Redditometro 2011 – Fase 1

E’ partita la prima fase prima fase del nuovo redditometro, che mette a confronto reddito dichiarato e spese sostenute, a partire dal 2009.

L’obiettivo è di esaminare con procedura automaticae standardizzata tutti i contribuenti, a partire dal 2009: 41,8 milioni di modelli Unico, 730 e 770 presentati al fisco.

Il contribuente con dati incongrui (tra reddito dichiarato e spese straordinarie, come auto, case ecc.), dovrà spiegare nello specifico l’incongruenza, o versare bonariamente al fisco un’altra quota di tasse sul reddito non dichiarato.

In alternativa, dovrà dimostrare che il maggior reddito determinato con il redditometro è costituito, in tutto o in parte, da cessioni patrimoniali oppure da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, redditi soggetti a tassazione separata o da redditi prodotti da altri soggetti del nucleo familiare.

Il redditometro, presente già dal 1973, è stato potenziato nel 2010, con il Decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 22), destinato ad entrare in vigore nel 2011.

Così, dopo un primo modello basato sui dati delle dichiarazioni relative al 2007, il modello è stato “ritarato” con le denunce dei redditi dell’anno 2009. Il modello è ormai pronto ed è oggetto degli ultimi test prima di essere ‘presentabile’ per la sperimentazione.

Il nuovo redditometro dovrebbe portare nelle casse dell’erario 741,2 milioni di euro nel 2011, 1,2 miliardi di euro nel 2012 e 1,3 miliardi di euro nel 2013.

 

Cassazione: il lavoratore che percepisce compensi in nero deve pagare i contributi

La Corte di Cassazione con sentenza n.9867/11 ha stabilito che il lavoratore che percepisce compensi “in nero” deve pagare i contributi su tali compensi. Il caso di cui si è occupata la Cassazione ha dell’assurdo: per inadempienze del sostituto d’imposta, sorgono obblighi e oneri maggiori in capo al lavoratore il quale non ha omesso nessuna dichiarazione. La lavoratrice interessata nella vicenda firmava le ricevute a quietanza di quanto percepito, come se il rapporto in essere fosse stato gestito nel modo corretto.

Per la lavoratrice è stato ovvio impugnare l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in quanto non era sua responsabilità il mancato versamento delle ritenute sul rapporto di lavoro. Inoltre sarebbero state le uniche imposte dovute per l’anno e non avrebbero fatto sorgere alcun obbligo di presentazione della dichiarazione visto che il datore di lavoro effettua il conguaglio a fine anno.

L’Agenzia delle Entrate dopo le pronunce di primo e secondo grado a favore della lavoratrice è ricorsa in Cassazione. Tale ricorso è stato accolto dalla Corte in quanto l’obbligo del sostituto di versare le imposte non esonera il sostituito, il quale resta l’obbligato principale al pagamento dei tributi. In linea generale il lavoratore deve dichiarare anche i redditi assoggettati a ritenuta, sui quali, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta, detraendo quanto ritenuto e versato dal sostituto.

Cassazione: i compensi in nero vanno dichiarati

La Cassazione interviene sugli obblighi del sostituito affermando che il lavoratore è tenuto  a inserire nella dichiarazione dei redditi i compensi percepiti in nero al fine di calcolare l’imposta. Quando la ritenuta non è stata operata dal datore “su emolumenti che comunque costituiscono componente di reddito”, è il lavoratore a dover provvedere alla dichiarazione dei relativi proventi al fine di consentire il calcolo dell’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.

Il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente in quanto “l’intervento del “sostituto” lascia inalterata la posizione del “sostituito”, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta”. La sentenza della Cassazione che regolamenta questo caso è la n. 9867 del 5 maggio 2011.

Dichiarazione dei redditi: obblighi tributari ed esoneri

L’Agenzia delle Entrate in previsione della data per i pagamenti del 730 o modello Unico ha ritenuto necessario precisare con la risoluzione n. 35 del 25 marzo scorso che, in presenza di soli redditi derivanti da terreni e o fabbricati, nel limite di 500 euro, va incluso anche il reddito da abitazione principale.  Per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nell’ipotesi considerata, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, poiché è a tutti gli effetti un reddito fondiario.

Al fine di porre un esempio citiamo quello riportato anche nella risoluzione: “Un contribuente  che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro. Il reddito complessivo così composto, pur essendo formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250,00 euro, valore superiore al limite di 500 euro e, pertanto, non ricorrendo i presupposti dell’esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. L’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito pari a 800 euro“.

Ultimo mese per usufruire delle agevolazioni della Tremonti-ter.

