Fattura elettronica per tutti, cosa cambia dal 1° luglio: la guida

Cosa cambia nel regime di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022? In primo luogo l’estensione della fattura elettronica è a quasi tutti i soggetti economici che finora ne erano esonerati dall’utilizzo. Infatti, da luglio saranno obbligati all’adempimento attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate i soggetti passivi dell’Iva fino a questo momento esonerati. Ovvero le partite Iva a regime forfettario, quelle a regime di vantaggio e gli enti rientranti nella legge 398 del 1991. L’obbligo scatta a chi ha conseguito un volume di compensi o di ricavi nel 2021 eccedente ai 25 mila euro. Al di sotto di questa soglia, l’obbligo scatterà solo a partire dal 1° gennaio del 2024.

Fattura elettronica: le partite Iva che fuoriescano dal regime forfettario sono obbligate dal 1° gennaio 2023

Sarà, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024 che l’obbligo di adottare la fattura elettronica scatterà nei confronti di proprio tutti, indipendentemente dal volume di ricavi o di compensi conseguiti nel 2022. A meno che non vengano a decadere i presupposti favorevoli all’esonero. Ad esempio, una partita Iva che fuoriesca dal regime forfettario e che adotti il regime ordinario è obbligata a utilizzare la fattura elettronica dal 1° gennaio 2023.

Chi è obbligato ad adottare la fattura elettronica da subito?

Pertanto, rientrano tra gli obbligati ad adottare la fattura elettronica dal prossimo 1° luglio i soggetti in regime di:

  • vantaggio, secondo l’articolo 227 del decreto legge numero 98 del 2011;
  • forfettari, secondo l’articolo 1 della legge numero 190 del 2014;
  • speciale come previsto dalla legge numero 398 del 1991. Si tratta delle associazioni senza fini di lucro, ad esempio. Per questi soggetti l’obbligo scatta purché nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito dei proventi dall’attività commerciale per un tetto non eccedente i 65 mila euro.

A disciplinare l’obbligo di adozione della fattura elettronica è il comma 2, dell’articolo 18, del decreto legge numero 36 del 2022 (il cosiddetto decreto “Pnrr 2”). Il provvedimento modifica il comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015.

Quali altri requisiti bisogna possedere per l’adozione della fattura elettronica?

Pertanto, sono obbligati a passare al regime di fattura elettronica tutti i soggetti:

  • passivi Iva;
  • con residenza in Italia o stabili in Italia;
  • per la cessione dei beni o per la prestazione di servizi effettuati riguardo a un soggetto anch’esso residente o stabile in Italia.

I soggetti del reparto sanitario e i produttori agricoli devono emettere fattura elettronica?

In merito ai soggetti appartenenti al comparto sanitario, al momento non vi è ancora l’obbligo di adozione della fattura elettronica. Al contrario, i produttori agricoli – sia nelle vesti di cessionari che di committenti – che si trovino in regime di esonero dagli adempimenti dell’Iva il decreto dell’Agenzia delle entrate datato 30 aprile 2018 estende la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio, accessibile dalla propria area riservato del portale on line dell’Agenzia stessa.

Da quando decorre l’obbligo di fattura elettronica?

L’obbligo dell’adozione della fattura elettronica decorre dal 1° luglio 2022 per le partite Iva e i soggetti finora esonerati che nel precedente anno abbiano conseguito un volume di compensi o di ricavi di almeno 25 mila euro. La decorrenza per tutti gli altri soggetti è dal 1° gennaio 2024. A prevederlo è il comma 3 dell’articolo 18 del decreto legge numero 36 del 2022 (“Pnrr 2”). Pertanto, ai fini dell’obbligo di fatturazione elettronica bisogna far riferimento ai compensi e ai ricavi realizzati durante l’anno di imposta 2021. Nel caso in cui l’attività non sia stata svolta durante tutto l’anno scorso (ad esempio, gli operatori che abbiano aperto partita Iva a metà 2021), l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’intero anno.

