Energia: tornano gli oneri di sistema. Quanto costano?

Con il decreto Bollette cambiano le misure a sostegno delle famiglie a far fronte al caro energia, visto infatti il calo del prezzi dell’energia vengono meno alcune delle importanti misure utilizzate nei mesi precedenti al fine di ridurre l’impatto delle bollette energetiche. Per la bolletta elettrica viene purtroppo meno l’azzeramento degli oneri di sistema. Ecco a quanto ammontano e che impatto avranno nelle tasche delle famiglie.

Cosa sono gli oneri di sistema?

Gli oneri di sistema sono costi fissi applicati sui consumi energetici. In una bolletta elettrica vanno ad impattare in una misura compresa tra il 20% e il 22%. Per capire l’impatto sulle bollette occorre ricordare che nel primo trimestre del 2023 la riduzione del costo dell’energia è stato più o meno della stessa misura, quindi è come se nei prossimi mesi non vi sia alcuna variazione dell’ammontare della fattura finale. Vi è però un altro elemento da sottolineare, infatti Arera ha già reso noto che nel prossimo trimestre si prevede una forte riduzione del costo della bolletta energetica di un ulteriore 20%.

Servizio elettrico nazionale e libero mercato: impatti diversi per gli oneri di sistema

Vista la previsione al ribasso delle tariffe, nonostante il ripristino degli oneri di sistema, i clienti che sono ancora nel Servizio Elettrico Nazionale potranno vedere una leggera flessione della bolletta della luce verso il basso. Diverso è invece il discorso per coloro che hanno il contratto con il mercato libero. La maggiore parte dei contratti infatti è stipulata con costo fisso per il kW e quindi per loro la riduzione del prezzo dell’energia almeno in questa fase non avrà rilevanza, mentre vedranno il ripristino degli oneri di sistema. Per loro potrebbe quindi esservi una brutta sorpresa in bolletta.

Chi ha il contratto con il mercato libero e ha stipulato recentemente un contratto con la formula mobile, cioè con tariffa basata su un costo fisso a cui si aggiunge il PUN Prezzo Unico Nazionale, potrà vedere la bolletta effettivamente scendere.

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Quale sarà l’impatto degli oneri di sistema in bolletta?

Secondo i calcoli effettuati da Segugio.it l’impatto degli oneri di sistema in bolletta nell’arco di 12 mesi, sono in media di 120 euro. Considerando che fino al 31 marzo essi hanno trovato applicazione, dal 1° aprile al 31 dicembre 2023, se nulla dovesse cambiare, è probabile che l’impatto sulle famiglie avrà il valore di circa 90 euro totali. Circa 10 euro al mese e 20 euro sulla bolletta bimestrale.

 

Differenze fotovoltaico e solare termico: non sono la stessa cosa

Con la direttiva Case Green che sta preoccupando milioni di italiani sono in tanti a cercare soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche dei propri edifici, magari anche risparmiando in bolletta. I pannelli solari sono una delle soluzioni più apprezzate, ma molti non sanno che i quelli per l’impianto termico e per l’impianto fotovoltaico non sono uguali, inoltre non hanno le stesse funzioni. Ecco cosa sapere.

Solare termico e fotovoltaico: a cosa servono?

Solare termico e fotovoltaico sono due tecnologie differenti e complementari, una serve per la produzione di acqua calda, l’altra per la produzione di energia elettrica, cambia di conseguenza anche la struttura dei pannelli anche se ad un occhio non esperto possono sembrare del tutto simili.

I pannelli solari termici usano l’irradiamento solare per riscaldare l’acqua, la stessa può essere ad uso sanitario, l’acqua dei bagni e della cucina, oppure può essere l’acqua dell’impianto di riscaldamento. Naturalmente la possibilità di produrre acqua calda a sufficienza per entrambi gli usi dipende da diversi fattori, ad esempio il fabbisogno, la quantità di pannelli solari installati e l’esposizione degli stessi. In una giornata nuvolosa può essere difficile raggiungere lo scopo.

I pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica convertono le radiazioni solari in energia elettrica. Ognuno di noi ha visto almeno una volta un lampione della pubblica illuminazione con un pannello solare, oppure luci per esterni alimentate da piccoli pannelli, il principio è lo stesso, anche se un impianto fotovoltaico è più complesso rispetto a questi semplici sistemi.

Differenze solare termico e fotovoltaico

Le differenze tra i due impianti sono anche di potenza: 1 m² di pannello solare può scaldare a 45-60 °C tra i 40 e i 300 litri d’acqua in un giorno, a seconda dell’efficienza, per avere un impianto fotovoltaico in grado di produrre energia a sufficienza è necessario invece occupare una maggiore superficie e soprattutto può essere un investimento di particolare importanza grazie ai sistemi di accumulo di energia.

