/3 rimangono escluse dal superbonus 110%. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 609 del 2021. In risposta al quesito, l’Agenzia infatti ha ribadito che le unità immobiliari, per accedere al superbonus, devono essere formalmente esistenti. Con la decisione, l’Agenzia delle entrate esclude pertanto un’intera categoria catastale, la F/3, dall’applicazione del 110%.

Cosa si intende unità in corso di costruzione ai fini del superbonus 110%?

La richiesta fatta all’Agenzia delle Entrate riguarda un condominio di 343 unità immobiliari. Le unità ancora in corso di costruzione e censite nella categoria F/3 sono 26. Gli immobili in costruzione sono definite dalla società che sta avviando le operazioni di ristrutturazione allo “stato grezzo avanzato”. Si tratta, pertanto, di unità non ultimate perché mancanti di finiture, di rivestimento dei pavimenti, di porte interne, di sanitari e di rubinetterie. Hanno, tuttavia, l’impianto di riscaldamento come per tutte le altre unità immobiliari.

Interventi in superbonus 100%

Gli interventi che il condominio istante intende realizzare e oggetto di chiarimento all’Agenzia delle entrate riguardano:

  • il miglioramento energetico per la sostituzione del parco macchine pompe di calore a gas metano con assorbimento di ammoniaca delle tre centrali termiche con nuove macchine in pompa di calore elettriche e ad alta efficienza;
  • la costruzione di un impianto fotovoltaico capace di produrre circa 70 Kw;
  • l’installazione di batterie di accumulo;
  • installazione di 100 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Inoltre i condòmini, singolarmente, intenderebbero effettuare, sulle singole unità immobiliari, interventi “trainanti” per l’installazione di schermature solari e infissi.

La richiesta all’Agenzia delle entrate di chiarimenti sul superbonus 110%

L’istante chiede dunque all’Agenzia delle entrate se le unità immobiliari rientranti nella categoria F/3 e in corso di costruzione, possano essere conteggiate nelle operazioni di ristrutturazione necessarie per l’accesso al superbonus 110%. E, di conseguenza, la circostanza di conteggiarle possa far in modo da aumentare il tetto previsto per gli interventi.

Risposta dell’Agenzia delle entrate sulle unità immobiliari in costruzione

In riferimento al quesito posto dal richiedente, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che, per poter fruire dei benefici del superbonus 110%, è indispensabile che gli interventi vengano eseguiti “su unità immobiliari e su edifici esistenti, dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione”. Le unità immobiliari F/3 non possono essere definibili “unità esistenti” di natura residenziale, proprio per il motivo che sono ancora in fase di costruzione.

Perché le unità immobiliari in costruzione non rientrano nel superbonus 110%?

Ne consegue, dunque, che le detrazioni del superbonus 110% non possono essere applicate alle 26 unità immobiliari, facenti sì parte del condominio ma non ancora considerabili “esistenti”. Inoltre, le unità immobiliari della categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non concorrono all’individuazione della spesa massima ammissibile ai fini delle agevolazioni inerenti gli interventi trainanti.

Superbonus, le unità non ancora ultimate non aumentano il tetto massimo di spesa

In altre parole, le unità non ultimate non possono dare il loro apporto per incrementare il tetto massimo di spesa. La motivazione risiede nel fatto che è necessario tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori. E, pertanto, queste unità non rientrano nemmeno nella possibilità di usufruire di detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento.

Superbonus 110%: unità immobiliari non ultimate e parti comuni

Diversa è invece la possibilità di utilizzare il superbonus 110% per le parti comuni. Come specificato dall’Agenzia delle entrate, alle unità immobiliari non ancora ultimate non è preclusa la possibilità di accesso al 110% per le spese comuni delle unità residenziali e non residenziali, incluse le pertinenze. Il presupposto è che la superficie complessiva delle unità residenziali debba essere superiore al 50%.

Detrazione ecobonus: quando è necessaria la pratica ENEA?

Per l’ecobonus, chi vuole accedere alle detrazioni fiscali ha l’obbligo di presentare apposita comunicazione all’Enea. Ma tale adempimento è dovuto solo quando gli interventi, di tipo edilizio e tecnologico, sono finalizzati sia all’accesso alle detrazioni fiscali del 50%, sia al risparmio energetico e/o all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Quindi, nell’ambito del bonus ristrutturazioni, in base al tipo di intervento realizzato non sempre è necessaria la pratica da presentare all’ENEA. Inoltre, con la risoluzione numero 46/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, seppur sia obbligatoria, la comunicazione omessa o tardiva della pratica ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni fiscali.

Quando è necessaria la pratica ENEA per la detrazione ecobonus e quando invece no

Per quanto detto, quindi, è necessaria la pratica ENEA per la detrazione ecobonus quando le opere di ristrutturazione comportano un risparmio o un incremento dell’efficienza energetica. Dagli elettrodomestici ai cappotti termici, e passando per le caldaie, per gli impianti fotovoltaici, per i teleriscaldamento e per gli impianti a biomassa. Ma anche per serramenti e infissi, scaldacqua a pompa di calore, condizionatori, micro-cogeneratori, sistemi ibridi e, tra gli altri, pure i generatori di aria calda a condensazione.

