DPI: i Dispositivi di Protezione Individuale e obblighi del datore di lavoro

I DPI sono i dispositivi di Protezione Individuale e il datore di lavoro è obbligato a fornirli ai suoi dipendenti. Vedremo in questa guida che vi sono specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro, anticipiamo già da ora che degli obblighi sono anche a carico dei lavoratori, gli stessi saranno trattati a breve.

Cosa sono i DPI e loro classificazione

I Dispositivi di Protezione Individuale sono dei presidi il cui obiettivo è aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro, devono essere indossati quando attraverso l’uso di dispositivi di protezione collettiva non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi per la salute dei dipendenti/collaboratori. Sono di diversa natura e specie, ad esempio per chi lavora in altezza o dove vi è il pericolo di caduta di oggetti dall’alto, deve essere utilizzato il casco di protezione, mentre dispositivi per la protezione delle vie respiratorie devono essere usati quando si lavoro con agenti chimici.

I DPI sono classificati tenendo in considerazione le “aree” da proteggere. Sono disponibili DPI per :

  • protezione udito;
  • tutela delle vie respiratorie (polvere, agenti chimici);
  • protezione occhi e viso;
  • piedi, gambe, mani, braccia, pelle, tronco e addome.

In base al decreto legislativo 81 del 2008 devono essere scelti dal datore di lavoro tenendo in considerazione le peculiarità dell’attività che viene svolta e all’ambiente di lavoro, ad esempio se l’attività svolta genera polvere è assolutamente necessario avere una protezione delle vie aeree. Un’altra caratteristica richiesta è la compatibilità tra i vari dispositivi da utilizzare, nel caso concreto può capitare che in una determinata mansione o luogo di lavoro sia necessario indossare due o più dispositivi, gli stessi devono avere caratteristiche tali da non annullare uno l’effetto positivo dell’altro. Infine, i dispositivi devono essere facili da togliere in caso di pericolo.

DPI: classificazione in base al rischio

I DPI sono classificati in base all’entità del rischio da cui devono proteggere. Per il rischio lieve si utilizzano dispositivi di prima categoria, si tratta ad esempio di guanti da giardinaggio, occhiali di protezione per lavori di giardinaggio, questi sono certificati direttamente dal produttore.
I DPI di seconda categoria sono diretti a proteggere da un rischio classificato come significativo, ad esempio ci sono gli occhiali di protezione, in questo caso la conformità alle norme CE deve essere certificata non dal produttore, ma da un organismo di controllo indipendente.

Infine, ci sono i DPI di terza categoria atti a proteggere da danni gravi e permanenti alla salute e dal rischio morte, ad esempio rientrano in questa categoria le protezioni previste per gli addetti al recupero e smaltimento amianto. Anche in questo caso la certificazione del rispetto dei criteri previsti dalle norme UE è affidata a un organismo di controllo autorizzato. Per l’utilizzo di questi Dispositivi di Protezione Individuale deve essere previsto uno specifico addestramento per gli utilizzatori, anche questo è a carico del datore di lavoro.

Disposistivi di Protezione Individuale e obblighi del datore di lavoro

I dispositivi di protezione individuale sono a carico del datore di lavoro (articolo 18 decreto legislativo 81 del 2008) che deve fornire prodotti che abbiano il marchio CE e siano conformi alle normative specifiche previste. Ad esempio per la scelta dei dispositivi di protezione auricolare vige la normativa ENI EN 458:2016, per le vie respiratorie c’è la disciplina UNI EN 529 del 2006.

Le normative non solo stabiliscono i criteri di scelta dei vari DPI, ma indicano anche come devono essere curati in modo che possano mantenere nel tempo inalterate le loro caratteristiche e l’efficienza. Inoltre sono previste date di scadenza dei dispositivi stessi.