Questi consentono di immagazzinare l’energia prodotta e non consumata nell’immediato e di conseguenza la stessa potrà essere sfruttata nelle ore notturne, quando la luce solare è assente e nelle giornate grigie e piovose. Dal punto di vista economico questa scelta può portare all’autosufficienza, anche in edifici con consumi importanti, ad esempio se sono state installate colonnine di ricarica auto.

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In vantaggi del fotovoltaico sono numerosi, infatti oltre al risparmio economico e al basso impatto ambientale di questo impianto che sfrutta fonti rinnovabili e non produce CO2, consente anche di sottrarsi alle oscillazioni di mercato che caratterizzano il settore energetico e che spesso sono legate non al valore intrinseco dell’energia, ma ad eventi socio-politici. Inoltre il fotovoltaico aumenta il valore della casa.

Rispetto al solare termico, il fotovoltaico consente di avere una maggiore autonomia, infatti non ci sono sistemi di accumulo per il solare termico. Generalmente l’autonomia nella produzione di acqua calda si attesta al 50%. Naturalmente anche in questo caso il valore dell’immobile aumenta e si riduce l’inquinamento ambientale.

Manutenzione degli impianti

Entrambe le tipologie di impianto hanno naturalmente bisogno di manutenzione. Per il fotovoltaico è bene ogni anno provvedere a:

  • verifica dell’isolamento dell’impianto;
  • verifica del corretto funzionamento dell’inverter;
  • pulizia dei pannelli solari.

Per il solare termico è necessario verificare:

  • pulizia dei collettori;
  • verifica integrità dell’impianto;
  • verifica del fluido termoconvettore.

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Energia: salta il divieto di modifica unilaterale dei contratti. Aumenti in arrivo per molti consumatori

Nei mesi scorsi l’Antitrust ha indagato su fornitori di energia che avevano aumentato le tariffe, ora il Governo, attraverso il decreto Milleproroghe, sconfessa l’autorità garante e ammette la possibilità di aumentare le tariffe in caso di contratto in scadenza. Salta il divieto di modifiche unilaterali dei contratti per la fornitura di energia.

Contratto luce e gas: salta il divieto di modifiche unilaterali. Aumenti nel mercato libero

Il decreto Aiuti Bis varato dal governo Conte aveva introdotto il divieto di modifiche unilaterali alle tariffe di luce e gas proposte dalle società fornitrici. Naturalmente le società fornitrici su questo punto non sono concordi e hanno iniziato una battaglia legale annunciando che non avrebbero rinunciato. Le società Iren, Dolomiti ed Enel hanno già proposto ricorso a Tar e Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha già accolto la richiesta di Iren di sospensione del provvedimento cautelare emesso nei confronti della società in quanto l’interpretazione dell’Antitrust relativa alle norme del decreto Aiuti Bis appaiono eccessivamente penalizzanti per i fornitori di energia.

Sembra infatti illogico il divieto di modifiche unilaterali a scadenza di contratto considerando anche che i clienti che sono ancora nel Servizio Elettrico Nazionale hanno continuato a veder crescere la bolletta avendo come punto di riferimento il costo della materia prima aggiornato costantemente dall’Arera.

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I fornitori per cercare di proteggersi e far fronte al rischio di dover continuare a vendere energia a un prezzo irrisorio rispetto al prezzo corrente hanno introdotto i contratti con PUN, cioè legati al prezzo dell’energia, ma tali contratti possono essere di fatto stipulati solo con i nuovi clienti e questo in forza di un’interpretazione del decreto Aiuti Bis particolarmente restrittiva da parte dell’Antitrust.

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Di fatto il Governo è intervenuto cercando di riportare equilibrio tra le parti, cioè tra consumatori e fornitori.

Cosa prevede il decreto Milleproroghe?

Nel decreto Milleproroghe viene esteso fino al 30 giugno 2023 il divieto di modifiche unilaterali a contratti in corso, quindi fino a scadenza, nonostante l’aumento del costo della materia prima (gas, kWh) non potranno esserci aumenti in bolletta. Tutto cambia però alla scadenza del contratto, in questo caso infatti il fornitore potrà unilateralmente stabilire un aumento delle tariffe. Naturalmente il consumatore non è obbligato ad accettare tale aumento e potrà quindi nel mercato libero cercare un nuovo fornitore che offre condizioni contrattuali più convenienti.

Restano però dei punti fermi, cioè il fornitore prima di procedere all’aumento delle tariffe deve darne un congruo preavviso al consumatore/contraente in modo che possa scegliere una diversa società fornitrice e fare preventivi.

Il rischio secondo molti è che le società possano applicare degli aumenti particolarmente elevati in modo da contrastare anche le perdite subite nei mesi precedenti, quando, in virtù dei contratti bloccati, hanno continuato a fornire energia a prezzi fuori dal mercato. Già nei mesi passati qualche società ha optato per la disdetta dei contratti affermando proprio di non poter più fornire energia ai prezzi del passato, indice che le difficoltà affrontate potrebbero essere tali anche da indurre al fallimento di molte società.