Su quando invece la pratica ENEA non è richiesta, e quindi non è obbligatoria, possiamo semplificare dicendo che tale obbligo non è previsto quando i lavori effettuati rientrano tra le opere murarie. Per esempio, il rifacimento del bagno, la sostituzione delle porte interne, la tinteggiatura delle pareti e l’installazione di allarmi. Ma anche la demolizione di muri portanti, la realizzazione di tramezzi e di divisori e, tra l’altro, pure il rifacimento dell’impianto elettrico.

Pratica online ENEA, cosa c’è da sapere per una corretta compilazione

Per la presentazione della pratica ecobonus, il sito Internet di riferimento è proprio quello dell’ENEA dove è presente un’apposita piattaforma accessibile tramite registrazione. La compilazione, rispetto al passato, è decisamente più intuitiva, ma oltre ad avere un minimo di dimestichezza con il web è utile anche conoscere quelli che sono i termini tecnici legati all’energetica.

Dopo aver inserito i dati anagrafici e quelli dell’immobile, infatti, la piattaforma online ENEA chiede di selezionare il tipo di intervento associato all’ecobonus. Proprio in base al tipo di intervento sarà richiesto l’inserimento di alcuni parametri, ovverosia di valori che sono diversi tra loro. Per esempio, la trasmittanza per gli infissi ed il rendimento per le caldaie.

Se la pratica online ENEA da compilare e da trasmettere prevede per l’accesso alle detrazioni fiscali più beneficiari, allora occorrerà barrare dalla piattaforma la voce ‘Richiesta anche per conto di altri‘. Anche per questo, prima di procedere con la pratica, è fondamentale avere sempre tutti i documenti a portata di mano. Dai documenti di identità alle fatture di installazione e di fornitura, e passando per la dichiarazione asseverata del tecnico abilitato. Ma anche i dati dell’immobile, dalla visura alla planimetria catastale.

Infine, ricordiamo che la pratica online ENEA, quando questa è prevista come obbligatoria, deve essere compilata e trasmessa entro tre mesi. Ovverosia, entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dei lavori o, se previsto, dal collaudo delle opere realizzate.

Bonus verde 2021: chi può fruire della detrazione e a quanto ammonta

La legge di bilancio 2021 conferma il bonus verde, cioè la possibilità di usufruire di detrazioni per la realizzazione di aree verdi: ecco come funziona e chi può usufruirne.

Che cos’è il bonus verde

Il verde migliora la vita, questo perché è in grado di fornire una qualità dell’aria migliore, assorbe sostanze nocive e rilascia ossigeno, apporta benefici al decoro urbano, inoltre è dimostrato che i colori del verde e dei fiori migliorano l’umore, infine prendersi cura del verde è un hobby molto rilassante. Proprio per questo il legislatore insieme agli altri bonus e agevolazioni fiscali, ad esempio bonus ristrutturazioni, elettrodomestici, sismabonus e superbonus al 110%, ha previsto anche il bonus verde che anche per il 2021 consente di ottenere detrazioni fiscali, quindi vi è una riduzione dell’imposta da pagare, in particolare dell’IRPEF, coloro che si avvalgono del sostituto d’imposta, cioè i lavoratori dipendenti, avranno una restituzione in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate conferma che trattasi di interventi straordinari di:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

A quanto ammonta il bonus verde 2021

Il bonus verde entra nel nostro ordinamento per la prima volta  dalla legge di bilancio per il 2018 con l’articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017 ed è stato prorogato di volta in volta ogni anno. E’ destinato a restituire il 36% di quanto effettivamente speso per la cura del verde, l’importo massimo coperto è di 5000 euro, di conseguenza il beneficio fiscale vero e proprio, essendo il 36% è massimo di 1800 euro, che saranno restituiti in rate di uguale importo suddivise in 10 rate. Ogni anno quindi può essere restituito, in forma di agevolazione fiscale, un importo massimo di 180 euro. Le somme sono quindi recuperate in 10 anni.

Per quanto invece riguarda i soggetti ammessi a godere di questo beneficio, si tratta di una platea abbastanza ampia, infatti possono usufruirne tutto coloro che con un valido titolo detengono l’immobile su cui l’intervento viene eseguito e in particolare: i proprietari, titolari di contratti di locazione, comodato d’uso, anche gratuito, uso. Il bonus verde può essere usufruito anche dai condomini, in questo caso il limite di spesa resta di 5.000 euro e le detrazioni sono a vantaggio dei condomini che hanno effettivamente partecipato al pagamento delle spese, infatti la quota deve essere versata prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista oggettivo invece, la normativa esclude dalla copertura gli interventi su area verde che ricadono su attività commerciali, d’impresa e simili: il beneficio trova applicazione solo per le abitazioni, non rileva però che trattasi di prima o seconda abitazione.