Chi ha aperto la partita Iva forfettaria nel 2022, deve adottare la fattura elettronica?

Cosa avviene per gli operatori economici che hanno aperto la partita Iva a regime forfettario nell’anno 2022 ai fini dell’obbligo di fattura elettronica? In questo caso, si ritiene che risulti irrilevante l’ammontare dei compensi e dei ricavi conseguiti nel corso di quest’anno. Dunque, chi ha aperto la partita Iva durante il 2022, adottando il regime forfettario o gli altri regimi speciali, è tenuto all’obbligo di fattura elettronica solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale decorrenza permane se sussistono i presupposti per l’adozione dei regimi di vantaggio fiscale anche nell’anno 2023. Ovvero, quelli previsti dal comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015 per l’esonero della fatturazione dei regimi speciali; e quelli del decreto 398 del 1991 per quanto riguarda i proventi delle attività commerciali svolte nel 2022 dagli enti (il tetto dei 65 mila euro).

Estensione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022: cosa avviene nel primo periodo di applicazione?

Nel primo periodo di adozione a decorrere dal prossimo 1° luglio, la normativa non prevede l’applicazione nell’immediato delle sanzioni in caso di mancato utilizzo della fattura elettronica. Si tratta delle sanzioni previste dal comma 2, dell’articolo 6, del decreto legislativo numero 471 del 1997. Infatti, il comma 3, dell’articolo 18 del decreto legge numero 36 del 2022 prevede che per tutto il terzo trimestre del 2022 (luglio, agosto e settembre), le sanzioni non sono applicate nel caso in cui la fattura elettronica dovesse essere emessa entro il mese successivo rispetto a quello nel quale si sia effettuata l’operazione. Pertanto, nel terzo trimestre dell’anno, chi entra a far parte dei nuovi obbligati all’adozione della fattura elettronica, non riceverà la sanzione nel caso in cui emetta il documento entro il mese successivo, diversamente dai termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.

Adozione della fattura elettronica, cosa avviene per l’esterometro?

Infine, l’obbligo di fattura elettronica per i nuovi soggetti comporta anche l’obbligo di comunicare, in via telematica all’Agenzia delle entrate, le operazioni effettuate nei riguardi di soggetti residenti all’estero. La relativa normativa prevista dal comma 3 bis dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015, esclude le sole operazioni per le quali sia stata emessa la fattura elettronica. Oppure per la quale sia stata emessa la bolletta doganale. Pertanto, la comunicazione prevista dall’esterometro potrà essere effettuata, già a partire dal terzo trimestre del 2022, mediante l’espletamento della fattura elettronica. I tempi sono quelli indicati dalle lettere a) e b), del comma 3 bis, dell’articolo 1, del decreto legislativo 127 del 2015.

Partite Iva forfettarie, due anni di scivolo: che cos’è l’exit tax?

Due anni di scivolo per le partite Iva a regime forfettario che dovessero superare la soglia di ricavi e di compensi di 65 mila euro. Il disegno di legge delega fiscale riscrive, dunque, le regole del sistema di flat tax applicato alle partite Iva con imposta fissa del 15% (o del 5% per le partite Iva attive nei primi cinque anni). Il tetto dei 65 mila euro è attualmente invalicabile se si voglia mantenere il regime fiscale di vantaggio. Tuttavia, il provvedimento in arrivo dovrà contenere regole e limiti per evitare che i contribuenti possano adottare dei comportamenti ‘elusivi’.

Partite Iva a regime forfettario, che cos’è l’exit tax di due anni?

Nel testo della legge delega fiscale è prevista l’introduzione della “exit tax”. Si tratta di un percorso specifico per le partite Iva affinché possano non perdere i vantaggi fiscali legati al regime agevolato del forfettario. Si tratterebbe, dunque, di un paracadute di due anni collegato al ritorno al regime ordinario di partita Iva per i forfettari che dovessero superare il tetto dei 65 mila euro di ricavi e di compensi durante l’anno. Nei due anni di sforamento del tetto, i contribuenti applicherebbero un’aliquota Irpef di certo superiore a quella del 15%, purché il superamento avvenga entro determinati limiti. Nel dettaglio:

  • non è stata ancora determinata l’aliquota al di sopra del 15% da applicare;
  • il tetto di ricavi al di sopra dei 65 mila euro per beneficiare dei due anni di exit tax non è stato ancora stabilito.

