Scontrino parlante farmacia: qual è il significato delle abbreviazioni?

Come si legge lo scontrino parlante della farmacia necessario per la detrazione delle spese sanitarie in fase di dichiarazione dei redditi? Chi acquista farmaci, ai fini della detrazione fiscale, deve accertarsi di documentarne le relative spese attraverso la fattura oppure lo scontrino cosiddetto “parlante”. In questi documenti si deve riportare:

Se manca il codice fiscale di chi provvede all’acquisto, non si può procedere con la detrazione fiscale della relativa spesa. E non è possibile sanare la mancanza del codice fiscale in un momento successivo all’emissione.

Quali spese sanitarie si possono effettuare in farmacia ed essere detratti fiscalmente?

Gli acquisti che si possono effettuare in farmacia e che sono ammessi alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi comprendono:

  • i farmaci, compresi quelli omeopatici;
  • le prestazioni galeniche, ovvero i preparati della farmacia. Il  documento di vendita oppure lo scontrino parlante deve riportarne la quantità;
  • i dispositivi medici, come siringhe, cerotti, test autodiagnostici, gel lubrificanti, provette e saturimetri. Il documento di vendita deve specificare la quantità dei prodotti comprati, la marcatura “CE” e il regolamento comunitario 2017/746 o 2017/745. In alternativa la direttiva comunitaria (90/385/CEE, 93/42/Cee o 98/79/Ce);
  • il ticket, se previsto, a favore di chi compra se la Regione contribuisce alla spesa sanitaria. Non è occorrente conservare la ricetta del dottore.

Spese sanitarie: qual è il significato delle abbreviazioni sugli scontrini della farmacia?

Ecco dunque che negli scontrini parlanti emessi dalla farmacia sono presenti delle abbreviazioni a seconda della tipologia di spesa. Per i medicinali di fascia “A”, con erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), il contribuente non paga nulla o, in alternativa, paga semplicemente il ticket o una quota del prezzo nel caso in cui rifiuti la sostituzione con un farmaco generico. In tal caso, non occorre indicare la qualità e la natura dei farmaci acquistati. Nello scontrino si trovano normalmente le abbreviazioni “Tkt” e “Tick”.

Farmaci dispensati con spesa a carico del contribuenti e di fascia ‘C’: cosa sono e quali abbreviazioni si trovano sullo scontrino?

Nel caso di spese dispensate con costo a carico del contribuente (come farmaci, medicinali, etici, fascia “A”, classe “A”, generici, equivalenti), nello scontrino parlante si trova il numero di Aic. Si tratta di un codice identificativo dei medicinali ad uso umano riportante un numero attribuito dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’atto dell’autorizzazione dell’immissione in commercio in Italia. Le abbreviazioni che si possono riscontrare sullo scontrino sono “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. A”. Per i medicinali di fascia “C”, che necessitano della prescrizione del medico, l’acquisto è a carico del cittadino che presenta in farmacia la ricetta bianca. Si tratta di farmaci, medicinali, fascia “C”, classe “C”, etici, generici ed equivalenti. Nello scontrino è presente il codice Aic. Le abbreviazioni che si possono trovare sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. C”.

Codici sullo scontrino per i medicinali di libera vendita: quali sono?

Tre le tipologie di spesa per i medicinali di libera vendita:

  • medicinali di fascia “C” che non necessitano della prescrizione (“Sop”);
  • medicine di fascia “C bis”, indicati con “Otc” o medicine da banco o di automedicazione;
  • i medicinali equivalenti o generici, che non necessitano della prescrizione del medico.

La natura di queste spese riguarda i farmaci, i medicinali, la fascia “C bis”, i generici, gli equivalenti e l’automedicazione. Nello scontrino è riportato il codice Aic. Le sigle che possono trovarsi nello scontrino parlante sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” “Otc” e “Automed”.

Medicine omeopatiche, veterinarie e preparazioni galeniche: cosa è riportato sullo scontrino fiscale?

Per le medicine omeopatiche acquistate in farmacia (farmaci, medicinali e omeopatici), sullo scontrino è presente il numero identificativo univoco. Le sigle che riporta lo scontrino, in questo caso, sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le” e “Omeo”. Le preparazioni geleniche sono considerate farmaci e medicinali. Sullo scontrino la qualità è descritta come “preparazione galenica”, “galenico”, “magistrale” e “officinale”. Le sigle che possono trovarsi sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Galen”, “Gal.”, “Magist.” e “Officin”. I medicinali veterinari devono avere tra le indicazioni il codice Aic. Si tratta di medicinali con natura corrispondente a “veterinaria”, “farmaco veterinario” e “medicinale veterinario”. I relativi codici che si possono trovare sullo scontrino sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Vet”, “Fco Vet.” e “Med Vet”.

Acquisti di farmaci on line: quali sono le informazioni necessarie?

Per i farmaci acquistati on line, solo dai siti autorizzati dal ministero della Salute, sono previste le stesse informazioni degli acquisti effettuati nelle farmacie. Tuttavia, non sono presenti ancora dei chiarimenti in merito alla possibilità il documento commerciale non fiscale al posto dello scontrino o della fattura.

Acquisto in farmacia di dispositivi medici di utilizzo comune, come mascherine, provette, apparecchi acustici: ecco le indicazioni

Per l’acquisto in farmacia di dispositivi medici di utilizzo comune si fa riferimento alla circolare numero 20 del 2021. Si tratta di bende, cerotti, siringhe, apparecchi acustici, mascherine chirurgiche, provette per feci o per urine, termometri e test di autodiagnosi. In questo caso, per la detrazione fiscale è sufficiente lo scontrino e la prova della marcatura “Ce”. La natura degli acquisti riguarda i dispositivi medici, i dispositivi diagnostici in vitro e gli impiantabili attivi con codice “Ad”. Il documento commerciale deve descrivere il prodotto, contenere la dicitura “marcatura Ce” e il numero del Regolamento o della direttiva Ue di riferimento. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Dispositivi medici per diagnosticare il Covid, test sierologici,  e tamponi rapidi: quali abbreviazioni sullo scontrino?

Per i dispositivi medici ai fini di diagnosticare il Covid come test sierologici e tamponi rapidi è sufficiente lo scontrino per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, insieme alla marcatura “Ce” sul dispositivo se non fosse presente sullo scontrino. La natura dei dispositivi è medica e in vitro. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro come ad esempio “Test diagnostico Covid-19”, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Altri dispositivi medici: quali diciture sullo scontrino?