Quali interventi sono coperti dal bonus verde 2021

Gli interventi che possono essere portati in detrazione sono numerosi e spaziano nella cura del verde a 360°. La prima cosa da sottolineare è che tra le spese che possono essere portate in detrazione ci sono quelle per la progettazione delle aree verdi, queste però devono essere antecedenti rispetto alla realizzazione dei lavori stessi. Possono essere portate inoltre in detrazione le spese per:

  • realizzazione e miglioramento di impianti di irrigazione, tra queste possono essere ricomprese anche le spese per la realizzazione di pozzi;
  • sistemazione a verde di aree scoperte e realizzazione di giardini pensili, ad esempio può essere realizzato un giardino pensile su un area condominiale prima incolta;
  • grandi potature;
  • riqualificazione di prati.

Occorre però stare attenti, infatti deve trattarsi di operazioni ritenute straordinarie e non ordinarie, di conseguenza se è già presente un giardino, non si possono ottenere le detrazioni per costi inerenti la sua manutenzione ordinaria, ad esempio per il taglio dell’erba o per piccole potature annuali, mentre se si tratta di un’area incolta, ad esempio un’area pertinenziale di un condominio in cui sono presenti degli alberi, ma gli stessi erano incolti, è possibile portare in detrazione le spese sostenute per ripristinare l’area verde. Non sono ammesse in detrazione neanche le spese per l’acquisto di strumentazioni varie, ad esempio un tagliaerba, un badile o simili. Infine, non si possono ottenere detrazioni fiscali per la realizzazione dei lavori in economia.

Documenti necessari per accedere al bonus verde 2021

Come per tutti i benefici fiscali,  ad esempio il bonus ristrutturazione, anche nel caso del bonus verde 2021 è necessario dimostrare che le spese sono state effettivamente sostenute, di conseguenza devono essere tracciabili.  Devono quindi essere effettuate con carte di credito, bancomat, bonifico bancario o postale, assegno non trasferibile. Questi documenti devono essere conservati in modo da poter essere esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia Entrate e Riscossioni.

Dalla documentazione deve emergere anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione, ricordiamo che può trattarsi anche di un condominio, i dati fiscali del soggetto che riceve il pagamento e la descrizione dell’intervento da eseguire.

 

Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in fattura anziché le detrazioni fiscali

Nelle modalità di utilizzo del superbonus 110% non rientrano solo le detrazioni di imposta sui lavori edili. Sono previste dalla legge due importanti modalità alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura. Entrambi permettono ad esempio agli incapienti, ovvero ai contribuenti che hanno un’imposta lorda che non permette di avvalersi delle detrazioni fiscali, di poter utilizzare il superbonus con benefici alternativi.

Superbonus 110%, come beneficiare dello sconto in fattura

All’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 è previsto che i contribuenti che nel 2020 e nel 2021 sostengano spese per gli interventi rientranti nel superbonus 110% possano ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. Lo sconto in fattura è previsto dal comma 1 della lettera a). L’articolo prevede che il contributo sia ottenuto “sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto”. Tale corrispettivo è anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori. Quest’ultimo può recuperare il corrispettivo stesso attraverso il credito d’imposta. Tuttavia, anche il fornitore ha la possibilità, successiva, di cedere il proprio credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione del credito nel superbonus 110%

Lo strumento della cessione del credito per i lavori rientranti nel superbonus 110% è previsto dalla leggera b) del comma 1 dell’articolo 121. In particolare, l’articolo prevede che “la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Superbonus 110% e stato di avanzamento degli interventi

Le due opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento degli interventi. Tuttavia va precisato che per i lavori che beneficiano del superbonus 110% gli stati di avanzamento possono essere al massimo due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento degli interventi deve far riferimento a non meno del 30% del medesimo lavoro.

Per quali interventi si può beneficiare dello sconto in fattura o cessione del credito?

Gli interventi per i quali si può richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito dei vantaggi fiscali del superbonus 110% riguardano:

  • il recupero del patrimonio edilizio previsto dal comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;
  • gli interventi di efficienza energetica;
  • l’adozione delle misure antisismiche;
  • il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistente, ovvero gli interventi previsti dal cosiddetto “bonus facciate”;
  • l’installazione degli impianti fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica;
  • l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche. Quest’ultima possibilità non è prevista dalla normativa ma concessa, in via interpretativa, dall’Agenzia delle entrate.

Calcolo del credito d’imposta nello sconto in fattura

Nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura, il credito di imposta si calcola sull’importo dello sconto applicato. Conseguentemente, lo sconto applicato sarà equivalente al credito acquisito. Nello sconto in fattura, come precisa l’Agenzia delle entrate con il provvedimento numero 283847 del 2020, “l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi”.

A quanto ammonta il credito di imposta dello sconto in fattura nel superbonus 110%?

La stessa Agenzia delle entrate, nella circolare 24/E del 2020, ha specificato anche a quanto ammonta il credito di imposta derivante dalla cessione del credito. Infatti, “nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro”.

Credito di imposta e sconto parziale in fattura del fornitore

La stessa circolare dell’Agenzia delle entrate prende in esame anche il caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”. In questo caso, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Calcolo della cessione del credito nel superbonus 110%

Nel caso della cessione del credito ai fini del superbonus 110% possono esserci diverse pattuizioni. Ciò significa che la cessione può essere effettuata dal titolare della detrazione fiscale anche a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale delle detrazione stessa. Ad esempio, se il lavoro ai fini del superbonus comportasse una spesa di 100, con detrazione ammessa di 110, la cessione del credito potrebbe avvenire anche al prezzo di 90 o inferiore.

