Errori Imu e Tasi? Ecco che fare

Ormai si stanno chiudendo i termini per il saldo di Imu e Tasi 2015, ma è bene ricordare ai ritardatari come comportarsi in caso di errori nel saldo o nella compilazione degli F24 di Imu e Tasi.

In questo ci viene in aiuto l’ufficio studi dell’Associazione Geometri Fiscalisti (Agefis), che ha stilato un decalogo su ciò che c’è da fare in caso di errore nel saldo di Imu e Tasi e anche per evitare a monte errori nel pagamento.

Abitazione principale. Solo un’abitazione può essere considerata principale ai fini del pagamento di Imu e Tasi; questo anche qualora vi siano due coniugi residenti in due immobili diversi ma nello stesso Comune oppure immobili contigui ma separati nelle schede catastali.

Aliquote ministero delle Finanze. Consultare le aliquote pubblicate sul sito del ministero il 28 ottobre 2015 per calcolare l’importo di Imu e Tasi.

Detrazione Tasi. Controllare le delibere dei sindaci dei vari comuni, in quanto le aliquote variano da città a città.

Pertinenze Tasi. È ammessa una sola pertinenza per ogni immobile per categoria C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (box auto), C7 (tettoie).

Codici tributo Imu e Tasi. Nel caso di utilizzo di codici tributo sbagliati o di errata suddivisone dell’imposta tra i diversi immobili, con totale versato corretto, l’errore può essere emendato con una semplice comunicazione all’ufficio comunale.

Codice comune Imu e Tasi. Nel caso di errore nell’indicazione del codice comune, l’errore può essere corretto presentando un’istanza di rettifica.

Importo minimo Imu 2015. Il limite minimo di versamento per il pagamento di Imu e Tasi è pari a 12 euro. Il calcolo dell’importo minimo deve essere effettuato sull’intero anno e su tutti gli immobili posseduti.

Tasi inquilini e proprietari. Chi occupa l’immobile come inquilino, comodatario o titolare di leasing, deve pagare una quota di Tasi variabile dal 10 al 30%. Se il Comune non ha fissato alcuna percentuale, l’importo da considerare è quello del 10%.

Importo non corretto Imu e Tasi. In caso di errore nella somma versata, è necessario il ravvedimento operoso, con il pagamento di interessi e sanzioni.

Errori nell’F24. Errori formali nell’F24 di Imu e Tasi che non modifichino il pagamento del tributo, si possono correggere con un’istanza su un apposito modello previsto dal Comune.

Modifiche al modello F24 Enti pubblici

Un Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate ha portato a una revisione del modello F24 Enti pubblici e delle sue specifiche tecniche. Le modifiche si sono rese necessarie per consentire di effettuare la compensazione anche con il modello F24 Enti pubblici.

Nello specifico, all’interno della sezione “dettaglio versamento” del modello F24 Enti pubblici è stato introdotto il campo “importi a credito compensati”, compilando il quale i sostituti d’imposta del settore pubblico potranno effettuare il pagamento di ritenute, imposte e contributi, oltre al recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti, resosi necessario a seguito di assistenza fiscale e di eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.

La modifica del modello F24 Enti pubblici è solo il primo passo. Si aspetta ora una successiva risoluzione con la quale le Entrate renderanno note le istruzioni utili alla compilazione del nuovo modello F24 Enti pubblici.

Il nuovo modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate sarà operativo dal 7 gennaio 2016. L’Agenzia ricorda che fino al 30 giugno del prossimo anno sarà ancora possibile utilizzare, per la compensazione, le specifiche tecniche precedenti al recente provvedimento.

Si avvicina la scadenza per la prima rata IMU-TASI

La scadenza per la prima rata IMU-TASI si sta avvicinando e quest’anno, alla data del 16 giugno, contrariamente all’anno scorso, sono chiamati a pagare tutti i proprietari di immobili.

