Concordato preventivo biennale bollinato: legittima l’evasione?

Dopo settimane dalla stesura definitiva, il testo del decreto che istituisce il concordato preventivo biennale è stato bollinato. Molti sono coloro che ritengono che possa legittimare l’evasione fiscale, ecco perché.

Bollinato il testo del concordao preventivo biennale: è definitivo

Il concordato preventivo biennale prevede che il contribuente e il Fisco si accordino sulle imposte da versare per gli anni di imposta 2024- 2025, per due anni, qualunque sia il reddito effettivamente prodotto non sarà possibile applicare una tassazione diversa. La proposta del Fisco viene fatta tenendo in considerazione i redditi prodotti negli anni precedenti. Ciò implica che per chi guadagna di più vi è un potenziale risparmio di imposta, per chi guadagna di meno, invece, vi è il rischio di pagare più tasse.

Rispetto alla versione iniziale vi sono delle novità, tra queste vi è l’apertura ai forfettari e la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale anche con un punteggio ISA (indice sintetico di affidabilità fiscale), inferiore a 8. Proprio questo elemento ha indotto molti a ritenere che con il concordato preventivo biennale vi è il rischio di incentivare l’evasione fiscale.

Per i forfettari il concordato preventivo biennale è disponibile solo per l’anno di imposta 2024 e, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia delle Entrate, potranno decidere di aderire entro il 15 ottobre 2024, quando ormai già conoscono in modo abbastanza preciso l’andamento dell’anno.

Soggetti esclusi dal concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale potenzialmente riguarda 4,5 milioni di partite Iva. Il concordato è riservato ad autonomi e imprese con redditi fino a 5 milioni di euro. Naturalmente non può aderire chi negli anni compresi tra il 2021 e il 2023 non ha presentato la dichiarazione dei redditi, perché la proposta è comunque basata sui dati economici di questo triennio.

Il software predisposto per la formulazione della proposta di tassazione tiene in considerazione i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate in quanto contenuti nelle banche dati, ad esempio i dati della fatturazione elettronica, tiene inoltre in considerazione ulteriori dati che non sono in possesso della stessa e che dovranno essere indicati dal contribuente utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024.

Nel frattempo si è in attesa di ulteriori tre decreti attuativi di cui uno indica l’esatta metodologia con la quale l’Agenzia formula la proposta di tassazione. Un altro dovrà indicare i dati da comunicare telematicamente al Fisco ai fini della formulazione della proposta di concordato. Infine, è atteso un decreto del MEF, con l’elenco delle circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale.

La proposta comunque non sarà basata solo sui redditi dichiarati, ma anche su dati di settore, punteggio Isa, se l’affidabilità è bassa la tassazione potrà aumentare infine la proposta tiene conto degli andamenti economici dei mercati.

Occorre ricordare che i contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale potranno essere sottoposti a controlli di particolare tenore.

Leggi anche: Concordato preventivo biennale per i forfettari, ecco i vantaggi

Concordato preventivo biennale per forfettari, ecco i vantaggi

Il concordato preventivo biennale sta sollevando opinioni contrastanti, ma sono in molti ormai a ritenere che per chi ha scelto il regime forfettario può essere un importante vantaggio. Ecco perché!

Concordato preventivo biennale per i forfettari

Il concordato preventivo biennale prevede che Fisco e contribuente (partita Iva) si accordino sulle imposte da versare per due anni, indipendentemente dal reddito realmente prodotto. L’accordo si basa sui redditi prodotti negli anni precedenti. Questo implica che se si prevede di guadagnare di più, avere le imposte calcolate sui redditi degli anni precedenti può essere un importante vantaggio. Se, invece, si guadagna di meno ci può essere una perdita. Recentemente vi sono state modifiche al regime del concordato preventivo biennale, tra le regole introdotte vi è l’estensione del concordato preventivo biennale anche a chi ha un punteggio Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale) inferiore a 8.

Perché potrebbe essere conveniente per chi è in regime forfettario il concordato preventivo biennale? Ecco cosa pensano gli esperti.

I vantaggi del concordato preventivo biennale per i forfettari

A giocare un ruolo determinante per i forfettari sono i tempi. La piattaforma attraverso la quale i contribuenti devono immettere i dati, contabili e finanziari, necessari alla formulazione della proposta di tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per il 2024 sarà pronta entro il 15 giugno. I contribuenti riceveranno in breve tempo una proposta di tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate basata su un reddito presunto. Per chi è in regime forfettario il concordato preventivo non avrà però durata biennale, ma annuale. Questo è il primo dato da ricordare.

L’accettazione o il rifiuto della proposta da parte del contribuente in regime forfettario dovrà arrivare entro il entro il 15 ottobre 2024. Cosa vuol dire? Che tendenzialmente il contribuente a questo punto dell’anno 2024 già sa qual è il reddito che maturerà entro l’arco dell’anno e di conseguenza può calcolare con suffeciente certezza le imposte che dovrebbe pagare senza aderire al concordato ed è a conoscenza della proposta dell’Agenzia in caso di adesione.

Ricordiamo inoltre che i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario fino a ora non avevano l’obbligo di compilare i questionari degli indici Isa, quindi l’Agenzia delle Entrate non può determinare se il contribuente è affidabile, ne consegue che non può determinare l’imposizione attraverso il concordato preventivo biennale avendo come punto di riferimento l’affidabilità fiscale.

Ricordiamo che il concordato preventivo biennale per i forfettari è applicato in via sperimentale.