Per gli altri dispositivi medici è necessario conservare la prova della natura del dispositivo e la marcatura “Ce”. Si tratta di dispositivi medici classificati in questo modo, dispositivi in vitro, dispositivi impiantabili attivi o su misura con codice “PI”. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Acquisti di servizi in farmacia relativi al noleggi di apparecchiature e refertazioni: quali sono le indicazioni?

L’acquisto in farmacia può riguardare anche i servizi come, ad esempio:

  • la messa a disposizione di operatori socio-sanitari;
  • il noleggio di apparecchiature medicali;
  • i test diagnostici;
  • le refertazioni.

In tutti questi casi, ai fini della detrazione fiscale, è necessaria la descrizione del tipo di servizio sanitario che viene messo a disposizione della farmacia. Sono ammesse le abbreviazioni sul documento commerciale a patto che risultino di facile comprensione.

Scontrino parlante della farmacia per la detrazione delle spese: che cos’è?

Che cos’è lo scontrino parlante della farmacia utile per la detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi? Chi fa acquisti in farmacia deve accertarsi di documentare le spese mediante la fattura oppure un documento cosiddetto “parlante”. Nel documento devono essere riportati:

In mancanza del codice fiscale dell’acquirente, la spesa non può essere oggetto di detrazione fiscale. Non si può procedere, a posteriori, a colmare questa mancata informazione.

Codice fiscale sullo scontrino della farmacia, quando può essere riportato dopo l’acquisto?

Vi è un unico caso nel quale il codice fiscale di chi provvede a comprare beni in farmacia può essere inserito successivamente all’acquisto. Si tratta del caso in cui si facciano acquisti in una farmacia estera. In questa situazione, il contribuente può riportare a mano, sul documento attestante la spesa, il proprio codice fiscale. Il contribuente può, inoltre, farsi rilasciare dal farmacista l’ulteriore documentazione attestante la spesa sanitaria effettuata ai fini della detrazione fiscale. In questo modo, il contribuente può integrare la documentazione di vendita delle informazioni richieste per l’operazione fiscale.

Quali sono le spese sanitarie che si possono effettuare in farmacia ai fini della detrazione fiscale?

Gli acquisti in farmacia ammissibili alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi riguardano:

  • i farmaci, inclusi quelli omeopatici;
  • le prestazioni galeniche. Si tratta di preparati in farmacia per i quali nel documento di vendita o nello scontrino parlante deve essere riportata la quantità;
  • i dispositivi medici, quali cerotti, siringhe, test autodiagnostici, provette, gel lubrificanti e saturimetri. Nella fattura o scontrino parlante devono essere indicati la quantità dei prodotti acquistati, la dicitura “CE” e il regolamento europeo (2017/746/Eu o 2017/745/Ue)oppure la direttiva europea (90/385/CEE, 93/42/Cee oppure 98/79/Ce);
  • l’eventuale ticket a vantaggio del compratore nel caso in cui la Regione partecipi alla spesa sanitaria. In questo caso si può non conservare la ricetta del dottore.

Servizi sanitari offerti dalle farmacie: quali sono ai fini della detrazione fiscale?

Nella dichiarazione dei redditi si possono detrarre le spese sostenute nell’anno di imposta per i servizi sanitari. Si tratta di dispositivi medici (apparecchiature per l’aerosol o per misurare la pressione, i tiralatte) e di prestazioni sanitarie fornite da professionisti abilitati negli ambienti della farmacia. Oppure può trattarsi di test autodiagnostici. Per queste tipologie di spesa, attendendo ulteriori delucidazioni sulla detraibilità fiscale, è consigliato procedere con il pagamento mediante mezzi tracciabili.

Si possono detrarre le spese effettuate nelle farmacie on line?

Ai fini della detrazione fiscale, gli acquisti di beni e di prestazioni sanitarie devono essere effettuati nelle farmacie autorizzate. Per i farmaci senza ricetta vanno bene anche le parafarmacie. Sugli acquisti on line, la normativa ammette alla detrazione gli acquisti effettuati solo da portali italiani autorizzati dal ministero della Salute. L’elenco delle farmacie on line autorizzate è verificabile sul sito del ministero della Salute seguendo il percorso: “Logo Commercio Elettronico” e “Cerca sito Ecomm”.

Detrazione fiscale dei dispositivi medici, l’acquisto può essere fatto anche in esercizi diversi dalle farmacie

È importante sottolineare che chi compra dispositivi medici può detrarre la relativa spesa anche se l’acquisto è stato effettuato in esercizi differenti rispetto alle farmacie. La stessa possibilità è offerta pure per gli acquisti effettuati on line. Se il dispositivo medico viene realizzato su misura, non c’è bisogno della dicitura “Ce” presente nello scontrino parlante. Tuttavia, il contribuente è tenuto a conservare i documenti di conformità alla normativa europea come prevede il decreto legislativo numero 46 del 1997.

Quali sono le diciture presenti sullo scontrino parlante per i farmaci acquistati in farmacia?

L’acquisto di farmaci, con relativo rilascio da parte del farmacista dello scontrino parlante, deve riportare nel documento di vendita determinate diciture:

  • il classico numero di Aic. Si tratta di un codice identificativo dei medicinali ad uso umano riportante un numero attribuito dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’atto dell’autorizzazione dell’immissione in commercio in Italia;
  • la dicitura di “farmaco”. Può essere riportata anche un’abbreviazione che può essere Med; Fco; Classe A; Classe C; Sop; Fascia A; Otc; Fascia C; generico; etico; equivalente.

Spese mediche detraibili, ecco l’elenco completo

Quali sono le spese mediche detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi e la relativa franchigia? Ecco l’elenco completo di tutte le spese mediche suddivise per spese mediche generiche di beni e di prestazioni, spese mediche specialistiche e chirurgiche, spese per assistenza specifica e spese veterinarie.

Detrazione delle spese mediche generiche, quali sono?