Sconto in fattura o cessione del credito, quale conviene di più?

Mentre per chi chiede lo svolgimento dei lavori potrebbe essere più conveniente lo sconto in fattura, dal punto di vista del fornitore questo istituto potrebbe risultare meno appetibile rispetto alla cessione del credito. Questo avviene perché il fornitore, ovvero colui che svolge l’intervento previsto nel superbonus 110%, a sua volta dovrà quasi sicuramente cedere il credito maturato, ovvero lo sconto concesso in fattura, per non incorrere in squilibri finanziari. Di conseguenza, si allungherebbero i passaggi del credito con maggiori oneri e contrattazioni per il fornitore.

Come può utilizzare il credito chi ha acquisito il beneficio?

Chi maturi il diritto alla detrazione ha un credito di imposta che può essere ceduto. L’acquirente, o l’azienda che applica lo sconto in fattura, può scegliere:

  • di utilizzare il credito di imposta in compensazione secondo quanto prevede l’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997;
  • monetizzare a pronti il credito d’imposta facendo, a sua volta, la cessione del credito a terzi.

 

Superbonus 110% anche per sostituzione caldaie: istruzioni

Un contribuente può aderire al superbonus 100% per la sostituzione della caldaia? La risposta è affermativa purché questo intervento rientri tra quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti. In tal caso, le detrazioni e i vantaggi fiscali previsti dal superbonus e dall’ecobonus prevedono che l’impianto di riscaldamento sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione (anche di tipo straordinario).

Cosa si intende per impianto di riscaldamento?

Tuttavia, è importante precisare cosa si intenda per impianto di riscaldamento. Una caldaia come una stufa a legna o a pellet, ad esempio, possono rientrare tra gli interventi all’impianto di riscaldamento e dunque essere soggetti a sostituzione e a beneficio del superbonus?

Quali sono gli impianti di riscaldamento rientranti nel superbonus 110%?

Diventa necessario, dunque, riprendere la definizione che fa il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005, poi modificato dal decreto legislativo numero 48 del 10 giugno 2020. Secondo l’articolo, si intende per termico l'”impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.

Quali impianti di riscaldamento sono esclusi dal superbonus?

Tra gli impianti esclusi dall’essere considerati come riscaldamento rientrano quelli “termici dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate”. Ciò comporta che l’impianto di riscaldamento, così definito, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Il campo di applicazione del superbonus è stato ampliato dal più recente decreto legislativo del 10 giugno 2020. Secondo la nuova normativa, anche gli impianti termici, le stufe a legna o a pellet, i caminetti e i termocamini, purché fissi, si possono definire “impianti di riscaldamento”.

Sostituzione impianti climatizzazione invernale: requisiti edifici

Il tipo di intervento, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, può essere ammesso su unità abitative:

  1. unifamiliare;
  2. unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente. Diventa indispensabile che l’unità abbia uno o più accessi autonomi all’esterno.

La sostituzione della caldaia deve produrre un risparmio energetico

Condizione necessaria per accedere al superbonus 110% è che gli interventi sulle caldaie producano un risparmio energetico testimoniato dal miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una classe se l’immobile è già in classe A3. Il risultato deve essere certificato con APE prima e dopo l’intervento. A queste condizioni, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi che producono i benefici fiscali del superbonus 110%.

Superbonus caldaia, parti comuni dell’edificio e unità immobiliari indipendenti

Le condizioni per usufruire del superbonus nel caso della caldaia sono riportate nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Infatti, secondo quanto prevede il decreto “Rilancio”, per la sostituzione della caldaia, le detrazioni fiscali si applicano nella misura del 110% sulle spese sostenute e documentate a carico del contribuente, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 in due casi:

  • sia per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti nelle parti comuni degli edifici;
  • sia per gli impianti esistenti negli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti.

Superbonus 110% in condominio con impianti di riscaldamento indipendenti

Varie sono le possibilità di utilizzare il superbonus 110%. Ad esempio, può usufruire del superbonus per la sostituzione della caldaia un condominio con impianti di riscaldamento indipendenti? La risposta è affermativa. La detrazione del 110% in cinque anni, in questo caso è possibile se l’intervento è abbinato a uno di quelli “trainanti”. In particolare, dovrà essere congiunto all’isolamento termico per più del 25% della superficie disperdente. L’intervento resta ancorato alla condizione che debba garantire almeno due categorie di classe energetica dell’edificio superiori.

Interventi caldaia in superbonus anche se si è già sostituita con l’ecobonus?

Recentemente l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle varie possibilità di sostituzione della caldaia. Nel caso in cui si sia già beneficiato in precedenza dell’ecobonus per la sostituzione della caldaia, è possibile un nuovo intervento con superbonus 110%? La risposta è affermativa in assenza di specifiche preclusioni da parte della normativa. Il tutto fermo restante eventuali controlli per utilizzi distorti della normativa sul superbonus 110%.