Leggi anche: Concordato preventivo biennale esteso, cosa cambia

Fattura elettronica per tutti, cosa cambia dal 1° luglio: la guida

Cosa cambia nel regime di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022? In primo luogo l’estensione della fattura elettronica è a quasi tutti i soggetti economici che finora ne erano esonerati dall’utilizzo. Infatti, da luglio saranno obbligati all’adempimento attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate i soggetti passivi dell’Iva fino a questo momento esonerati. Ovvero le partite Iva a regime forfettario, quelle a regime di vantaggio e gli enti rientranti nella legge 398 del 1991. L’obbligo scatta a chi ha conseguito un volume di compensi o di ricavi nel 2021 eccedente ai 25 mila euro. Al di sotto di questa soglia, l’obbligo scatterà solo a partire dal 1° gennaio del 2024.

Fattura elettronica: le partite Iva che fuoriescano dal regime forfettario sono obbligate dal 1° gennaio 2023

Sarà, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024 che l’obbligo di adottare la fattura elettronica scatterà nei confronti di proprio tutti, indipendentemente dal volume di ricavi o di compensi conseguiti nel 2022. A meno che non vengano a decadere i presupposti favorevoli all’esonero. Ad esempio, una partita Iva che fuoriesca dal regime forfettario e che adotti il regime ordinario è obbligata a utilizzare la fattura elettronica dal 1° gennaio 2023.

Chi è obbligato ad adottare la fattura elettronica da subito?

Pertanto, rientrano tra gli obbligati ad adottare la fattura elettronica dal prossimo 1° luglio i soggetti in regime di:

  • vantaggio, secondo l’articolo 227 del decreto legge numero 98 del 2011;
  • forfettari, secondo l’articolo 1 della legge numero 190 del 2014;
  • speciale come previsto dalla legge numero 398 del 1991. Si tratta delle associazioni senza fini di lucro, ad esempio. Per questi soggetti l’obbligo scatta purché nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito dei proventi dall’attività commerciale per un tetto non eccedente i 65 mila euro.

A disciplinare l’obbligo di adozione della fattura elettronica è il comma 2, dell’articolo 18, del decreto legge numero 36 del 2022 (il cosiddetto decreto “Pnrr 2”). Il provvedimento modifica il comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015.

Quali altri requisiti bisogna possedere per l’adozione della fattura elettronica?

Pertanto, sono obbligati a passare al regime di fattura elettronica tutti i soggetti:

  • passivi Iva;
  • con residenza in Italia o stabili in Italia;
  • per la cessione dei beni o per la prestazione di servizi effettuati riguardo a un soggetto anch’esso residente o stabile in Italia.

I soggetti del reparto sanitario e i produttori agricoli devono emettere fattura elettronica?

In merito ai soggetti appartenenti al comparto sanitario, al momento non vi è ancora l’obbligo di adozione della fattura elettronica. Al contrario, i produttori agricoli – sia nelle vesti di cessionari che di committenti – che si trovino in regime di esonero dagli adempimenti dell’Iva il decreto dell’Agenzia delle entrate datato 30 aprile 2018 estende la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio, accessibile dalla propria area riservato del portale on line dell’Agenzia stessa.

Da quando decorre l’obbligo di fattura elettronica?

L’obbligo dell’adozione della fattura elettronica decorre dal 1° luglio 2022 per le partite Iva e i soggetti finora esonerati che nel precedente anno abbiano conseguito un volume di compensi o di ricavi di almeno 25 mila euro. La decorrenza per tutti gli altri soggetti è dal 1° gennaio 2024. A prevederlo è il comma 3 dell’articolo 18 del decreto legge numero 36 del 2022 (“Pnrr 2”). Pertanto, ai fini dell’obbligo di fatturazione elettronica bisogna far riferimento ai compensi e ai ricavi realizzati durante l’anno di imposta 2021. Nel caso in cui l’attività non sia stata svolta durante tutto l’anno scorso (ad esempio, gli operatori che abbiano aperto partita Iva a metà 2021), l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’intero anno.

Chi ha aperto la partita Iva forfettaria nel 2022, deve adottare la fattura elettronica?

Cosa avviene per gli operatori economici che hanno aperto la partita Iva a regime forfettario nell’anno 2022 ai fini dell’obbligo di fattura elettronica? In questo caso, si ritiene che risulti irrilevante l’ammontare dei compensi e dei ricavi conseguiti nel corso di quest’anno. Dunque, chi ha aperto la partita Iva durante il 2022, adottando il regime forfettario o gli altri regimi speciali, è tenuto all’obbligo di fattura elettronica solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale decorrenza permane se sussistono i presupposti per l’adozione dei regimi di vantaggio fiscale anche nell’anno 2023. Ovvero, quelli previsti dal comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015 per l’esonero della fatturazione dei regimi speciali; e quelli del decreto 398 del 1991 per quanto riguarda i proventi delle attività commerciali svolte nel 2022 dagli enti (il tetto dei 65 mila euro).

Estensione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022: cosa avviene nel primo periodo di applicazione?

Nel primo periodo di adozione a decorrere dal prossimo 1° luglio, la normativa non prevede l’applicazione nell’immediato delle sanzioni in caso di mancato utilizzo della fattura elettronica. Si tratta delle sanzioni previste dal comma 2, dell’articolo 6, del decreto legislativo numero 471 del 1997. Infatti, il comma 3, dell’articolo 18 del decreto legge numero 36 del 2022 prevede che per tutto il terzo trimestre del 2022 (luglio, agosto e settembre), le sanzioni non sono applicate nel caso in cui la fattura elettronica dovesse essere emessa entro il mese successivo rispetto a quello nel quale si sia effettuata l’operazione. Pertanto, nel terzo trimestre dell’anno, chi entra a far parte dei nuovi obbligati all’adozione della fattura elettronica, non riceverà la sanzione nel caso in cui emetta il documento entro il mese successivo, diversamente dai termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.

Adozione della fattura elettronica, cosa avviene per l’esterometro?

