Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: è possibile con contributi Enasarco?

Oggi andremo ad approfondire diverse questioni in merito ai contributi Enasarco. Come effettuare la ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo con i contributi e come e cosa sia possibile di tutto ciò.

Enasarco: di cosa si tratta

Innanzitutto, per venire al punto della questione, bisogna capire di cosa si parla quando si parla di Enasarco.

Ebbene, la Fondazione Enasarco (riassunta come Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) é un ente previdenziale specifico per i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio ai quali eroga una serie di servizi pensionistici integrativi ai servizi erogati dall’INPS.

Dunque, si può ben dire che l’Enasarco non è altro che una misura che aggiunge e integra redditi alla pensione Inps. Per dirla in breve, quest’ultima non si può sostituire con quanto maturato presso la prima. Di conseguenza, l’unica via per recuperare le somme consiste nel proseguire col versare volontariamente la contribuzione.

In conclusione, va aggiunto che il contributo Enasarco è un importo pagato da agenti di commercio e rappresentanti come percentuale delle provvigioni maturate. Questo importo deve essere inserito nel modello di fattura e sottratto dall’imponibile.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: sono possibili con Enasarco?

E veniamo, dunque alla domanda centrale della questione.

Innanzitutto, chiariamo di cosa si parla quando si fa riferimento a questi tre procedimenti, ovvero ricongiunzione, totalizzazione e cumulo, prima di capire se essi siano possibili o meno con la contribuzione Enasarco. Per quanto riguarda la ricongiunzione dei contributi, trattasi di quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

D’altro canto, invece, la totalizzazione dei contributi consiste nella possibilità di sommare i periodi contributivi di due od anche più enti di previdenza, per poter quindi conseguire quote di pensione, proporzionali agli stessi contributi versati, a carico delle gestioni interessate.

In ultimo, ma non ultimo vediamo cosa è il cumulo.

Il cumulo contributi è quel particolare meccanismo grazie al quale è possibile aggregare quanto versato al lavoratore in casse previdenziali differenti, perché ha avuto un percorso lavorativo discontinuo.

Quindi, è possibile ottenere queste tre procedure o alcune di esse, attraverso Enasarco?

La risposta, alla fine di tutto ciò è molto semplice e chiara: i contributi Enasarco rappresentano un caso particolare e ad oggi non è possibile ricongiungerli o cumularli con altre tipologie di versamenti obbligatori, ricorrendo agli strumenti ordinariamente previsti: né ricongiunzione, né totalizzazione, né cumulo.

Quindi, attraverso Enasarco non c’è possibilità di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo sono a pagamento?

Molti, ovviamente si chiedono se queste procedure sono gratuite o a pagamento, andiamo a vedere ognuna di esse come consiste.

Per quanto riguarda la ricongiunzione va chiarito che è sempre a pagamento. È gratuita solo in un caso, qualora siate un dipendente pubblico che in passato lavorava presso un ente statale ora chiuso, di conseguenza verreste ricollocati presso un altro ente statale che vi versa i contributi INPS.

Mentre, per quanto concerne la totalizzazione, essa è sempre gratuita. Anche il cumulo avviene gratuitamente. Ed esso consente di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche, comprese le varie casse professionali.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario ed essenziale da sapere e approfondire in merito alla questione legata ai contributi Enasarco.

Come chiudere una posizione Enasarco?

La chiusura della posizione Enasarco deve essere fatta mediante comunicazione dell’agenzia mandante entro 30 giorni dalla fine del rapporto. In caso di comunicazione in ritardo od omessa, è prevista una sanzione di 250 euro. È importante sottolineare che per presentare richiesta di chiusura della posizione Enasarco non è necessario attendere che l’agente finisca di maturare le provvigioni.

Come si chiude la posizione Enasarco?

Entro i 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, il proponente deve fornire comunicazione online alla Fondazione. Per poter inoltre la richiesta di chiusura è necessario collegarsi nell’area del sito corrispondente alla “Gestione mandati“. Con l’inoltro della richiesta, si innesca la domanda e il calcolo della liquidazione, ovvero la procedura Firr Web. L’agenzia preponente deve tener conto dell’eventuale preavviso e, dunque, indicare come data effettiva di cessazione, l’ultimo giorno di collaborazione effettiva con l’ex agente.