In questa delicata fase di passaggio sono avvantaggiati coloro che non hanno effettuato il passaggio al mercato libero perché Arera ha dichiarato che il prezzo dell’energia elettrica ( non del gas) scende nel mese di dicembre 2022 del 25%.

Pannelli solari per fotovoltaico: scarica qui il Modello Unico Semplificato

Come risparmiare sulla bolletta energetica? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti e una risposta è arrivata dal Ministero per la Transizione Ecologica con il decreto attuativo per la liberalizzazione dell’installazione dei pannelli solari di potenza fino a 200 kW. Il Ministero ha provveduto ora a rilasciare anche il Modello Unico Semplificato da utilizzare per l’avvio della procedura.

Modello Unico Semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici

L’applicazione di pannelli solari sulla propria abitazione può portare alla produzione dell’energia necessaria per il fabbisogno della famiglia e allo stesso tempo consente di “vendere” l’energia al gestore di rete. Se i pannelli solari per fotovoltaico sono applicati su larga scala consentono di ridurre la necessità di produrre energia elettrica da altre fonti e in particolare dal metano. Proprio per questo il Governo sta sostenendo in modo deciso la loro installazione in vista di un inverno difficile con prezzi alle stelle e minacce di interruzione del flusso da parte della Russia come misura controffensiva alle sanzioni applicate dall’Unione Europea alla Russia.

Tra i provvedimenti che vanno in questa direzione vi è proprio la semplificazione delle procedure necessarie per l’installazione di pannelli solari sui tetti. La nuova normativa prevede comunque che prima dell’inizio dei lavori sia inviato telematicamente il Modello Unico Semplificato al gestore di rete che deve valutare la compatibilità dell’impianto rispetto alle condizioni previste dalla legge.

Una volta verificato ciò, il gestore di rete invia la proposta contrattuale al richiedente e provvede alla comunicazione al Comune, al gestore dei Servizi Energetici e invia i dati alla Regione o provincia autonoma.

Scarica il Modello Unico Semplificato

Il modello, che è possibile scaricare in fondo all’articolo, si compone di due parti, di queste una deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori e l’altra al termine degli stessi. Questo implica che il soggetto che ha provveduto all’installazione di pannelli solari per il fotovoltaico al termine dei lavori dovrà completare la seconda parte e procedere nuovamente all’invio della documentazione al gestore di rete.

Lo stesso modello Unico semplificato può essere utilizzato anche per la modifica, il potenziamento e la connessione di impianti già esistenti.

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Bonus energia elettrica e gas: crediti di imposta e detrazioni utilizzabili dal 18 luglio

Si potranno utilizzare a partire dal 18 luglio 2022 i crediti di imposta ceduti e i bonus maturati nella dichiarazione dei redditi inerenti il maggior costo sostenuto dalle imprese, energivore e non, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas. A chiarire le possibilità di utilizzo dei bonus maturati è stata l’Agenzia delle entrate. Il punto della situazione si è reso necessario dopo i malfunzionamenti comunicati da Sogei in merito all’utilizzo della piattaforma on line. I crediti di imposta oggetto di agevolazione fiscale sono quelli comunicati all’Agenzia delle entrate entro la data del prossimo 11 luglio.

Crediti di imposta bonus energia elettrica e gas, cessione e compensazione nel modello F 24: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sui bonus maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas da parte delle imprese, non necessariamente a largo utilizzo delle due fonti, è arrivato nei giorni scorsi. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che “i crediti di imposta spettanti per l’acquisto di prodotti energetici, con cessione a soggetti terzi e comunicati all’Agenzia delle Entrate non oltre  l’11 luglio prossimo, nonché i crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali (dell’Iva, dell’Irap e delle imposte dirette) inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data, potranno in ogni modo essere utilizzati in compensazione, usando il modello F 24, a decorrere dal 18 luglio 2022”

Bonus energia elettrica e gas, come si ottengono i crediti di imposta?

I crediti di imposta sull’energia e sul gas derivano dal maggior prezzo sostenuto dalle imprese energivore e gasivore, ma anche da quelle che non fanno largo utilizzo delle due fonti energetiche, nel corso del 2022 rispetto all’anno 2019. In particolare, il maggior costo è dettato dall’inflazione già registrata nell’ultimo trimestre del 2021 e accentuata nell’anno in corso dal conflitto in Ucraina. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è stato necessario dopo le segnalazioni di Sogei circa il malfunzionamento della piattaforma on line per la comunicazione dei crediti di imposta. Proprio a partire dallo scorso 6 luglio, infatti, si sono registrati malfunzionamenti relativi ai servizi on line del portale web dell’Agenzia delle entrate e, da venerdì 8 luglio, anche nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito.