Infine, l’obbligo di fattura elettronica per i nuovi soggetti comporta anche l’obbligo di comunicare, in via telematica all’Agenzia delle entrate, le operazioni effettuate nei riguardi di soggetti residenti all’estero. La relativa normativa prevista dal comma 3 bis dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015, esclude le sole operazioni per le quali sia stata emessa la fattura elettronica. Oppure per la quale sia stata emessa la bolletta doganale. Pertanto, la comunicazione prevista dall’esterometro potrà essere effettuata, già a partire dal terzo trimestre del 2022, mediante l’espletamento della fattura elettronica. I tempi sono quelli indicati dalle lettere a) e b), del comma 3 bis, dell’articolo 1, del decreto legislativo 127 del 2015.

Partite Iva forfettarie, due anni di scivolo: che cos’è l’exit tax?

Due anni di scivolo per le partite Iva a regime forfettario che dovessero superare la soglia di ricavi e di compensi di 65 mila euro. Il disegno di legge delega fiscale riscrive, dunque, le regole del sistema di flat tax applicato alle partite Iva con imposta fissa del 15% (o del 5% per le partite Iva attive nei primi cinque anni). Il tetto dei 65 mila euro è attualmente invalicabile se si voglia mantenere il regime fiscale di vantaggio. Tuttavia, il provvedimento in arrivo dovrà contenere regole e limiti per evitare che i contribuenti possano adottare dei comportamenti ‘elusivi’.

Partite Iva a regime forfettario, che cos’è l’exit tax di due anni?

Nel testo della legge delega fiscale è prevista l’introduzione della “exit tax”. Si tratta di un percorso specifico per le partite Iva affinché possano non perdere i vantaggi fiscali legati al regime agevolato del forfettario. Si tratterebbe, dunque, di un paracadute di due anni collegato al ritorno al regime ordinario di partita Iva per i forfettari che dovessero superare il tetto dei 65 mila euro di ricavi e di compensi durante l’anno. Nei due anni di sforamento del tetto, i contribuenti applicherebbero un’aliquota Irpef di certo superiore a quella del 15%, purché il superamento avvenga entro determinati limiti. Nel dettaglio:

  • non è stata ancora determinata l’aliquota al di sopra del 15% da applicare;
  • il tetto di ricavi al di sopra dei 65 mila euro per beneficiare dei due anni di exit tax non è stato ancora stabilito.

Quali vantaggi dai due anni di scivolo per le partite Iva forfettarie che superano i 65 mila euro di ricavi e compensi annuali?

L’attuale disciplina stabilisce che le partite Iva a regime forfettario che superino il tetto dei 65 mila euro di ricavi e di compensi annuali debbano perdere completamente i vantaggi del regime fiscale di favore. La perdita si concretizza nell’anno susseguente a quello nel quale si sfori il tetto dei ricavi. Il vantaggio delineato dalla legge di delega fiscale è quello di permettere al contribuente di non uscire in automatico dal regime forfettario e di beneficiare dei due anni di scivolo. Questo meccanismo sarebbe a discrezione del contribuente stesso che potrebbe, in ogni modo, optare per il regime ordinario.

Regime di exit tax per le partite Iva forfettarie: come funzionerebbero i due anni di scivolo?

E, dunque, l’adozione del nuovo scivolo di due anni permetterebbe alle partite Iva che dovessero superare il tetto dei 65 mila euro di poter valutare se nel successivo anno le previsioni sono per una riduzione dei compensi e dei ricavi stessi. Tali da rientrare nella soglia dei 65 mila euro. Si prevede che anche nei due anni di exit tax, il regime fiscale non cambi le regole. Ovvero, le partite Iva forfettarie dovrebbero continuare a calcolare la base imponibile sulla base dei coefficienti di redditività evitando la detrazione dei costi legati all’attività.

Partite Iva, quale scegliere tra lo scivolo dei due anni e il regime ordinario?

Quando scegliere lo scivolo dei due anni e quando invece conviene passare al regime ordinario? Ai fini della scelta è necessario verificare che il margine di attività sia relativamente basso. Dal punto di vita dei costi, è dunque necessario che questi ultimi si prevedano più alti rispetto alle percentuali di redditività che sono alla base del meccanismo forfettario della partita Iva.

Scivolo della partita Iva forfettaria: nella delega indicazioni per evitare comportamenti elusivi

Infine, nella legge di delega fiscale si fa chiaramente riferimento a fare in modo che il nuovo scivolo delle partite Iva a regime forfettario non favorisca comportamenti fiscali che possano ritenersi elusivi. Tra le possibili soluzioni, vi è quella che prevede che il contribuente manifesti la volontà di porre fine al regime forfettario di exit tax. Tale volontà potrebbe essere manifestata sia nella fattura elettronica che nella dichiarazione dei redditi.

Partite Iva a regime forfettario: ecco quanto si paga di tasse mediamente con la flat tax

Dall’elaborazione dei dati sulle statistiche fiscali del ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi del 2021 emergono i guadagni delle partite Iva a regime forfettario. Tra aderenti alla flat tax e vecchi minimi, sono 1,7 milioni le partite Iva iscritte al regime fiscale di vantaggio. Tuttavia, considerando le nuove aperture di partita Iva, potrebbe essere stato già superato il tetto dei due milioni di contribuenti che scelgono il regime agevolato. In tutto, dalla flat tax arriva un gettito di imposte pari a 2,3 miliardi di euro per un prelievo fiscale di oltre 1.550 euro per partita Iva.

Partite Iva a regime forfettario, quante sono nel 2022?

Dall’elaborazione dei dati del ministero dell’Economia e delle Finanze emerge che il numero di partite Iva a regime agevolato (forfettari e vecchi minimi) ha superato quota 1,7 milioni. Se si aggiungono le nuove aperture (nel 2021 sono state più di 239 mila le nuove partite Iva forfettarie) e quelle del 1° trimestre del 2022 (all’incirca 100 mila nuove aperture), nell’anno in corso si supereranno abbondantemente i due milioni di partite Iva a regime di flat tax.

