Il pagamento dell’Iva non può essere ritardato, nemmeno in caso di malattia

Con la sentenza 13926 del 24 giugno, la Corte di cassazione ha ritenuto che i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con un ritardo di oltre trenta giorni devono sempre pagare le sanzioni, al di là del grave impedimento. Ciò perché avrebbero potuto delegare l’adempimento a un terzo.

In un caso di ritardo del pagamento superiore ai 30 giorni, La Corte di cassazione, ribaltando le pronunce di primo e secondo grado, accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto il contesto letterale delle disposizioni contenute nell’articolo 37 della legge Iva non autorizza una diversa interpretazione.

Infatti, la citata norma – che disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva – stabilisce, al comma 5, la validità delle dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine, salvo l’assoggettamento alle sanzioni previste per il ritardo (articolo 43 previgente, che richiede la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta dovuta), mentre il successivo comma 6 stabilisce inderogabilmente che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni “si considerano omesse a tutti gli effetti, costituendo solo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

Secondo la Suprema corte, dunque, nessuna attenuante può essere concessa ai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con un ritardo di oltre trenta giorni (cfr Cassazione 14505/2001, 17158/2005 e 4986/2007). Tant’è che, anche nel caso di impedimento assoluto, come la grave malattia, soccorre sempre e soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, senza alcuna eccezione.

Irrilevante, quindi, il personale impedimento fisico della contribuente. Irrilevante anche la circostanza che il ritardo non abbia determinato pregiudizio per gli interessi erariali (vedi Cassazione 25213/2011, in cui si sottolinea che il reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5, Dlgs 74/2000, si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, anche se non è voluta dal contribuente stesso).