Aiuti Covid: come si dichiarano per partite Iva forfettarie, semplificate e dei minimi

Gli aiuti a fondo perduto ricevuti dallo Stato per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica dovranno essere dichiarati anche dalle partite Iva in regime forfettario, semplificato e dei minimi. Tuttavia, se è certo che bisogna indicare i contributi a fondo perduto, più dubbia è la segnalazione dei bonus, ad esempio quello di 600 euro.

Dove si indicano gli aiuti Covid nella dichiarazione dei redditi?

I lavoratori autonomi e i professionisti che hanno ricevuto i sostegni a fondo perduto per il Covid nel 2020 dovranno darne indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi nel quadro RE. Per le partite Iva a regime forfettario o dei minimi, in sede di dichiarazione, il quadro di riferimento è quello LM.

Dichiarazione redditi 2021: quali sono gli aiuti che vanno indicati

Se gli aiuti a fondo perduto vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, diverso è il caso delle indennità a importo fisso. Le istruzioni riguardanti l’indicazione degli aiuti Covid ai professionisti fanno riferimento, in particolare, al decreto legge numero 18 del 2020 e al successivo Dl numero 34 del 2020. Il primo provvedimento aveva previsto, per i contribuenti, l’indennità di 600 euro riferita al mese di marzo 2020 e destinata, tra le altre categorie, ai liberi professionisti che avevano la partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata dell’Inps.

L’indennità 600 euro del 2020

Il decreto 34 del 2020 aveva previsto, a favore degli stessi provvedimenti, un’altra indennità di 600 euro relativa al mese di aprile e una ulteriore, di mille euro, riferita a maggio. Tuttavia, per quest’ultima indennità, i professionisti, oltre all’iscrizione alla gestione separata Inps, dovevano dimostrare di aver subito una diminuzione del reddito di almeno il 33% del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019.

Professionisti iscritti alle Casse

Anche ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali hanno percepito un aiuto Covid. I provvedimenti di riferimento sono l’articolo 44 del decreto legge numero 18 del 2020 e il decreto ministeriale del 28 marzo 2020. L’indennità, tuttavia, è stata riconosciuta nel rispetto di precisi tetti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva.

Dichiarazione redditi: il quadro RE degli aiuti ai professionisti

Dalle istruzioni ministeriali non sembrerebbe sussitere l’obbligo di dichiarazione delle indennità per i professionisti nella compilazione del quadro RE. Gli aiuti, tra l’altro, non potrebbero essere inseriti nella colonna 1 del rigo RE 3, quello destinato alle somme a fondo perduto. E nemmeno nella colonna 2 destinata ad altri proventi che non concorrono alla determinazione del reddito e, pertanto, non tassabili.

Il quadro LM della dichiarazione dei redditi: forfettari e minimi

Varia, invece, il il tipo di dichiarazione per gli autonomi che devono compilare il quadro LM. Questo quadro è riservato:

  • ai conribuenti cosiddetti minimi del regime di vantaggio ex articolo 27 del decreto legge 98 del 2011;
  • le persone fisiche rientranti nel forfettario della legge 190 del 2014.

I primi dovranno compilare la sezione I del quadro LM, nello specifico la colonna 2 del rigo LM 2. I forfettari, invece, dovranno comilare la sezione II del modello LM, precisamente la colonna 2 del rigo LM 33. Questo rigo indica le indennità e i conributi percepiti di qualsiasi natura in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Nello stesso rigo non possono essere indicati i sostegni esistenti già prima della fase di emergenza da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione e di fruizione.

Indennità 600 e 1000 euro del 2020

Peraltro, le indennità di 600 e 1000 euro dovrebbero rientrare in quest’ultimo rigo. Tuttavia, si attendono maggiori chiarimenti ministeriali in merito all’inesistenza, nel quadro RE, di un rigo riservato a queste indennità. In entrambi i quadri, inoltre, non devono esssere indicati i crediti d’imposta accordati per le sanificazioni e l’adeguamento degli ambienti. Sul punto, gli autonomi non devono indicare neanche il bonus affitti. Tutti questi benefici vanno indicati nel quadro RU. Tuttavia il bonus sugli affitti e il credito per l’adeguamento degli ambienti vanno inseriti anche nle quadro RS.

Contributi emergenza Covid: quadro RF per contabilità ordinaria e RG per contabilità semplificata

I contributi per la pandemia passano dai quadri RF e RG della dichiarazione dei redditi 2021. Anche se non imponibili, dunque, i contributi che le imprese e i lavoratori autonomi hanno ricevuto per l’emergenza sanitaria nell’anno 2020 vanno riportati nei due quadri della dichiarazione dei redditi. Le erogazioni legate all’emergenza Covid non generano, tuttavia, reddito imponibile anche quando la legge non le detassa in modo esplicito.