Partite Iva flat tax, quanto guadagnano mediamente?

I dati, inoltre, evidenziano che le partite Iva a regime di flat tax (con imposta del 15% o del 5% nei primi cinque anni di attività), pagano un volume di imposte pari a 2,3 miliardi di euro. Le informazioni sono tratte dalle dichiarazioni dei redditi del 2021 per l’anno di imposta 2020. Il valore medio di imposta pagato mediamente, dunque, è di 1.556 euro all’anno per ciascuna partita Iva. Il reddito imponibile, sul quale calcolare il carico fiscale, è di 18,9 miliardi di euro che, suddiviso per tutte le partite Iva a regime agevolato, produce un reddito medio di 12.961 euro. Il valore è in diminuzione rispetto all’anno di imposta 2019 (prima del Covid). Infatti, tre anni fa il guadagno medio era di 13.895 euro.

Quante sono complessivamente le partite Iva in Italia?

In totale, considerando tutti i regimi fiscali, il numero delle partite Iva in Italia è pari a 3,7 milioni di contribuenti. Meno della metà aderisce alla partita Iva forfettaria o al regime dei minimi. Sette partite Iva forfettarie su dieci concentrano la propria attività in quattro macro settori:

  • attività professionale, tecnica e scientifica pari al 35%;
  • commercio al dettaglio e all’ingrosso, pari al 14,6%;
  • sanità e assistenza sociale per l’11,9%;
  • altre attività di servizi per l’8%.

Qual è l’imposta media che pagano le partite Iva forfettarie a seconda dei settori di attività?

I dati forniscono anche le differenze di imposta media pagata dalle partite Iva a regime forfettario a seconda del settore di attività. In particolare, dai dati del ministero dell’Economia e delle Finanze emerge che:

  • attività immobiliari con partita Iva a regime forfettario pagano mediamente 2.230 euro all’anno;
  • le attività finanziarie e assicurative, 2.040 euro all’anno;
  • attività professionali, tecniche e scientifiche 1.910 euro all’anno;
  • attività di estrazione di minerali da cave e miniere, 1.890 euro;
  • le attività di costruzioni, 1.870 euro;
  • attività di fornitura di acqua; di reti fognarie; di attività di gestione dei rifiuti e di risanamento 1.820 euro;
  • attività sanitarie e di assistenza sociale, 1.570 euro;
  • le attività di fornitura di energia elettrica; gas; di vapore; di aria condizionata 1.520 euro;
  • i servizi di informazione e di comunicazione, 1.500 euro;
  • le attività manifatturiere, 1.330 euro.

 

 

 

Dichiarazione dei redditi partite Iva: tutte le date

Ecco quali sono le date da rispettare per le partite Iva nella dichiarazione dei redditi 2022. In questa guida illustreremo quando e come si pagano le tasse e le varie scadenze fiscale dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. In particolare è necessario prestare attenzione:

  • al versamento del saldo 2021 e del primo acconto;
  • alle modalità da seguire per il calcolo;
  • al secondo acconto;
  • alla dichiarazione dei redditi.

Partite Iva e lavoratori autonomi: a giugno il pagamento del saldo e del primo acconto

A giugno, le partite Iva e i lavoratori autonomi dovranno versare il saldo e il primo acconto. Per le partite Iva aperte nel corso del 2021 si tratterà del debutto nel versamento delle imposte. Infatti, la legislazione nazionale prevede che la tassazione sul reddito imponibile venga calcolata e poi versata a partire dal mese di giugno dell’anno susseguente, in concomitanza con la dichiarazione dei redditi. La scadenza è dunque fissata al 30 giugno 2022.

Partite Iva e liberi professionisti: entro il 30 giugno 2022 versamento del saldo e della prima rata

Le partite Iva e i liberi professionisti attivi già da anni, a giugno devono fare il calcolo di quanto versare sulla base di quanto già pagato nell’anno precedente. Infatti, nel 2021 sono state già versate o le ritenute a titolo di acconto o di acconti di imposta. E, pertanto, entro il 30 giugno 2022 dovrà essere pagato il saldo e la prima rata dell’acconto dell’Irpef, dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) o dell’imposta sostitutiva per le partite Iva a regime forfettario.

Versamento imposte partite Iva al 30 giugno 2022, si può pagare dopo?

Il primo pagamento di giugno relativo al saldo e alla prima rata delle partite Iva e dei lavoratori autonomi può essere differito di 30 giorni. Non è necessario che ci sia una motivazione da dimostrare, ma la scadenza può essere posticipata al 30 luglio prossimo. Considerando che nel 2022 il 30 luglio capita di sabato, si può procedere con il versamento entro il 2 agosto. Infine, data la pausa estiva, l’ultima data utile disponibile per il pagamento del saldo e della prima rata è quella del 22 agosto 2022. Tuttavia, pagare in ritardo rispetto al 30 giugno il saldo e la prima rata comporta l’addebito degli interessi al tasso dello 0,4%.

Imposte delle partite Iva, come si può rateizzare quanto dovuto?

Le partite Iva possono anche rateizzare gli importi dovuti al 30 giugno a titolo di imposte. Sia che scelgano la scadenza del 30 giugno prossimo che quella del 22 agosto, l’importo da versare può essere rateizzato con scadenza dell’ultima rata al 30 novembre 2022. A questa data corrisponde anche il versamento del secondo acconto. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato solo on line, utilizzando il modello F24.

Partite Iva, come si calcola il saldo e il primo acconto?

Per il calcolo del saldo di imposta, le partite Iva dovranno considerare:

  • il reddito imponibile e la dichiarazione dei redditi;
  • le detrazioni e le deduzioni;
  • quanto già versato nel corso del 2021 come acconto.