Nessuna proroga e nessuna delibera è annunciata all’orizzonte, anche perché la IUC, che comprende IMU, TASI e anche la TARI, l’imposta sui rifiuti, è ormai e regime, e le regole sono quindi per tutti quelle fissate dalla normativa. Facciamo qualche chiarimento per capire meglio di cosa si tratta.
La TASI va versata sulle prime case, e sostituisce l’IMU, mentre quest’ultima si paga su tutti gli altri immobili. Fanno eccezione le prime case di lusso, di categoria A1, A8 e A9, che pagano sia TASI sia IMU. Le aliquote da tenere in considerazione per l’acconto da versare entro il 16 giugno sono quelle deliberate dai Comuni per questo 2015 solo nel caso in cui ci sia la delibera nei termini previsti, con pubblicazione entro il termine ultimo del 23 maggio. Altrimenti si paga con le aliquote 2014: sono molte le amministrazioni che non hanno ancora deliberato, anche in considerazione del fatto che quest’anno è slittato a luglio il termine per pubblicare i bilanci dei Comuni.

Nei comuni in cui non c’è una nuova delibera IMU-TASI l’eventuale differenza con l’aliquota 2015 verrà versata con il saldo di dicembre. Un utile strumento per capire la situazione delle delibere del Comune è rappresentato dal sito del Dipartimento delle Finanze, che presenta tutte le delibere aggiornate.
Ogni contribuente deve verificare la delibera del proprio Comune, magari consultando il sito internet dell’amministrazione, dove, in periodo di scadenze, vengono inserite pagine dedicate all’adempimento e specchietti riassuntivi.

Ricordiamo che l’aliquota base della TASI va dall’1 al 2,5 per mille, la somma TASI + IMU non può mai superare l’1,06%. Ogni Comune può aggiungere uno 0,8 per mille alle prime case o agli altri immobili, o spalmarla sulle due voci.

Il pagamento va effettuato con F24 o bollettino postale.

Vera MORETTI

F24: chi può presentarlo cartaceo?

Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di utili delucidazioni riguardanti la presentazione dell’F24 per via telematica e in quali casi è possibile presentare la vecchia presentazione cartacea.

Vanno presentati obbligatoriamente per via telematica i modelli F24 a saldo zero, quelli contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a mille euro.
Gli F24 a saldo zero possono essere presentati direttamente dal contribuente tramite i servizi F24 web o F24 online delle Entrate o attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure chiedere l‘aiuto di un intermediario abilitato.

Chi presenta, invece, F24 con crediti in compensazione e saldo finale maggiore di zero o con saldo superiore a mille euro può avvalersi, oltre che dei servizi telematici delle Entrate, dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

I titolari di partite Iva saranno sempre tenuti ad utilizzare la modalità telematica in caso di versamento di imposte e contributi e compensazioni del credito IVA annuale per importi superiori a 5mila euro annui.

La possibilità di avvalersi del modello in forma cartacea sopravvive in presenza di modelli precompilati dall’ente impositore, con saldo finale superiore a mille euro; tale opzione è prevista anche per i soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a mille euro.

Vera MORETTI

Da oggi attivo l’F24

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per dare alcuni importanti chiarimenti relativi alle modalità di presentazione del modello F24, che entrano in vigore proprio da oggi, 1 ottobre.

Le novità più salienti ed importanti riguardano le possibilità, sempre più limitate, di presentazione del modello F24 cartaceo.
Oltre al caso del saldo inferiore o uguale a 1.000 euro, senza compensazioni, esistono altre tre fattispecie, dedicate ai soggetti privati: si tratta degli F24 precompilati, i versamenti rateali e l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

Ma vediamo con ordine tutte le novità.
Dall’1 ottobre 2014 il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):

  • 24 on line o F24 web se la trasmissione avviene direttamente dal contribuente;
  • F24 cumulativo o F24 addebito unico se la trasmissione avviene attraverso un intermediario abilitato.

