Detrazioni su donazioni al Terzo settore: quanto sono detraibili e deducibili?

Quanto sono detraibili le donazioni e le erogazioni liberali al Terzo settore? In sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni al Terzo settore costituiscono una quota crescente delle detrazioni, soprattutto in applicazione di quanto previsto dal decreto “Cura Italia” approvato in piena emergenza Covid. Pertanto, nelle dichiarazioni dei redditi successive si potrà avere consistenza delle donazioni effettuate verso gli enti del Terzo settore soprattutto nel periodo della pandemia di Covid-19. Tuttavia, le tipologie di donazioni sono varie e variano a seconda dell’ente ricevente, senza dimenticare il bonus art e le erogazioni a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi dannosi.

Qual è la percentuale di detrazione fiscale spettante per le donazioni al Terzo settore?

In linea di massima, le erogazioni liberali a favore del Terzo settore danno diritto alle persone fisiche che le hanno effettuate a una detrazione fiscale dell’imposta sul reddito corrispondente al 30% dell’importo della donazione stessa. Il contribuente può aver provveduto a effettuare l’erogazione liberale sia in denaro che in natura. Il limite della detrazione fiscale è fissato in 30 mila euro, secondo quanto prevede il decreto “Cura Italia” all’articolo 66.

Detrazioni della dichiarazione dei redditi 2021 in virtù del decreto ‘Cura Italia’

Tuttavia, questa disciplina non trova applicazione nella dichiarazione dei redditi del 2022 (per i redditi prodotti nel 2021). Infatti, la percentuale di detrazione fiscale e i relativi limiti sono stati applicati alla dichiarazione dei redditi del 2021 per l’anno di imposta 2020. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, pertanto, le persone fisiche beneficeranno delle detrazioni fiscali, delle deduzioni o dei crediti di imposta a seconda di chi beneficia delle erogazioni liberali e degli obiettivi perseguiti.

Detrazioni fiscali delle erogazioni liberali al terzo settore: cosa c’è da sapere per il modello 730?

Prendendo dunque a riferimento le varie donazioni effettuate nei riguardi di determinati enti, si può fare riferimento alle norme introdotte per la riforma del Terzo settore. L’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Cts) permette a tutte le persone fisiche che abbiano provveduto a donazioni a vantaggio degli enti del Terzo settore di beneficiare della detrazione fiscale ai fini Irpef per una aliquota del 30% dell’importo della donazione stessa. Il limite massimo della detrazione spettante è fissato in 30 mila euro. La percentuale aumenta se riferita alle donazioni verso le Organizzazioni di volontariato (Odv) al 35%.

Deduzioni sulle donazioni fatte agli enti del Terzo settore del 10%

I contribuenti hanno, peraltro, la possibilità di scegliere tra la detrazione del 30 o del 35% e la deduzione. In quest’ultimo caso, si può effettuare la deduzione delle erogazioni liberate rispettando il tetto del 10% del reddito dichiarato. Sulle eventuali eccedenze è possibile effettuare la deduzione nei quattro periodi di imposta susseguenti. In ogni caso, nelle istruzioni del modello 730 viene indicato che queste agevolazioni possono essere utilizzate dai contribuenti per le dichiarazioni dei redditi del 2022 sulle somme donate a favore di:

  • Onlus;
  • associazioni di promozione sociale (Aps);
  • organizzazioni di volontariato (Odv);
  • associazioni di promozione sociale (Aps).

Come indicare nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le somme concesse in donazione al Terzo settore?

L’indicazione delle somme date in donazione agli enti del Terzo settore nel modello 730 di dichiarazione dei redditi comporta l’iscrizione:

  • del codice 71 in corrispondenza dei righi E 8 ed E 10. Questo passaggio vale per le somme erogate a vantaggio delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus. La detrazione fiscale limite è pari a 30 mila euro;
  • il codice 76 in corrispondenza dei righi E 8, E 9 ed E 10. Questo passaggio riguarda le donazioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato (Odv) con detrazione spettante del 35%.