Le spese mediche generiche detraibili nella dichiarazione dei redditi, hanno la franchigia fissata a 129,11 euro. Nello specifico, rientrano in queste spese:

  • i medicinali;
  • l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici marchiati “Ce”;
  • gli occhiali, le montature (a esclusione dell’utilizzo di metalli preziosi), le lenti a contatto e le varie soluzioni;
  • gli apparecchi acustici, le garze, le siringhe, le medicazioni avanzate, i cerotti e i termometri;
  • le apparecchiature per l’aerosol, i saturimetri o gli apparecchi per misurare la pressione;
  • i beni dell’ortopedia come tutori, stampelle, ginocchiere, materassi antidecubito e materassi ortopedici, gli ausili per i disabili come padelle e cateteri, i pannoloni per l’incontinenza;
  • i prodotti per le dentiere come le compresse disinfettanti o le creme adesive;
  • le mascherine se rientrano tra i dispositivi medici ed hanno il marchio “Ce”;
  • i tamponi per il Covid.

Servizi sanitari, quali sono ammessi alla detrazione fiscale?

Anche i servizi sanitari sono ammessi alla detrazione fiscale del 19% con franchigia fissata a 129,11 euro. In particolare, rientrano in questa categoria:

  • le prestazioni mediche generiche, incluse quelle omeopatiche;
  • i vari certificati. Rientrano in questa categorie i certificati necessari per lo sport e per la patente; le visite mediche e legali per le assicurazioni. Sono invece escluse la Consulenze Tecniche (CTU o perizie) che vengono disposte dal giudice all’interno di un procedimento giuridico (civile o penale, sia per adulti che per minorenni);
  • i vari esami di laboratorio e di diagnostica per immagini come l’Eco, l’Eeg, l’Ecg, la Tac, la Rmn;
  • i vaccini antinfluenzali e i tamponi per il Covid;
  • la teleassistenza e la telemedicina purché svolte da sanitari abilitati.

Spese mediche per servizi specialistici e chirurgici, quali sono ammessi alla detrazione fiscale?

Le spese mediche per servizi specialistici e chirurgici possono essere ammesse alla detrazione fiscale con franchigia di 129,11 euro. Rientrano in questa categoria:

  • le prestazioni offerte dai medici specialisti;
  • le indagini delle diagnosi prenatali. In questa tipologia di prestazione rientrano anche la villocentesi e l’amniocentesi, l’inseminazione artificiale, la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni. È compresa anche l’anestesia epidurale;
  • le prestazioni dei fisioterapisti, degli igienisti dentali, dei dietisti, dei podologi, dei logopedisti e le altre prestazioni sanitarie;
  • i trattamenti di ozonoterapia e di mesoterapia purché siano stati prescritti dal medico;
  • le prestazioni di chiropratica purché prescritti dal medico e svolte in centri autorizzati. Per la detrazione queste prestazioni devono essere, inoltre, svolti sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
  • gli interventi chirurgici fino alla degenza. Sono escluse dalla detrazione fiscale le spese extra per gli accompagnatori, la televisione, e cosi via.

Spese mediche per l’assistenza specifica, quali sono detraibili?

Rientrano nella detraibilità nella dichiarazione dei redditi anche le spese medica per l’assistenza specialistica, con franchigia fissata a 129,11 euro. In particolare, questa categoria comprende:

  • le spese per l’assistenza riabilitativa e infermieristica;
  • le prestazioni del personale qualificato per l’assistenza di base o degli operatori tecnici e assistenziali che operano, in via esclusiva, per l’assistenza della persona;
  • le prestazioni degli educatori professionali o quelle offerte da personale specializzato per le attività di terapia occupazionale o di animazione.

Spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi, quali possono essere detratte?

Sulle spese veterinarie sostenute nel periodo di imposta, con franchigia fissata a 129,11 euro, è possibile la detrazione fino a un valore massimo di 550 euro (elevato da 500 euro). In particolare, sull’acquisto di beni, si possono detrarre le spese sostenute per comprare dei farmaci ad uso veterinario. Sui servizi, sono detraibili le prestazioni effettuate presso medici veterinari o le analisi di laboratorio e gli interventi nelle cliniche veterinarie.

Nuovo bonus Irpef 2022, quando spetta il trattamento integrativo per redditi da lavoro?

Quando spetta il trattamento integrativo nella nuova Irpef del 2022? Si tratta di un’integrazione di reddito, introdotto dal decreto legge numero 3 del 2020, meglio conosciuto come bonus 100 euro o bonus Irpef. La nuova soglia di reddito prevista per il 2020 riguarda i redditi prodotti fino a 15 mila euro. La misura deriva dal vecchio bonus 100 euro che era riconosciuto ai lavoratori in rapporto al numero dei giorni di lavoro. La condizione essenziale era rappresentata dall’ammontare complessivo del reddito che non poteva superare i 28 mila euro. Inoltre i lavoratori, per ottenere il bonus Irpef, dovevano avere una detrazione spettante per il lavoro alle dipendenze inferiore all’imposta lorda.

Trattamento integrativo Irpef, nel 2022 spetta per redditi entro i 15 mila euro

La situazione può essere rappresentata da un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che, nel 2022, presume di ottenere un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro. Il contribuente lavora per tutto l’anno e non ha carichi di famiglia. In tal caso, essendo il reddito complessivo al di sotto dei 15 mila euro, il lavoratore avrà diritto al trattamento integrativo nella totalità. Infatti, la legge di Bilancio 2022 ha ridotto il tetto per ottenere il trattamento integrativo da 28 mila euro a 15 mila euro. Al di sopra di questa soglia, il trattamento può spettare ma solo in presenza di determinate condizioni. In ogni caso, il limite massimo è pari a 28 mila euro.

Quanto spetta di bonus Irpef per redditi fino a 15 mila euro all’anno?

Conti alla mano, la legge di Bilancio 2022 ammette, dunque, al trattamento integrativo i redditi annuali entro i 15 mila euro. Entro questo tetto di reddito spetta un bonus integrativo pari a 1.200 euro. È necessario che vi sia anche la capienza dell’imposta lorda derivante dal reddito da lavoro alle dipendenze in confronto alle detrazioni da lavoro alle dipendenze. Ciò deriva da quanto prevede il comma 1 dell’articolo 13 del Testo unico sulle imposte sui redditi (Tuir).

Come determinare l’imposta lorda ai fini del bonus Irpef?

Ammettendo che il lavoratore abbia un contratto a tempo indeterminato per 365 giorni all’anno e un reddito pari a 15 mila euro, l’imposta lorda si determina applicando il 23% al reddito lordo. Dunque, il risultato è pari a 3.450 euro. Ammettendo che il totale delle detrazioni sia pari a 1.900 euro, l’imposta netta sarà corrispondente alla differenza tra l’imposta lorda e il totale delle detrazioni. Dunque il risultato è pari a 1.550 euro. Affinché possa esserci il trattamento integrativo Irpef è necessario che la capienza risulti rispettata. Essendo l’imposta lorda superiore al totale detrazioni, al lavoratore spetterà il bonus Irpef per intero. Ovvero per 1.200 euro, costituiti da 100 euro per dodici mensilità all’anno.