Quali vantaggi dai due anni di scivolo per le partite Iva forfettarie che superano i 65 mila euro di ricavi e compensi annuali?

L’attuale disciplina stabilisce che le partite Iva a regime forfettario che superino il tetto dei 65 mila euro di ricavi e di compensi annuali debbano perdere completamente i vantaggi del regime fiscale di favore. La perdita si concretizza nell’anno susseguente a quello nel quale si sfori il tetto dei ricavi. Il vantaggio delineato dalla legge di delega fiscale è quello di permettere al contribuente di non uscire in automatico dal regime forfettario e di beneficiare dei due anni di scivolo. Questo meccanismo sarebbe a discrezione del contribuente stesso che potrebbe, in ogni modo, optare per il regime ordinario.

Regime di exit tax per le partite Iva forfettarie: come funzionerebbero i due anni di scivolo?

E, dunque, l’adozione del nuovo scivolo di due anni permetterebbe alle partite Iva che dovessero superare il tetto dei 65 mila euro di poter valutare se nel successivo anno le previsioni sono per una riduzione dei compensi e dei ricavi stessi. Tali da rientrare nella soglia dei 65 mila euro. Si prevede che anche nei due anni di exit tax, il regime fiscale non cambi le regole. Ovvero, le partite Iva forfettarie dovrebbero continuare a calcolare la base imponibile sulla base dei coefficienti di redditività evitando la detrazione dei costi legati all’attività.

Partite Iva, quale scegliere tra lo scivolo dei due anni e il regime ordinario?

Quando scegliere lo scivolo dei due anni e quando invece conviene passare al regime ordinario? Ai fini della scelta è necessario verificare che il margine di attività sia relativamente basso. Dal punto di vita dei costi, è dunque necessario che questi ultimi si prevedano più alti rispetto alle percentuali di redditività che sono alla base del meccanismo forfettario della partita Iva.

Scivolo della partita Iva forfettaria: nella delega indicazioni per evitare comportamenti elusivi

Infine, nella legge di delega fiscale si fa chiaramente riferimento a fare in modo che il nuovo scivolo delle partite Iva a regime forfettario non favorisca comportamenti fiscali che possano ritenersi elusivi. Tra le possibili soluzioni, vi è quella che prevede che il contribuente manifesti la volontà di porre fine al regime forfettario di exit tax. Tale volontà potrebbe essere manifestata sia nella fattura elettronica che nella dichiarazione dei redditi.

Fattura elettronica, quali nuove partite Iva sono obbligate?

Quali sono le nuove partite Iva a regime forfettario obbligate ad adottare la fattura elettronica dal 1° luglio 2022? Il limite minimo di compensi e di ricavi di 25 mila euro, tiene fuori dall’obbligo ancora tanti professionisti, circa la metà degli avvocati e dei consulenti del lavoro in base ai compensi dichiarati nell’anno di imposta 2020. Ecco cosa avverrà a partire tra meno di due mesi.

Partite Iva a regime forfettario: nuovo obbligo di adottare la fattura elettronica, per chi?

Il decreto legge numero 36 del 2022 ha introdotto l’obbligo di adottare la fattura elettronica anche ai soggetti finora esonerati. In primis le partite Iva forfettarie. L’obbligo scatta a partire dal 1° luglio 2022 per tutti i lavoratori autonomi che, nel precedente anno, abbiano conseguito volumi di compensi e di ricavi eccedenti i 25 mila euro.