Nel momento in cui si determina il saldo dell’imposta del precedente anno, si definisce anche quale acconto dovrà essere pagato. Tale acconto andrà a saldo nel 2023.

A quanto ammonta l’acconto delle partite Iva?

L’imposto dell’acconto delle partite Iva corrisponde al totale dell’imposta dichiarata nell’anno 2022. Il contribuente, tuttavia, nel caso in cui preveda delle riduzioni della propria attività autonoma, può versare a titolo di acconto un importo inferiore. Nel momento in cui viene definito il totale dell’acconto, dovrà essere pagato subito, entro il 30 giugno 2022, il 40% dell’acconto stesso. Le partite Iva forfettarie rientranti negli Indici sintetici di affidabilità (Isa), versano a titolo di acconto il 50%.

Partite Iva e liberi professionisti: entro quando va pagato il secondo acconto?

Il versamento del secondo acconto delle partite Iva e dei liberi professionisti ha scadenza al 30 novembre 2022. Entro questa scadenza, i lavoratori autonomi dovranno pagare la restante parte, ovvero il 60% (o il 50% dei soggetti Isa). Si tratta dell’acconto per il prossimo anno, da versare in via obbligatoria. Nel caso in cui l’acconto dovesse non eccedere l’importo di 257,52 euro, è possibile versarlo in un’unica soluzione con scadenza al 30 novembre 2022. In questo caso, non dovrà essere pagato nulla a giugno.

Dichiarazioni dei redditi delle partite Iva e professionisti: quali sono le date da ricordare?

La dichiarazione della dichiarazione dei redditi delle partite Iva tramite il modello Persone fisiche (Pf) deve essere presentata da tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dall’aver conseguito dei redditi nel periodo di imposta 2021. È quanto prevede l’Agenzia delle entrate con il provvedimento dello scorso 31 gennaio. Pertanto, anche le partite Iva che nello scorso anno non abbiano conseguito guadagni sono tenute a presentare il modello Persone fisiche.

Entro quando deve essere inviato il modello Persone fisiche dai titolari di partita Iva?

Il modello Pf deve essere inviato entro la scadenza del 30 giugno prossimo se si provvede mediante la compilazione del modello cartaceo. In tal caso, il modello va inviato da un ufficio postale. Nel caso in cui si scelga di inviare il modello Pf on line, la scadenza è al 30 novembre prossimo. Lo può inviare direttamente il contribuente o il proprio commercialista.

Partite Iva forfettarie, regime flat tax verso gli 85mila euro

Il meccanismo di flat tax delle partite Iva a regime forfettario potrebbe vedersi elevare il proprio limite di ricavi e di compensi annui da 65 mila euro a 85 mila euro. L’innalzamento della soglia, tuttavia, non è l’unica novità attesa nel disegno di legge delega fiscale. Infatti, nelle intenzioni del governo c’è la riforma della ritenuta d’acconto, da eliminare progressivamente insieme alla mensilizzazione degli acconti. Inoltre, si stanno facendo passi avanti nella direzione del cashback fiscale, la misura che consente di monetizzare subito la percentuale detraibile di determinate spese.

Aumento del regime di flat tax delle partite Iva forfettarie a 85 mila euro: si tratta di uno scivolo

L’aumento della soglia di ricavi e di compensi delle partite Iva a regime forfettario a 85 mila euro non è una estensione definitiva da subito. Si tratterebbe di uno scivolo di 20 mila euro, rispetto ai 65 mila euro attuali, che consente a chi sfori il tetto massimo di ricavi annuali, di non dover passare al regime ordinario di partita Iva. In altre parole, lo scivolo servirebbe a preparare il terreno verso un progressivo innalzamento della soglia di ricavi e compensi annuali di chi è in regime di flat tax. La soglia di 85 mila euro è l’obiettivo finale della riforma delle partite Iva a regime forfetario.

Novità dalla legge fiscale, interventi sull’eliminazione della ritenuta d’acconto

Ulteriori novità sono attese dalla legge fiscale per quanto concerne la ritenuta d’acconto e la mensilizzazione degli acconti. In entrambi i casi, si tratterebbe di un progressivo avvicinamento all’eliminazione dei due strumenti. Inoltre, molte delle attese sono anche per il cashback fiscale. La proposta del Movimento 5 stelle è una delle novità emerse in Commissione Anagrafe Tributaria a chiusura dell’indagine conoscitiva sulla digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali.

Cashback fiscale in arrivo nella legge fiscale, che cos’è?

Il disegno di legge delega di riforma fiscale, dunque, contiene la nuova misura di cashback fiscale che consente ai contribuenti di vedersi accreditare e monetizzare nell’immediato il beneficio fiscale ottenuto da varie spese detraibili. Tali spese sono disciplinate dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Per esempio, se si acquistano farmaci, con il nuovo meccanismo fiscale non si dovrà più attendere la dichiarazione dei redditi per la detrazione del 19% delle spese sostenute. Il beneficio fiscale potrà essere incassato nell’immediato, mediante l’accredito diretto sul conto corrente bancario fornito dal contribuente.

Cashback fiscale, quando è previsto il debutto?

Il disegno di legge delega della riforma fiscale dovrebbe trovare approvazione definitiva al Senato entro la fine di giugno di quest’anno. Nel caso in cui i relativi decreti attuativi venissero adottati in tempi rapidi, il cashback fiscale potrebbe debuttare già a partire dal 2023. Si tratterebbe di immettere nel sistema, e quindi nelle tasche dei contribuenti, liquidità, della quale ce n’è bisogno. Anche se si tratta di somme relativamente basse.

Cashback fiscale, come si utilizza?

