Pensioni con i fondi di solidarietà bilaterali, cosa sono e quali sono i requisiti di uscita

Per alcuni settori produttivi si può andare in pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali, usufruendo di requisiti agevolati e di un’uscita anticipata di cinque anni. Lo strumento previdenziale riguarda, nella maggior parte dei casi, i settori del credito, delle assicurazioni, delle Ferrovie dello stato e del credito cooperativo. Ma anche altri settori possono accedere ai fondi bilaterali consentendo ai datori di lavoro di accompagnare i lavoratori all’uscita anticipata. I meccanismi previdenziali compresi in questa misura contemplano l’erogazione di un assegno straordinario di integrazione al reddito basato sulla contrattazione collettiva.

In pensione con i fondi bilaterali, i riferimenti normativi e le estensioni del 2022

A prevedere la possibilità di pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali è stato il decreto legislativo numero 148 del 2015. All’articolo 26 il decreto definisce gli strumenti a sostegno dei redditi dei lavoratori per situazioni di riduzione dell’attività lavorativa o di accompagnamento alla pensione. Novità sono arrivate dalla legge di Bilancio 2022. Infatti, la finanziaria ha esteso la possibilità di ricorrere ai fondi bilaterali anche le imprese con un solo dipendente. Nel contempo, la legge spinge le parti sociali a ricorrere maggiormente alla contrattazione.

Pensioni con i fondi bilaterali, come matura il diritto all’uscita anticipata?

Andare in pensione con i fondi bilaterali comporta l’accordo collettivo delle maggiori sigle sindacali nazionali. Tali accordi sono volti a utilizzare i fondi di solidarietà bilaterali per sostenere il reddito in periodi di difficoltà delle imprese o per procedere all’accompagnamento alla pensione con alcuni anni di anticipo dei lavoratori.

Pensioni con l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali: di cosa si tratta?

Proprio in questo ambito, uno degli strumenti più diffusi messi a disposizione dai fondi di solidarietà bilaterali è rappresentato dall’assegno straordinario di sostegno al reddito. Si tratta di una indennità finanziata dai datori di lavoro per coinvolgere i lavoratori nell’esodo aziendale. L’indennità accompagna, dunque, i lavoratori negli anni di prepensionamento fino ad arrivare ai requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni di età.

Quali sono i requisiti richiesti per la maturazione delle pensioni con i fondi di solidarietà bilaterali?

Per poter accedere alla formula di pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali i requisiti richiesti al lavoratori sono:

  • maturazione di requisiti per la pensione di vecchiaia entro 5 anni;
  • accompagnamento all’uscita per i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti necessari per la pensione anticipata.

Similmente a quanto avviene per l’isopensione, l’accordo sindacale è necessario per l’accesso alla pensione con i fondi bilaterali. Diventa indispensabile, pertanto, che i lavoratori aderiscano allo scivolo previdenziale. Il passaggio necessario è quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali o isopensione: quale conviene di più?

Per il lavoratore, la pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali è più conveniente, in termini di trattamento economico mensile, rispetto all’isopensione. Lo è perché l’importo dell’assegno straordinario dei fondi bilaterali calcola già i contributi complessivi fino a tutto l’espletamento dello scivolo pensionistico. Ovvero fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. Mentre nel caso dell’isopensione, i contributi si fermano a quanto maturato al momento dell’uscita con l’esodo. In entrambi i casi, tuttavia, il datore di lavoro versa la contribuzione fino a quando il lavoratore non maturi il diritto alla pensione di vecchiaia.

In pensione con i fondi di solidarietà bilaterali: si può continuare a lavorare?

Particolari regole vigono per quanto attiene al cumulo dei redditi da lavoro e da pensione. E, dunque, alla possibilità di lavorare durante gli anni di esodo del contribuente accompagnato alla pensione. I singoli fondi bilaterali possono prevedere l’incompatibilità e la non cumulabilità dei redditi, sia parziale che totale. Cosa che non avviene nel caso dei contratti di espansione e nell’isopensione. Pertanto, in alcuni settori come quelli del credito e delle assicurazioni, il contribuente che percepisce l’assegno straordinario non può continuare a lavorare.