Il D.L. 78/2009 ha introdotto la cosiddetta Tremonti-ter, un’agevolazione che consente agli imprenditori di fruire di un risparmio fiscale pari al 50% degli investimenti effettuati nell’acquisto di macchinari e impianti rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Per poter usufruire dello sgravio è necessario aver effettuato investimenti, mediante l’acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

Per capire la convenienza di questo incentivo è necessario spiegare in cosa esso effettivamente consista: al sussistere delle condizioni sopradette, si applica uno sconto fiscale sul reddito d’impresa pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ciò significa che vi è un abbattimento del 50% direttamente sul reddito d’impresa, sul quale poi verrà calcolata l’imposta.

È utile segnalare che possono usufruire del regime anche le imprese che nell’anno hanno realizzato una perdita d’esercizio: in questo caso pertanto non vi sarà una riduzione del reddito, ma un incremento della perdita, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ovviamente, mentre coloro che rientrano nel regime della contabilità ordinaria hanno la possibilità di riportare la perdita realizzata negli esercizi successivi, non oltre il quarto, coloro che adottano il regime della contabilità semplificata non hanno questa facoltà e pertanto perderanno del tutto lo sconto fiscale.

Per calcolare il valore degli investimenti, sul quale poi verrà quantificato il risparmio d’imposta, è necessario tener presente che esso è dato dal costo sostenuto per l’acquisto dei nuovi macchinari e attrezzature, comprensivo dell’iva indetraibile e di tutti i costi accessori di diretta imputazione. Non devono invece essere inclusi i costi relativi alle spese generali e agli interessi passivi. Questi ultimi, tuttavia, devono essere considerati se capitalizzabili.

È possibile servirsi dell’agevolazione anche nei seguenti casi:

  • beni utilizzati in virtù di un contratto di leasing (possono godere del beneficio solo i soggetti utilizzatori),
  • investimento effettuato mediante contratto di appalto,
  • beni realizzati in economia,
  • acquisti di beni effettuati con patto di riservato dominio.

Gli imprenditori che usufruiscono dell’agevolazione Tremonti-ter per il periodo d’imposta 2009, sono tenuti alla compilazione dei seguenti righi della dichiarazione dei redditi, al fine di evidenziare la quota di incentivo fiscale da dedurre dal reddito complessivo d’impresa.

Il rigo RS 23 deve essere compilato nel seguente modo:

  • in corrispondenza della colonna 1 va indicato l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati;
  • in corrispondenza della colonna 2 va indicato il 50% del valore riportato nella colonna 1.

L’ammontare indicato nella colonna 2 del Rigo RS 23 deve essere riportato anche nei seguenti righi: RF 47 colonna 1, RG 22 colonna 1, RD 12, RJ 12 colonna 1.

Deduzione e detrazione fiscale: qual è la differenza?

Tempo di dichiarazione dei redditi e di definizione dei termini più ricorrenti nel nostro operato.

In che cosa si differenzia una deduzione fiscale da una detrazione fiscale?

Per deduzione si intende l’importo da applicare al reddito imponibile, ovvero, ciò che si deduce dal reddito;

La detrazione è la somma che viene restituita al contribuente dalle tasse dovute, ossia, è un importo che si detrae dall’imposta calcolata sul reddito.

Due esempi plausibili e pratici sono quelli proposti di seguito.

Esempio di deduzione fiscale

Immaginiamo di avere un reddito di 25.000 euro ed avere diritto a deduzioni sul reddito per un totale di 4000 euro. Si calcoleranno le tasse su 21.000 euro.

Quindi si ha una riduzione del reddito imponibile.

Esempio di detrazione fiscale

Immaginiamo di dovere pagare 1000 euro di tasse in base al nostro reddito, ma di avere diritto ad una detrazione fiscale di 100 euro. Questa quota andra’ a ridurre le tasse da pagare da 1000 euro a 900 euro.

Quindi si ha una riduzione dell’imposta.

Fonte

Paola Perfetti

Mutuo sulla casa: modalità e agevolazioni per la dichiarazione dei redditi

Stringono i tempi sulla dichiarazione dei redditi.

Il 30 aprile è l’ultimo giorno per i lavoratori dipendenti per presentare tutta la documentazione; si rimanda al 31 maggio se ci si rivolge a un c.a.f. o a un professionista abilitato.

Ecco dunque qualche delucidazione per essere in regola con tutti i documenti, specificando le modalità per richiedere una detrazione sugli oneri fiscali rispetto alla questione del muto sull’abitazione principale.

La detrazione è del 19% degli interessi pagati su un importo totale di 4mila euro per chi è intestatario di una mutuo sulla prima casa. Quindi, il bonus massimo ottenibile dal sostenimento di questi oneri è di 760 euro (19% di 4.000 euro).