Sostituzione caldaia e pompa di calore multisplit in regime di superbonus 110%

Ulteriore quesito al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’ammissibilità al superbonus 110% di interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente costituito da una caldaia e una pompa di calore multisplit. In questo caso è necessario rifarsi alla definizione di “impianto termico” indicata dal comma 1, lettera 1-tricies, dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 2005. Inoltre, come condizione essenziale, l’impianto termico deve essere provvisto dal libretto di impianto per la climatizzazione. Quest’ultimo requisito è previsto dal decreto ministeriale numero 10 del febbraio 2014. Soddisfacendo tutti e due gli articoli, ed essendo in possesso dei parametri indicati dal decreto “Rilancio”, l’intervento è ammissibile al superbonus.

 

Superbonus 110%, è applicabile se l’immobile è sede di attività?

Si possono applicare le agevolazioni fiscali del superbonus 110% per interventi su un immobile che è sede di attività di impresa, arte o professione? È questa la domanda frequente per vari professionisti e imprenditori in merito all’esecuzione dei lavori agevolabili al 110%. Il caso è quello di una villetta a schiera, con entrata autonoma e impianti indipendenti, di categoria catastale A/3, appartenente a un unico proprietario. Un quarto dell’immobile, adibito ad abitazione principale, si ipotizza rappresenti la sede dove il proprietario svolte attività professionale.

Quali tipologie di interventi ai fini del superbonus 110%?

La tipologia di interventi ipotizzabili per beneficiare del superbonus 110% riguardano la sostituzione dell’impianto di riscaldamento già esistente e il rifacimento del tetto. Quest’ultimo lavoro verrebbe portato a termine con l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Inoltre, il proprietario vorrebbe eseguire lavori di isolamento termico, ovvero realizzare il cosiddetto “cappotto”.

Come valutare i lavori per i benefici del superbonus 110%?

Il primo intervento, consistente nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento della villetta, rientra nel beneficio del superbonus 110%. Il decreto legge numero 34 del 2020, infatti, lo ammette tra i lavori cosiddetti “trainanti” disciplinati dal comma 1 lettera c) dell’articolo 119 del suddetto decreto. I due interventi consistenti nel rifacimento del tetto e del cappotto termico, a norma della lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 dello stesso decreto, rientrano tra gli interventi trainanti purché incidano per non meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’intera villetta.

Installazione dell’impianto fotovoltaico tra gli interventi trainati del superbonus

Gli interventi per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ai fini dei benefici fiscali del superbonus 110%, rientrano invece tra gli interventi trainati. Ciò significa che questi tipi di intervento devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti, come nel caso in questione con la realizzazione del cappotto termico e della sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti. Per i limiti di spesa e per l’esecuzione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici è necessario rifarsi al comma 5 dell’articolo 119.

Applicazione superbonus 110% a immobili sedi di attività: il decreto 34 del 2020

In linea generale, in caso di lavori svolti su immobili che costituiscano sede di attività professionale o di impresa è importante rifarsi sia a quanto previsto dal decreto 24 del 2020 che ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. Secondo quanto prescrive il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34, infatti, chi effettua interventi che possono essere agevolati dal superbonus non deve agire nell’ambito di attività da lavoro autonomo o di impresa.

Interventi su sedi di attività: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Un ulteriore chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione del superbonus 110% su immobili sedi di attività. Nel caso in questione, la detrazione spetta, infatti, anche ai contribuenti persone fisiche che svolgano attività di impresa o di arte o di professione nel momento in cui gli interventi da effettuare siano inerenti a immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. In altre parole, la regola generale vuole che l’applicazione del superbonus non avvenga per interventi su immobili strumentali all’attività professionale o di impresa. Inoltre, non sono agevolabili lavori su unità immobiliari costituenti l’aggetto dell’attività e i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Unità abitative utilizzate a uso promiscuo: si applica il superbonus?

Secondo quanto chiarito, pertanto, dall’Agenzia delle entrate gli interventi sono agevolabili purché riguardanti unità immobiliari residenziali. Per le unità immobiliari utilizzate a uso promiscuo, in quanto utilizzate anche per attività di impresa o professionale, il proprietario può applicare le detrazioni del superbonus ma ridotte della metà. Pertanto il contribuente potrà beneficiare della misura ma con importi decurtati del 50%.

Superbonus 110%, chi può accedere all’agevolazione fiscale: persone fisiche e condòmini

Le persone fisiche e i condòmini non persone fisiche accedono alle agevolazioni fiscali del superbonus 110%. Sono esclusi dalle singole unità immobiliari, pertanto, le imprese, le società e i professionisti. Non sono richiesti requisiti particolari per le spese sulle parti comuni che possono riguardare, invece, sia le imprese che i professionisti.

Superbonus 110% e differenza con le altre agevolazioni su lavori edilizi

Al di fuori del superbonus 110%, le detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili standard, si applicano anche alle società e ai professionisti, oltre alle persone fisiche. Detti lavori, inoltre, riguardano tutti gli immobili e, per l’antisismico, tutti i contribuenti e tutte le costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Per il superbonus 110%, invece, occorre far riferimento ai commi 9 e 10 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020. In questi articoli sono indicati chi sono i beneficiari del superbonus 110%.