Sempre dall’1 ottobre i modelli F24:

  • con saldo maggiore di zero, che presentano compensazioni;
  • con saldo maggiore di 1.000 Euro (anche senza compensazioni);
  • devono essere presentati esclusivamente con modalità telematiche, potendo in questo caso utilizzare non solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ma anche quelli di internet banking offerti dagli intermediari della riscossione.

Oltre al caso del saldo inferiore o uguale a 1.000 euro, senza compensazioni, esistono altre tre fattispecie, dedicate ai soggetti privati: si tratta degli F24 precompilati, i versamenti rateali e l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

Eccoli nel dettaglio:

  • soggetti che utilizzano F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
  • contribuenti (non titolari di partita Iva) che al 1° ottobre 2014 hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, anche per importi superiori a 1.000 Euro, con o senza compensazioni, e anche nel caso di saldo a zero;
  • soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Vera MORETTI

Niente Imu e tasi, a Bolzano si paga l’Imi

In sostituzione dell’Imu e della Tasi, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto la nuova imposta municipale immobiliare Imi, che verrà applicata a tutti i comuni della Provincia, con validità a partire dal 1 gennaio 2014.

Ciascun Comune è chiamato a disciplinare l’imposta determinando la tipologia di immobili per i quali è prevista una riduzione o una maggiorazione dell’aliquota, così come le eventuali esenzioni.

Non rientrano negli immobili interessati dalla tassa quelli posseduti da Stato, Regioni, Province, Comunità comprensoriali, Comuni, enti del Servizio Sanitario Nazionale, amministrazioni di beni di uso civico.
Sono esenti anche i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7 o destinati a uso culturale, oppure all’esercizio del culto, i fabbricati rurali a uso strumentale.

I Comuni potranno approvare le proprie aliquote e detrazioni entro il 30 settembre 2014, applicandole al pagamento della rata di dicembre come saldo dell’acconto iniziale per il quale sono valide le aliquote e le detrazioni standard previste dalla legge provinciale.

L’Imi deve essere versata in due rate con scadenza al 16 giugno e il 16 dicembre. Il pagamento deve essere eseguito utilizzando modello F24.

Vera MORETTI

Le Entrate chiariscono i benefici per chi opera nelle ZFU

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di accesso, da parte di pmi e professionisti, ai benefici riservati a chi opera nelle Zone Franche Urbane.
Si tratta di agevolazioni fiscali fino a 200mila euro per imprese nelle ZFU delle Regioni Convergenza, ovvero Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias in Sardegna e di Lampedusa e Linosa in Sicilia.

Il beneficio, che prevede un’esenzione da imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e si riscuote secondo le modalità descritte dal provvedimento dell’Agenzia del 6 maggio 2014: l’azienda utilizza il pagamento in F24 scontando l’importo delle agevolazioni e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente attraverso i servizi Entratel o Fisconline.

Il tetto massimo è pari a 200mila euro a impresa, ma scende a 100mila euro per il settore Trasporti.

Il provvedimento applicativo che concede le agevolazioni è il decreto interministeriale dello Sviluppo Economico e delle Finanze del 10 aprile 2013, che stabilisce le esenzioni e l’entità:

  • Imposte sui redditi: esenzione fino a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta; 100% per cinque periodi d’imposta, 60% per i periodi dal sesto al decimo, 40% fino al dodicesimo e 20% per 13cesimo e 14cesimo.
  • IRAP: esenzione fino a 300mila euro per cinque anni d’imposta.
  • IMU: esenzione per quattro anni d’imposta.
  • Contributi da lavoro dipendente: per i contratti a tempo indeterminato o a termine di almeno un anno. Esenzione al 100% per cinque anni, al 60% fino al decimo, al 40% fino al dodicesimo, al 20%n fino al 14esimo.