Divieto di cumulo redditi da lavoro e da pensione nel caso di fondi di solidarietà bilaterali

E dunque non può cumulare l’assegno stesso con redditi derivanti da lavoro alle dipendenze o autonomo. Il divieto vige specificamente perché il lavoro svolto dal contribuente andrebbe in concorrenza con il datore di lavoro dal quale il soggetto ha ricevuto l’esodo. In base alla normativa, sono vietati anche i susseguenti contratti di consulenza e di collaborazione con lo stesso datore di lavoro che ha utilizzato l’esodo. Se si violano le disposizioni, si decade dal trattamento economico e dalla relativa contribuzione.

Pensione con l’esodo dei fondi di solidarietà, si può lavorare con altri datori di lavoro?

Nel caso in cui si svolga un’altra attività con un datore di lavoro non in concorrenza con l’azienda che ha accompagnato alla pensione con i fondi di solidarietà il lavoratore, l’assegno straordinario si può cumulare con i redditi da lavoro dipendente nel limite dell’ultima retribuzione mensile. Se si supera questa soglia, l’assegno straordinario viene decurtato della parte eccedente. Il lavoratore, pertanto, ha l’obbligo di effettuare la comunicazione per far presente lo svolgimento della nuova attività. Tale comunicazione va fatta sia al fondo tramite al sede Inps competente per territorio, sia allo stesso datore di lavoro.

Pensioni con i fondi di solidarietà, si può usufruire della quota 102 del 2022?

Si può beneficiare delle pensioni a quota 102 con i fondi di solidarietà bilaterali? In altre parole, l’anticipo dei fondi può essere fatto sui requisiti della quota 102? Per rispondere alla domanda è necessario rifarsi alla precedente quota 100. Il decreto legge numero 4 del 2019 stabilì l’impossibilità di accesso alla quota 100 con l’assegno straordinario assicurato dallo scivolo dei fondi bilaterali. Successivamente è stato previsto un assegno ad hoc parallelo alla quota 100, peraltro esteso nel 2022 alla quota 102. Si ritiene, pertanto, che le aziende possano accompagnare i lavoratori alla pensione con riferimento al nuovo strumento previdenziale sperimentale fino al 31 dicembre 2022.

Fondi bilaterali per la pensione, agevolazioni sul riscatto della laurea

Peraltro, alcuni fondi bilaterali hanno previsto alcune agevolazioni a favore dei lavoratori accompagnati allo scivolo previdenziale con l’assegno straordinario. In alcuni settori, infatti, il datore di lavoro ha la possibilità di pagare direttamente al lavoratore l’onere del riscatto della laurea. Oppure l’onere di ricongiunzione. Questa possibilità accorcia i requisiti per accedere allo scivolo previdenziale, permettendo, nei casi di consistenza di requisiti richiesti, di accedere alla pensione senza nemmeno permanere un mese nel fondo di solidarietà.

Isopensione o esodo: rischio interruzioni con la circolare INPS 2021

I lavoratori che cercano di uscire prima dal mondo del lavoro sono numerosi e tra le varie possibilità vi è l’isopensione, introdotta per la prima volta con la legge Fornero 92 del 2012. Occorre però prestare attenzione infatti la circolare dell’INPS 142/2021 appena emanata apporta delle importanti novità, ma vediamo di cosa si tratta.

Cos’è l’isopensione

L’isopensione, o trattamento di accompagnamento alla pensione, scivolo pensionistico o esodo, consente di andare in pensione con 7 anni di anticipo (al momento dell’introduzione era possibile l’anticipo solo di 4 anni), attraverso un accordo tra il lavoratore e l’azienda per cui lavora. La disciplina è stata introdotta con la Legge Fornero, in seguito è stata ripresa con la legge Bilancio 2018 e, infine, è stata oggetto di revisione con la legge di Bilancio 2021 (legge 178 del 2020) che ha provveduto a prorogarla fino al 31 dicembre 2023, ciò vuol dire che fino a tale data può esservi accesso a questo trattamento, in seguito sarà esclusa, tranne il caso di ulteriori proroghe.