Chi può beneficiare del superbonus 110%?

Il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34 del 2020 specifica che le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% si applicano “ai condòmini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. Inoltre, beneficiano del superbonus “le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti o professioni, su unità immobiliari”.

Gli altri soggetti ammessi al superbonus 110%

Rientrano nelle agevolazioni del superbonus anche gli istituti autonomi delle case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Gli IACP e relativi enti aventi la medesima finalità possono beneficiare delle agevolazioni sugli immobili di loro proprietà, anche gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Infine, tra i beneficiari rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.

I condòmini tra i beneficiari del superbonus 110%: i requisiti

Tra i soggetti ammessi alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% il decreto 34 del 2020 ha ammesso i condòmini. A questa tipologia di soggetti è riconosciuta la ripartizione della detrazione inerente le spese sulle parti comuni del condominio, in base alla suddivisione millesimale degli edifici oppure in relazione ai criteri determinati dall’assemblea condominiale.

Benefici del superbonus per le parti comuni del condominio

Per i condòmini non vi sono particolari requisiti sui lavori che interessano le parti comuni. Limitatamente alle parti comuni, però, possono concorrere al superbonus sia le persone fisiche che le imprese e i professionisti. Tra le imprese sono ammesse anche le società di persone e di capitali. Per chi possieda delle abitazioni nel condominio interessato dagli interventi agevolati dal superbonus, non è necessario che le unità corrispondano ad abitazione principale. E pertanto, sulle parti comuni degli immobili, i condòmini (sia come persone fisiche che come professionisti o imprese) possono godere dell’agevolazione fiscale sulle spese condominiali anche per un numero maggiore rispetto alle due unità.

Persone fisiche e benefici fiscali del superbonus 110%

L’altra grande categoria dei beneficiari del superbonus 110% è costituita dalle persone fisiche. Particolarmente ambiti risultano i lavori di ecobonus, di eliminazione delle barriere architettoniche, delle misure antisismiche, dei pannelli del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica delle autovetture elettriche. Per tutte queste tipologie di lavori sono richiesti due requisiti alle persone fisiche:

  • il primo requisito è la residenza;
  • il secondo riguarda le categorie catastali per le quali vige l’esclusione delle unità A/9, A/1 e A/8.

Esclusioni del superbonus 110%

Le agevolazioni fiscali del superbonus 110% in merito alla categoria delle persone fisiche va a escludere le unità immobiliari possedute o detenute per l’attività professionale o imprenditoriale. Sono inclusi, invece, gli immobili posseduti per uso privato dalle persone fisiche, anche se hanno una posizione Iva professionale o imprenditoriale.

L’esclusione di immobili adibiti ad attività di impresa, arte o professione

Peraltro, l’esclusione dal superbonus di unità immobiliari non a uso privato è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 24 dell’8 agosto del 2020. Tale esclusione opera sia nei riguardi di immobili e unità immobiliari strumentali alle attività di impresa, arte o professione, sia nel caso di immobili appartenenti all’impresa come edifici immobilizzati.

Superbonus 110% il limite delle due unità immobiliari

Il limite massimo delle due unità immobiliari per le agevolazioni del superbonus 110% sussiste direttamente per:

Le limitazioni indirette sulle colonnine di ricarica vetture elettriche e in ecobonus

La limitazione si applica indirettamente anche agli interventi per installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il che significa che il superbonus si applica solo se l’installazione avviene congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”. Pertanto, lavori in ecobonus e sulle colonnine beneficiano del superbonus se fatti eseguire da persone fisiche, e non da  professionisti o imprenditori, per il limite massimo di due unità immobiliari. Queste ultime devono essere di tipo residenziale e ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Superbonus 110%, quando non si applica il limite delle due unità immobiliari?

Il limite delle due unità immobiliari non si applica innanzitutto sugli interventi antisismici e, in seconda battuta, sugli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Dunque, le persone fisiche e i condòmini possono beneficiare del superbonus 110% per queste tipologie di interventi anche per più di due costruzioni adibite ad abitazione, purché ubicate nelle zone sismiche uno, due o tre, a prescindere dall’esecuzione di lavori cosiddetti “trainanti”. Pertanto, una volta fatto il lavoro antisismico con agevolazione del superbonus, si può far svolgere anche gli interventi per i pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, sempre con l’agevolazione fiscale.

Interventi fiscalmente agevolati per le parti comuni di un edificio

Il limite delle due unità immobiliari non si applica anche per le parti comuni dell’edificio. Pertanto, una persona fisica che possieda più di due unità immobiliari di un unico edificio, può far svolgere gli interventi in regime di superbonus 110% sulle parti comuni. Tra gli interventi rientrano anche quelli inerenti all’ecobonus.