L’Agenzia delle Entrate riceve dal MiSE i dati dei beneficiari e gli importi dell’agevolazione concessa e li utilizza per verificare se e in che misura spetta il beneficio.
Per ciascun F24 ricevuto, il Fisco verifica che l’importo dell’agevolazione utilizzato non superi l’ammontare del beneficio complessivamente accordato all’impresa, al netto dello sconto fruito con i modelli di pagamento già presentati.

Se trova un’incongruenza dei dati e/o negli importi, l’Agenzia comunica via web lo scarto del modello F24 al soggetto che lo ha trasmesso.
Se verifica che l’agevolazione utilizzata supera quella effettivamente concessa all’impresa, scarta il pagamento e lo considera non effettuato.

Vera MORETTI

Prorogati i termini per il pagamento dell’autoliquidazione

Prorogati al prossimo 16 maggio i termini per il pagamento dell’autoliquidazione, così come alla stessa data sono stati rimandati i termini per i pagamenti dei premi speciali non soggetti all’autoliquidazione con date di scadenza antecedenti al 16 maggio 2014.

Nel dettaglio, entro il 16 maggio e non più entro il 17 febbraio 2014, si dovranno versare i pagamenti per i “premi ordinari e per i premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate”.

Entrambi i pagamentni vanno fatti utilizzando i modelli F24 e F24EP.

Viene posticipata alla stessa data la scadenza precedentemente compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per pagare “premi speciali anticipati per il 2014 relativi a polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori”.
Viene differito al 16 maggio anche il termine del 30 aprile 2014 per “l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori”.

L’Inail ha voluto inoltre precisare che “in caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione del 16 febbraio, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d’anno”.

Ciò significa, per esempio, che se l’attività è cessata a gennaio il premio anticipato può essere versato in misura pari a un dodicesimo di quello annuale, se è cessata a febbraio dovrà essere pari a due dodicesimi, se è cessata a marzo dovrà essere pari a tre dodicesimi e via dicendo.

Vera MORETTI

La Tares si paga anche con l’F24 Enti Pubblici

Da ieri, 1 luglio 2013, la Tares, e la maggiorazione relativa possono essere pagate utilizzando anche il modello F24 Enti pubblici.
Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013 n. 79090.

A questo scopo è stato inserito un nuovo campo nel “Dettaglio del versamento”, dedicato all’“Identificativo operazione tributi locali.
Nel nuovo spazio deve essere inserito il “codice identificativo dell’operazione” cui si riferisce il versamento, ma va compilato soltanto se richiesto dal Comune e, in questa eventualità, sarà il Comune stesso a comunicarlo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo e della tariffa:

  • 365E – denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
  • 368E – denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
  • 371E – denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”

Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 366E denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 367E denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
  • 369E denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 370E denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
  • 372E denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 373E denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”

Vera MORETTI

Dall’1 luglio F24 modificato

Sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate le modifiche relative ai modelli di versamento F24, F24 Accise, F24 Semplificato e alle relative avvertenze di compilazione, oltre che al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24.

I cambiamenti che riguardano i modelli F24 e F24 Accise, si trovano nell’intestazione della “Sezione IMU e altri tributi locali”, dove è stato inserito il campo “identificativo operazione”.

Le modifiche al modello F24 Semplificato riguardano l’intestazione della sezione “motivo del pagamento”, dove è inserito il campo “identificativo operazione”. Nel nuovo campo, i contribuenti, qualora il Comune lo richieda, riporteranno il codice che qualifica l’operazione a cui si riferisce il pagamento, comunicato dallo stesso Comune.

Tutto questo per venire incontro all’esigenza degli enti locali di semplificare i propri adempimenti di riscossione, correlando i versamenti dei tributi alle posizioni debitorie dei contribuenti.

Le modifiche dei modelli saranno operative dal 1° luglio 2013.
I vecchi modelli potranno ancora essere utilizzati fino al 30 aprile 2014, a condizione che per il versamento non sia indispensabile compilare il nuovo campo “identificativo operazione”.

Vera MORETTI