Cosa si intende per 30 giorni per la chiusura Enasarco?

Dunque, l’ultimo giorno di lavoro da parte dell’agente è quello cui far riferimento per la cessazione del contratto. Il termine dei 30 giorni per la chiusura della posizione Enasarco tuttavia può dar luogo a situazioni di non facile interpretazione. Può capitare, ad esempio, che l’agente continui a maturare provvigioni anche dopo la scadenza del preavviso e la chiusura del rapporto. Tale situazione può, infatti, innescare il dubbio su come debbano essere pagati i contributi sulle provvigioni residue.

Chiusura Enasarco, non bisogna attendere che l’agente finisca di maturare le provvigioni

Le due questioni, ovvero la chiusura della posizione Enasarco e il versamento dei contributi sulle provvigioni residue sono ben diverse tra loro, anche se strettamente collegate. La comunicazione di chiusura Enasarco è inerente alla sola data di cessazione del contratto di agenzia. Ciò a prescindere dalla circostanza che l’agente avrà ancora o meno delle provvigioni da maturare. In merito ai contributi sulle provvigioni residue, invece, la data di cessazione del contratto serve a interrompere il rapporto previdenziale nel trimestre nel quale si verifica la cessazione. In tal modo si evita che all’agente possano essere attribuiti trimestri di anzianità contributiva non spettanti.

Contributi su provvigioni residue dopo chiusura Enasarco

Per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue dell’agente, e dunque maturate successivamente alla cessazione del rapporto, è necessario compilare la distinta ordinaria. Tale distinta va predisposta fino al momento in cui l’agente, ormai cessato, non compaia più nell’elenco. La distinta normale online contiene l’elenco di tutti i mandati cessati nell’anno in corso.

Versamento contributi Enasarco maturati l’anno dopo

Diverso è il caso in cui il trimestre di riferimento per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue ricade nell’anno solare precedente a quello di maturazione del versamento. Ciò può avvenire, ad esempio, per un agente cessato a fine anno 2019 cui l’agenzia preponente debba versare contributi previdenziali maturati ad agosto 2020. In tal caso, è necessario tener conto di quanto già versato per l’agente nell’anno precedente (il 2019) e il relativo massimale.

Modello G14 online per i contributi agente maturati dopo cessazione contratto

In quest’ultimo caso, ovvero di cessazione del mandato avvenuta nell’anno precedente o ancora anteriore, è indispensabile compilare il modello G14 online. All’interno del modello deve essere indicato il trimestre solare nel quale la provvigione è effettivamente maturata e la data effettiva di cessazione del contratto. Queste indicazioni servono affinché si possa specificare che si tratta di contributi per affari le cui relative provvigioni sono maturate nel trimestre corrente e, pertanto, non sanzionabili, differentemente da contributi versati in ritardo. Inoltre, l’indicazione della data di cessazione del rapporto consente alla Fondazione Enasarco di imputare correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo i contributi versati.

Chiusura Enasarco, come va considerato il preavviso?

La data da comunicare per la chiusura della posizione Enasarco è quella in cui si intende chiuso il contratto. Coincide con l’ultimo giorno di lavoro dell’agente, indipendentemente dal preavviso. Il preavviso può, pertanto, essere compreso nella data di effettiva chiusura del contratto.

Quanto tempo è necessario per ricevere la liquidazione del Firr?

Collegata alla chiusura Enasarco è la liquidazione del Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr). La richiesta di liquidazione deve essere fatta online. L’agente ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della domanda dalla propria area riservata. Inoltre, l’agente può consultare il Disciplinare dei livelli di servizio indicante i tempi massimi di lavorazione delle diverse tipologie di domande.

Liquidazione Fondo indennità di risoluzione del rapporto: come avviene?

L’agente può ricevere la liquidazione del Firr in due modalità:

  • tramite la Banca Nazionale del Lavoro (Bnl);
  • mediante bonifico bancario.

