Ecobonus, bonus casa rilevante e acquisto: tutti i visti necessari

Ecobonus, vari bonus casa, rilevanti e acquisti: tutti gli interventi necessitano di visti e asseverazioni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Per gli interventi in ecobonus disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 e non rientranti nel superbonus 110%, sono sempre necessarie le attestazioni tecniche. Inoltre risulta occorrente che gli interventi abbiano l’asseverazione di congruità delle spese, obbligatoria dal 12 novembre 2021 nel caso in cui si voglia trasferire il bonus a terzi. Esempio di cessione a terzi del beneficio riguarda la cessione del credito di imposta.

Ecobonus, obblighi di asseverazione e prezziari a eccezione degli interventi in edilizia libera

Gli ecobonus trovano la propria disciplina del decreto del ministero dello Sviluppo Economico Requisiti con decorrenza degli obblighi di asseverazione dal 6 ottobre 2020. Sui prezziari la legge di Bilancio 2022 non ha previsto l’obbligo di verifica delle spese sostenute per i lavori fatti in edilizia libera. Lo stesso vale anche per gli interventi con importi che non eccedono i 10 mila euro. La deroga opera anche in merito al visto di conformità, ma solo se si voglia utilizzare il bonus come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione, infatti, le situazioni nelle quali si intenda utilizzare il bonus mediante la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. In questi due casi, il visto di conformità delle spese è sempre necessario.

Bonus casa, facciate, sismabonus ordinario: quando serve l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità?

Per gli altri bonus, come il bonus casa, il bonus facciate, il sismabonus ordinario, il bonus per le barriere architettoniche al 75%, se il beneficio fiscale viene utilizzato come detrazione nella dichiarazione dei redditi, non sono da farsi adempimenti specifici. Ci si deve limitare a osservare gli adempimenti tradizionalmente richiesti come il pagamento mediante il bonifico tracciabile. Se invece si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta oppure ottenere lo sconto in fattura è necessario, per i pagamenti dal 12 novembre 2021, procedere con l’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, compreso il bonus facciate. Fanno eccezione gli interventi in edilizia libera o quelli entro i 10 mila euro di importo.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali interventi sono agevolabili?

Entrando nello specifico delle misure che non siano il superbonus 110% e il bonus facciate, nel caso del bonus casa rilevante, ovvero quello concesso per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario far riferimento alle lettere a) e B) del comma 1, dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di interventi consistono nella detrazione dell’Irpef pari al 50% da ammortizzare nei 10 ani successivi. Dal 2025 la detrazione fiscale del bonus casa rilevante potrebbe scendere al 36%. Gli interventi possono consisteste, più dettagliatamente, in manutenzioni straordinarie volte al restauro o al risanamento conservativo o in ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Sia gli interventi di manutenzione straordinaria che quelli ordinari possono risultare agevolabili e trasferibili anche se gli interventi interessano le parti comuni di un edificio residenziali, compresi i condomini.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante necessitano dei seguenti visti e asseverazioni:

  • le autorizzazioni comunali, comprese la Cila, la Cilas, la Scia, i permessi a costruire e la fattura;
  • il bonifico parlante solo per lo sconto in fattura e per l’eventuale quota non coperta dal bonifico stesso;
  • l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. In tal caso, l’asseverazione necessaria è solo quella semplificata del bonus casa per interventi rientranti nel risparmio energetico riportati nella Guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018;
  • asseverazione tecnica antisismica da inviare allo Sportello unico dell’edilizia (Sue);
  • la congruità dei prezziari, a esclusione degli interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Tale asseverazione deve essere effettuata in carta libera se non previsto diversamente;
  • il visto di conformità nella comunicazione, a eccezione dei casi di interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro;
  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione, se cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Bonus casa acquisti, che cos’è e quali sono i visti necessari per le agevolazioni fiscali

Nel bonus casa acquisti si rientra nel campo degli interventi interessanti gli acquirenti di immobili che facciano parte di interi fabbricati oggetto di interventi di risanamento conservativo o di restauro o di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione o da cooperative di edilizia che provvedano nel termine di 30 mesi dal completamento dei lavori alla susseguente assegnazione o alienazione dell’immobile. Il diritto alla detrazione fiscale è pari al 50%.

Bonus casa acquisti, quali asseverazioni sono necessarie?

Nel caso del bonus casa acquisti sono necessarie le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, autorizzazione a costruire, Scia), ma non serve il bonifico parlante. Non sono necessari, altresì, nemmeno le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea, quelle tecniche antisismiche da inviare al Sue del Comune e le asseverazioni di congruità dei prezzi. Sono indispensabili, invece, i visti di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate del tipo di opzione prescelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta).

Bonus casa autorimesse, l’agevolazione fiscale vale dal 2022 al 2024

Dal 2022 al 2024 è possibile avvalersi del bonus casa per la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune. Su questa misura si può esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Per questa tipologia di lavori sono necessarie tutte le autorizzazioni del Comune. Non risultano necessarie invece le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea e quelle da inoltrare al Sue del Comune. Risulta occorrente l’asseverazione di congruità dei prezzi. In attesa di chiarimenti, dovrebbe valere solo in caso di realizzazione e non nei casi di acquisto. Risulta necessario il visto di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione prescelta.

 

Ecobonus 2022 al 110%, 65% e 50%. Tutte le novità

La legge di bilancio 2022 conferma gli ecobonus previsti per i lavori edili e, sebbene l’attenzione sia concentrata quasi esclusivamente sul Superbonus al 110%, resta ancora la possibilità di ottenere l’ecobonus al 65% e al 50%. Ecco tutte le possibilità di risparmio per chi decide di ristrutturare casa.

