Il pagamento dell’Iva non può essere ritardato, nemmeno in caso di malattia

Con la sentenza 13926 del 24 giugno, la Corte di cassazione ha ritenuto che i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con un ritardo di oltre trenta giorni devono sempre pagare le sanzioni, al di là del grave impedimento. Ciò perché avrebbero potuto delegare l’adempimento a un terzo.

In un caso di ritardo del pagamento superiore ai 30 giorni, La Corte di cassazione, ribaltando le pronunce di primo e secondo grado, accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto il contesto letterale delle disposizioni contenute nell’articolo 37 della legge Iva non autorizza una diversa interpretazione.

Infatti, la citata norma – che disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva – stabilisce, al comma 5, la validità delle dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine, salvo l’assoggettamento alle sanzioni previste per il ritardo (articolo 43 previgente, che richiede la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta dovuta), mentre il successivo comma 6 stabilisce inderogabilmente che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni “si considerano omesse a tutti gli effetti, costituendo solo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

Secondo la Suprema corte, dunque, nessuna attenuante può essere concessa ai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con un ritardo di oltre trenta giorni (cfr Cassazione 14505/2001, 17158/2005 e 4986/2007). Tant’è che, anche nel caso di impedimento assoluto, come la grave malattia, soccorre sempre e soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, senza alcuna eccezione.

Irrilevante, quindi, il personale impedimento fisico della contribuente. Irrilevante anche la circostanza che il ritardo non abbia determinato pregiudizio per gli interessi erariali (vedi Cassazione 25213/2011, in cui si sottolinea che il reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5, Dlgs 74/2000, si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, anche se non è voluta dal contribuente stesso).

 

 

Il 31 marzo scade il termine per richiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato Ue

Ancora poco tempo per chiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato membro dell’Unione Europea. La scadenza è infatti fissata per giovedì 31 marzo. E’ la direttiva 2008/9/Ce ad aver introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro (recepita dal decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri).

I tempi si sono accorciati di molto grazie alla presentazione della domanda per via telematica. La nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza ad inoltrarla all’Amministrazione estera. I soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre (per acquisti sostenuti nel 2009 il termine è stato prorogato a marzo con la direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre 2010, sono contemplati acquisti di beni e servizi, mentre a partire dall’anno prossimo saranno accettati solo servizi speciali indicati nel Dpr 633/1972 articoli 7 quater e quinquies).

In caso di errore è possibile presentare una istanza di correzione entro il termine di scadenza. In caso di rifiuto l’Agenzia non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato Ue competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

* non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione

* abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta

* si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi

* si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.