Nel primo caso, l’agente può riscuotere la somma a disposizione presso la Bnl se l’importo non supera i 1.000 euro. Il pagamento avviene presso qualsiasi sportello: l’ex agente dovrà presentare documento di identità e lettera ricevuta dall’Enasarco. Per la seconda modalità è invece necessario che l’agenzia preponente debba inserire le coordinate bancarie (Iban) dell’agente.

Come calcolare il contributo FIRR Enasarco?

Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) comprende i contributi che vengono accantonati dalle imprese mandanti a favore dei propri agenti di commercio. I contributi Firr vengono versati all’Enasarco. Nel momento in cui cessa il mandato di agenzia, l’Enasarco liquida all’agente i contributi accantonati. Se il mandato di un agente cessa nell’arco dell’anno solare ancora in corso, il Fondo indennità di risoluzione rapporto deve essere liquidato dall’impresa stessa direttamente all’agente.

I requisiti delle aziende e degli agenti per il contributo Firr

I requisiti previsti per le aziende in merito al contributo Firr consistono:

  • nell’effettuare la prima iscrizione a Enasarco. L’iscrizione fa ottenere all’azienda il “numero di posizione” che identifica proprio le aziende mandanti;
  • nell’aver conferito minimo un mandato di rappresentanza commerciale o di agenzia.

Gli agenti destinatari dei contributi Firr, invece, possono operare in forma individuale, in forma di società di persone (come società in accomandita semplice o società in nome collettivo) o in forma di società di capitale (società per azione, società a responsabilità limitata).

Pagamento annuale del Firr

Gli importi da versare a titolo di contributi Firr vengono calcolati in funzione delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, del tipo di mandato con il quale lavora l’agente (monomandatario o plurimandatario) e della durata del mandato in mesi. Il calcolo, dunque, deve essere fatto sulla base di determinati scaglioni e il pagamento avviene annualmente. Le imprese, infatti, versano il Firr alla Fondazione Enasarco alla scadenza del 31 marzo dell’anno successivo. Ad esempio, entro il 31 marzo 2021 dovrà essere pagato il Firr del 2020.

Aliquote Firr

Le aliquote del Firr sono stabilite anno per anno nelle seguenti percentuali e per i seguenti scaglioni:

  • per i monomandatari, il 4% sulle provvigioni fino a 12,400 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari sulle provvigioni fino a 6.200 euro all’anno;
  • per i monomandatari l’aliquota è del 2% per la quota delle provvigioni tra i 12.400,01 e i 18.600 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari per le quote delle provvigioni tra i 6.200,01 e 9.300 euro all’anno;
  • l’aliquota dell’1% è pagata dai monomandatari sulle provvigioni oltre i 18.600,01 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari per le quote di provvigioni al di sopra dei 9.300,01 euro all’anno.

Calcolo delle quote del Firr

Volendo calcolare quale sarà la quota del Firr per un agente plurimandatario che abbia lavorato continuativamente dal 1° gennaio al 31 dicembre e con un totale di provvigioni nell’anno pari a 7.800 euro occorrerà considerare percentuali e scaglioni. Dunque, la quota che ricade nel primo scaglione fino a 6.200 euro dovrà essere moltiplicata per il 4% con risultato pari a 248 euro. La quota in questo caso è totale perché le provvigioni superano il limite della quota stessa. La quota che eccede il primo scaglione (ovvero 7.800 – 6.200 = 1.600 euro) dovrà essere moltiplicata per la relativa percentuale, ovvero il 2%. Dunque 1.600 x 2% = 32 euro. Pertanto, il contributo totale Firr dovuto è pari a 248 + 32 euro = 280 euro.