Fattura elettronica ai forfettari, fino al 30 settembre 2022 regime transitorio

I nuovi contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica potranno beneficiare del regime transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2022. In questo periodo non verranno applicate le sanzioni per chi non emetta la fattura elettronica nei termini dovuti. I nuovi soggetti, infatti, avranno come scadenza il mese successivo a quello dell’operazione per emettere fattura nel formato elettronico.

Fattura elettronica, quali sono le sanzioni previste per chi non emette il documento nelle modalità previste?

Per le partite Iva che non emettano fattura nei modi e nei termini previsti, si applica la sanzione che va dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato. Se la violazione non è rilevante ai fini della determinazione del reddito la sanzione va da 250 a 2 mila euro. L’adozione della fattura elettronica a partire dal 1° luglio per i nuovi soggetti obbligati potrebbe determinare alcune difficoltà di gestione dei documenti che fino al 30 giugno potranno continuare a essere emessi nella modalità cartacea.

Fattura elettronica ai forfettari, vantaggi e difficoltà di adozione del formato elettronico

Alcune partite Iva che rientreranno tra i nuovi soggetti obbligati potrebbero pensare di rimandare, quanto più possibile, l’adozione della fattura elettronica dopo il 30 giugno prossimo. In ogni modo, tra le obiezioni che si stanno facendo c’è quella dell’aumento dei costi per l’utilizzo di software adeguati. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione una propria piattaforma di gestione delle fatture e di invio ai clienti tramite il Servizio di interscambio (Sdi). Il servizio è gratuito. Sulle difficoltà di utilizzo del nuovo sistema, in molti confermano che dopo poche emissioni, si prende dimestichezza e si possono valutare i vantaggi nell’aver adottato un sistema che permette l’invio e la conservazione dei documenti in maniera facilitata dall’elettronica.

Chi sono i nuovi soggetti obbligati alla fattura elettronica?

Tra i nuovi obbligati ad adottare la fattura elettronica, sono circa la metà gli avvocati che sono sotto la soglia dei 25 mila euro di compensi e di ricavi annui e che, dunque, potranno continuare ad utilizzare il formato cartaceo. Infatti, nel 2020 su 241.830 avvocati, circa la metà, pari a 118.695 avvocati, hanno dichiarato redditi alla Cassa forense non eccedenti i 25 mila euro. Proiettando il dato dei compensi e dei ricavi all’anno 2021, circa la metà dei professionisti dovrebbe rimanere fuori dall’obbligo di fattura elettronica. La stesso prospettiva riguarda i consulenti del lavoro. L’Enpacl calcola che 12.731 professionisti hanno superato la soglia dei 25 mila euro di ricavi e compensi nel 2020. Quasi altrettanti ne sono al di sotto (11.541 professionisti).

Chi dovrà aderire alla fattura elettronica tra i professionisti?

Tra i professionisti che dovranno aderire in massa al nuovo regime di fattura elettronica rientrano i commercialisti e gli esperti contabili. Considerando che avranno l’obbligo i forfettari con volumi di ricavi e di compensi da 25 mila e 65 mila euro (limite della flat tax), solo poco più di 14 mila professionisti appartenenti alla categoria sono al di sotto dei 25 mila euro. La stragrande maggioranza (oltre 67 mila professionisti) ha avuto volumi di ricavi e di compensi sopra i 25 mila euro nel 2020.

L’Abc della fattura elettronica, la guida per i forfettari: errori, esoneri e compilazione

La fattura elettronica è la principale rivoluzione in materia fiscale che riguarda i lavoratori autonomi. Tutte le Partite Iva dovranno adeguarsi alla grande novità fiscale che il governo ha introdotto. Anche chi rientra nel regime di maggior vantaggio che è il forfettario.

Regime forfettario e fatturazione elettronica, la guida

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutte le Partita Iva. Ed è un obbligo che per il regime forfettario scatta il prossimo primo luglio. È da quel giorno che scatterà l’obbligo della fattura elettronica anche per quegli imprenditori e quei professionisti in regime forfettario, quelli che hanno scelto il regime di maggior favore fiscale. Cambia tutto per quanto riguarda la fattura elettronica, ma non per tutti i contribuenti.