Donazioni agli enti del Terzo settore, quando serve il pagamento tracciabile?

Ulteriore requisito per la detrazione fiscale delle liberalità effettuate verso le organizzazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni per la promozione sociale è quello del versamento delle somme mediante mezzi tracciabili. Ad esempio, il versamento deve essere stato fatto attraverso la banca, la posta o con carta di credito.

Ulteriori formule di donazioni agli enti del Terzo settore: quali sono?

Oltre alle agevolazioni fiscale che abbiamo visto in precedenza, sono presenti anche altre formule di erogazioni. La prima è quella prevista dal comma 1.1 dell’articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che prevede la detrazione fiscale con aliquota del 26% sull’importo delle erogazioni in denaro a favore di iniziative;

  • religiose e laiche;
  • umanitarie;
  • di fondazioni, associazioni, enti e comitati.

Il limite per le persone fisiche delle donazioni è fissato in 30 mila euro; per i soggetti Ires vige lo stesso tetto oppure il 2% del reddito dichiarato. Lo prevede la lettera h, del comma 2, dell’articolo 100 del Tuir.

Donazioni a enti di ricerca scientifica e di beni culturali: quali sono?

Ulteriori donazioni possono essere fatte a favore degli enti di ricerca scientifica e di beni culturali. È infatti previsto che le persone fisiche possano elargire somme di denaro o in natura in donazione con la deduzione fiscale sul reddito complessivo dichiarato nel limite del 10%. La stessa agevolazione spetta ai soggetti Ires. Il tetto massimo di deduzione fiscale, in entrambi i casi, è pari a 70 mila euro. Questa agevolazione, che deriva dall’articolo 14 del decreto legge numero 35 del 2005, non è più valida dal 2018 per le donazioni a vantaggio delle associazione di promozione sociale e le Onlus. La stessa verrà disapplicata anche per le altre tipologie di enti beneficiari con l’entrata in vigore dei regimi fiscali relativi agli enti del Terzo settore (Ets). Si attende l’ok della Commissione europea.

Enti di cultura e di arte, detrazione fiscale alternativa del 19%

Le donazioni alternative per gli enti attivi nell’arte e nella cultura riguardano le detrazioni fiscali del 19% sull’importo delle erogazioni liberali. Gli enti che beneficiano delle donazioni sono obbligati a usare le somme donate nei termini fissati dalla lettera h) ed h bis) del comma 1, dell’articolo 15, del Tuir.

Bonus art ed erogazioni per calamità naturali, che cos’è e quale detrazione è prevista?

Un ulteriore beneficio fiscale sulle donazioni effettuate si può ottenere dal bonus art. Si tratta di una detrazione del 65% delle somme donate, con il tetto del 15% rispetto al reddito imponibile. Le donazioni devono prevedere somme per:

  • la manutenzione, il restauro, la protezione di beni culturali;
  • il sostegno a istituti di cultura pubblici;
  • orchestre ed enti concertistici;
  • festival, teatri e centri di produzione teatrale;
  • centri di danza e circuiti di distribuzione.

Inoltre, si possono detrarre le erogazioni effettuate per le popolazioni danneggiate dalle calamità straordinarie o da aventi dannosi. Per la detrazione fiscale è necessario utilizzare i righi E 8, E 9 ed E 10 del modello 730 di dichiarazione dei redditi. Il codice da usare è il 20.

Donazioni in natura: qual è la disciplina per i costi deducibili, l’Iva e i vantaggi fiscali?

Le donazioni in natura rappresentano sempre più un fenomeno sentito dalle imprese. Si tratta di erogazioni in natura che vanno a favore degli enti non profit. Tuttavia, è interessante seguire la normativa per quanto riguarda i costi deducibili, l’applicazione dell’Iva e la tassazione sui redditi. Inoltre, le donazioni in natura si possono elargire solo su un paniere di beni ben definito dalla normativa e verso enti identificati.