Calcolo Firr per mandato inferiore all’anno solare

Se il rapporto tra l’azienda e l’agente non inizia il 1° gennaio, ma nel corso dell’anno, occorre ridurre gli scaglioni in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare. Ad esempio, se un agente plurimandatario inizia il mandato il 31 agosto e nell’anno solare percepisce un totale provvigioni pari a 6.000 euro, è necessario considerare solo i mesi effettivi, ovvero agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il mese va considerato per intero anche se si lavora un solo giorno. Quindi gli scaglioni si calcolo per i 5 dodicesimi dell’anno solare e diventano:

  • 6.200 euro per 5/12 = 2.583,34  euro, scaglione sul quale si applica il 4%;
  • lo scaglione da 6.200,01 e 9.300,00 diventa da 2.583,35 a 3.875,00 euro applicando i 5/12. Lo scaglione è moltiplicato per la percentuale del 2%;
  • il successivo scaglione delle provvigioni da 9.300,01 euro si riduce a partire da 3.875,01 sul quale si applica l’1%.

Caso di agente con mandato conferito nel corso dell’anno solare

Nel caso in esame, dunque, sui 6.000 euro delle provvigioni guadagnate nei 5 mesi verranno applicate le seguenti percentuali:

  • fino a 2.583,34 euro il 4% = 103,34 euro. Il primo scaglione si prende per intero essendo il totale delle provvigioni maggiore al limite dello scaglione stesso;
  • secondo scaglione, 3.875,00 – 2.583,34 = 1291,66 euro. La percentuale del 2% fa 25,83 euro. Anche il secondo scaglione si calcola per intero;
  • terzo scaglione, 6.000 – 3.875,00 = 2.125 euro x 1% = 21,25 euro;
  • sommando i tre risultati (103,34 + 25,83 + 21,25) si ottiene il contributo totale, pari a 150,42 euro.

Come si versa il contributo Firr?

Il sito Enasarco offre la possibilità di utilizzare anche un calcolatore per determinare quale sia l’importo Firr da versare entro il 31 marzo di ogni anno. Per versare il contributo Firr è necessario entrare nell’area riservata dello stesso sito, all’interno della quale l’impresa preponente compila la distinta on line. Inserendo le provvigioni guadagnate dagli agenti, il sistema restituirà in automatico il calcolo dei contributi dovuti. Per il versamento si può scegliere di:

  • pagare con bollettino bancario Mav. È questo il pagamento classico che il sistema propone;
  • utilizzare in alternativa l’addebito su conto corrente bancario.

Contributo Enasarco, cos’è e come si calcola

Il contributo Enasarco rappresenta una percentuale sulle provvigioni degli agenti di commercio e dei rappresentanti utile a raggiungere il massimale o, almeno, il minimo della contribuzione. L’importo calcolato come contributo Enasarco deve essere inserito nella fattura e sottratto all’imponibile.

Elementi del contributo Enasarco: aliquota contributiva 2021

Per determinare i contributi Enasarco è necessario essere a conoscenza di almeno tre elementi, ovvero l’aliquota contributiva, il massimale e il minimale. Questi ultimi due elementi rappresentano i contributi annui massimi e minimi che gli agenti di commercio versano. L’aliquota contributiva è fissata al 17% e deve essere pagata dal mandante e dall’agente in pari misura, all’8,5% da ciascuno.

Massimali e minimali contributivi annui per agenti monomandatari e plurimandatari

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli importi dei minimali e dei massimali contributivi sono determinati:

  • per l’agente plurimandatario, il massimale annuo per ogni rapporto di agenzia è di 25.682 euro. Al massimale corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro;
  • il minimale contributivo per l’agente plurimandatario per ogni rapporto di agenzia è di 431 euro, pari a 107,75 euro a trimestre;
  • per l’agente monomandatario, il massimale per ogni rapporto di agenzia è di 38.523 euro, con un contributo massimo pari a 6.548,91 euro;
  • il minimale di un agente monomandatario annuo per ogni rapporto di agenzia è di 861 euro, pari a 215,25 euro a trimestre.

Contributo da determinare per ogni trimestre dell’anno

Il contributo di un monomandatario va calcolato, per ciascun trimestre dell’anno, fino a raggiungere il tetto massimo che è pari a 38.523 euro all’anno. Alle provvigioni che superano questo tetto non si dovrà applicare alcuna aliquota, ma l’eccedenza deve essere sempre dichiarata. Ad esempio, se le provvigioni sono pari a:

  • 15.000 euro per il primo trimestre;
  • 20.000 euro per il secondo;
  • 30.000 euro per il terzo;
  • 20.000 euro per il quarto.