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca DPI, oppure li fornisca ma gli stessi non rispettano le normative, naturalmente incorre in reati e in sanzioni e questo indipendentemente dal fatto che avvenga o meno un sinistro, infatti se dovessero esservi controlli sul luogo di lavoro e dovesse emergere che i dipendenti/collaboratori hanno dispositivi non a norma, comunque viene applicata la sanzione. La normativa prevede in questi casi l’ammenda da un minimo di 1.500 euro e un massimo di 6.000 euro e l’arresto da 2 a 4 mesi.

Competenze del datore di lavoro in merito ai DPI

L’articolo 77 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce quali sono gli obblighi del datore di lavoro in riferimento ai DPI. In particolare è tenuto non solo a fornirli nel rispetto delle normative, ma anche a:

  • individuare le situazioni in cui i DPI devono essere utilizzati ( ad esempio può essere necessario usarli solo nello svolgimento di determinate operazioni e non per tutta la durata della giornata lavorativa);
  • controllare che gli stessi siano efficienti assicurando al riparazione laddove necessaria;
  • informare i lavoratori sul corretto uso dei DPI, dei rischi che devono evitare/ridurre e addestrare i dipendenti al corretto uso degli stessi.

Quando devono essere usati i Disposuitivi di Protezione Individuale

Per i dipendenti si possono verificare due situazioni, cioè quella in cui i DPI debbano essere utilizzati solo se altre misure di contenimento del rischio non sono sufficienti e quella in cui in realtà è sempre necessario utilizzarli. I settori dove è sempre necessario avere Dispositivi di Protezione individuale sono:

Lavori edili e per ponti, operazioni eseguite nelle vicinanze di particolari macchinari ad esempio escavatori e gru.Devono sempre utilizzati nei lavori per realizzazione di pozzi, fondazioni, cave di pietra, lavori sotterranei, lavori con esplosivi, lavori di smantellamento e demolizioni.

I DPI sono solo una delle misure per aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro, per conoscere il complesso delle attività che il datore di lavoro deve svolgere, leggi le guide:

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del RSPP

Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda

Nel tempo si è data sempre maggiore importanza alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sebbene al quadro normativo non sempre sia corrisposto un reale aumento di essa, infatti ancora oggi si sente spesso parlare di morti sul lavoro o infortuni. In linea generale si può dire che il responsabile per la predisposizione di misure di prevenzione e protezione è l’azienda, o semplicemente  il datore di lavoro, ma vedremo nel prosieguo che si tratta in realtà di una responsabilità condivisa con più soggetti che insieme devono cooperare.

Disciplina su misure di prevenzione e protezione

La prima importante normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è la legge 626 del 1994 che è stata poi abrogata dal decreto legislativo 81 del 2008 che è denominato proprio “Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro”, a sua volta integrato dal decreto legislativo 106 del 2009.

La normativa sulle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro è abbastanza complessa perché molto dipende dalla tipologia delle prestazioni poste in essere dalle aziende, dalla strumentazione utilizzata che può essere più o meno pericolosa e dal numero di dipendenti presenti in azienda. In questa sede ci si occuperà delle linee generali, riservandoci in seguito di entrare nel dettaglio per quanto riguarda le responsabilità, gli obblighi e i doveri dei diversi attori, tra questi ci sono anche i lavoratori, che non sono esenti da doveri al fine di rendere l’ambiente di lavoro sicuro.

Occorre ricordare che spesso il Ministero per le Attività Produttive e del Lavoro mettono a disposizione risorse rivolte soprattutto a Piccole e Medie Imprese, che hanno maggiori difficoltà economiche ad affrontare i costi relativi a misure di prevenzione e protezione sul lavoro, delle risorse specifiche, si può trovare un esempio nel bando ISI INAIL, clicca per avere Maggiori Informazioni.