Problemi sito Agenzia delle entrate sui crediti di imposta spese approvvigionamento energia elettrica e gas

I problemi informatici alla piattaforma on line dell’Agenzia delle entrate hanno riguardato, fin dal 6 luglio scorso, l’infrastruttura per la trasmissione delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati mediante il modello F 24 di Entratel. Di conseguenza, la soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate è stata quella di ritardare la scadenza per le comunicazioni dei crediti di imposta. I bonus sono quelli maturati sulle maggiori spese del 2022 di approvvigionamento di energia elettrica e gas. Si è concesso, pertanto, un margine di tempo “cuscinetto” per il recupero delle pratiche che non erano state inserite per i problemi informatici. Ci sarà tempo, dunque, fino al 18 luglio 2022 per utilizzare i crediti di imposta comunicati entro l’11 luglio prossimo.

 

Caro carburanti, energia elettrica e gas: tutti gli aiuti alle famiglie e imprese

Due i provvedimenti anti crisi approvati nella giornata del 2 maggio 2022 dal governo a sostegno di famiglie e imprese per il caro carburanti, energia elettrica e gas. Sul caro benzina e gasolio, il governo ha prorogato fino all’8 luglio prossimo lo sconto di 25 centesimi sulle accise (30,5 centesimi comprendendo l’Iva). Il provvedimento ha un valore di 2,1 miliardi di euro. Il secondo decreto della giornata di ieri, in tema di bollette energetiche, ha introdotto nuovi aiuti alle famiglie e aumentato le percentuali di credito di imposta delle imprese sui costi di energia elettrica e del gas.

Caro benzina e gasolio, fino all’8 luglio 2022 lo sconto di 25 centesimi, bonus agli autotrasportatori

Fino all’8 luglio prossimo si potrà beneficiare dello sconto di 25 centesimi applicato ai prezzi per ogni litro di benzina, gasolio e Gpl. Il provvedimento taglia i costi anche delle accise sul metano per autotrazione. Sul metano il governo ha previsto anche l’applicazione dell’Iva al 5% sulle forniture del gas naturale utilizzato in autotrazione. Per gli autotrasportatori spunta anche un credito di imposta sull’aumento del prezzo del gasolio.

Bonus gasolio autotrasportatori, la novità del decreto con credito di imposta del 28%

Il bonus corrisponde a un credito di imposta nella percentuale del 28% sulla spesa sostenuta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. La misura del 28% si applica sull’acquisto del gasolio utilizzato per i veicoli di categoria Euro 5 o superiori, al netto dell’Iva. Saranno necessarie le fatture di acquisto dei carburanti. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi, anche sugli stessi costi sostenuti, a condizione che totalizzando le misure di sostegno non si superi il costo totale sostenuto.

Famiglie, sconto sulle bollette di luce e gas: chi può beneficiarne?

Con i decreti approvati nella giornata del 2 maggio arriva anche la proroga del bonus bollette di luce e gas delle famiglie. Si tratta del bonus sociale, ovvero dello sconto applicato alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico. Lo sconto viene esteso anche ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. La compensazione dello sconto avverrà nelle fatture successive con l’applicazione del bonus alle somme eccedenti a quelle dovute.

Imprese, si rafforza il bonus sui costi di gas ed energia elettrica

Si rafforza il credito di imposta a favore delle imprese energivore e gasivore per i costi di energia elettrica e del gas, ma anche per tutte le altre imprese che ne fanno un utilizzo più moderato. La misura del bonus a disposizione va da un minimo del 15% (dal 12% previsto dai precedenti decreti) a un massimo del 25%. Ecco nel dettaglio quali sono le imprese che otterranno il credito di imposta e in quale misura.

Credito di imposta del 15% per le imprese non energivore: chi ne beneficia?

Nello specifico, le imprese non energivore hanno a disposizione un bonus che è stato aumentato dal 12% al 15% sui costi per l’energia elettrica. Il vantaggio fiscale riguarda le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari a non meno del 16,5 Kw. Per beneficiare del bonus è necessario avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino il costo sostenuto. Il bonus è riconosciuto nella misura del 15% alle imprese che, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, abbiano subito un incremento dei costi per kilowattora di oltre il 30% rispetto al prezzo medio sostenuto nel primo trimestre del 2019. Il codice tributo da utilizzare è 6963.

Bonus imprese non gasivore, come calcolare il bonus?

Per le imprese che non utilizzano grosse quantità di gas naturale, il decreto di ieri alza la misura del credito di imposta dal 20% al 25%. Le imprese che possono beneficiare del bonus sono quelle elencate nell’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo scorso. Anche in questo caso, l’aumento del costo del gas naturale deve essere superiore al 30% nei primi tre mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. La media dei costi si ottiene dalle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I prezzi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il codice tributo da usare è il 6964.

Come si utilizza il bonus sui prezzi del gas naturale?

Il bonus riconosciuto alle aziende per l’incremento del costo del gas naturale può essere usato come credito di imposta esclusivamente in compensazione. Il bonus può essere anche cumulato ad altre agevolazione applicate agli stessi costi. È importante rilevare che il complessivo delle agevolazioni non deve eccedere il totale del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre a formare il reddito di impresa e, nemmeno, a comporre la base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Bonus per imprese gasivore ed energivore: qual è la nuova percentuale di credito di imposta sulla fattura?