Breve cenno sulla fattura elettronica

Dopo il disco verde da parte della Comunità Europea ormai tutto è pronto per l’ampliamento dell’utilizzo della fattura elettronica per tutte le Partite Iva. È datato 13 aprile 2022 il Consiglio dei ministri del governo presieduto da Mario Draghi che di fatto ha approvato il decreto legge per rafforzare l’attuazione del Pnrr. E dentro il Piano di Ripresa e Resilienza che compaiono quelle misure fiscali di cui da tempo si parlava, ovvero  le misure fiscali come la fattura elettronica obbligatoria anche per le Partite Iva in regime forfettario. L’ufficialità è ornai definitiva vista la pubblicazione del decreto legge n° 36 del 2022 nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 aprile. Con la pubblicazione in Gazzetta avvenuta sabato scorso, è stata confermata la data di avvio di questa estensione della fatturazione elettronica a partire dal primo luglio 2022.

Per quali forfettari scatta l’obbligo dal prossimo primo luglio

Inizialmente il decreto doveva contenere l’estensione a macchia d’olio. Infatti doveva riguardare la generalità dei forfettari. Un leggero ammorbidimento è stato introdotto durante l’iter burocratico della misura. Un depotenziamento evidente che si legge adesso nel testo finiti sabato 30 aprile in Gazzetta Ufficiale. L’introduzione di un tetto prestabiliti, esclude alcuni contribuenti da questo obbligo dal primo luglio. Il tetto è pari a 25.000 euro. Chiunque sta sotto a tale importo soglia, può essere considerato esonerato da questo obbligo. Un primo dubbio quindi è fugato del tutto per quanti si chiedevano se eventuali esoneri fossero previsti.

L’elenco dei contribuenti obbligati

Dovranno quindi adeguarsi alla nuova fatturazione elettronica i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio e al regime forfettario previsti dal decreto legge n° 98 del 2011, all’articolo n° 27 commi 1 e 2 e dalla legge 190 del 2014 all’articolo n° 1 commi dal 54 all’89.

Stesso obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore che hanno optato per il regime di vantaggio Iva. Per questi ultimi solo se il limite di utili registrati è al di sotto di 65.000 euro.

I casi di esonero dalla fatturazione elettronica nello specifico

Come dicevamo ci sono contribuenti esentati da questo obbligo per i forfettari. I dettami normativi sulla fattura elettronica per i forfettari, che resta un potenziamento di questa novità votata al contrasto dell’evasione fiscale, sono tutti inseriti nel decreto.  Dal primo luglio 2022 l’obbligo di emettere le fatture, solo in modalità elettronica con tanto di utilizzo del Sistema di interscambio, riguarderà ogni operazione tra Partite Iva e soggetti in genere,  residenti o che hanno portato l’azienda, a stabilirsi nel territorio italiano.

Fino al 31 dicembre 2023 però, vige la deroga per le Partite Iva in regime forfettario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro. Ed esonerati anche i neo Partita Iva, cioè chi la apre nel corso del corrente anno 2022.

Altri chiarimenti sulla fattura elettronica, soprattutto il paragone con la versione cartacea

La fattura elettronica è diversa da quella tradizionale e cartacea. Infatti la versione elettronica deve necessariamente passare per un device tecnologico, sia esso un OC o un tablet. Niente più fatture cartacee e blocco fatture da comperare.

Inoltre la trasmissione elettronica deve avvenire per il già citato SDI, ovvero il Sistema di Interscambio. Nulla cambia o quasi dal punto di vista della compilazione. Infatti i dati da inserire nella fattura elettronica sono gli stessi della fattura cartacea di sempre. Vanno aggiunti solo i recapiti di posta elettronica, tra cui la PEC (Posta elettronica certificata).