Quale bonus Irpef spetta per redditi da lavoro da 15 mila euro a 28 mila euro?

Il bonus Irpef può spettare anche ai redditi da lavoro eccedenti la soglia dei 15 mila euro e non oltre i 28 mila euro. Ma devono verificarsi determinate condizioni:

  • innanzitutto che vi sia la capienza dell’imposta lorda derivante dal reddito da lavoro alle dipendenze in confronto alle detrazioni da lavoro alle dipendenze;
  • che la somma delle detrazioni per i carichi di famiglia; per il lavoro svolto alle dipendenze e assimilati; per gli interessi passivi sul mutuo contratto entro il 2021; sugli interessi passivi sui prestiti; sulle rate inerenti spese sanitarie effettuate entro il 31 dicembre 2021 o lavori di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli immobili e le detrazioni riguardanti altre norme siano di importo eccedente rispetto all’imposta lorda.

Redditi sopra i 28 mila euro, cosa succede?

Per poter beneficiare del bonus Irpef è necessario che si verifichino 3 condizioni:

  • la prima riguarda il reddito prodotto che deve essere da lavoro alle dipendenze o assimilato;
  • la seconda condizione riguarda la sussistenza dell’imposta a debito al netto delle detrazioni da lavoro;
  • l’ultima condizione è il reddito complessivo, che non deve eccedere i 28 mila euro.

Proprio in merito all’ultima condizione è necessario dunque che per il 2022 il contribuente abbia un reddito da lavoro non eccedente i 28 mila euro.

Cosa può fare il lavoratore che non prende il bonus 100 euro perché ha superato i 28 mila euro di reddito?

Se il lavoratore supera, come reddito da lavoro, il tetto dei 28 mila euro, può percepire, al posto del bonus 100 euro, l’ulteriore detrazione (Ud). Infatti, per redditi da lavoro tra i 28 mila euro e i 40 mila euro si applica l’ulteriore detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 1, del decreto legge numero 3 del 2020. Anche in questo caso, l’imposta lorda deve essere capiente. Tale detrazione ulteriore è stata prorogata al periodo di imposta del 2021.

Come viene versato al lavoratore il bonus Irpef in busta paga?

Nel caso in cui il lavoratore ne abbia diritto, il bonus Irpef deve essere versato dal sostituto di imposta. Il bonus Irpef è pertanto riconosciuto e pagato senza che il lavoratore ne faccia domanda. Il lavoratore, in ogni modo, può anche espressamente decidere (e dunque comunicare) al datore di lavoro di non volersi avvalere del bonus Irpef. L’ammontare del bonus Irpef deve essere ripartito sulle mensilità. La prima mensilità oggetto di versamento è stata quella a partire dal 1° gennaio 2022. In sede di conguaglio, spetta al datore di lavoro che agisce come sostituto d’imposta verificare che al lavoratore spettasse il bonus Irpef, e l’eventuale incapienza o capienza rispetto alle detrazioni spettanti. Il definitivo conguaglio va fatto quando si presenta la dichiarazione dei redditi.

Come va trattato il bonus Irpef in sede di dichiarazione dei redditi?

In sede di dichiarazione dei redditi, l’importo del bonus Irpef deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente ed assimilato. Nel caso in cui la remunerazione sia versata al lavoratore da un soggetto che non rappresenta il sostituto di imposta, il contribuente che ha diritto al bonus Irpef può chiedere che il totale del trattamento sia versato in sede di dichiarazione dei redditi inerente l’anno in corso.

 

Detrazioni tramite cashback, fattura elettronica a tutti e altre novità per le partite Iva in arrivo nella legge fiscale

Detrazioni fiscali con il sistema cashback in accredito direttamente sul conto corrente sul quale arriveranno anche gli altri bonus fiscali, fattura elettronica allargata a tutti e altre misure per le partite Iva, in particolare per quelle del regime forfettario, sono in arrivo con la legge fiscale. Il provvedimento è atteso per il 28 marzo alla Camera, ma occorre far presto per arrivare a un testo concordato dalla maggioranza. E non mancano le spaccature, soprattutto per quanto riguarda le il regime fiscale agevolato delle partite Iva e la flat tax.

Cashback fiscale, che cos’è e come si possono ottenere le detrazioni e i bonus fiscali direttamente sul conto corrente

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha già dato l’ok al cashback fiscale. Si tratta di un meccanismo che prevede l’utilizzo delle applicazioni informatiche, in particolare l’App Io, mediante il quale le detrazioni mediche e gli altri bonus fiscali possano essere accreditati direttamente sul conto corrente del contribuente. Il tutto senza dover attendere la presentazione della documentazione nella dichiarazione dei redditi. Il meccanismo andrebbe dunque a semplificare i meccanismi di detrazione, senza comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti.

Fattura elettronica, obbligo anche alle partite Iva a regime forfettario: novità in arrivo dalla legge fiscale

Nella legge fiscale potrebbe arrivare l’atteso allargamento a tutti i soggetti fiscali dell’adozione della fattura elettronica. Ad oggi l’obbligo non vige per le partite Iva a regime forfettario che potrebbero essere chiamate ad adottare la trasmissione, la ricezione e la conservazione dei documenti in formato elettronico. L’estensione dell’obbligo è contenuto in un emendamento al provvedimento, in attesa dell’approvazione definitiva.

Legge fiscali, quali sono le novità in discussione per le partite Iva a regime forfettario e per l’abolizione dell’Irap

Peraltro, le partite Iva sono destinatarie di varie misure da approvare nella legge fiscale. Nel proseguo del confronto con il governo per arrivare a una decisione condivisa, i responsabili fiscali della Lega, Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli, informano che sono in discussione varie novità:

  • la conferma della flat tax e l’eliminazione di alcuni ostacoli alle partite Iva (mini flat tax) che svolgano anche un lavoro alle dipendenze o siano beneficiarie di pensioni;
  • lo scivolo del limite di flat tax per due anni, al superamento della soglia dei 65 mila euro;
  • l’estensione dell’abolizione dell’Irap anche agli studi associati e alle società di persone;
  • la previsione di una nuova “no tax area”;
  • la rateizzazione del secondo acconto di novembre 2022.

