Agricoltura, contributi a fondo perduto per il recupero del patrimonio rurale

Ammontano a 590 milioni di euro le risorse dei bandi regionali per il recupero degli immobili e degli edifici rurali. Si tratta di incentivi per restaurare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e architettonico degli edifici e dei casali rurali. L’obiettivo di spesa dei fondi è quello di preservare gli immobili rurali al fine di valorizzarne il patrimonio materiale, immateriale e culturale. Ma anche di promuovere le attività del turismo sostenibile, legate alle tradizioni e alle culture locali.

Contributi a fondo perduto per il recupero rurale, quali opere sono finanziate?

Il bando da 590 milioni di euro di contributi a favore del recupero rurale ammette vari interventi. Nel dettaglio:

  • il recupero di edifici e degli immobili rurali che, in origine, erano destinati a utilizzi abitativi, come le masserie e i casali;
  • edifici rurali per attività produttive, come frantoi, mulini, stalli e case coloniche;
  • il patrimonio religioso, come chiese rurali ed edicole votive;
  • le scuole e le masserie didattiche;
  • le strutture rurali che con il tempo sono state abbandonate.

Chi può presentare domanda per i contributi a fondo perduto del recupero degli edifici rurali?

Il bando dei contributi a fondo perduto per il recupero degli edifici rurali è regionale. Ciò significa che ciascuna regione emette il proprio bando, con le proprie tempistiche di presentazione delle domande. Le istanze dei soggetti interessati andranno a sostenere le iniziative di recupero e di restauro del proprio territorio. I requisiti per la presentazione delle domande sono uniformi su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono partecipare al bando:

  • le persone fisiche;
  • gli enti non profit e profit privati, inclusi gli enti ecclesiastici e quelli del terzo settore;
  • le cooperative, le associazioni e le fondazioni;
  • le imprese, sia a carattere individuale che societaria.

Bando recupero immobili rurali, quali sono i requisiti richiesti per presentare la domanda?

Inoltre, chi presenta domanda per i contributi a fondo perduto per il recupero rurale deve essere, a sua volta, proprietario o detentore di immobili rientranti nel patrimonio culturale rurale alla data del 31 dicembre 2020. Si può essere possessore dell’immobile a qualsiasi titolo. I vincitori del bando dovranno portare a termine le attività di recupero e culturali previste dal bando per un periodo non inferiore a cinque anni.

Quali attività sono previsti dal bando recupero immobili rurali delle regioni?

Le attività ammissibili dal bando di recupero degli immobili rurali, al fine di ottenere i contributi a fondo perduto, sono le più svariate. Oltre al recupero dal punto di vista edilizio e architettonico e della valorizzazione paesaggistica, il bando ammette anche attività di tipo sociale e culturale. Ad esempio, possono essere realizzati spazi da destinare a servizi di tipo sociale, turistico e ricettivi, all’educazione ambientale, alla conoscenza del territorio e al funzionamento delle imprese agricole.

Contributi e finanziamento per il recupero edifici rurali, ammissibili le spese degli impianti termici

I progetti che otterranno maggiore considerazione in termini di punteggio saranno quelli che presenteranno obiettivi e soluzioni compatibili con la transizione ecologica e con il ricorso a fonti energetiche alternative. A tal proposito, oltre ai lavori edilizi, negli interventi dovranno rientrare anche l’acquisto e l’installazione di impianti termici, comprendendo nei contributi anche le spese per le attrezzature, gli impianti e i vari pareri, nulla osta e consulenze dei tecnici.

Quando dovranno essere avviati i lavori di risanamento e di recupero degli immobili rurali?

I lavori di risanamento e di recupero edilizio, paesaggistico e architettonico per i vincitori dei bandi regionali ai fini dell’ottenimento dei contributi a fondo perduto dovranno essere iniziati entro il 30 giugno del 2023 e conclusi non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto delle date comporta la revoca dei contributi ottenuti.

Quali contributi e finanziamenti si possono ottenere con i bandi regionali di risanamento conservativo degli edifici rurali?

I contributi che si possono ottenere con i bandi emanati dalle regioni per il recupero e il restauro degli immobili rurali consistono:

  • in un contributo fino al limite di 150 mila euro come forma di cofinanziamento entro l’80% dei progetti di investimento;
  • il contributo può salire fino al 100% se l’immobile oggetto di lavori risulti dichiarato di interesse culturale. Rimane il limite dei 150 mila euro per intervento;
  • modifiche alle risorse disponibili variano a seconda delle regioni.