Beni dati in donazione: a chi bisogna fare la comunicazione della cessione?

La disciplina di riferimento è la legge numero 166 del 2016 (legge “Antisprechi”). All’articolo 16, contente disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, si legge che “le cessioni previste dall’articolo 10, 1° comma, numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari“.

Donazioni in natura, quando non deve essere fatta la comunicazione?

Lo stesso articolo disciplina anche i casi in cui la comunicazione all’amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza non deve essere fatta nel caso di cessioni in natura di beni. Infatti, precisa il comma 1, “la comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione”.

Cessioni in natura, come deve essere applicata l’Iva?

La stessa legge 166 permette alle imprese che offrano cessioni in natura di beni di non scontare l’Iva. In tal caso, la donazione è esente per i beni merce che sono donati a enti pubblici, alle associazioni riconosciute, alle fondazioni con finalità assistenziali.  Rimane valida, tuttavia, la detrazione dell’imposta per le operazioni di acquisto dei beni successivamente dati in donazione. Dal punto di vista della tassazione diretta, la cessione gratuita di beni non genera alcun ricavo tassabile. In tal caso, infatti, i beni non si considerano destinati a obiettivi estranei all’esercizio dell’impresa. È tuttavia consentito di beneficiare della deducibilità per intero del costo di acquisto dei beni.

Deducibilità per i beni ceduti gratuitamente

L’articolo 83 del Codice del Terzo settore disciplina la possibilità della deducibilità, fino al 10%, del reddito complessivo in presenza di beni ceduti gratuitamente. Ma occorre distinguere se i beni ceduti sono strumentali oppure merci. Nel caso dei beni strumentali, la deducibilità è applicabile sul costo residuo del bene che non sia stato già ammortizzato. Per le merci, invece, la deducibilità opera prendendo a riferimento il minor valore tra il valore normale e quello che si attribuisce alle rimanenze.

Donazioni in natura, verso quali enti si possono cedere gratuitamente i beni?

Un occhio di riguardo deve essere posto per gli enti verso i quali si possono fare donazioni in natura. Infatti, la legge prescrive che i beneficiari delle donazioni possono essere sia gli enti pubblici che non profit. Sono inclusi tra i destinatari delle donazioni anche tutti gli enti del Terzo settore (Ets) purché siano iscritti al Registro unico. Sono altresì inclusi tra i beneficiari le cooperative sociali e le imprese sociali che sono costituite nella forma societaria.

Cessione gratuita dei beni, quali sono quelli che si possono donare?

Riguardo ai beni che possono essere donati in natura è importante porre particolare attenzione al paniere individuato dalla legge. Rientrano tra i beni:

  • generi alimentari;
  • medicinali;
  • prodotti per la cura e l’igiene della casa e della persona;
  • prodotti di cartoleria e di cancelleria;
  • integratori alimentari;
  • prodotti tessili;
  • prodotti di abbigliamento;
  • i mobili e i complementi di arredo;
  • i giocattoli;
  • i materiali per l’edilizia;
  • gli elettrodomestici a uso civile e industriale;
  • i computer, i televisori, i tablet, gli e-reader e gli altri apparecchi elettronici.

Donazione dei beni alimentari, a cosa prestare attenzione

Particolare specificità riguarda la donazione di beni alimentari per la disciplina alla quale sono sottoposti. Infatti, la cessione gratuita di alimenti può riguardare i beni invenduti per i seguenti motivi:

  • i beni ritirati dalla vendita per una decisione dell’azienda;
  • le rimanenze delle attività promozionali;
  • per l’alterazione dell’imballaggio esterno anche se l’alimento si presenta integro;
  • la vicinanza alla data di scadenza;
  • il superamento del termine minimo di conservazione, riguardante in particolare pasta e biscotti.

In tutti gli altri casi, sono le aziende a decidere se cedere gratuitamente i beni che reputano non più idonei alla commercializzazione. O, comunque, procedere alla donazione dei beni che non si ha più intenzione di immettere nel mercato.