Legge fiscale, si discute di una ‘mini flat tax’ delle partite Iva: che cos’è?

Nella discussione sulla legge fiscale rientra l’istituzione di una “mini flat tax” delle partite Iva. Secondo quanto spiegato dagli esponenti Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli, la proposta è quella di ritornare alla versione della legge di Bilancio 2019 eliminando dei paletti che limitano l’adesione dei lavoratori dipendenti e i pensionati al regime forfettario di partita Iva. A proposito di forfettari, si tende a uscire gradualmente dal limite dei 65 mila euro di compensi e ricavi annui per l’adesione e la conferma al regime fiscale di vantaggio.

Scivolo per due anni della flat tax a 65 mila euro: che cos’è?

Tra le proposte anche quella di istituire uno scivolo per due anni per consentire, a chi sfori il limite dei 65 mila euro (e non oltre i 100 mila euro) di rimanere nel regime forfettario con una percentuale di tasse maggiorata dal 15% al 20%. La legge attuale prevede l’uscita dal regime forfettario al superamento dei 65 mila euro e la possibilità di rientro solo in presenza di un volume di ricavi e di compensi al di sotto dei 65 mila euro. Tale proposta è quella che maggiormente sta provocando malumori nella maggioranza.

Pd contrario allo scivolo di due anni per chi supera i 65 mila euro di ricavi annui e rientra tra i forfettari

Gian Mauro Fragomeli del Pd ha cosi dichiarato: “Si sottostimano alcune valutazioni sulla flat tax per gli autonomi. Con gli scivoli si rischia di ampliare gli importi e questo provocherebbe squilibri, oltre a un aumento delle tasse per altre categorie, come quella dei pensionati. Chi supera il tetto dei 65 mila euro deve rientrare nel sistema ordinario, non si può avere una aliquota flat”.

Legge fiscali, le altre misure in arrivo: abolizione estesa dell’Irap, no tax area e rateizzazione rata di novembre 2022

Peraltro, nella legge fiscale 2022 potrebbe arrivare la riforma della no tax area. Tra le richieste dei due esponenti della Lega, vi è quella di una riforma nella quale tutti i contribuenti con redditi di lavoro alle dipendenze, autonomi occasionali e pensionati, al di sotto dei 10 mila euro, possano scegliere se avvalersi di una tassazione a zero senza obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Si tratterebbe di una semplificazione fiscale che coinvolgerebbe milioni di contribuenti. Si lavora affinché  si arrivi alla rateizzazione del secondo acconto del mese di novembre 2022. In tal caso, le rate andrebbero da gennaio a giugno del 2023. Infine, tra le novità della legge fiscale potrebbe arrivare l’abolizione dell’Irap anche agli studi associati e alle società di persone.

Detrazioni per spese mediche: quali sono e casi particolari

Le detrazioni e deduzioni delle spese mediche sono tra le più rilevanti voci che possono portare a un importante risparmio di IRPEF. Essendo numerose generano spesso confusione, ecco perché è bene conoscerle.

Spese mediche: differenza tra spese deducibili e detraibili

Dal mese di maggio sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi e con essa si potranno portare in deduzione e detrazione le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno per sé e per i familiari a carico. Molti si chiedono quali importi possono essere portati in deduzione o in detrazione e quanto si può risparmiare.

Le spese mediche devono essere divise in detraibili e deducibili. Le prime portano ad un risparmio sull’imposta. Le spese deducibili devono essere sottratte al reddito imponibile e di conseguenza vanno a ridurre la base imponibile e determinano un’imposta minore da pagare.

Le spese mediche detraibili prevedono la possibilità di portare in detrazione nella misura del 19% i costi sostenuti con una franchigia di 129,11 euro. Ad esempio per una spesa complessiva di 1.000 euro è necessario prima sottrarre 129,11 euro di franchigia e sulla parte rimanente si applica la percentuale del 19%. L’ammontare sarà sottratto dall’imposta lorda Irpef da pagare.

Detrazioni per spese mediche: quali sono?

  • prestazioni rese da un medico generico, prestazioni specialistiche e chirurgiche ( tra le spese mediche generiche rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di certificati, ad esempio il certificato di idoneità alla pratica sportiva). Tra le prestazioni specialistiche rientrano anche quelle di psicologi, psicoterapeuti, biologi e biologi nutrizionasti e spese in ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco. Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per prestazioni meramente estetiche;
  • costi sostenuti per l’acquisto di medicinali. Sono compresi, medicinali acquistati con ricetta, farmaci da banco e omeopatici (si può fruire delle detrazione per acquisto in farmacia, in parafarmacia e online);
  • analisi e indagini diagnostiche;
  • ricoveri;
  • cure termali (escluse spese di soggiorno e viaggio);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici, incluse le protesi e le mascherine;
  • trapianto di organi.

Spese per assistenza specifica

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per l’assistenza specifica, rientrano in tale categoria:

  • le spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, ad esempio laserterapia, fisioterapia ;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale, addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale ;

Nel caso in cui le prestazioni specifiche sia state erogate con pagamento del ticket sanitario, la detrazione spetterà solo per l’importo del ticket.

 

Detrazione spese mediche particolari

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per ginnastica correttiva e riabilitazione, inseminazione artificiale, villocentesi, amniocentesi, anestesia epidurale, dialisi. Queste prestazioni devono però essere state effettuate presso centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Particolare attenzione deve essere posta al caso in cui si vogliano portare in detrazione le spese sostenute per la massofisioterapia, infatti se questa è resa da personale che abbia conseguito il diploma triennale o biennale prima del 17 marzo 1999 è necessario attestare anche la data del conseguimento del diploma stesso. Per i diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, è possibile la detrazione a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali a esaurimento. Anche in questo caso la detrazione spetta se nel documento fiscale risulti anche tale iscrizione.

La stessa norma viene applicata anche per le prestazioni specialistiche rese da fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale con diploma conseguito prima del 17 marzo 1999, questi titoli sono infatti equipollenti rispetto alla laurea specialistica.