Cambiano le percentuali del credito di imposta per le imprese  energivore e gasivore. Il precedente decreto numero 21 del 2022 aveva aumentato le aliquote del credito di imposta sulle spese dell’energia elettrica e del gas di 5 punti percentuali. Pertanto, le percentuali di bonus erano pari al 20% per le spese del gas e al 25% per i costi dell’energia elettrica. Il decreto del governo di ieri aumenta dal 20% al 25% la percentuale di credito di imposta anche delle spese del gas. In questo modo, sia il credito di imposta sull’energia elettrica che quello sul gas hanno le stesse percentuali.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per chiedere il credito di imposta è occorrente che le aziende a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito aumenti delle spese eccedenti il 30%. La misura del bonus da applicare deve essere corrispondente al rapporto tra la media dei consumi del primo trimestre del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le aziende del gas, invece, dovranno procedere con il calcolo mediante il rapporto dei prezzi medi del gas di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto ai prezzi medi del medesimo trimestre del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di gas ed energia elettrica per le imprese che ne fanno largo uso?

Il credito di imposta calcolato sull’incremento dei costi di energia elettrica e gas naturale delle aziende che ne fanno largo uso, si può cumulabile con altre agevolazioni inerenti le medesime spese. La compensazione può essere fatta anche in anticipo a decorrere dal secondo trimestre del 2022. Il credito di imposta deve essere utilizzato entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il bonus non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta ottenuto grazie al bonus sui prezzi di gas ed energia elettrica?

Le imprese gasivore ed energivore possono cedere il bonus accumulato sugli aumenti dei costi di gas ed energia elettrica. La cessione va fatta per l’ammontare del credito di imposta a soggetti a regime controllato, come ad esempio banche e intermediari finanziari. Lo stabilisce l’articolo 9 del Dl “Energia”. Il decreto ammette la facoltà di cessione del credito di imposta pure alle imprese agevolate contenute nell’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Credito di imposta gas ed energia elettrica imprese, per cedere il bonus occorre il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta inerenti le spese aumentate dell’energia elettrica e del gas, le aziende dovranno adempiere al visto di conformità. Nel dettaglio, il visto richiede che siano documentate le spese e i requisiti che danno origine al credito di imposta. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Caro prezzi, in arrivo nuovo decreto per benzina, gas ed elettricità

È in arrivo un nuovo decreto legge per il caro prezzi della benzina e dei costi relativi alle bollette di energia elettrica e gas. Tra venerdì 22 aprile e la prossima settimana, il provvedimento dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri. Sono quattro, in particolare, gli interventi attesi. Si va dal doppio intervento per il caro prezzi nelle opere pubbliche, allo sconto sulle accise della benzina (proroga), dall’ipotesi di rafforzare il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore alla proroga del superbonus 110% per le villette.

Caro benzina, in arrivo la nuova proroga degli sconti sulle accise fino a tutto giugno 2022

Il nuovo provvedimento del governo dovrebbe adottare la proroga per gli sconti sulle accise della benzina fino a tutto giugno 2022. Nel contrasto al caro carburanti, si dovrebbe procedere con il prolungamento del taglio sui prezzi di 25 centesimi a litro, pari a 30,5 centesimi comprendendo l’Iva. L’attuale scadenza degli sconti per diesel e benzina è fissato al 2 maggio 2022.

Sconti gas ed energie elettriche per le imprese energivore: ipotesi di maggiore credito di imposta

Nel provvedimento del governo dovrebbe arrivare anche il rafforzamento del bonus che genera il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore rientranti nel decreto legge numero 21 del 2022. Il decreto aveva già innalzato l’aliquota del credito di imposta di cinque punti percentuali. Dal 20% al 25% per i costi sostenuti per l’energia elettrica e dal 15% al 20% per le spese del gas. In merito ai bonus attesi dalle imprese, il governo starebbe lavorando a replicare le misure per il caro costi del precedente decreto.

Superbonus 110%, in arrivo il prolungamento della misura per le villette

In attesa di novità anche gli interventi rientranti nel superbonus 110% per le villette. Il governo potrebbe far rientrare nel provvedimento allo studio anche il prolungamento di tre mesi del bonus edilizio. Attualmente, per le villette la misura prevede la scadenza fissata al 30 giugno 2022. Con le novità in arrivo, i lavori rientranti nel superbonus 110% per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica potrebbero avere scadenza al 30 settembre prossimo. Rimane invariato il tetto del 30% di stato di avanzamento dei lavori da realizzare entro la nuova data.