Fin da ora è bene sottolineare che l’isopensione è a carico del datore di lavoro che deve versare anche i contributi figurativi per consentire la maturazione dei requisiti per la pensione ordinaria. Il datore di lavoro deve quindi dare disponibilità economica all’INPS per l’erogazione che, dal punto di vista pratico, esegue l’INPS e deve sottoscrivere una fideiussione bancaria a garanzia della copertura del trattamento pensionistico.

Requisiti per l’isopensione

L’isopensione è uno strumento utile alle aziende che vogliono il ricambio generazionale o che si trovano in una situazione di esubero, magari per avere collaboratori con una formazione più recente soprattutto per quanto riguarda l’uso delle nuove tecnologie digitali. Allo stesso tempo è utile ai lavoratori che non abbiano ancora maturato i requisiti minimi per il pensionamento, ma che vogliono uscire dal mercato del lavoro. La normativa prevede che possano utilizzare questo strumento le aziende che abbiano almeno 15 dipendenti e che il diritto all’isopensione possa essere riconosciuto a lavoratori che nell’arco dei 7 anni successivi dovrebbero raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento. In pratica possono aderire i lavoratori che abbiano compiuto i 60 anni di età.

La procedura

Le aziende interessate all’isopensione devono sottoscrivere un accordo di esodo, questo prevede la partecipazione alle trattative di INPS, azienda e sindacati maggiormente rappresentativi in azienda. L’INPS ha l’importante ruolo di verificare che ci siano tutti i presupposti e quindi che l’azienda abbia un numero di dipendenti medio di almeno 15 unità e che i lavoratori interessati abbiano effettivamente maturato i requisiti per l’isopensione.

In seguito a tale accordo i dipendenti vengono informati della possibilità di accedere all’isopensione e devono manifestare la loro intenzione di aderire, ma non sono obbligati a uscire dall’azienda. L’INPS infine si occupa di validare l’atto. Dal primo mese successivo il dipendente potrà percepire l’isopensione.

Ci sono però delle cose da sottolineare per quanto riguarda gli importi, infatti l’isopensione è inferiore rispetto all’assegno che si avrebbe con la pensione ordinaria e questo perché manca una parte dei contributi ordinari. Il trattamento pensionistico viene calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati fino a quel momento. In secondo luogo sull’isopensione non sono applicati gli ANF (Assegni Nuclei Familiari) inoltre non vi è diritto alla reversibilità per il coniuge e non c’è la perequazione automatica.

La circolare INPS 142 del 2021

Occorre premettere che l’INPS calcola le decorrenze di pensione utilizzando le stime dell’INPS sulla speranza di vita, le ultime stime dell’ISTAT però hanno visto un incremento della speranza di vita pari a 0 nel biennio 2020-2022 modificando così le stime precedenti che vedevano un costante incremento della speranza di vita. La circolare 119 del 2013 aveva già chiarito la liquidazione della pensione alla fine del periodo di esodo sarà applicata tenendo in considerazione la normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Se nel frattempo si verificano modifiche legislative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, oppure nel caso di incremento dell’aspettativa di vita, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo.

Una novità importante per coloro che vogliono accedere all’isopensione è contenuta nella circolare dell’INPS 142 del 2021 che è possibile leggere qui: Circolare INPS 142 del 2021

La disciplina prevede che “per il biennio 2021-2022 l’isopensione è dovuta fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi). La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti ”, quindi potrebbe esserci un vuoto di tre mesi tra la scadenza dell’isopensione e la percezione della pensione ordinaria.

Come evitare l’interruzione dell’isopensione

La stessa circolare prevede però una piccola correzione, cioè per le domande di pensione anticipata presentate entro un mese dall’emanazione della circolare stessa, data 27 settembre 2021, non si applica la circolare stessa ma è prevista una permanenza in esodo per un ulteriore mese. Resta ferma la possibilità di accedere maturati i requisiti a forme di pensionamento anticipato come Quota 100 e Opzione donna.

La circolare INPS comunque sottolinea che i soggetti interessati riceveranno una comunicazione inerente tali cambiamenti.