Guida pratica all’utilizzo della fatturazione elettronica

La compilazione della fattura elettronica è assai semplice. Basterà un PC, un tablet o uno smartphone. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il programma per compilare e trasmettere queste fatture in versione telematica.  Una procedura assai snella che parte dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Proprio sul sito ufficiale del Fisco italiano si può scaricare il software di compilazione. Questo se si utilizza un PC. Per altri device invece ci sono Applicazioni apposite. Strumenti che consentono anche di scaricare la ricevuta di regolare invio telematico della fattura.

Sanzioni ed obbligo di archiviazione telematica per la fattura elettronica

Se l’invio deve essere telematico, anche per  l’archiviazione è lo stesso. Sia chi invia che chi riceve il documento fiscale ha l’obbligo di archiviazione telematica. Va ricordato che parliamo di un obbligo, e che ci sono sanzioni per l’invio telematico ritardato. Infatti vengono previste sanzioni fisse da 250 euro (soglia minima) o commisurate all’imponibile del documento, in percentuale compresa dal 90 al 180%.

Utilizzare la fattura elettronica, tutto ciò che c’è da sapere

Dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche per le partite Iva a regime forfettario, finora esonerate. Persiste un tetto di ricavi e di compensi al di sotto del quale l’utilizzo del formato elettronico sarà ancora una scelta. Si tratta delle piccole partite Iva che non superano i 25 mila euro di ricavi e di compensi. Per tutte le partite Iva sopra questa soglia cambia tutto. Ecco quali sono i consigli e le indicazioni da seguire per non commettere errori a chi si affaccia per la prima volta alla fattura elettronica.

Obbligo di fattura elettronica per le partite Iva forfettarie: da quando?

A distanza di un paio di mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo di adozione della fattura elettronica alle partite Iva forfettarie risulta necessario adeguarsi ai nuovi strumenti. Il relativo provvedimento, il decreto legge “Pnrr 2”, che verrà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l’obbligo di fattura elettronica per i soggetti finora esonerati scatterà il 1° luglio 2022 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’esonero per le partite Iva a regime forfettario che hanno compensi e ricavi non eccedenti i 25 mila euro rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Anche le nuove partite Iva che verranno aperte nel 2022 potranno scegliere se aderire alla fattura elettronica oppure no. In ogni modo, il passo è stato già segnato e, obblighi normativi a parte, l’adozione della fattura elettronica potrebbe rappresentare una svolta nell’organizzazione del proprio lavoro e della propria attività.

Quali differenze ci sono tra la fattura elettronica e quella cartacea?

Le differenze sostanziali tra la fattura elettronica e quella cartacea risiedono nella modalità di compilazione, di invio e di conservazione dei documenti. La fattura elettronica, rispetto a quella cartacea, deve essere compilata telematicamente mediante l’utilizzo di un personal computer, di uno smartphone o di un tablet. Dunque dal 1° luglio prossimo, i soggetti rientranti nell’obbligo di adozione del formato elettronico dovranno abbandonare il vecchio “blocco fatture” di carta. L’invio della fattura, poi, dovrà essere effettuato mediante il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate del Sistema di interscambio (Sdi). La piattaforma verifica che i dati della fattura siano completi e corretti e consegna il documento elettronico al destinatario. Il sistema, dunque, permette di abbandonare le vecchie modalità di recapito.

Partite Iva a regime forfettario, come compilare la fattura elettronica?

Le modalità di compilazione della fattura elettronica consistono nell’utilizzare software specifici che elaborano il documento nel formato Xml. Il software si può utilizzare gratuitamente dal portale dell’Agenzia delle entrate “Fatture e corrispettivi”, oppure avvalersi dei tanti servizi offerti da aziende specializzate. Tuttavia, l’utilizzo del formato elettronico consente, tra i vari vantaggi, di non dover compilare tutti i campi per le fatture da inviare allo stesso destinatario. I dati, infatti, possono essere memorizzati per poi procedere alla compilazione veloce del documento. I campi da “popolare” nella fattura elettronica sono gli stessi presenti nella fattura cartacea: non vi sono, dunque, più dati da inserire.