Superbonus 110%: l’ecobonus che tutti sognano

Come più volte detto, il Superbonus 110% viene riconosciuto solo nel caso in cui siano eseguiti determinati lavori, si tratta dei così detti lavori trainanti, gli stessi nel complesso devono portare al recupero di almeno due classi energetiche. Al verificarsi di tale condizione, si potrà ottenere il beneficio del Superbonus 110% anche per i lavori trainati. Tra gli interventi trainanti c’è il rifacimento del cappotto termico.

Nella legge di bilancio sono ancora in via di definizione tutti i limiti per il Superbonus, ma in linea di massima dovrebbe essere riconosciuto senza particolari limiti. Dalle ultime modifiche emerge che è stato tolto il tetto ISEE per le villette unifamiliari, inoltre la proroga dell’agevolazione è stata riconosciuta su tutte le prime e le seconde case, senza più il vincolo dell’abitazione principale. Per i condomini la proroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2023, mentre per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. Naturalmente in caso di aggiornamenti, si provvederà a integrare questa guida.

Per conoscere invece quali sono i lavori trainanti e i lavori trainati, c’è la guida: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Ricordiamo che per poter ottenere il Superbonus 110% è necessario avere l’APE (Attestazione Prestazioni Energetiche) pre e post intervento. Queste permettono di determinare se effettivamente vi è stato il recupero delle due classi energetiche. Le certificazioni devono essere redatte da un tecnico abilitato, inoltre è necessaria la dichiarazione di congruità che compara i prezzi medi per un determinato intervento a quelli sostenuti.

Ecobonus al 65%

Nel caso in cui non si rientri nella possibilità di ottenere il Superbonus al 110%, vi sono comunque altre agevolazioni al 65% e al 50%. Vediamo quindi le differenze tra le due e quando si può accedere all’una o all’altra.

Rientrano nel 65% le spese per la riqualificazione energetica che però non portano al recupero delle due classi. A indicare le spese ammesse è il decreto requisiti tecnici del MISE:

  • riqualificazione energetica globale limite massimo 100.000 euro di spesa;
  • installazione di microgeneratori limite massimo di spesa 100.000 euro. In questo caso è prevista un’ulteriore condizione per poter ottenere l’agevolazione, cioè si deve ottenere un risparmio di energia pari almeno al 20%;
  • installazione di collettori solari limite massimo 100.000 euro;
  • coibentazioni verticali e orizzontali (pavimentazioni) con limite massimo di spesa di 60.000 euro, in questo caso devono essere rispettati i requisiti previsti per la trasmittanza termica U. Questa cambia in base alla zona climatica e alla tipologia di intervento. E’ bene rivolgersi a professionisti che redigono le pratiche per ottenere i bonus per conoscere nella propria zona qual’è indice di trasmittanza termica consente di accedere al beneficio dell’Ecobonus al 65%.
  • interventi di climatizzazione invernale con produzione di acqua calda sanitaria attraverso sistemi di termoregolazione evoluti, limite massimo di spesa 30.00 euro;
  • caldaie a condensazione su edifici condominiali oppure in tutte le unità immobiliari del condominio, limite massimo di spesa 30.000 euro;
  • sostituzione integrale degli impianti di riscaldamento con sistemi a condensazione ad elevata efficienza, limite massimo 30.000 euro;
  • sostituzione di scalda acqua tradizionali con modelli a condensazione importo massimo di spesa 30.000 euro;
  • sistemi building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto) con limite di 15.000 euro.

Ecobonus al 50%

Resta, infine, l’ultima misura, cioè la possibilità di ristrutturare gli edifici e ottenere una detrazione d’imposta al 50%. I lavori che rientrano in questa categoria sono ovviamente diversi dai precedenti. Si tratta di sostituzione degli infissi, schermature solari, porte, portoncini con un importo massimo di spesa previsto di 60.000 euro. Inoltre c’è la possibilità di ottenere il beneficio per l’installazione di sistemi di riscaldamento a biomassa, in questo caso l’importo massimo per il quale si può ottenere il beneficio è di 30.000 euro.

Tali importi però passano all’85% nel caso in cui siano eseguiti in condominio, quindi questi se non riescono a rientrare nei requisiti del Superbonus al 110% possono rientrare all’85%.

Ultime informazioni

Le detrazioni viste spettano anche per gli interventi antisismici nelle zone sismiche 1,2 e 3 mentre non spettano per gli immobili che si trovano nella zona 4. Il maxi emendamento alla leggi di bilancio per il 2022 infatti conferma anche tale agevolazione.

Dobbiamo infine ricordare che per il 2021 e anche per il 2022 è possibile non solo portare in detrazione dall’IRPEF le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’immobile, ma anche ottenere lo sconto in fattura oppure procedere alla cessione del credito. Queste sono le novità principali che si stanno delineando per il 2022 e che consentiranno ancora di ottenere notevoli vantaggi per l’efficientamento energetico. L’ultima nota riguarda invece una direttiva europea, questa prevede che dal 2027 i Paesi Membri non debbano più riconoscere incentivi per l’installazione di caldaie a combustibili fossili, la classica caldaia, e che dal 2040 le stese siano dismesse.

Per informazioni sulla direttiva, leggi l’articolo: Stop incentivi sull’installazione caldaie dal 2017 e dismissione entro 2020