Riportare gli aiuti ricevuti nei quadri RF e RG per finalità informative

Nel caso del quadro RF legato agli aiuti alle imprese per l’emergenza Covid l’iscrizione serve a evitare proprio l’imposizione. Nel caso, invece, del quadro RG della dichiarazione dei redditi serve solo a titolo informativo o segnaletico. L’utilizzo dei due quadri deriva dalla risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze alla  commissione Finanze della Camera durante il question time del 23 giugno 2021.

Dichiarazione redditi 2021: il chiarimento del ministero dell’Economia

Nella risposta al question time, il ministero dell’Economia ha chiarito che l’indicazione dei contributi Covid ricevuti devono essere inseriti nei quadri per la necessità di evitare che gli aiuti possano essere assoggettati a tassazione. L’indicazione dei contributi ricevuti nei quadri RF e RG, in realtà, hanno diversa destinazione: solo il quadro RF potrebbe presentare il rischio della tassazione, mentre nei quadri RG, ma anche RE, LM, questo problema non sussiste.

Il quadro RF della dichiarazione dei redditi

Nel dettaglio del quadro RF relativo ai soggetti in contabilità ordinaria, il rigo RF 55 relativo alle variazioni in diminuzioni nel 2021 ha due nuovi codici:

  • codice 83 per gli aiuti a fondo perduto previsti dai decreti “Rilancio”, “Agosto” e “Ristori”;
  • codice 84 per l’ammontare delle varie indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito.

I contributi del codice 84 sono stati erogati eccezionalmente per l’emergenza coronavirus e sono diversi dagli aiuti esistenti prima, indipendentemente da chi li ha erogati e dalla modalità di utilizzo e contabilizzazione.

Aiuti Covid alle imprese, cosa dice l’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020 sulla detassazione

L’interpretazione della detassazione degli aiuti Covid deriva, altresì, proprio dall’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. L’articolo sulla detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura in conseguenza dell’emergenza coronavirus, specifica che:

  • i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione per l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
  • tale detassazione spetta ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi.

La specifica del Dl 137  si è resa necessaria mancando espressamente una normativa sulla detassazione degli aiuti eccezionali per via del Covid. Proprio in virtù del vuoto legislativo, gli aiuti si ritenevano soggette a imposte sui redditi ed Irap.

Come ottenere la detassazione degli aiuti Covid nella dichiarazione dei redditi 2021

Per ottenere la detassazione dei contributi ottenuti per l’emergenza Covid, le imprese dovranno apportare, in sede di dichiarazione dei redditi 2021, una corrispondente variazione in diminuzione. Per tale variazione, dovranno essere utilizzati i codici 83 e 84, ai quali seguirà l’indicazione a quadro RS.

Quadro RG per la contabilità semplificata sugli aiuti statali Covid

Il quadro RG relativo ai soggetti a contabilità semplificata presenta delle divergenze. Proprio il regime di contabilità semplificata fa in modo che i contribuenti non debbano riportare nei registri Iva l’incasso del contributo. Pertanto, i contributi a fondo perduto dovranno essere simultaneamente indicati nel seguente modo:

  • nel rigo RG 10, corrispondente ad “Altri componenti positivi” è da indicare il codice 27;
  • nel RG 22 riportante “Altri componenti negativi”, si riporta il codice 47.

Pertanto, le istruzioni prevedono l’indicazione delle somme, sia in aumento che in diminuzione, del reddito imponibile.

Quadro RG dichiarazione redditi degli autonomi: altri aiuti diversi dal fondo perduto

Per gli altri aiuti erogati a soggetti in contabilità semplificata diversi dai contributi a fondo perduto si applicano altri codici. In particolare i codici da utilizzare sono il 28 e il 48. Uno dei casi di aiuti non a fondo perduto riguarda, ad esempio, il credito d’imposta sulle locazioni.

Omessa indicazione degli aiuti ricevuti per Covid nella dichiarazione dei redditi

L’indicazione dei codici, in ogni modo, non va a incidere sull’imponibile e, pertanto, sull’imposta. Dunque, la non indicazione degli aiuti stessi nei quadri corrispondenti non dovrebbe portare a delle sanzioni, come spiegato dallo stesso ministero dell’Economia nel question time di fine giugno.

Sanzioni e interessi per il bollo auto scaduto: a quanto ammontano?

Il bollo auto, anche conosciuto come tassa di possesso o tassa di circolazione, è una delle tasse meno amate dai cittadini italiani, proprio per questo spesso si accumulano ritardi nei pagamenti, ma ci sono sanzioni e interessi per il bollo auto scaduto?

