Fino al 30 settembre è possibile ottenere il riconoscimento degli immobili rurali

Ancora pochi i giorni disponibili per presentare la domanda al Ministero dell’Economia per
ottenere il riconoscimento di immobili rurali: la scadenza è fissata per il 30 settembre prossimo.

Il Decreto attuativo è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dove si possono trovare maggiori informazioni al riguardo e le iatruzioni su come completare la presentazione delle domande.

Il Decreto Sviluppo introduce la possibilità di attribuire alla propria abitazione rurale la categoria A/6, di classe R – classe appena istituita con il Decreto – e a fabbricati rurali ad uso strumentale la categoria D/10. Chi possedesse un immobile accatastato in un’altra categoria ma volesse effettuare il passaggio di categoria dovrà presentare una domanda di variazione all’Agenzia del Territorio.

La domanda può essere presentata da chiunque detenga diritti sull’immobile, o da professionisti tutelati, e va integrata con un’autocertificazione che attesti che l’immobile possiede i requisiti necessari per il cambio di categoria da almeno cinque anni, vale a dire almeno dal 2006, a meno che non siano stati acquistati in seguito.

Spetterà poi all’Ufficio del Territorio stabilire se sussistono i requisiti di ruralità che possano convalidare sia l’autocertificazione presentata, sia l’attribuzione della nuova categoria catastale. Ogni strumento, è scritto nel Decreto, sarà valido per accertare l’idoneità della domanda.

L’obbligo di presentazione della domanda non è invece rivolto ai possessori di immobili in grado di cambiare categoria catastale anche se è sicuramente conveniente, in quanto permette di risolvere i problemi fiscali in cui ci si imbatte quando un fabbricato rurale è iscritto in una categoria catastale non corretta, pur di essere esclusi dall’Ici.

Il tempo a disposizione è davvero poco, sarà difficile rispettare la scadenza.

Vera Moretti

Per chi presta assistenza fiscale, compensi con modelli 730


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 12 settembre del decreto ministeriale 14 giugno 2011, viene ufficializzata la rivalutazione degli importi riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d’imposta e ai professionisti abilitati che forniscono assistenza ai contribuenti per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730.

Il compenso per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati passa quindi da 16,03 a 16,29 euro. Per i sostituti d’imposta che hanno raccolto ed elaborato lo scorso anno le dichiarazioni dei propri dipendenti, invece, il compenso è rivalutato da 12,82 a 13,03 euro.
Per le dichiarazioni presentate in forma congiunta il compenso è invece doppio.

Il parametro usato per l’adeguamento dei compensi è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, riferito al 2010. La variazione percentuale comunicata dall’Istituto di statistica per lo scorso anno risulta pari a + 1,6 per cento.

Le modalità per la corresponsione dei compensi dovuti ai Caf e professionisti sono stabilite dal decreto ministeriale de 29 marzo 2007. Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i soggetti interessati presentano al dipartimento Finanze la fattura relativa alle prestazioni effettuate.

L‘Agenzia delle Entrate, dopo aver controllato i modelli ricevuti, comunica al dipartimento Finanze del Mef il numero di dichiarazioni elaborate e trasmesse da ciascun soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Il passo successivo è la liquidazione degli importi.
I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto le somme spettanti per l’attività svolta nel 2010 possono recuperare la differenza riducendo i versamenti delle ritenute fiscali di settembre.

Marco Poggi

Nuovo Fondo per l’imprenditoria giovanile

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prende il via il Fondo di 40 milioni che eroga finanziamenti agevolati per l’imprenditoria giovanile (fino a 35 anni), costutuita o da costituire, fino a novembre 2011.

Verrà data priorità alle iniziative nell’ambito di:
– eco-innovazione,
– innovazione tecnologica;
– recupero delle arti e dei mestieri tradizionali;
– responsabilità sociale d’impresa;
– promozione dell’identità italiana ed europea.

Il Fondo cofinanzia i progetti dei giovani talenti che vogliono investire su innovazione tecnologica e creatività.

I progetti ammissibili sono quelli finalizzati «a promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani», quindi la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, ma anche sostenendo quelle già costituite.

La presentazione delle domande di accesso al “Fondo” potrà essere effettuata dal 7 agosto 2011, e per i 90 giorni sucessivi.
Il plico, redatto in lingua italiana, dovrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Ufficio I, Via della Mercede, 9, 00187 Roma.

Il nuovo Codice del Turismo è Legge

Dallo scorso 6 giugno, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è Legge il nuovo Codice del turismo.