Avvalersi del nuovo meccanismo di cashback fiscale non comporta particolari adempimenti da parte del contribuente. Infatti, quest’ultimo dovrà semplicemente comunicare al venditore di un prodotto o al prestatore di un servizio di volersi avvalere del cashback fiscale (al posto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi) nel momento in cui sostiene la spesa. Il venditore o chi presta il servizio dovrà comunicare all’anagrafe tributaria che il contribuente vuole usufruire del cashback fiscale per la spesa sostenuta.

Cashback fiscale, come avviene il rimborso?

Si tratta di un sistema che già ha avuto una sperimentazione molto simile nel momento in cui è rimasto in vigore il Cashback di Stato che permetteva il rimborso del 10% sulle spese effettuate con relativo pagamento con sistemi tracciabili. Le detrazioni sulle spese sostenute e ammesse arriveranno direttamente sul conto corrente del contribuente e notificate mediante l’applicazione Io. In questo modo, il contribuente non dovrà più attendere e certificare le spese sostenute nell’anno di imposta nella dichiarazione dei redditi.

Partite Iva forfettarie e a regime ordinario: come si calcola l’imposta su acquisti e vendite?

Come si calcola l’imposta dovuta dalle partite Iva a seconda che aderiscano al regime forfettario o a quello ordinario? Il regime forfettario è, ad oggi, quello più gettonato per decidere di aprire un’attività autonoma o da libero professionista. Sono infatti notevoli i vantaggi, in termini di imposte e di semplificazioni fiscali, a favore del sistema di favore delle partite Iva. Secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Osservatorio sulle partite Iva, nello scorso anno sono state 239 mila le posizioni aperte aderenti al regime forfettario. L’aumento è stato dell’11% rispetto al 2020. Il che significa che circa il 43% delle nuove aperture di partite Iva è stata effettuata verso il regime di flat tax che assicura un’aliquota d’imposta del 15% (del 5% per i primi cinque anni di nuova attività).

Vantaggi nella scelta della partita Iva a regime di flat tax: semplicità di contabilità

Tra i vantaggi riscontrabili nell’apertura della partita Iva a regime forfettario (o di flat tax) rispetto a quella a regime ordinario c’è la semplicità della contabilità.  Le partite Iva a regime forfettario, infatti, hanno una gestione dell’Iva di molto differente rispetto ai lavoratori autonomi con partita Iva ordinaria. Gli autonomi in regime di flat tax non addebitano l’Iva nella fattura alla propria clientela nel momento in cui vendono una prestazione o un bene.

Partita Iva flat tax, non c’è bisogno di liquidazioni periodiche o dichiarazioni dell’Iva

Inoltre, nel caso di acquisto di un bene o di una prestazione, i forfettari non devono detrarre l’Iva pagata in fattura, come avviene nel regime ordinario. Ciò, dunque, dal punto di vista operativo e contabile rappresenta un vantaggio non di poco conto nella gestione della partita Iva. Infatti, non è necessario effettuare le liquidazioni periodiche dell’Iva. Inoltre, il professionista o l’autonomo forfettario non devono presentare la dichiarazione Iva per i contribuenti.

Tassazione a confronto partite Iva flat tax e ordinarie: il vantaggio del forfettari

Un vantaggio consistente della partita Iva a regime forfettario risiede nel confronto di tassazione a proprio favore rispetto al regime ordinario. In primis la tassazione è più bassa per alcune tipologie di contribuenti forfettari come gli artigiani e i commercianti. Le due categorie possono godere di uno sconto opzionale del 35% sui contributi versati all’Inps annualmente. Le altre categorie rientranti nella flat tax non hanno lo stesso sconto contributivo ma una percentuale che per il 2022 è pari al 25,72% calcolata sull’imponibile ottenuto forfettariamente, e dunque non su tutti i ricavi percepiti. Inoltre, la tassazione è esclusa dalle aliquote Irpef e si applica al 15% o al 5% nei primi cinque anni di attività.

Gestione dell’Iva nel regime ordinario e semplificato: quali vantaggi?

Rispetto alla partita Iva a regime forfettario, gli autonomi del regime ordinario e semplificato devono applicare l’Iva sulla cessione dei beni o sulla prestazione dei servizi. Dunque, autonomi e professionisti devono addebitare l’Iva verso il cliente che sta acquistando il bene o il servizio e poi versarla allo Stato ogni tre mesi od ogni mese. Allo stesso tempo, sugli acquisti di beni e di servizi le partite Iva ordinarie devono detrarre l’Iva pagata dal totale dell’Iva dovuto sulle vendite. Il che significa che ogni bene venduto o servizio reso genera un’Iva a debito il cui importo viene detratto dall’Iva pagata sugli acquisti dai fornitori. E pertanto, almeno parte dell’Iva pagata ai fornitori può essere recuperata.

Partite Iva a regime ordinario, il meccanismo dell’Iva a debito e a credito

Quest’ultimo passaggio dell’Iva a debito e a credito rappresenta una valutazione di non poco conto nella scelta tra partita Iva a regime forfettario o a regime ordinario. Infatti, la partita Iva forfettaria può convenire ai lavoratori autonomi che non hanno tanta Iva da detrarre. A maggior ragione che, in questa situazione, hanno una più ampia semplificazione nella gestione dell’Iva, non dovendo procedere con il versamento mensile (o trimestrale) e con la dichiarazione Iva. Tale regime, tuttavia, può non produrre gli stessi vantaggi nel caso in cui il lavoratore autonomo procede con investimenti e acquisti che generano un notevole quantitativo di Iva a credito. Con il regime di flat tax questo credito verrebbe perduto. Al meccanismo dell’Iva a credito e a debito, si aggiunge la tassazione del regime ordinario che deve essere calcolata secondo le normali aliquote Irpef.

Partite Iva a regime forfettario e ordinario: quale scegliere?