Possono essere portate in detrazione solo se eseguite dietro prescrizione medica le spese per i trattamenti di ozonoterapia, mesoterapia, chiropratica, cure termali, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Spese detraibili solo in casi particolari

Ci sono inoltre prestazioni che solitamente non rientrano tra le spese detraibili, ma che in alcuni casi possono invece essere portate in detrazione. Si tratta di:

  • dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, questo trattamento e solitamente considerato di tipo estetico e quindi non detraibile, ma se esso è richiesto a causa di danni estetici causati dall’alopecia universale, diventa detraibile. Per avere una detrazione è necessario che il trattamento sia eseguito in seguito al rilascio di una certificazione medica da cui si evinca la finalità dell’intervento e la prestazione sia eseguita presso una struttura sanitaria autorizzata e resa da personale medico;
  • Luce pulsata: questi trattamenti possono essere portati in detrazione se eseguiti per ridurre i danni dovuti da irsutismo;
  • Possono essere portate in detrazione le spese chirurgiche sostenuteper un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”;
  • A determinate condizioni rientrano tra le spese detraibili quelle per la metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali;
  • rientrano tra le detrazioni per spese mediche i costi sostenuti per interventi di Procreazione Medicalmente Assistita. I costi possono essere portati in detrazione da entrambi i coniugi al 50% o da uno solo di essi. Nel primo caso la fattura deve essere cointestata. La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, anche se effettuate all’estero, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa italiana, cioè legge 40 del 2014;
  • Le spese per la conservazione delle cellule del cordone ombelicale possono essere portate in detrazione solo nel caso in cui la stessa sia a “uso dedicato” per il neonato o suoi consanguinei con patologia accertata.

Spese che “stranamente” non possono essere portate in detrazione

Particolare attenzione deve essere posta alle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, queste infatti non sono detraibili. Possono essere invece detratte le spese per l’assistenza medica durante il trasporto in ambulanza. In questi casi quindi è bene farsi rilasciare una doppia ricevuta, una relativa al trasporto in ambulanza e l’altra relativa alla prestazione medica.

Tra le spese che non possono essere portate in detrazione vi sono quelle per integratori alimentari, colliri, prodotti fitoterapici e pomate, questo anche nel caso in cui tali prodotti siano stati prescritti da specialisti. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001.

Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione in palestra anche se questa avviene su prescrizione medica.

Non sono detraibili le spese sostenute per gli osteopati, questa infatti non è riconosciuta come prestazione sanitaria.

Tra i trattamenti esclusi vi sono:

  • la circoncisione rituale;
  • spese per il test del DNA per la ricerca della paternità;
  •  i trattamenti di haloterapia.

Come ottenere le detrazioni per spese mediche

Al fine di ottenere le detrazioni naturalmente è necessario presentare idonea documentazione delle spese. Per le visite specialistiche è necessario consegnare la fattura dello specialista. Per quanto riguarda i farmaci occorre avere lo scontrino parlante. Lo stesso deve essere completo di codice fiscale del soggetto che si avvale della prestazione, inoltre deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e l’indicazione di farmaco, medicinale o altro prodotto anche con sigla. Non deve invece essere riportato il nome commerciale del farmaco, in questo modo viene tutelata la privacy del contribuente.

Nel caso in cui il farmaco sia acquistato all’estero è necessario comunque avere un documento da cui si evincano i dati visti in precedenza.

Al fine di non creare confusione, in una successiva guida si parlerà delle deduzioni per spese mediche.

Dichiarazione Redditi 2022, come controllare le spese sanitarie nella precompilata?

Come controllare che le spese sanitarie siano state inserire in maniera corretta nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi 2022 relativa all’anno di imposta 2021? Nella fase di raccolta dei documenti necessari per presentare la dichiarazione dei redditi o il modello 730 è necessario prestare particolare attenzione alle spese sanitarie. Queste ultime sono disponibili on line da qualche anno, ma non sempre vengono consultato. Con l’utilizzo dello Spid per accedere ai propri dati si può procedere a una verifica approfondita. E l’anno 2022 sembra essere l’anno buono per prendere confidenza con le informazioni fiscali.

Spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi 2022: solo quelle accompagnate dal codice fiscale

Infatti, in sede di preparazione della dichiarazione dei redditi 2022 si può fare un controllo, eventualmente aiutati dal proprio consulente fiscale o dal Caf, del cassetto fiscale. Qui sono presenti tutte le informazioni relative alle spese sanitarie. Risulta opportuno ricordare che nella dichiarazione dei redditi precompilata arrivano solo le informazioni delle spese che siano state accompagnate, all’atto dell’acquisto di un prodotto o di utilizzo di un servizio, dal proprio codice fiscale.

Come controllare l’inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata?

Per il controllo del corretto inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi 2022 precompilata si può andare nell’area riservata del sito del “Sistema Tessera Sanitaria”. Si può accedere nell’area riservata “Cittadino” in tre modi:

  • mediante l’abilitazione della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
  • tramite lo Spid;
  • attraverso la Carta di identità elettronica (Cie).

Dichiarazione dei redditi 2022, l’opzione di opposizione alle spese sanitarie

Entrando nell’area riservata si può selezionare la scelta “Opposizione spese sanitarie” o, in alternativa, “Consultazione spese sanitarie”. La prima opzione è disponibile solo fino a domani 15 marzo 2022 e permette di visualizzare l’elenco delle spese dell’anno di imposta precedente. Dunque delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021. Selezionando una o più voci di spesa si può scegliere per quale o per quali spese si voglia richiedere la propria opposizione all’uso da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal modo, la dichiarazione dei redditi precompilata 2022 non conterrà la spesa o le spese selezionate.

Area Consultazione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022

Nell’altra area, quella della “Consultazione delle spese sanitarie” del Sistema Tessera Sanitaria si possono consultare tutte le spese sanitarie inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, non si può procedere con la modifica come nel precedente caso. Inoltre, le spese indicate derivano da tutte le trasmissioni effettuate dai vari soggetti obbligati, quindi medici, farmacie, altri professionisti sanitari, laboratori di analisi, ottici, ospedali e quant’altro, ai fini della dichiarazione dei redditi. Per la consultazione delle spese sanitarie non vi sono limiti di tempo.

Elenco delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, cosa indica?

L’elenco delle spese sanitarie visualizzabile all’interno del Sistema Tessera Sanitaria riporta, per ogni voce di costo, le seguenti informazioni:

  • la data di emissione del documento di spesa;
  • data in cui si è provveduto al pagamento;
  • l’importo pagato;
  • la denominazione e la tipologia del soggetto che ha emesso il titolo (fattura o scontrino);
  • il numero del documento.