Due misure in arrivo per il caro prezzi nelle opere pubbliche

Per le imprese impegnate nelle opere pubbliche dovrebbe arrivare il provvedimento per contrastare il caro prezzi. Il governo sarebbe intenzionato a intervenire con due tipologie di interventi. Il primo è quello della compensazione dei costi extra registrati dalle imprese per gli appalti già aggiudicati. Si tratterebbe di riconoscere una percentuale sui costi aggiuntivi. Il secondo intervento contemplerebbe una sorta di “cuscinetto” per ammortizzare l’aumento dei costi sui prezziari da utilizzare per i nuovi appalti.

 

Bonus gas ed energia imprese, pubblicati i codici tributo

Sono stati pubblicati i codici tributo relativi ai crediti di imposta derivanti dal bonus per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas delle imprese. La novità arriva a pochi giorni dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate secondo le quali non è necessario aspettare il termine del trimestre di applicazione per procedere alla compensazione del bonus. I codici tributi sono stati pubblicati con la risoluzione numero 18/E del 14 aprile. I crediti di imposta vanno utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Credito di imposta energia elettrica e gas, quali sono i bonus a disposizione delle imprese per il caro prezzi?

I bonus spettano sia alle imprese energivore e gasivore che a tutte le altre imprese. Anche le imprese  che fanno un uso moderato di energia elettrica e gas possono beneficiare dei crediti di imposta per l’aumentato prezzo delle fonti energetiche. Il credito di imposta derivante dai costi di energia elettrica e gas può anche essere ceduto, come avviene per i bonus edilizi. Il vantaggio fiscale va da un minimo del 12% sugli incrementi di prezzo a un massimo del 25%. Inoltre, per cedere i crediti è necessario il visto di conformità. Prima della pubblicazione dei codici tributo, era disponibile l’unico codice da iscrivere nel modello F24, quello inerente le imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas corrispondente a 6960.

Bonus su spese energia elettrica o gas: che cos’è?

La percentuale del credito di imposta dal 12% al 25% varia a seconda del tipo di impresa che beneficia del bonus. Il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo scorso, prevede disposizioni urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi di energia elettrica e di gas derivante dalla crisi in Ucraina. I crediti di imposta sui costi sostenuti nel primo trimestre 2022 vanno a vantaggio delle imprese che usano massicciamente le due energie, ma anche alle altre aziende che ne facciano un utilizzo più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i bonus previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere con la compensazione senza dover attendere il termine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo di quest’anno. Con una Faq pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che è ammissibile, dunque, la compensazione anticipata purché applicata a spese già sostenute secondo il principio della competenza. Ciò implica che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Nel dettaglio, ecco quali sono le percentuali di bonus che le imprese, a seconda del tipo, potranno applicare sulle spese relative alle forniture di energia elettrica e di gas. Le imprese non energivore hanno a disposizione un bonus del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari ad almeno 16,5 Kw. Per utilizzare il credito di imposta è occorrente avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino il costo sostenuto. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono aver subito un incremento dei costi per kilowattora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019. Il relativo codice tributo è 6963.

Bonus imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non fanno ricorso a grosse quantità di gas naturale il credito di imposta è determinato all’aliquota del 20% del costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Sono esclusi gli usi termoelettrici. Le aziende beneficiarie sono quelle elencate nell’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo scorso. Anche per queste aziende, l’incremento di costo del gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 in rapporto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il codice tributo è il 6964.

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle aziende per l’incremento del costo del gas naturale può essere usato come bonus esclusivamente in compensazione. Lo stesso credito di imposta può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate ai medesimi costi. Tuttavia, il complessivo delle agevolazioni non deve essere superiore al totale del costo. Inoltre, il bonus sul gas non concorre a formare il reddito d’impresa e, tanto meno, a comporre la base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il provvedimento “Energia” ha incrementato l’aliquota del bonus attribuibile. Infatti, sia per il gas che per l’energia elettrica, il bonus era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il decreto stabiliva, rispettivamente, aliquote di credito di imposta pari al 20 e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sulle spese di gas ed energia elettrica, per le aziende che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di 5 punti percentuali. Dunque, i nuovi crediti di imposta sono pari al 20% per le spese del gas e al 25% per quelle dell’energia elettrica. Il codice tributo delle imprese energivore del secondo trimestre 2022 è 6961; quello delle imprese gasivore è 6962.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di bonus è necessario che le aziende a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito incrementi delle spese eccedenti il 30%. La percentuale da applicare deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le aziende del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il bonus calcolato sull’incremento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica delle aziende che ne fanno largo uso, è cumulabile con altre agevolazioni relative alle stesse spese. La compensazione si può fare  anche in anticipo con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il bonus può essere, in ogni modo, utilizzato entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il credito di imposta non concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile ai fini dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le aziende energivore e gasivore possono cedere il credito di imposta accumulato sugli incrementi dei prezzi di energia elettrica e gas. La cessione va fatta per il totale del bonus a soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo chiarisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia”. Il provvedimento allarga la facoltà di cessione del credito di imposta anche alle aziende agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi alle spese maggiorate di gas ed energia elettrica, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento si ottempera mediante le informazioni relative alla documentazione che attesti il rispetto dei requisiti che danno origine al credito di imposta. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Credito di imposta su bonus energia e gas: si può anticipare la compensazione