Superbonus 110%, comunicazione di inizio lavori (Cilas) e altre novità del decreto ‘Semplificazioni’

Il decreto “Semplificazioni”, convertito in legge il 31 luglio scorso, ha sciolto diversi nodi procedurali del superbonus 110%. L’agevolazione fiscale riconosciuta sugli interventi a edifici e immobili per l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti e l’efficientamento energetico potrà giovarsi di procedure più snelle, come ad esempio la comunicazione Cilas semplificata.

La comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata (Cilas)

La legge di conversione del decreto legge “Semplificazioni” di fine luglio 2021 ha introdotto un determinato titolo abilitativo per poter  ottenere il superbonus 110%. Si tratta della Comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata (Cilas). Il documento, già precedentemente, consentiva al professionista di non dover attestare la conformità edilizia dell’immobile. Con il Dl Semplificazioni il titolo può essere utilizzato anche per i lavori strutturali, per le modifiche dei prospetti e per quelle delle varianti. Non vige più l’obbligo, dunque, di allegare i progetti. Il documento si può usare dal 5 agosto 2021.

I vantaggi della Cilas per il superbonus 110%

Il modello unico della Cilas consente, dunque, di ridurre i tempi per l’inizio dei lavori che consentono l’agevolazione fiscale del 110% evitando di dover recuperare le vecchie licenze edilizie. Tuttavia, il documento non sana eventuali stati di illegittimità già presenti. In altre parole, la novità sta nel fatto che viene slegata l’agevolazione fiscale dalle verifiche di conformità edilizia. Pertanto, eventuali irregolarità edilizie preesistenti possono essere sanzionate, senza tuttavia andare ad annullare l’agevolazione fiscale.

La scadenza dei lavori per il superbonus 110% e le violazioni formali

La scadenza fissata per i lavori rientranti nel superbonus 110% è al 30 giugno 2022 per i privati. Il termine è invece fissato al 31 dicembre 2022 per i condomini. Tuttavia, per snellire le procedure in vista delle scadenze, la legge è andata incontro ai contribuenti anche per quanto attiene alle violazioni formali. Si tratta di violazioni che “non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo” e che, pertanto, non fanno venir meno l’agevolazione fiscale del 110%. Sono fatti salvi, dunque, gli errori in buona fede, come quelli che si possono commettere sul costo di un componente o su un calcolo. Infine, quanto non si tratta di errori lievi e formali, il contribuente perde il 110% solo per il singolo lavoro ritenuto non regolare e non su tutto il cantiere.

Le distanze nei cappotti termini del superbonus 110% e la modifica delle finestre

Novità arrivano per una categorie di lavori “trainanti” riguardanti  l’isolamento termico degli edifici, ovvero i cosiddetti “cappotti termici“. Per questa tipologia di lavori la legge permette di derogare alle distanze minime tra gli edifici cosi come fissate dal Codice civile. Sulle finestre, invece, è arrivata l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (interpello 524/21) che ha chiarito la loro modifica. Il chiarimento dell’Agenzia consiste nel fatto che è possibile cambiare forma alle finestre senza, tuttavia, cambiare la superficie complessiva.

Le modifiche del sismabonus

Alcune novità riguardano, poi, il sismabonus. Innanzitutto è allungata a 30 mesi (da 18 mesi) la scadenza per la vendita delle case ricostruite dalle imprese con il sismabonus acquisiti. La stessa scadenza è allungata anche per gli acquirenti: entro due anni e mezzo (dalla precedente scadenza dei 18 mesi) chi ha acquistato la prima casa e usufruisce del superbonus 110%, ha l’obbligo di trasferirsi. Un’altra novità riguarda il sismabonus e le villette. A tal proposito c’è stata l’apertura in merito alla possibilità di beneficiare del superbonus 110% antisismico sulle singole villette a schiera, senza la necessità di dover prendere in considerazione la cosiddetta “unità strutturale”.

Cumulo detrazioni fiscali lavoro autonomo e dipendente

In sede di dichiarazioni dei redditi, le detrazioni fiscali che sono fruibili ed accessibili per i redditi da lavoro dipendente sono cumulabili con le detrazioni fiscali legate, invece, ad attività di lavoro autonomo? Questo è infatti il dubbio che spesso sorge quando un contribuente, pur avendo come reddito prevalente quello da lavoro dipendente, deve pure dichiarare dei compensi che, nello specifico, risultano essere derivanti da attività di lavoro autonomo che, comunque, non sono esercitate abitualmente.

Cumulo delle detrazioni tra lavoro autonomo e dipendente, ecco perché non è possibile

Pur tuttavia, la normativa fiscale vigente è molto chiara al riguardo. Ovverosia le detrazioni fiscali da lavoro dipendente non si possono cumulare, fruendo così di una doppia agevolazione ai fini IRPEF, con le detrazioni legate al lavoro autonomo.

Il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), al comma 5 dell’articolo numero 13, infatti, stabilisce la non cumulabilità tra le due detrazioni. Il che significa che il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, può usufruire di una sola detrazione fiscale. Ovverosia quella per il lavoro dipendente oppure quella per il lavoro autonomo.

Quali sono le detrazioni per lavoro autonomo e per quello dipendente

Senza alcuna possibilità di accesso al cumulo, come sopra spiegato, quali sono allora le detrazioni fiscali che i lavoratori autonomi e quelli dipendenti possono sfruttare per abbattere ogni anno le imposte da andare a pagare sui redditi?