Come presentare domanda per i bandi regionali di recupero del patrimonio rurale?

Ogni Regione emette il proprio bando per i contributi finalizzati al recupero del patrimonio rurale e fissa le date per la presentazione delle domande. Alcune regioni hanno già fissato i termini delle istanze. Ad esempio, il Friuli Venezia Giulia e la Campania aprono le pratiche il 26 aprile 2022 e la scadenza delle domande è fissata al 20 maggio 2022. Da domani, 22 aprile, si potranno presentare le domande per la Regione Sardegna. Tuttavia, la piattaforma per la presentazione delle domande è unica per tutte le Regioni. È necessario collegarsi al Portale Paesaggi Rurali gestito dalla Cassa depositi e prestiti e autenticarsi con l’indirizzo di posta elettronica e la password.

Acquisto casa con Iva: quando è necessario e quali aliquote?

Acquistare casa prevede non solo il pagamento del prezzo della stessa, ma anche una serie di oneri fiscali. Gli stessi dipendono dal regime della vendita. La principale differenza è tra acquisto casa con Iva o acquisto senza Iva. Vediamo ora quando è necessario acquistare casa con Iva e quali sono le imposte legate a tale opzione.

Acquisto casa con Iva: quando si verifica?

La regola generale è che l’acquisto di casa non prevede l’applicazione dell’Iva, ma vi possono essere dei casi in cui è necessario assoggettare l’atto di compravendita anche a tale tassazione. I casi sono espressamente previsti dalla legge e sottolineati all’interno del dossier dell’Agenzia delle Entrate: Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali aggiornato a gennaio 2022.

Nel dossier viene specificato che è dovuta l’Iva per l’acquisto di fabbricati a uso abitativo nel caso di cessione da imprese, ma solo nel caso in cui:

  • la cessione è effettuata da imprese costruttrici o che si occupano di ripristino se il fabbricato viene ceduto entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dall’intervento di ripristino. Oppure nel caso in cui la vendita avvenga dopo i 5 anni, ma il venditore abbia scelto di assoggettare la vendita a tale regime;
  • in secondo luogo l’Iva è dovuta per le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali nel caso in cui il venditore scelga di sottoporre la vendita a tale regime.

In entrambi i casi visti, la scelta di sottoporre a Iva la cessione deve essere espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare.

A quanto ammonta l’Iva per l’acquisto di casa?

I casi sono diversi a seconda della tipologia di acquisto. Vediamo prima l’Iva applicata in modo ordinario.

Se l’acquisto riguarda un fabbricato risultante nelle categorie:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile, ubicate in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e rifinitura di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale;
  • A/8: abitazioni in ville, cioè fabbricati con presenza di parchi, giardini, edificate in zone urbanistiche destinate a tale tipologia di abitazione o in zone di pregio e con caratteristiche costruttive e rifiniture du quelità superiore a quelle ordinarie;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

si applica l’Iva ordinaria al 22%. Per la cessione di fabbricati di categorie diverse rispetto alle 3 indicate, l’Iva è applicata al 10%.

In questi casi deve comunque essere versata l’imposta di registro in misura fissa a 200 euro, inoltre devono essere pagate l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale in misura fissa ciascuna a 200 euro.

Acquisto casa con Iva e agevolaziono prima casa

Diverso è il caso in cui l’acquisto viene effettuato con le agevolazioni previste per la prima casa. In questo caso l’Iva è ridotta al 4% mentre restano identiche imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale.

Per effettuare l’acquisto come prima casa è necessario che siano presenti dei requisiti oggettivi e soggettivi.

I requisiti oggettivi riguardano i requisiti dell’immobile deve trattarsi di abitazione in categoria catastale:

  • A/2: abitazione di tipo civile;
  • A/3: abitazione di tipo economico;
  • A/4: abitazione di tipo popolare;
  • A/5: abitazione ultra-popolare;
  • A/6: abitazione di tipo rurale;
  • A/7: abitazioni in villini;
  • A/11: abitazioni e alloggi tipici del luoghi.

Le agevolazioni viste spettano anche per le pertinenze e ciò anche se l’acquisto delle stesse viene effettuato in un secondo momento, ad esempio l’acquisto del box auto, è però importante che il vincolo pertinenziale sia previsto all’interno dell’atto di acquisto.

Requisiti soggettivi per agevolazioni prima casa

Dal punto di vista soggettivo è necessario che l’acquirente abbia la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile che si vuole acquistare. In alternativa è necessario dichiarare all’atto di acquisto che si intende trasferire la residenza nel Comune nel quale si acquista l’immobile nell’arco di 18 mesi.