Il nuovo Codice abroga la principale fonte normativa del settore, e ridefinisce il concetto di impresa turistica: non più solo attività recettive, ma anche agenzie di viaggio e tour operator.

Inoltre, equipara le imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di vario genere.

Il nuovo Codice titola: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.

Infatti, accanto agli articoli del nuovo Codice meritano di essere ricordate anche le nuove norme in materia di multiproprietà, riportate nell’art. 2 del D.Lgs. 79/2011 che provvede direttamente a modificare il D.Lgs. 206/2005 (il Codice del consumo). La variazione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE che non fa più riferimento esclusivamente al contratto di multiproprietà ma contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, ossia:

  • contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine,
  • contratto di rivendita,
  • contratto di scambio.

I Notai alla scoperta delle tecnologie. È ufficiale, dal 3 agosto al via gli atti pubblici in formato elettronico.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio il decreto legislativo n. 110/2010 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Il decreto, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale. Il decreto entra in vigore a partire dal 3 agosto 2010.

 Che cos’è l’atto notarile informatico?

È il risultato di un procedimento apparentemente semplice ma in realtà sofisticato dal punto di vista tecnologico. Non si tratta solo di documenti firmati digitalmente dalle parti e dai notai, ma di documenti di cui viene garantita la formazione e la successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurano anche la fruizione. In tal modo il notaio garantisce la sicurezza giuridica con le medesime modalità anche nel mondo del documento informatico.

Diventa così possibile:

  • utilizzare l’atto notarile informatico per gli atti relativi all’acquisto casa, al mutuo o la costituzione di società;
  • eliminare la carta nella fase di redazione e, in particolare, nella “conservazione” degli atti, con un notevole risparmio di costi relativi alla gestione documentale, che diventerà indubbiamente più semplice ed efficiente grazie al formato digitale.

fonte: Consiglio Nazionale del Notariato

Proroga Unico 2010, il Dpcm non è ancora stato pubblicato ma i contribuenti possono stare tranquilli.

L’annunciata proroga per i termini di Unico è ancora non effettiva. Non è stata ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sposta i termini per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore. Ad ogni modo il ritardo di pubblicazione non comporterà alcun problema al contribuente.

Sgravio contributivo 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n.58

Differenze rispetto alle previsioni per il 2008

La Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’ 11 marzo 2010 ha pubblicato il Decreto dal Ministero del Lavoro del 17 dicembre 2009 con il quale si rende operativo per l’anno 2009 lo sgravio contributivo.

Si tratta della quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello.

A tal proposito, è bene sottolineare le differenze di quanto previsto per l’anno 2008:

– il tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio è passato dal 3% al 2,25%
– non è necessario ricorrere al cosiddetto “click day”

Modalità per le agevolazioni

I datori di lavoro sono tenuti a presentare la apposita domanda in via telematica all’INPS (i termini sono quelli che lo stesso Istituto renderà noti con apposita comunicazione) e, per la prima volta, sono loro a richiedere lo sgravio contributivo anche per i contratti che non sono già stati depositati presso la DPL, purché il deposito avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Paola Perfetti

Gli incentivi all’autoimprenditorialità sono legge

I benefici fiscali e il ruolo dell’INPS per le nuove attività

Il beneficio all’ autoimprenditorialità è divenuto una legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010.

Dopo il Decreto n. 49409 del 18 dicembre 2009 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito indicazioni in merito alla corresponsione dell’incentivo previsto, ecco le informazioni sui benefici fiscali per chi desidera mettersi in proprio.

Beneficiari

Gli incentivi all’autoimprenditorialità sono rivolti a quei lavoratori ai quali erano stati precedentemente destinati ammortizzatori sociali in deroga o sospesi negli anni 2009 e 2010, insieme a coloro che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale, una microimpresa, o per associarsi in cooperativa.

L’incentivo previsto dall’articolo 7-ter, comma 7, della Legge n. 33/2009 consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione) per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

Ruolo dell’INPS

Per avvalersi di questo beneficio, i lavoratori devono presentare domanda all’INPS in cui specificare l’attività da intraprendere.

A questo punto l’INPS è chiamato ad accertare il diritto del beneficiario a usufruire dell’ammortizzatore sociale in deroga o all’indennità di disoccupazione; verifica l’idoneità della documentazione presentata; e in seguito quantifica il beneficio spettante.

L’INPS eroga allora il 25% dell’incentivo e interrompe l’erogazione al reddito dello stesso lavoratore; il rimanente 75% del beneficio viene somministrato dallo stesso Ente dopo che il lavoratore avrà presentato la documentazione completa di ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa.

Paola Perfetti