Calcolo massimale per un monomandatario

Il contributo Enasarco da pagare si calcola nel modo seguente:

  • per il primo trimestre, 15.000 x 17% = 2.550 euro;
  • nel secondo trimestre, 20.000 x 17% = 3.400 euro;
  • per il terzo trimestre è necessario considerare come base imponibile solo la differenza tra il massimale e quanto già guadagnato, ovvero 38.523 – 35.000. Alla differenza (3.523 euro) si applica l’aliquota contributiva del 17%, pari a 598,91 euro. Ai restanti 26.477 euro delle provvigioni del terzo trimestre non si applica alcuna aliquota, ma vanno ugualmente dichiarati;
  • per il quarto trimestre non vi sono calcoli da fare con l’aliquota contributiva, ma le provvigioni devono essere ugualmente dichiarate.

Massimale dell’agente plurimandatario

Il calcolo del massimale nel caso di un agente plurimandatario è uguale a quello dell’agente monomandatario. È necessario tener conto solo del limite del massimale, fissato per il 2021 a 25.682 euro annui. Pertanto, prendiamo in esame un agente che maturi provvigioni per:

  • primo trimestre 13.000 euro;
  • secondo trimestre 23.000 euro;
  • terzo trimestre 35.000 euro;
  • quarto trimestre 49.000 euro.

Calcolo massimale per agente plurimandatario

Il calcolo dovrà effettuarsi per ogni trimestre, ovvero:

  • per il primo trimestre: 13.000 euro x 17% = 2.210 euro;
  • nel secondo trimestre si fa la differenza tra il massimale e le provvigioni già pagate nel primo trimestre, dunque 25.682 euro – 13.000 euro. Sulla differenza, pari a 12.682, dovrà essere applicato il 17%, pari a 2.156 euro. Ai rimanenti 10.318 euro non dovrà essere applicata l’aliquota contributiva, ma le provvigioni dovranno essere dichiarati;
  • sia nel terzo che nel quarto trimestre le provvigioni dovranno essere dichiarate ma non dovrà essere applicata alcuna aliquota contributiva perché il massimale è stato raggiunto già nel secondo trimestre.

Versamento trimestrale dei minimali

I minimali dei contributi Enasarco, differentemente dai massimali, si calcolano frazionandoli per trimestri. I minimali sono dovuti se il rapporto di agenzia produce provvigioni nel corso dell’anno, ancorché in minima parte. Dunque, se almeno in un trimestre dell’anno si maturano provvigioni dovranno essere pagate anche le quote dei minimali previsti per i restanti trimestri dell’anno, anche se il rapporto è improduttivo. Il minimale non è dovuto solo se tutto l’anno è stato nella globalità improduttivo.

Come si calcola il minimale per i monomandatari e i plurimandatari?

Pertanto, in caso di inizio di attività o di cessazione della stessa nel corso dell’anno, l’importo minimale deve essere frazionato in quote trimestrali e versato per tutti i trimestri dell’anno in ragione della durata del rapporto di agenzia. Analogamente, la differenza tra l’importo minimale e l’entità dei contributi deve essere versata dall’agenzia mandate. Anche per i minimali è possibile utilizzare il calcolatore che il sito ufficiale Enasarco mette a disposizione.

Pagamento dei minimale, un caso concreto di agente monomandatario

Prendendo in esame il caso di un agente monomandatario e considerando che l’importo minimale annuo è di 861 euro, pari a 215,25 euro per ogni trimestre, è possibile calcolare quanto dovuto dall’agente.