Si intende soddisfatto il requisito della residenza anche nel caso in cui l’acquirente nel Comune in cui è ubicato l’immobile svolga il suo lavoro, ad esempio abbia uno studio professionale, oppure nel caso in cui nel Comune il datore di lavoro esercita la propria attività.

Inoltre l’acquirente non deve essere titolare di diritti reali su beni immobili nello stesso Comune in cui si trova quello che vuole acquistare. Infine, non deve essere titolare, neanche in comunione con altro soggetto, di un immobile sull’intero territorio nazionale che sia stato acquistato con i benefici previsti per la prima casa. Il requisito si intende comunque soddisfatto e quindi si può acquistare con i benefici previsti per l’acquisto della prima casa, se l’immobile è oggetto di vendita nell’arco di un anno dal nuovo acquisto. L’impegno a vendere deve essere espressamente previsto già nell’atto di acquisto della nuova abitazione o nel contratto preliminare.

Ricordiamo che acquistando casa con Iva non è possibile ottenere i vantaggi dell’acquisto con calcolo dell’imposta di registro con il metodo prezzo valore. Per saperne di più, leggi l’articolo: Metodo prezzo-valore per calcolo dell’imposta di registro nell’acquisto di casa

Mutuo per ristrutturare casa: come avviene la detrazione degli interessi passivi?

Si può beneficiare della detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare la casa? La risposta è affermativa e l’agevolazione si concretizza nella detrazione dall’Irpef degli interessi passivi e dei relativi costi accessori sui mutui ipotecari pagati per ristrutturare o per costruire l’abitazione principale. Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione il 19% degli interessi versati, con l’indicazione dell’importo nella dichiarazione dei reddito. Il massimo della detrazione fiscale annuale è pari a 2.582,25 euro.

Detrazione interessi passivi sui mutui per costruire o ristrutturare casa: cosa si intende?

La costruzione e la ristrutturazione della casa riguarda tutti quei lavori realizzati conformemente al provvedimento del Comune che autorizza la nuova costruzione o la ristrutturazione edilizia. I lavori di ristrutturazione sono disciplinati dal comma 1, lettera d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. Si può beneficiare della detrazione fiscale anche sugli interessi pagati per acquistare un immobile allo stato grezzo. Inoltre, la detrazione opera anche sulla costruzione e sulla ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da adibire a casa principale dei coltivatori diretti.

A chi spetta la detrazione per gli interessi sui mutui passivi?

La detrazione sugli interessi passivi dei mutui per costruire o ristrutturare casa spettano ai contribuenti che stipulano il contratto di mutuo. Il contribuente avrà anche il possesso a titolo di proprietà o di un altro diritto reale dell’unità abitativa, resa come abitazione principale. Ovvero quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimoreranno abitualmente. Rispetto al mutuo stipulato per l’acquisto di una casa, in quello per la costruzione dell’abitazione principale la quota degli interessi del coniuge a carico fiscalmente non può portarsi in detrazione fiscale da parte dell’altro coniuge.

Cosa serve per avere la detrazione degli interessi sui mutui passivi?

Per poter beneficiare della detrazione degli interessi sui mutui passivi per la costruzione o per la ristrutturazione della casa è necessario avere:

  • le quietanze relative al pagamento degli interessi passivi;
  • la copia del contratto del mutuo. Dal documento deve risultare che il mutuo è stato stipulato per realizzare i lavori di costruzione della casa o di ristrutturazione;
  • il documento, in copia, che attesti gli interventi effettuati.

Quando si può richiedere la detrazione fiscale sugli interessi passivi?

La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per la costruzione o la ristrutturazione della casa può essere richiesta nel momento in cui:

  • il contribuente ha acceso il mutuo nei sei mesi precedenti il giorno dell’inizio degli interventi oppure nei 18 mesi susseguenti;
  • l’immobile sarà adibito a casa principale nel termine dei sei mesi susseguenti il completamento dei lavori;
  • il mutuo deve essere stato stipulato dalla persona che avrà anche il possesso dell’unità abitativa, sia come proprietà che come diritto reale.

In merito al primo punto, il diritto alla detrazione fiscale sugli interessi passivi non viene meno se i lavori di costruzione dell’unità abitativa (abitazione principale) non risultano conclusi alla scadenza fissata dal provvedimento amministrativo se quest’ultimo sia arrivato in ritardo per cause imputabili solo all’Amministrazione comunale.