Il bollo auto: cos’è

Il bollo auto è una tassa automobilistica gestita da Regioni e province autonome di Trento e Bolzano; deve essere pagato annualmente. Regole diverse si applicano per Friuli Venezia Giulia e Sardegna in cui la tassa è gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate. La normativa stabilisce che deve essere pagato entro un mese dalla scadenza, ad esempio se scade il 31 dicembre deve essere pagato entro il 31 gennaio. Può però capitare che ci sia una dimenticanza oppure che a causa di una scarsa disponibilità si decida di pagare successivamente, in questi casi è bene sapere si applicano sanzioni e interessi per il bollo auto scaduto e questi sono commisurati al ritardo maturato.

Sanzioni e interessi per il bollo auto scaduto

Le sanzioni e gli interessi da pagare per il bollo scaduto sono diverse dipendono dal ritardo maturato:

  • dal primo giorno di ritardo fino al 14° è prevista una sanzione dello 0,1% al giorno;
  • dal 15° giorno di ritardo al 30° giorno di ritardo la sanzione è dell’1,5%;
  • dal 31° giorno al 90° giorno la sanzione è dell’1,67%;
  • dal 91° giorno a un anno la sanzione è del 3,75%.

A questi importi devono essere sommati gli interessi  che fino ad un anno di ritardo nel pagamento ammontano allo 0,2% giornaliero per poi aumentare con ulteriori ritardi nei pagamenti.

Bollo auto scaduto: sanzioni e interessi 2021

Sul fronte di interessi e sanzioni per il bollo scaduto e non pagato vi sono state delle importanti novità, infatti in passato dopo il primo anno di ritardo le sanzioni previste erano del 30% degli importi  da pagare. Ora tali importi risultano ridotti e quindi per i mesi successivi al primo anno si pagherà una quota corrispondente a 1/7 di quella prevista in precedenza e quindi con una percentuale del 4,286% a cui si aggiungono gli interessi. Oltre i 24 mesi la sanzione raggiunge il 5% (decreto 124 del 2019).

Deve però essere sottolineato che vista l’emergenza Covid molte Regioni hanno provveduto a sospendere la maturazione di interessi e sanzioni per i pagamenti effettuati in ritardo. Ad esempio l’Emilia Romagna con la delibera 317 dell’08/03/2021 ha stabilito che le tasse automobilistiche in scadenza fino al 31 maggio 2021 possono essere pagate entro il 2 agosto 2021 senza che siano applicate sanzioni e interessi per il bollo auto scaduto. Di conseguenza prima di pagare il bollo auto è bene verificare se la propria Regione di residenza ha statuito delle agevolazioni per l’anno in corso. Naturalmente è possibile pagare anche alla normale scadenza.

Merita particolare attenzione il fatto che molte Regioni, al fine di incentivare il pagamento nei termini del bollo auto, hanno previsto degli sconti per coloro che attivano la domiciliazione su conto corrente della tassa automobilistica, su questa linea ci sono la Lombardia e la Campania, quindi in ogni caso prima della scadenza è bene verificare le disposizioni della propria Regione anche recandosi presso le Agenzie di Pratiche Auto oppure agli sportelli ACI.

Cosa succede in caso di notifica della cartella di pagamento

Queste sono le tariffe previste per sanzioni e interessi per il bollo auto scaduto se c’è il ravvedimento operoso, quindi se volontariamente il contribuente si reca agli sportelli per pagare. La situazione cambia nel caso in cui sia l’ente di riscossione ad accorgersi del mancato pagamento e quindi notifichi una cartella. Il primo atto è un avviso bonario in cui si invita il proprietario del veicolo a regolarizzare la posizione entro 30 giorni. Ricordiamo che per il leasing, il noleggio a lungo termine, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto e contratti simili il pagamento spetta al possessore e non al proprietario.

Se il proprietario non procede al pagamento entro 30 giorni, le somme non riscosse vengono iscritte a ruolo, da questo momento il contribuente ha 60 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione. Nel caso in cui non dovesse ottemperare, si potrà procedere al fermo amministrativo del veicolo, da questo momento il veicolo non potrà circolare. Prima del fermo amministrativo viene notificato il preavviso di fermo. Dopo tre anni dal mancato pagamento si può procedere alla radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico. Occorre ricordare però che se l’Agenzia delle Entrate non pone in essere comportamenti volti a riscuotere il credito, il bollo auto scaduto cade in prescrizione. Il termine è di 3 anni, ma lo stesso viene interrotto da avvisi bonari, cartelle di pagamento e atti volti comunque a riscuotere il credito.