Al riguardo proprio l’Agenzia delle Entrate, nella sezione ‘L’Agenzia informa‘ del proprio sito Internet, mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, tutta una serie di guide fiscali che si possono visionare e scaricare in formato PDF.

E tra queste guide molte riguardano proprio le detrazioni fiscali a partire da quelle più comuni. Dalle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie al bonus mobili ed elettrodomestici, e passando per il Superbonus 110%, per il bonus facciate e per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie. Ma anche le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, e le agevolazioni fiscali che sono previste dall’attuale normativa fiscale quando si compra la casa.

Nel rispetto dei requisiti previsti, tanto i dipendenti quanto i lavoratori autonomi possono accedere alle detrazioni fiscali. Con la sostanziale differenza che sta nel fatto che il lavoratore dipendente sfrutta le detrazioni fiscali grazie al modello 730. Mentre il lavoratore autonomo sfrutterà le detrazioni fiscali inserendole e indicandole nel modello Redditi.

Differenze detrazioni e bonus tra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente

Nello stesso tempo, pur tuttavia, c’è anche da dire che non tutte le detrazioni fiscali che sono accessibili per i lavoratori autonomi lo sono pure per i lavoratori dipendenti e viceversa. Questo vale, per esempio, per l’ex bonus 80 euro che, innalzato fino ad un massimo di 100 euro mensili, spetta non a caso ai titolari di redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro, e non agli autonomi.

Così come il lavoratore autonomo, a sua volta, può avvantaggiarsi dell’esonero dalla dichiarazione dei redditi, e IRPEF zero da pagare, quando nell’anno di imposta ha svolto delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale per compensi complessivamente non superiori alla soglia dei 4.800 euro lordi.

Ho diritto alle detrazioni figli a carico se sono lavoratore autonomo?

Il lavoratore autonomo ha diritto alle detrazioni fiscali per i figli a carico? La risposta è affermativa, ma rispetto ai lavoratori dipendenti, che fruiscono delle detrazioni fiscali per i figli a carico con il conguaglio in busta paga, per gli autonomi le detrazioni fiscali devono essere indicate annualmente nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, l’ammontare delle detrazioni fiscali figli a carico può variare non solo in base al reddito ed all’età, ma pure in caso di riconoscimento di un handicap. Così come la detrazione fiscale, per uno o più figli a carico, può essere fruita in misura ridotta se il familiare non risulta a carico per tutti i 12 mesi. Per esempio, semplicemente perché il figlio è nato, per l’anno di imposta di riferimento, nel mese di maggio.

Detrazioni figli lavoratori autonomi, ecco quando sono fiscalmente a carico

Nel dettaglio, i figli sono fiscalmente a carico, potendo quindi accedere alle detrazioni, quando questi nell’anno di imposta di riferimento hanno maturato un reddito personale che non supera la soglia dei 2.840,51 euro. Soglia che sale a 4.000 euro di reddito annuo per i figli aventi un’età inferiore ai 24 anni.

Le soglie sopra indicate da rispettare tengono conto di tutti i redditi complessivi che, ai fini fiscali, vengono percepiti dai figli a carico. Con l’eccezione, pur tuttavia, che è rappresentata dai redditi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, dai redditi che sono assoggettati a tassazione separata, e dai redditi esenti come, per esempio, quelli che sono riconducibili alla percezione di trattamenti di natura assistenziale come l’assegno sociale.

Detrazioni figli a carico lavoratori autonomi, come varia l’importo

Per i lavoratori autonomi, e non solo, l’importo delle detrazioni fiscali per i figli a carico, come sopra accennato, non è fisso ma, partendo da una base detraibile, varia in base ai seguenti parametri:

  • Il reddito complessivo del nucleo familiare;
  • Il numero dei figli;
  • L’età del figlio, ovverosia se ha meno o più di 3 anni;
  • L’eventuale handicap riconosciuto per uno o più figli a carico.

La detrazione fiscale di base per i figli a carico è pari attualmente a 1.220 euro per i figli di età inferiore a 3 anni, e di 950 euro per i figli aventi un’età che è pari o superiore a 3 anni. Per il figlio portatore di handicap la detrazione fiscale di base è pari a 1.620 euro con un’età inferiore a 3 anni, ed è pari a 1.350 euro per il figlio a carico portatore di handicap con un’età pari o superiore a 3 anni. Inoltre, con più di 3 figli a carico, la detrazione fiscale aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Come viene ripartita la detrazione figli a carico nella dichiarazione dei redditi

La detrazione figli a carico nella dichiarazione dei redditi è di norma ripartita dai genitori al 50%. Pur tuttavia, uno dei due genitori può detrarre fiscalmente il 100% se, per esempio, l’altro genitore è a sua volta fiscalmente a carico, oppure se uno dei due genitori risulta essere l’affidatario esclusivo del figlio. Oppure ancora uno dei genitori può fruire al 100% delle detrazioni fiscali per i figli a carico sfruttando il vantaggio di una maggiore capienza fiscale avendo in famiglia il reddito più alto.