In tal modo, il contribuente può verificare che i dati presenti nel sistema on line siano conformi a quelli risultanti dai documenti cartacei in suo possesso.

Perché alcune spese sanitarie possono non risultare nella dichiarazione precompilata dei redditi 2022?

Può succedere che di alcuni documenti relativi a spese sanitarie sostenute nel 2021 non vi sia traccia nel sistema on line ai fini della dichiarazione dei redditi 2022 perché i soggetti obbligati non hanno provveduto alla trasmissione. Le ragioni possono essere varie. Ad esempio, si può trattare di un errore. O si è fatta una spesa sanitaria presso un soggetto che non è obbligato alla trasmissione. Oppure, ancora, la spesa è stata pagata in contanti mentre doveva essere fatta mediante sistemi di pagamento tracciabile. Se la spesa è stata già rimborsata, anche solo in parte, durante l’anno, la detraibilità opera solo per la quota di spesa non rimborsata.

Spese sanitarie restituite o rimborsate: cosa avviene ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata?

Inoltre, può succedere che il Sistema Tessera Sanitaria contenga delle spese che siano state già rimborsate, o stornate, o con note di credito. Tali spese sono indicate in una colonna apposita dell’area di consultazione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022. In tal caso non si tratta di rimborsi già effettuati da fondi assicurativi o da enti perché il Sistema Tessera Sanitaria non dispone di questi dati. Pertanto, questi dati non si trovano nella dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, è necessario prestare attenzione perché gli importi nella dichiarazione precompilata potrebbero differire rispetto a quelli reali. In tal caso, è necessario confrontare i dati del sistema on line con quelli in possesso mediante la documentazione cartacea conservata.

Spese detraibili: se il figlio paga la visita medica alla madre, lei può detrarla dal 730?

Cosa avviene ai fini fiscali e della dichiarazione dei redditi con il 730 se un figlio paga la visita della madre? Il quesito si pone allorché la madre ha una propria abitazione e un proprio reddito e debba fare una visita specialistica in una struttura privata non convenzionata con il Sistema sanitario nazionale. E il figlio voglia pagare con mezzi tracciabili, ovvero il bancomat, la fattura intestata alla madre. Quest’ultima potrà detrarre nel suo 730 la spesa per la visita?

Può la madre utilizzare la detrazione per le spese sanitarie pagate dal figlio?

La risposta è positiva ed è garantita anche dall’interpello numero 484 del 2020 al quale ha dato risposta l’Agenzia delle entrate. La madre è legittimata a utilizzare la detrazione della spesa sanitaria specialistica anche quando sia stato il figlio a pagarla. Il pagamento deve intendersi in via anticipata e provvisoria da parte del figlio con mezzi tracciabili. Proprio nell’interpello dell’Agenzia delle entrate si afferma un importante principio in merito. Ovvero che l’onere fiscale possa essere considerato sostenuto dal contribuente al quale sia intestato il documento di spesa. E non rilevandosi, a questo proposito, l’esecutore materiale del pagamento. Quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra le parti.

Detrazione fiscale del 19% nel 730 di dichiarazione dei redditi

Il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate riguarda proprio la richiesta di chiarimento su una prestazione medica effettuata nel 2020 presso una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il SSN. Il pagamento della prestazione è stato effettuato tramite carta bancomat del figlio. Nel rapporto tra le parti, l’istante ha rimborsato successivamente, in contanti, il figlio della spesa anticipata. L’istante chiede se, per il pagamento della prestazione sanitaria, possa beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa risultante in fattura e intestata all’istante stesso anche se pagata con il bancomat intestato al figlio.

Pagamenti tracciabili e mancanza di bancomat o carta di credito

Il caso in esame è frequente negli anziani che non sono obbligati ad avere un bancomat, una carta di credito o un pagamento tracciabile. Questa circostanza impedirebbe loro di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla legge a meno che non riescano a dimostrare che le spese siano state sostenute mediante l’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile intestato a una persona diversa dall’intestatario del documento fiscale alla quale spetterebbe la detrazione.

Tracciabilità delle spese con detrazione di imposta del 19%

Nel parere espresso dall’Agenzia delle entrate sul caso, si fa riferimento al comma 679 dell’articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2020). Nell’articolo si precisa che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997”. Per altri sistemi di pagamento, la norma intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore. Il fine è quello di permettere i dovuti controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le spese sanitarie che si possono portare in detrazione del 19%

È importante sottolineare che tale disposizione, tuttavia, non si applica alle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici. E nemmeno alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private ma accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Prova del pagamento tracciabile: quali sono i mezzi ritenuti idonei?

È altresì necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento fatto da un altro soggetto. Ai fini, dunque, della dichiarazione dei redditi, è necessario produrre i documenti al Caf, al professionista abilitato, e l’opportuna conservazione per la produzione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea del pagamento o della transazione. A tal fine vanno bene:

  • la ricevuta del bancomat;
  • l’estratto conto;
  • una copia bollettino postale o Mav;
  • la copia bollettino pagamento con PagoPa.

Mancanza di mezzi tracciabili: l’annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale

Se i documenti indicati dovessero mancare, la dimostrazione del pagamento tracciabile può avvenire mediante annotazione in fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale. L’annotazione deve essere fatta dal percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio.

Parere favorevole dell’Agenzia delle entrate al pagamento spese detraibili da parte di altri soggetti

Da tutte le considerazioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce dunque parere favorevole al fatto che il contribuente possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese detraibili a lui riferite. Sussiste l’obbligo della tracciabilità, senza perdere il beneficio della detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario il documento di spesa.

730 precompilato e detrazioni spese mediche

Una delle voci che, per forza di cose, non si ritrovano nel 730 precompilato è quella relativa alle spese mediche da portare in detrazione. È una voce spesso rilevante, la cui assenza nel 730 precompilato, per quanto giustificata, sta facendo andare nel pallone molti contribuenti. Ecco qualche dritta per non farsi prendere dal panico.

Ricordiamo intanto che la percentuale di detraibilità delle spese mediche (comprese quelle sostenute per i soggetti fiscalmente a carico) da inserire nel 730 precompilato è pari al 19% dell’onere sostenuto. La franchigia è di 129,11 euro. Non è previsto, invece, un limite massimo di spesa, tanto che le Entrate hanno anche previsto una rateizzazione delle stesse (in 4 anni) qualora superino la cifra di 15.493,71 euro.