Novità in arrivo per i crediti di imposta derivanti dal bonus per il consumo dell’energia elettrica e del gas delle imprese. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate non è necessario attendere il termine del trimestre di riferimento per procedere alla compensazione del credito. Gli aiuti riguardano sia le imprese energivore e gasivore che tutte le altre imprese. Anche quelle che fanno un utilizzo moderato di gas ed energia elettrica. Il bonus derivante dai costi delle due fonti di energia possono anche essere ceduto. Il beneficio fiscale va da un minimo del 12% a un massimo del 25%. Tuttavia, per la cessione dei crediti è occorrente il visto di conformità. È disponibile un solo codice tributo per il modello F24, quello relativo alle imprese che fanno largo utilizzo di gas ed energia elettrica corrispondente a 6960.

Credito di imposta sulle spese per l’energia elettrica o per il gas: che cos’è?

Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sul costo del gas e dell’energia elettrica. La percentuale di bonus varia a seconda della tipologia di impresa beneficiaria. L’ultimo provvedimento approvato, il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, introduce disposizioni urgenti per contrastare il caro prezzi di gas ed energia elettrica derivante dalla crisi in Ucraina. Bonus sui costi sostenuti in questa prima parte del 2022 sono previsti per le imprese che usano largamente le due energie, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i crediti di imposta previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni relative alla compensazione del bonus. Si può avviare la compensazione senza dover aspettare la fine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo del 2022. Con una Faq pubblicata nella giornata dell’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere alla compensazione anticipata. La condizione richiesta è quella del calcolo del credito di imposta su spese già sostenute seguendo il principio della competenza delle spese stesse. Pertanto, è necessario che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Tax credit del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Ecco nel dettaglio le percentuali di credito di imposta che le imprese, a seconda della tipologia, potranno applicare sulle spese riguardanti le forniture di gas e di energia elettrica. Le imprese non energivore hanno a disposizione un credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotati di contatori di energia di potenza da almeno 16,5 Kw. Per beneficiare del credito di imposta è necessario avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino la spesa effettuata. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.

Credito di imposta imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non consumino eccessive quantità di gas naturale il bonus è nella percentuale del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Non deve trattarsi di utilizzi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle classificate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche per queste imprese, l’aumento di costo per il gas naturale deve essere superiore al 30% nei primi tre mesi del 2022 in rapporto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il bonus riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato come credito di imposta solo in compensazione. Lo stesso credito di imposta si può anche cumulato con altre agevolazione applicate agli stessi costi. Tuttavia, il totale delle agevolazioni non deve eccedere il complessivo del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre alla formazione del reddito d’impresa e tanto meno alla composizione della base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha aumentato l’aliquota del credito di imposta attribuibile. Infatti, sia per  il gas che per l’energia elettrica, il credito di imposta era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il provvedimento stabiliva, rispettivamente, percentuali di bonus pari al 20 e al 15%. Con il nuovo provvedimento numero 21 del 2022, le aliquote del credito di imposta sui costi del gas e dell’energia elettrica, per le imprese che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di cinque punti percentuali. Dunque, i nuovi bonus sono corrispondenti al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di credito di imposta è occorrente che le imprese a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito aumenti di costi superiori al 30%. L’aliquota applicabile deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il credito di imposta calcolato sull’aumento del costo del gas naturale e  dell’energia elettrica delle imprese che ne fanno largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi. La compensazione può essere fatta anche in anticipo, rispetto a quanto fissato in precedenza con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il termine dell’utilizzo del bonus è fissato al 31 dicembre prossimo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le imprese gasivore ed energivore hanno la facoltà di cedere il credito di imposta accumulato sull’aumento dei costi di gas ed energia elettrica. La cessione può avvenire per l’intero ammontare del bonus agli altri soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo stabilisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Cessione del credito di imposta, dopo la prima solo a banche e intermediari finanziari abilitati

Consumata la prima cessione, si possono effettuare due ulteriori cessioni, purché effettuate verso istituti bancari e intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per il gas e l’energia elettrica, le imprese dovranno procedere con il visto di conformità. Nello specifico, l’adempimento riguarda le informazioni riguardanti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno origina al bonus. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Cessioni dei crediti su bonus energia fino a tre operazioni per tutto il 2022

Si potranno fare fino a tre operazioni di cessione dei crediti di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale entro tutto il 2022. Ma servirà il visto di conformità. Nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo scorso è stato pubblicato il decreto legge “Energia” (il decreto legge numero 21 del 2022) sui bonus per le imprese energivore e gasivore, ma anche per tutte le altre imprese che acquistano gas naturale o energia elettrica o a forte consumo di energia elettrica. Tutte le imprese devono aver subito un aumento dei costi di almeno il 30%. Oltre alla possibilità di detrazione diretta del bonus in compensazione, c’è la possibilità di far girare la moneta fiscale ma entro determinate regole.