Detrazioni per i coniugi

Il coniuge che abbia fiscalmente a carico l’altro può detrarre entrambe le quote purché il tetto massimo sia di 4mila euro.

Ciascuno dei due coniugi deve essere contemporaneamente acquirente e intestatario dell’abitazione e in particolare:

– se a entrambi è intestato il mutuo, ma solo uno è acquirente, solo costui può usufruire della detrazione limitatamente alla propria quota anche se ci si trovi nell’ipotesi di coniuge a carico;

– se entrambi sono acquirenti, ma solo uno è intestatario del mutuo, la detrazione spetterà solo a quest’ultimo.

Specifiche

E’ solo il nudo proprietario a poter detrarre gli interessi, e non l’ususfruttuario.

La detrazione non è valida per l’acquisto di una casa da parte di un familiare (come nel caso di un genitore che intesti il mutuo per l’acquisto della casa di un figlio).

Documentazione

Per beneficiare della detrazione è necessario presentare al c.a.f. o al professionista tutta la documentazione e l’importo corretto degli interessi pagati sul mutuo.

In banca è possibile richiedere il “modulo di certificazione degli interessi passivi”, con il totale di competenza dell’anno 2009.

Dato il costo di questa certificazione (dai 7 ai 15 euro), è necessario sapere che:

– per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso, il piano di ammortamento sottoscritto alla stipula del mutuo riporta le quote capitale e le quote interessi pagate per ogni singola rata e quindi da riportare:

– per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile o altre modalità di mutuo, sulle copie delle quietanze o degli avvisi di scadenza delle rate è riportata la quota interessi di ogni singola rata. E’ sufficiente quindi fotocopiarle e addizionarle evitando così di richiedere la certificazione degli interessi passivi.

Fonte

Paola Perfetti

Modello 730 per il 2010 online e le novità sulla Dichiarazione dei Redditi 2009

In vista della Dichiarazione dei Redditi 2009, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il Modello 730 da compilare entro e non oltre il 30 aprile 2010; nel caso in cui il contribuente si rivolga ad un Caf o ad un professionista abilitato il termine è prorogato al 31 maggio 2010.

Il nuovo 730 è disponibile per essere scaricato privatamente on line dal website del Fisco.

Sarà a discrezione dei professionisti compilatori verificare la corretta compilazione e la conformità della dichiarazione, mentre chi desidera compilarlo in autonomia, dovrà re-inoltrare il modulo opportunamente completo di tutte le informazioni via mail, conservando la documentazione fino al 31 dicembre 2014.

Ecco le Specifiche per una giusta Dichiarazione dei Redditi 2009:

– è stata confermata la detrazione IRPEF del 55% sui lavori finalizzati al risparmio energetico (quindi, installazione dei pannelli solari, sostituzione di caldaie, nuove finestre con di infissi);

– i contribuenti che nel 2009 abbiano ereditato, ricevuto in donazione o acquistato un immobile oggetto di interventi di riqualificazione nel 2008 possono rideterminare il numero delle rate residue della detrazione del 55%.

Il nuovo Modello 730 ha poi introdotto alcune nuovi voci, ovvero:

– Prospetto coniuge e familiari a carico, quadro C. E’ stata eliminata la parte inerente alla richiesta del bonus straordinario.

– Redditi di lavoro dipendente e assimilati, quadro E. E’ stata eliminato il riferimento al lavoro straordinario e/o supplementare e introdotto Somme per incremento di produttività.

– Oneri e Spese nel quadro G, sezione IV. E’ stata introdotta la colonna 4 dove indicare le spese sostenute per l’acquisto di televisori, mobili, elettrodomestici e computer per cui è prevista un’agevolazione della detrazione d’imposta del 20% da ripartire in cinque anni.

– Crediti d’imposta. E’ stata introdotta la sezione riservata ai contribuenti che hanno subito il sisma d’Abruzzo e che hanno dovuto provvedere alle spese di ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti. A loro spetterà un credito di imposta per le spese relative alla riparazione o ricostruzione di case danneggiate o distrutte e per l’acquisto di una nuova abitazione principale, con un bonus che sarà distribuito in 20 anni se si tratta della prima casa o in 5/10 anni per le spese relative ad altri immobili.

A rimanere invariate le agevolazioni per l’iscrizione dei figli all’asilo nido (19% a fronte di una spesa massima di 632€); l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (per un tetto massimo di spesa di 250€); le spese per le iscrizioni ad attività sportive per i ragazzi fino ai 18 anni (su spesa massima di 210€).

Infine, docenti e insegnanti beneficieranno di una detrazione del 19% sulle spese di autoaggiornamento e formazione.