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il primo obbligo del datore di lavoro è quello di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, anche chiamato semplicemente DVR, questo è obbligatorio in tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente e deve essere naturalmente reso disponibile ai dipendenti, ma anche consegnato a richiesta in caso di controlli e ispezioni. Tra i soggetti che sono obbligati a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi vi sono anche gli istituti scolastici, in questo caso l’obbligo ricade sul dirigente scolastico.

Si tratta di un atto essenziale e obbligatorio che deve tenere in considerazione diversi elementi, quindi la tipologia di lavoro che viene svolta in azienda, le mansioni e i rischi specifici legati ad esse, lo stress psicologico a cui può andare incontro il lavoratore, i rischi connessi all’uso di determinati materiali, ad esempio elementi chimici, i rischi relativi all’uso di strumentazioni particolari. Oltre a delineare i rischi deve anche individuare tutti gli accorgimenti ed eventuali dispositivi da utilizzare per ridurre il rischio stesso e quindi per prevenire infortuni e patologie legate al mondo del lavoro.

Chi redige il DVR

Tale relazione oltre a indicare i rischi, deve indicare anche i criteri adottati per ridurli o eliminarli. Può essere redatta dal datore di lavoro in collaborazione con altri soggetti, come:

  • medico competente (articolo 18 d.lgs 81 del 2008 prevede obbligo di nominare un medico competente in tutte le aziende in cui si svolgono mansioni che possono portare malattie professionali o in cui vi è un elevato rischio di sinistri), le sue mansioni sono previste nell’articolo 25 che approfondiremo in seguito;
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP (ruolo che in alcuni casi può essere ricoperto dal datore di lavoro, a determinate condizioni) e che prevede una formazione specifica che resta un costo a carico del datore di lavoro anche se tale ruolo è svolto da persone diverse rispetto al datore stesso;
  • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (figura scelta dai lavoratori).

Dispositivi di sicurezza individuali e collettivi

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di organizzare il lavoro in modo che i rischi siano ridotti e in questo caso si distingue tra Dispositivi per la Protezione Individuale  (DPI) e Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC), ad esempio in un locale in cui il rischio incendio è elevato devono essere predisposti tutti i mezzi adatti a ridurre i rischi, come la presenza di estintori, la loro accessibilità e la corretta manutenzione degli stessi. Le impalcature in sicurezza in edilizia sono a loro volta DPC.

 Negli esempi fatti si tratta di dispositivi di sicurezza collettiva, ma l’azienda (datore di lavoro) è obbligata anche a fornire ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale, gli stessi devono essere conformi alle normative CE e devono essere scelti tenendo in considerazione le mansioni da svolgere, ad esempio caschi per chi lavora in altezza, guanti, scarpe antinfortunistiche, ma anche maschere di protezione con filtri di varia natura in base al tipo di materiale che viene utilizzato. Ad esempio ci sono normative specifiche per coloro che lavorano in ambito farmaceutico o per coloro che sono addetti al recupero e allo smaltimento dell’amianto.

Obbligo di formazione su misure di prevenzione e protezione

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di dare informazioni ai lavoratori sulla corretta gestione della sicurezza sul luogo di lavoro e in caso di necessità predisporre corsi di formazione il cui costo è a carico dell’azienda.  Ad esempio deve fornire informazioni sulle corrette procedure di evacuazione in caso di incendio in azienda, oppure deve illustrare come funzionano i macchinari, come deve essere eseguita la manutenzione ordinaria degli stessi a termine del ciclo di lavoro. Tali informazioni devono essere fornite facendo in modo che siano perfettamente comprensibili a tutti i lavoratori, compresi gli stranieri.

Un’ultima nota deve essere fatta con riguardo al Covid 19, infatti l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha predisposto per le aziende un documento tecnico per le aziende volto a contenere il rischio di contagio da Covid 19, si tratta di una serie di misure suppletive dirette alle aziende che hanno continuato a essere operative durante il periodo di emergenza e che prevede una serie di indicazioni per valutare il rischio Covid in ambiente lavorativo e predisporre le misure adatte al contenimento del contagio.