Quali sono i campi più importanti per l’invio della fattura elettronica?

Rispetto alla fattura cartacea, per l’invio di quella elettronica è necessario disporre di un indirizzo telematico al quale il cliente desidera ricevere il documento. Si possono utilizzare, per l’invio, sia il codice destinatario che l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Se il cliente non comunica al mittente della fattura nessuno dei due dati, si può inviare la fattura elettronica al Sistema di interscambio che, in ogni modo, non potrà consegnarla al cliente ma la renderà reperibile nell’area personale del cliente stesso sul portale dell’Agenzia delle entrate. In questi casi, sarebbe meglio fornire anche una copia cartacea della fattura al cliente, ricordandogli che si tratta di una copia del documento di cortesia.

Partite Iva a regime forfettario: quali codici utilizzare nella fattura elettronica?

Le partite Iva a regime forfettarie, nell’utilizzo dei software per l’emissione della fattura elettronica, devono utilizzare il codice RF 19 – Regime forfettario. Oltre al codice, la fattura necessita della marca da bollo di due euro per gli importi eccedenti i 77,47 euro. In tal caso, la piattaforma dell’Agenzia delle entrate permette l’inserimento del bollo in modalità elettronica pagando le marche da bollo dovute anche a cadenza trimestrale. Inoltre, per le partite Iva a regime forfettario è fondamentale utilizzare la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge numero 190 del 2014 così come modificato dalla legge numero 208 del 2015 e dalla legge numero 145 del 2018”.

Invio della fattura elettronica: come essere sicuri che è andato a buon fine?

Infine, tra le diciture da utilizzare nella fatture elettroniche emesse da una partita Iva a regime forfettario è occorrente indicare sempre il codice “Ivan 2.2 – Non soggette altri casi”. Si tratta, infatti, di prodotti e di servizi in regime forfettario e, pertanto, non soggetti ad applicazione dell’Iva. Una volta terminata la compilazione, la partita Iva invia la fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio al destinatario. Al mittente arriva una ricevuta telematica di corretto invio del documento. Può arrivare anche una ricevuta di “corretta consegna” se il documento, oltre a essere stato compilato correttamente, è stato anche ricevuto dal destinatario.

Cosa succede se il destinatario non riceve la fattura elettronica emessa?

Nel caso in cui la fattura elettronica non arrivi a destinazione, il mittente riceve una ricevuta di “mancato recapito“. In tal caso, è necessario verificare il perché e se i dati sono stati correttamente inseriti, compresi il codice destinatario o l’indirizzo Pec. Le fatture elettronica vanno numerate progressivamente per anno. Il numero deve essere unico e riferito alla progressività della data di emissione. Dunque, anche la fattura elettronica deve avere una data di emissione e un numero progressivo unici.

Conservazione delle fatture elettroniche: come si fa?

L’emissione della fattura elettronica comporta anche l’obbligo di conservarle. La conservazione non si fa scaricando la fattura sul computer o su memorie esterne, ma tramite i sistemi di conservazione messi a disposizione (anche dall’Agenzia delle entrate) dai fornitori dei software. La corretta conservazione dei documenti elettronici evita l’applicazione di sanzioni. Ulteriori sanzioni possono essere applicate nel caso di invio errato della fattura elettronica. Infatti, alla ricezione del messaggio di errore nell’invio, è necessario procedere con un altro invio nel termine di cinque giorni. In questo caso, la data e il numero della fattura devono essere uguali al documento risultato errato.

Cosa fare se si sbaglia a inserire informazioni su una fattura elettronica?

In tutti gli altri casi, se l’errore è presente nei dati interni alla fatturazione (e il Sistema di interscambio non ha rilevato errori) è necessario:

  • emettere una nota di variazione;
  • inserire una nota di credito;
  • emettere una nuova fattura.

A tale verifica deve provvedere chi emette la fattura elettronica. Infatti, il Sistema di interscambio non segnala l’errore ed esita la fattura come “emessa”.