  • Se nel primo trimestre, l’agente matura 250 euro di provvigioni, il contributo teorico sarebbe pari a 250 euro per il 17%, pari a 42,50 euro. Tale importo è inferiore al minimale riferito al trimestre (215,25 euro), pertanto è dovuta l’integrazione al minimale a totale carico dell’agenzia mandante. L’integrazione a carico dell’agenzia è pari a 215,25 euro – 42,50 euro = 172,75 euro;
  • per il secondo trimestre, l’agente matura 350 euro di provvigioni. Anche in questo caso si applica l’aliquota contributiva del 17%, generando una contribuzione da pagare pari a 59,50 euro. La differenza per arrivare a 215.25 è versata dall’agenzia mandataria;
  • nel terzo trimestre l’agente non matura contributi, dunque dovrà pagare il contributo minimo di 215,25 euro;
  • se nel quarto trimestre non matura provvigioni, dovrà ugualmente versare la quota minima.

Firmato accordo tra ANAMA, FIMAA ed Enasarco

E’ stato siglato un importante protocollo d’intesa di fondamentale interesse per gli agenti di commercio tra ANAMA, Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari, FIMAA, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, e la Fondazione Enasarco.

Tale accordo ha l’obiettivo di regolare e coordinare l’azione dell’Ente, impegnato nelle ispezioni presso le agenzie, promuovendo l’iscrizione alla suddetta Fondazione dei collaboratori delle agenzie immobiliari stesse, che non svolgono attività di mediazione, e quindi non sono abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione.
Si tratta dunque di soggetti che svolgono attività soltanto connesse ed accessorie alla mediazione vera e propria.
L’attività di mediazione ha subito un grosso restyling nel corso degli ultimi anni, tanto che all’interno delle società che se ne occupano, sono sorte figure professionali nuove, che si occupano della struttura dell’agenzia e del management.

Con questa intesa, sarà ora possibile regolarizzare il rapporto di questi collaboratori con un contratto di agenzia attraverso la loro iscrizione ad Enasarco e previa contestuale iscrizione in Camera di Commercio, nelle apposite sezioni del REA e del registro imprese riservate agli agenti e rappresentanti di commercio.

La decorrenza contributiva partirà solo dal giorno di effettiva iscrizione e non comporterà conseguenze per i periodi pregressi.
Tale procedimento comporterà l’esclusione nei confronti dei soggetti in questione dell’applicazione della legge Fornero, con riferimento alle restrizioni imposte in materia di partite Iva, nonché la possibilità di regolamentare i rapporti con i collaboratori appena avviati al lavoro, in attesa del conseguimento della necessaria abilitazione all’esercizio dell’attività di mediazione.

Vera MORETTI

Carlo Bravi nuovo dg di Fondazione Enasarco

La Fondazione Enasarco ha un nuovo direttore generale: si tratta di Carlo Bravi, un volto molto conosciuto all’interno del’azienda.
Il nuovo Dg, infatti, ha ricoperto vari ruoli nella Fondazione ed è stato in passato dirigente del servizio Affari Legali e direttore dell’Area Istituzionale, che comprende settori strategici del core business aziendale.

Enasarco ha commentato questa nuova nomina considerandola “un altro passo che si unisce ad un complessivo percorso di riorganizzazione e modernizzazione della Fondazione al fine di rispondere al meglio alle variazioni, anche normative e regolatorie, del contesto esterno e alle diverse esigenze della categoria degli iscritti gravata da una crisi che affligge l’intero Paese“.

Gli Organi di vertice hanno accolto il nuovo direttore generale con entusiasmo, tutti concordi che questa scelta rappresenti “il motore di questo rinnovamento e all’insegna della trasparenza e correttezza nonche’ piena condivisione con tutti i pubblici di riferimento delle strategie e delle azioni messe in atto dalla Fondazione“.

Vera MORETTI

Per Enasarco un 2011 in utile

Buone notizie per la Fondazione Enasarco, che chiude il bilancio consuntivo 2011 con un utile pari a 158 milioni di euro (di questi, 20 milioni rappresentano la somma destinata preventivamente al Fondo FIRR, il trattamento di fine rapporto degli iscritti).