Al contrario, la partita Iva a regime forfettario è certamente non vantaggiosa se gli investimenti e gli acquisti per svolgere l’attività sono notevoli. In questi casi, sarebbe meglio scegliere un altro regime di partita Iva. Ma nella scelta deve certamente essere fatta una valutazione dell’imposta, di sicuro più alta nel regime ordinario. E dunque chiedersi se il recupero dell’Iva compensa la maggiore imposizione fiscale del regime ordinario.

Fattura elettronica, quali nuove partite Iva sono obbligate?

Quali sono le nuove partite Iva a regime forfettario obbligate ad adottare la fattura elettronica dal 1° luglio 2022? Il limite minimo di compensi e di ricavi di 25 mila euro, tiene fuori dall’obbligo ancora tanti professionisti, circa la metà degli avvocati e dei consulenti del lavoro in base ai compensi dichiarati nell’anno di imposta 2020. Ecco cosa avverrà a partire tra meno di due mesi.

Partite Iva a regime forfettario: nuovo obbligo di adottare la fattura elettronica, per chi?

Il decreto legge numero 36 del 2022 ha introdotto l’obbligo di adottare la fattura elettronica anche ai soggetti finora esonerati. In primis le partite Iva forfettarie. L’obbligo scatta a partire dal 1° luglio 2022 per tutti i lavoratori autonomi che, nel precedente anno, abbiano conseguito volumi di compensi e di ricavi eccedenti i 25 mila euro.

Fattura elettronica ai forfettari, fino al 30 settembre 2022 regime transitorio

I nuovi contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica potranno beneficiare del regime transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2022. In questo periodo non verranno applicate le sanzioni per chi non emetta la fattura elettronica nei termini dovuti. I nuovi soggetti, infatti, avranno come scadenza il mese successivo a quello dell’operazione per emettere fattura nel formato elettronico.

Fattura elettronica, quali sono le sanzioni previste per chi non emette il documento nelle modalità previste?

Per le partite Iva che non emettano fattura nei modi e nei termini previsti, si applica la sanzione che va dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato. Se la violazione non è rilevante ai fini della determinazione del reddito la sanzione va da 250 a 2 mila euro. L’adozione della fattura elettronica a partire dal 1° luglio per i nuovi soggetti obbligati potrebbe determinare alcune difficoltà di gestione dei documenti che fino al 30 giugno potranno continuare a essere emessi nella modalità cartacea.

Fattura elettronica ai forfettari, vantaggi e difficoltà di adozione del formato elettronico

Alcune partite Iva che rientreranno tra i nuovi soggetti obbligati potrebbero pensare di rimandare, quanto più possibile, l’adozione della fattura elettronica dopo il 30 giugno prossimo. In ogni modo, tra le obiezioni che si stanno facendo c’è quella dell’aumento dei costi per l’utilizzo di software adeguati. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione una propria piattaforma di gestione delle fatture e di invio ai clienti tramite il Servizio di interscambio (Sdi). Il servizio è gratuito. Sulle difficoltà di utilizzo del nuovo sistema, in molti confermano che dopo poche emissioni, si prende dimestichezza e si possono valutare i vantaggi nell’aver adottato un sistema che permette l’invio e la conservazione dei documenti in maniera facilitata dall’elettronica.

Chi sono i nuovi soggetti obbligati alla fattura elettronica?

Tra i nuovi obbligati ad adottare la fattura elettronica, sono circa la metà gli avvocati che sono sotto la soglia dei 25 mila euro di compensi e di ricavi annui e che, dunque, potranno continuare ad utilizzare il formato cartaceo. Infatti, nel 2020 su 241.830 avvocati, circa la metà, pari a 118.695 avvocati, hanno dichiarato redditi alla Cassa forense non eccedenti i 25 mila euro. Proiettando il dato dei compensi e dei ricavi all’anno 2021, circa la metà dei professionisti dovrebbe rimanere fuori dall’obbligo di fattura elettronica. La stesso prospettiva riguarda i consulenti del lavoro. L’Enpacl calcola che 12.731 professionisti hanno superato la soglia dei 25 mila euro di ricavi e compensi nel 2020. Quasi altrettanti ne sono al di sotto (11.541 professionisti).

Chi dovrà aderire alla fattura elettronica tra i professionisti?

Tra i professionisti che dovranno aderire in massa al nuovo regime di fattura elettronica rientrano i commercialisti e gli esperti contabili. Considerando che avranno l’obbligo i forfettari con volumi di ricavi e di compensi da 25 mila e 65 mila euro (limite della flat tax), solo poco più di 14 mila professionisti appartenenti alla categoria sono al di sotto dei 25 mila euro. La stragrande maggioranza (oltre 67 mila professionisti) ha avuto volumi di ricavi e di compensi sopra i 25 mila euro nel 2020.

Utilizzare la fattura elettronica, tutto ciò che c’è da sapere

Dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche per le partite Iva a regime forfettario, finora esonerate. Persiste un tetto di ricavi e di compensi al di sotto del quale l’utilizzo del formato elettronico sarà ancora una scelta. Si tratta delle piccole partite Iva che non superano i 25 mila euro di ricavi e di compensi. Per tutte le partite Iva sopra questa soglia cambia tutto. Ecco quali sono i consigli e le indicazioni da seguire per non commettere errori a chi si affaccia per la prima volta alla fattura elettronica.

Obbligo di fattura elettronica per le partite Iva forfettarie: da quando?

A distanza di un paio di mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo di adozione della fattura elettronica alle partite Iva forfettarie risulta necessario adeguarsi ai nuovi strumenti. Il relativo provvedimento, il decreto legge “Pnrr 2”, che verrà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l’obbligo di fattura elettronica per i soggetti finora esonerati scatterà il 1° luglio 2022 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’esonero per le partite Iva a regime forfettario che hanno compensi e ricavi non eccedenti i 25 mila euro rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Anche le nuove partite Iva che verranno aperte nel 2022 potranno scegliere se aderire alla fattura elettronica oppure no. In ogni modo, il passo è stato già segnato e, obblighi normativi a parte, l’adozione della fattura elettronica potrebbe rappresentare una svolta nell’organizzazione del proprio lavoro e della propria attività.