Limiti della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la costruzione o ristrutturazione della casa

Il contribuente deve prestare attenzione ad alcune limitazione nella detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per la costruzione o la ristrutturazione della casa. Infatti, la detrazione ha il limite nell’importo degli interessi passivi del mutuo effettivamente goduto nell’arco di ciascun anno. Gli importi pertanto devono essere rapportati ai costi effettivamente sostenuti e documentati. Inoltre, la detrazione fiscale non spetta sugli interessi passivi riferibili a quella quota di mutuo eccedente al totale dei costi documentati.

Cumulabilità delle detrazioni fiscali sugli interessi passivi sui mutui

La detrazione risulta cumulabile con le detrazioni previste sugli interessi passivi sui mutui ipotecari accesi per acquistare l’abitazione principale. Tale cumulabilità ha il limite del periodo di durata degli interventi relativi alla costruzione dell’unità abitativa. Il periodo si può estendere ai sei mesi susseguenti il completamento degli interventi stessi.

Quando si perde la detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui?

La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per costruire o ristrutturare casa non è più possibile quando:

  • nel periodo di imposta susseguente a quello nel quale la casa non risulta più come abitazione principale;
  • se manca la destinazione a casa principale dell’unità abitativa entro i sei mesi susseguenti al termine dei lavori di costruzione della casa;

Inoltre la detrazione non spetta nel caso in cui i lavori di costruzione dell’unità abitativa non sono conclusi entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo. Ciò significa che non è stato rispettata la scadenza fissata dal provvedimento che ha consentito di effettuare la costruzione della casa. Dal termine dei lavori inizia a decorrere il tempo per rettificare la dichiarazione dei redditi.

Imu sospesa solo per le prime case

I miracoli non avvengono spesso e, quando si tratta della politica italiana, è ancora più raro che si manifestano.
Nonostante qualcuno ci avesse sperato, la rata di giugno dell’Imu sarà sospesa solo per le prime case, quindi per i proprietari di capannoni industriali l’appuntamento rimane valido.

La tassa sugli immobili relativa ad imprese ed agricoltori aveva fruttato, nel 2012, circa 7 miliardi di euro ed è risultato impossibile coprire una cifra così considerevole in poco tempo.
Ma ancora una speranza c’è, e riguarda le imprese e i fabbricati rurali, poiché, ha lasciato trapelare una fonte di Governo, la questione “sarà affrontata in un secondo momento”.

A prendere questa decisione sono stati il premier Enrico Letta e i ministri interessati al provvedimento, Fabrizio Saccomanni dell’Economia, Enrico Giovannini del Lavoro, e il vicepremier Angelino Alfano. Poi Saccomanni ha incontrato il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta.

La mancata sospensione dell’Imu per le imprese non è stata, comunque, una grande sorpresa, come aveva già lasciato intendere il ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, che aveva riferito che l’intervento per i capannoni industriali poteva avere un costo intorno ai 1,5 miliardi di euro.
Tali risorse avrebbero potuto coprire una fetta troppo bassa di utenti, probabilmente neanche tutte le pmi, ma in ogni caso, sono necessarie per poter coprire la cassa integrazione in deroga.

Proprio la scarsità di liquidità ha indotto il Governo a pensare ad un intervento per la Cig più basso del previsto, che verrà eventualmente “rimpinguato” nei prossimi mesi.
Per ora, la cassa integrazione in deroga verrò finanziata dal Fondo per le politiche della formazione e dal Fondo per la produttività.

Visto il ridimensionamento dell’Imu, c’è da aspettarsi, per settembre, una vera e propria riforma della tassa, diventata ormai una necessità improrogabile.
Ma nonostante questa proroga, i problemi urgenti ci sono ancora e riguardano le case affittate, gli alberghi gli immobili costruiti e invenduti e per ora non si ha la certezza di riuscire a coprire le richieste.

Rimane fissata a giugno, invece, un’altra emergenza: quella che riguarda il lavoro giovanile.

Vera MORETTI

ICI non imponibile sui fabbricati rurali

La Corte di Cassazione ha emesso la Sentenza n. 7102 ( Sez. Trib., 24/03/2010) riguardante la non imponibilità dell’ICI sui fabbricati classificati come rurali secondo i requisiti di legge.

E’ proprio l’attribuzione a questa categoria a determinare la sua esclusione dalla imposta comunale immobili, così come disposto dall’art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008 con interpretazione autentica ed effetto retroattivo.

Paola Perfetti