Paola Perfetti

Dichiarazione dei Redditi 2010: calendario per imprese e professionisti soggetti a IVA

Scadenze per i versamenti


Il Calendario della Agenzia delle Entrate avvisa che si avvicinano le scadenze per i pagamenti dell’IVA cui sono soggetti le imprese e i professionisti.

Le aziende e lavoratori autonomi sono tenuti a presentare la Dichiarazione dei Redditi con il versamento dovuto all’Erario in termini di imposta sul valore aggiunto con termine entro il 16 marzo 2010  – si sceglie di compilare il modello F24 (in sola modalità telematica) – oppure entro il 16 giugno, scegliendo il modello IVA in forma unificata (quando scadranno i termini per la dichiarazione Unico).

Ma è stata considerata anche la possibilità di un prolungamento delle scadenze, ovvero:

– nel caso del modello IVA, il saldo potrà essere posticipato fino al 16 luglio  con maggiorazione dello 0,40% per gli oneri e gli interessi maturati;

– nel caso dell’Unico, la maggiorazione è dello 0,40% per ogni mese o frazione a partire dal 16 marzo 2010.

Le somme eventualmente ancora da corrispondere possono essere versate in forma di rate mensili a partire dalla prima quota entro il 16 marzo fino all’ultima, con termine entro e non oltre 16 novembre 2010.

Il tasso fisso di rateizzazione per il modello IVA corrisponde al 0,33% mensile, e si accumulerà in funzione delle mensilità scelte. Lo stesso tasso riguarderà anche i contribuenti del modello Unico, per i quali allo 0,33% mensile (perciò il secondo mese corrisponderà al 0,66%, per il terzo 0.99%, ecc.) si aggiungerà lo 0.40% in caso di pagamento posticipato.

Paola Perfetti

Aiuto alle imprese con la Dichiarazione dei Redditi Integrativa

Per il riallineamento dei valori contabili e fiscali non espressi nel modello Unico 2009

Arriva un aiuto in più alle imprese per la dichiarazione dei redditi.

Con Circolare n. 8/E del 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate viene in aiuto alle società che applicano i principi contabili internazionali e che non hanno indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale.

Per queste aziende è stato introdotto un modello Unico integrativo che dà la possibilità ai soggetti Ias di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio.

Si tratta di una opportunità in più rispetto al disposto “anticrisi” 2008 (Dl 185/2008) con il quale le imprese potevano operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

Ora, il modello integrativo rappresenta una chance in più per le imprese che, anche se involontariamente, non hanno indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale (ciò può accadere per delle oggettive difficoltà incorse nella conclusione di tutti gli adempimenti tributari).

Questa opzione ha uno specifico obiettivo di semplificazione contabile e fiscale: le imprese sono infatti esentate dalla gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali ancora presenti in bilancio.

La presentazione della dichiarazione integrativa con un’imposta dovuta è il titolo esatto per la riscossione (oltre all’applicazione di interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento del tributo) così come il contribuente è tenuto a concludere la sua compilazione prima dell’avvio dei controlli dell’Amministrazione finanziaria.

E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando spontaneamente la maggiore imposta con relativi interessi e sanzione ridotta a un decimo.

In cosa consiste

Proprio per aiutate le imprese interessate negli adempimenti, la Circolare precisa che i contribuenti possono rimediare all’omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo.

Stesso dicasi nel caso in cui sia intenzione del contribuente optare per il riallineamento indirettamente da altri atti o comportamenti, come ad esempio il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito o le annotazioni in contabilità.

I tecnici delle Entrate precisano che la dichiarazione integrativa può essere presentata anche nel caso in cui si vogliano correggere eventuali errori e omissioni commessi pur avendo già espresso il riallineamento nella dichiarazione originaria.

La circolare riguarda anche il conferimento del compendio aziendale.

In questo caso, se l’impresa in un primo momento ha iscritto in bilancio il valore dell’avviamento riallineandolo fiscalmente e abbia poi deciso di conferire il ramo d’azienda cui questo asset iscritto e affrancato si riferisce, il valore dell’avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.

Per concetto di azienda conferita, il documento di prassi specifica che si tratta di “complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell’operazione straordinaria in esame”.

Di conseguenza, l’avviamento resta fuori da questa definizione anche nel caso in cui l’asset sia incluso nel valore delle attività dismesse per quantificare l’utile o la perdita da conferimento.

Sotto il profilo fiscale, quindi, il valore dell’azienda conferita è dato dalla somma dei valori di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso quello dell’ asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito, che resta in capo al conferente.

Per approfondimento:
Fonte 1
Fonte 2

Paola Perfetti