Quali differenze ci sono tra la fattura elettronica e quella cartacea?

Le differenze sostanziali tra la fattura elettronica e quella cartacea risiedono nella modalità di compilazione, di invio e di conservazione dei documenti. La fattura elettronica, rispetto a quella cartacea, deve essere compilata telematicamente mediante l’utilizzo di un personal computer, di uno smartphone o di un tablet. Dunque dal 1° luglio prossimo, i soggetti rientranti nell’obbligo di adozione del formato elettronico dovranno abbandonare il vecchio “blocco fatture” di carta. L’invio della fattura, poi, dovrà essere effettuato mediante il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate del Sistema di interscambio (Sdi). La piattaforma verifica che i dati della fattura siano completi e corretti e consegna il documento elettronico al destinatario. Il sistema, dunque, permette di abbandonare le vecchie modalità di recapito.

Partite Iva a regime forfettario, come compilare la fattura elettronica?

Le modalità di compilazione della fattura elettronica consistono nell’utilizzare software specifici che elaborano il documento nel formato Xml. Il software si può utilizzare gratuitamente dal portale dell’Agenzia delle entrate “Fatture e corrispettivi”, oppure avvalersi dei tanti servizi offerti da aziende specializzate. Tuttavia, l’utilizzo del formato elettronico consente, tra i vari vantaggi, di non dover compilare tutti i campi per le fatture da inviare allo stesso destinatario. I dati, infatti, possono essere memorizzati per poi procedere alla compilazione veloce del documento. I campi da “popolare” nella fattura elettronica sono gli stessi presenti nella fattura cartacea: non vi sono, dunque, più dati da inserire.

Quali sono i campi più importanti per l’invio della fattura elettronica?

Rispetto alla fattura cartacea, per l’invio di quella elettronica è necessario disporre di un indirizzo telematico al quale il cliente desidera ricevere il documento. Si possono utilizzare, per l’invio, sia il codice destinatario che l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Se il cliente non comunica al mittente della fattura nessuno dei due dati, si può inviare la fattura elettronica al Sistema di interscambio che, in ogni modo, non potrà consegnarla al cliente ma la renderà reperibile nell’area personale del cliente stesso sul portale dell’Agenzia delle entrate. In questi casi, sarebbe meglio fornire anche una copia cartacea della fattura al cliente, ricordandogli che si tratta di una copia del documento di cortesia.

Partite Iva a regime forfettario: quali codici utilizzare nella fattura elettronica?

Le partite Iva a regime forfettarie, nell’utilizzo dei software per l’emissione della fattura elettronica, devono utilizzare il codice RF 19 – Regime forfettario. Oltre al codice, la fattura necessita della marca da bollo di due euro per gli importi eccedenti i 77,47 euro. In tal caso, la piattaforma dell’Agenzia delle entrate permette l’inserimento del bollo in modalità elettronica pagando le marche da bollo dovute anche a cadenza trimestrale. Inoltre, per le partite Iva a regime forfettario è fondamentale utilizzare la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge numero 190 del 2014 così come modificato dalla legge numero 208 del 2015 e dalla legge numero 145 del 2018”.

Invio della fattura elettronica: come essere sicuri che è andato a buon fine?

Infine, tra le diciture da utilizzare nella fatture elettroniche emesse da una partita Iva a regime forfettario è occorrente indicare sempre il codice “Ivan 2.2 – Non soggette altri casi”. Si tratta, infatti, di prodotti e di servizi in regime forfettario e, pertanto, non soggetti ad applicazione dell’Iva. Una volta terminata la compilazione, la partita Iva invia la fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio al destinatario. Al mittente arriva una ricevuta telematica di corretto invio del documento. Può arrivare anche una ricevuta di “corretta consegna” se il documento, oltre a essere stato compilato correttamente, è stato anche ricevuto dal destinatario.

Cosa succede se il destinatario non riceve la fattura elettronica emessa?

Nel caso in cui la fattura elettronica non arrivi a destinazione, il mittente riceve una ricevuta di “mancato recapito“. In tal caso, è necessario verificare il perché e se i dati sono stati correttamente inseriti, compresi il codice destinatario o l’indirizzo Pec. Le fatture elettronica vanno numerate progressivamente per anno. Il numero deve essere unico e riferito alla progressività della data di emissione. Dunque, anche la fattura elettronica deve avere una data di emissione e un numero progressivo unici.

Conservazione delle fatture elettroniche: come si fa?

L’emissione della fattura elettronica comporta anche l’obbligo di conservarle. La conservazione non si fa scaricando la fattura sul computer o su memorie esterne, ma tramite i sistemi di conservazione messi a disposizione (anche dall’Agenzia delle entrate) dai fornitori dei software. La corretta conservazione dei documenti elettronici evita l’applicazione di sanzioni. Ulteriori sanzioni possono essere applicate nel caso di invio errato della fattura elettronica. Infatti, alla ricezione del messaggio di errore nell’invio, è necessario procedere con un altro invio nel termine di cinque giorni. In questo caso, la data e il numero della fattura devono essere uguali al documento risultato errato.

Cosa fare se si sbaglia a inserire informazioni su una fattura elettronica?

In tutti gli altri casi, se l’errore è presente nei dati interni alla fatturazione (e il Sistema di interscambio non ha rilevato errori) è necessario:

  • emettere una nota di variazione;
  • inserire una nota di credito;
  • emettere una nuova fattura.

A tale verifica deve provvedere chi emette la fattura elettronica. Infatti, il Sistema di interscambio non segnala l’errore ed esita la fattura come “emessa”.