Imprese energivore, quale credito di imposta matura sull’acquisto di energia elettrica ed energia?

Gli articoli 5 e 9 del decreto legge numero 21 del 2022 disciplinano il bonus sull’energia elettrica delle imprese energivore. Il credito di imposta è riconosciuto per un incremento del costo dell’energia elettrica per kilowattora del primo trimestre del 2022 di oltre il 30% rispetto a quello medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. In queste condizioni, viene riconosciuto un credito di imposta del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, da usare in ogni modo entro il 31 dicembre 2022. Il credito di imposta è cedibile e cumulabile con altre agevolazioni relative alle specifiche spese purché il cumulo non ecceda il costo complessivo.

Imprese gasivore, quale bonus per il costo di acquisto del gas?

Per le imprese gasivore occorre far riferimento agli stessi articoli (5 e 9) del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare, per beneficiare del credito di imposta, è necessario aver subito l’incremento di non meno del 30% del prezzo medio del gas nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. A queste condizioni, il credito di imposta è pari al 20% sul costo sostenuto nel secondo trimestre del 2022, da utilizzare comunque entro il 31 dicembre 2022. Il bonus si può cedere e cumulare.

Imprese che acquistano energia elettrica: credito di imposta del 12% sulla spesa

Per le imprese che acquista energia elettrica è necessario far riferimento all’articolo 3 del decreto legge numero 21 del 2022. Si tratta di imprese che hanno in dotazione i contatori dell’energia elettrica di portata pari o superiore ai 16,5 kilowatt. Se l’incremento del costo dell’energia elettrica nel primo trimestre del 2022 risulta eccedente rispetto al prezzo a kilowatt dello stesso periodo del 2019, le imprese hanno diritto al bonus del 12% della spesa sostenuta. Il credito di imposta si può utilizzare per le spese sostenute nel secondo trimestre del 2022 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre prossimo per la cessione del relativo credito. Il bonus si può cumulare e cedere.

Credito di imposta per le imprese che acquistano gas naturale: la percentuale è del 20%

Per le imprese che acquistano gas naturale il credito di imposta è pari al 20%. L’articolo di riferimento è il numero 4 del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare si tratta di imprese che hanno subito un incremento del costo del gas naturale nei primi tre mesi del 2022 di almeno il 30% rispetto al prezzo praticato nel primo trimestre del 2019. Il credito di imposta si può utilizzare sulla spesa di gas naturale del secondo trimestre dell’anno e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il bonus risulta cedibile e cumulabile.

Imprese a forte consumo di energia elettrica secondo il decreto legge numero 4 del 2022: quale credito di imposta?

Infine, l’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 2022 disciplina le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore). Anche in questo caso, le imprese devono aver subito un aumento del costo del kilowatt per ora del 30% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022. Si può cedere o cumulare il bonus.

Bonus energia elettrica e gas, come si può cedere il credito di imposta?

Per i crediti di imposta derivanti dal bonus energia elettrica e gas naturale, alle condizioni previste dalle norme dei decreti legge, c’è la possibilità di cessione. Questa operazione è stata uniformata per tutti i crediti di imposta, anche non derivanti dai bonus energia. La disciplina risulta, dunque, uniformata a quella dei crediti di imposta per i bonus edilizi e Covid. Ne consegue che le operazioni di cessioni dei crediti di imposta possono essere in numero massimo di tre. La cessione deve avvenire per l’intero importo. Il decreto legge 21 del 2022 precisa, inoltre, che la prima cessione è libera e può essere effettuata a qualsiasi tipo di soggetto, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Seconda e terza cessione del credito di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale: ecco i vincoli

Le novità insistono, invece, sulla seconda e sulla terza cessione del credito di imposta legato al bonus per l’energia elettrica e per il gas naturale. Infatti, le ulteriori ed eventuali cessioni devono essere effettuate a favore solo di banche e di intermediari finanziari riconosciuti dall’albo dell’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono comprese anche le società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo secondo quanto prevede l’articolo 64 del Testo unico bancario. Risultano esclusi tutti gli altri soggetti, pertanto, nella seconda e nella terza cessione del credito di imposta. Le operazioni, in ogni modo, non possono andare oltre il 31 dicembre 2022.

Visto di conformità occorrente per la cessione del credito di imposta su energia elettrica e gas: come e a chi si richiede?

Propedeutico alla cessione del credito di imposta sul bonus energia elettrica e gas naturale è il visto di conformità delle spese. Più nel dettaglio, l’adempimento risulta essere soddisfatto nel momento in cui si forniscono i dati inerenti la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti che sono alla base del credito di imposta stesso. Per ottenere il visto di conformità delle spese è necessario rivolgersi:

  • ai dottori commercialisti o ai ragionieri;
  • periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • ai responsabili dei Centri di assistenza fiscale (Caf).