Bisogna poi ricordare che di tutte le spese mediche detraibili inserite nel 730 precompilato è necessario conservare una pezza giustificativa per ulteriori, possibili controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, è necessario conservare:

  • Per i medicinali e i ticket sui farmaci: fattura o scontrino parlante da cui risultino natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa;
  • Per le visite specialistiche, analisi, esami, terapie e certificati medici per uso sportivo, patente, ecc: fattura rilasciata dal medico o ricevuta del ticket qualora la prestazione sia stata fruita nell’ambito del servizio sanitario nazionale;
  • Per l’acquisto e/o l’affitto di protesi e dispositivi medici: fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto esercente l’arte ausiliaria della professione sanitaria. Qualora la fattura non sia rilasciata da questo soggetto, serve una sua attestazione sul documento di spesa che certifichi l’erogazione della prestazione. Per i dispositivi medici deve essere documentabile il fatto che abbiano la marcatura CE.
  • Per le degenze ospedaliere e in casa di cura e per le prestazioni chirurgiche: fatture o ricevute fiscali rilasciate dalla struttura;
  • Per le prestazioni sanitarie riabilitative rese da professionisti: fattura rilasciata da chi ha effettuato la prestazione e prescrizione medica.

In più, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche su alcuni quesiti posti dai Caf e relativi, in particolare, a dubbi su spese odontoiatriche, massaggi e crioconservazione degli ovociti da inserire nel 730 precompilato. Nello specifico:

  • Per le spese odontoiatriche basta che il dentista specifiche nella fattura la dicitura “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”;
  • Sì alla detrazione delle prestazioni dei massofisioterapisti diplomati, anche i mancanza del la prescrizione medica;
  • Sì alla detrazione delle spese per la crioconservazione degli ovociti.

730 e detrazioni spese mediche

Come si indicano e detraggono le spese mediche nel 730?

Nel modello è infatti possibile indicare i costi sanitari e richiedere una detrazione fiscale del 19%, compilando la casella E1.

Nello specifico, vediamo quali sono le spese da indicare.

1) prestazioni chirurgiche e le spese inerenti

anestesia; acquisto del plasma sanguigno per l’operazione; rette di degenza compresa (come da Circ. Min. 122 del 1/6/99); medicinali utilizzati per l’intervento.
– spese per gli interventi di chirurgia estetica solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.
– prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto in ambulanza, ma non le spese di trasporto nella ambulanza stessa.

2) analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni (compreso l’importo del ticket eventualmente pagato), come:

– esami di laboratorio; elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi; TAC; laser; ecografia; chiroterapia; ginnastica correttiva e per la riabilitazione; sedute di fisioterapia; dialisi; cobaltoterapia; iodioterapia; neuropsichiatria;psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo; anestesia epidurale; inseminazione artificiale; indagini di diagnosi prenatale; altri esami complessi e terapie particolari.
Sono esami che devono essere prescritti da un medico anche se privo di specializzazione ed è necessario conservare la copia della relativa prescrizione medica.

3) prestazioni specialistiche rese da un medico con specializzazione (compresi odontoiatri)
Per detrarre queste spese è necessario che la specializzazione e la diagnosi risultino dalla carta intestata, dalla parcella o dalla ricevuta, rilasciata dal medico specialista.

4) le spese mediche per perizie medico legali (Circ. Min. 95 del 12/5/00)

5) l’acquisto (o l’affitto) di protesi sanitarie, detraibili se documentate dalla prescrizione medica, quali:
protesi dentarie ed apparecchi correttivi di malformazioni dentarie o di difetti della masticazione; lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi); liquidi per lenti a contatto; apparecchi auditivi per non udenti;apparecchi ortopedici; arti artificiali (ad esclusione di quelli per la deambulazione che vanno indicati nel rigo E3); stimolatori cardiaci;protesi fonetiche.
E’ incluso anche l’acquisto di materassi e traverse antidecubito con caratteristiche tecniche idonee prevenire la patologia (Ris. n. 11 del 26/01/2007).

6) prestazioni rese da un medico generico, anche medicina omeopatica

7) ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad un intervento chirurgico
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione spetta solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto. Se l’anziano è anche portatore di handicap, l’onere sostenuto per il ricovero deve essere indicato nel rigo E26 (spese mediche di assistenza per portatori di handicap).

8 ) acquisto di medicinali, solo se provvisti di una fattura o scontrino fiscale “parlante” (dove si trovano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario)

9) acquisto o affitto di attrezzature sanitarie
Ad esempio, apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna; apparecchio per l’aerosol.

10) spese relative al trapianto di organi, comprese le spese relative al trasferimento dell’organo sul luogo dell’intervento, ammesso che la relativa fattura sia intestata al contribuente (come specificato nella Circ. Min. 122 del 1/6/99)

11) sono detraibili le spese sanitarie sostenute per cure termali (escluse le spese di soggiorno) se documentate dalla prescrizione medica

12) spese di assistenza specifica sostenute
Ad esempio, assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.
In aggiunta, se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere indicati anche gli importi dei ticket pagati.
Queste spese sono detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico mentre gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto sostenute da loro dopo il decesso.

Come compilare le colonne?

Nella colonna 1 rigo E: indicare le spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica prestando attenzione che, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2), Inoltre, sono incluse le prestazioni sanitarie pagate nonostante il riconoscimento dell’esenzione (come le visite in cliniche private).
Ne beneficiano i contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.

Nella colonna 2rigo E: da compilare nel caso in cui

– una parte delle spese coperte da esenzione ma pagate per intero non abbiano trovato capienza nell’imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del modello 730/3 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato l’ammontare relativo.
– le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere state sostenute da familiari del contribuente, anche se quest’ultimo non è fiscalmente a loro carico.
– le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

Modalità di compilazione

L’importo deve essere indicato per intero. Sarà il Caf o il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale a determinare la detrazione spettante riducendo l’intero importo (comprensivo delle spese sanitarie eventualmente inserite in E2) di 129,11 euro (franchigia).

Il contribuente può suddividere le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali di pari importo, solo se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. Per compiere questa operazione, è necessario barrare l’apposita casella.

I contribuenti che invece, nella precedente dichiarazione, hanno chiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6 mentre le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere considerate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie (Circ. Min. 122 del 1/6/99).

Fonte

Paola Perfetti