I contributi previdenziali ammontano a 776 milioni di euro, rispetto ai 774 del 2010, mentre la spesa per pensioni si è incrementata del 4%. Il saldo dell`assistenza è invece positivo per 36 milioni di euro, in linea con quello del 2010. I contributi assistenziali versati dalle aziende hanno superato i 56 milioni di euro (52 milioni nel 2010), mentre le prestazioni riconosciute ammontano a circa 21 milioni di euro, costo che comprende anche la maggiore spesa relativa alla polizza agenti, scaturita dal miglioramento delle garanzie a favore degli assicurati.

Il rapporto tra il patrimonio e le pensioni erogate è stato pari a 4,9. Il patrimonio netto della Fondazione Enasarco, per effetto dell’utile realizzato, è pari a 4.146 milioni di euro contro i 4.008 milioni di euro del 2010.

Positivi i risultati nell’ambito della gestione immobiliare e finanziaria. La gestione immobiliare evidenzia un saldo positivo di 41 milioni euro, (euro 51 milioni nel 2010). Il rendimento del patrimonio immobiliare si è attestato sull’1,3%.

La gestione finanziaria, nonostante la pesante situazione dei mercati, evidenzia un saldo positivo di 43 milioni di euro (euro 34 milioni nel 2010). Il bilancio consuntivo 2011 evidenzia anche il contenimento delle spese generali, che si attestano sui 5,4 milioni di euro, al di sotto della soglia del 4% dei contributi, raccomandata dai Ministeri Vigilanti, e in linea con i risparmi pianificati e gli obiettivi di budget.

Per quanto riguarda il piano di dismissione del patrimonio immobiliare, entro l’estate salirà a 10mila il numero delle lettere inviate agli inquilini per poter esercitare il diritto di prelazione all’acquisto.

Fnaarc: la Fondazione Enasarco deve essere messa in sicurezza

Il 9 maggio scorso presso Ascom Confcommercio Torino, si è svolto un convegno su temi di grande importanza per gli agenti e rappresentanti di commercio: la riforma della Fondazione Enasarco e i nuovi corsi di formazione alla luce della direttiva Bolkestein. Il presidente di Fnaarc Adalberto Corsi ha ricordato: “La messa in sicurezza della nostra Fondazione di previdenza integrativa era ed è un imperativo per la nostra Federazione. Era fondamentale intervenire per garantire il pagamento delle pensioni per un lungo periodo tenuto conto degli obblighi di legge e dell’innalzamento dell’aspettativa di vita”.

Il presidente ha proseguito: Il sacrificio richiesto agli agenti ed alle case mandanti con l’innalzamento delle aliquote contributive è stato necessario. Fnaarc si è battuta affinché l’incremento delle aliquote fosse spalmato in più anni, ed infatti la riforma, che troverà applicazione a partire dal 2012, andrà a regime nel 2020 e la sostenibilità garantita oltre il 2054″.

La legge finanziaria del 2007 ha obbligato le Fondazioni previdenziali di diritto privato, come l’Enasarco, di dotarsi di mezzi propri sufficienti a garantire la sostenibilità per un periodo di 30 anni, con proiezione a 50 anni (la precedente legge richiedeva mezzi propri sufficienti a garantire la sostenibilità per un periodo di 15 anni). La situazione è però critica in quanto mancano sicurezze circa la sostenibilità della Fondazione in vista della nuova legge.

In merito è intervenuto anche il presidente regionale Fnaarc Gino Mattiolo: “con il recepimento della direttiva Bolkestein nell’ordinamento italiano – ha spiegato – è stato chiarito che l’attività dell’agente di commercio può essere avviata solo da persone in possesso di precisi requisiti di scolarità, o professionalità, o di partecipazione ad un corso di formazione, in assenza dei quali le Camere di Commercio non possono iscrivere i richiedenti come agenti di commercio. La direttiva quindi lascia invariati i precedenti requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività, ma elimina il Ruolo Agenti tenuto presso le Camere di Commercio, che costituiva garanzia della professionalità e della moralità dell’agente a tutela della clientela, del preponente e del consumatore finale. Non poteva essere iscritto al Ruolo o ne veniva cancellato, l’agente sottoposto a procedure concorsuali”.