Cosa succede quando un minore eredita un’azienda?

I minori, come già visto in precedenza, possono ereditare dei beni, sia a titolo di successione testamentaria sia in caso di successione senza testamento. Quando si tratta di beni di facile gestione, tutto è più semplice, mentre possono esservi difficoltà nel caso in cui si tratti di un’attività commerciale, un’azienda. Ecco cosa succede quando un minore eredita un’azienda.

Ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione

La legge prevede che quando è necessario gestire beni dei minori, chi esercita la responsabilità genitoriale o i tutori devono occuparsi dell’ordinaria amministrazione, questa è inerente gli atti che non possono mettere a rischio il patrimonio del minore. Nel caso in cui invece gli atti possano mettere a rischio il suo patrimonio, i genitori per poter agire hanno bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare.

L’articolo 320 del codice civile in modo esplicito afferma che l’accettazione dell’eredità fa parte degli atti di straordinaria amministrazione. Da ciò discende la prima conseguenza, cioè il minore per poter ereditare un’azienda deve ottenere l’autorizzazione del tribunale previo parere del giudice tutelare. Il giudice concede l’autorizzazione quando ritiene che questa possa essere utile al minore. L’accettazione di eredità da parte del minore è sempre con il beneficio dell’inventario, questo implica che di eventuali debiti del de cuius, il defunto, il minore risponderà esclusivamente con i beni ereditati e non con beni propri.

Superato questo primo scoglio dobbiamo capire una volta che il minore è diventato proprietario dell’azienda chi ha il compito di gestirla e quali sono i limiti della gestione.

Minore eredita un’azienda: chi la gestisce?

Sempre l’articolo 320 stabilisce che il minore può essere autorizzato alla continuazione dell’esercizio di impresa, ma per poterlo fare deve ottenere prima l’autorizzazione del tribunale dietro parere favorevole del giudice tutelare. Al fine di tutelare l’attività stessa in attesa della decisione del tribunale è possibile l’esercizio provvisorio dell’attività stessa, ma previa autorizzazione provvisoria del giudice tutelare.

Già da questa prima fase emerge con tutta evidenza che il legislatore vuole tutelare l’interesse del minore e la produttività dell’impresa stessa, cioè la sua capacità di produrre reddito.

Come funziona la gestione dell’azienda del minore?

La gestione dell’azienda segue le regole ordinarie, quindi i genitori con responsabilità genitoriale si occupano dell’ordinaria amministrazione fino al compimento della maggiore età del figlio. In questo caso si parla anche di genitori in qualità di rappresentanti legali del minore. Per gli atti di straordinaria amministrazione, ad esempio chiusura dell’attività, alienazione della stessa o di un ramo, fusione, trasferimento dell’azienda, trasformazione, occorre l’autorizzazione del tribunale.

L’articolo 324 del codice civile invece stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno anche l’usufrutto sui beni del figlio e i frutti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione dei figli. Questo implica che i frutti possono essere utilizzati anceh per le esigenze dei fratelli di colui che ha ereditato.

Minore eredità un’azienda: quali sono i limiti all’usufrutto legale?

In base all’articolo 324 del codice civile, l’usufrutto sui beni del minore e quindi anche sull’azienda non nasce neanche nel caso in cui i genitori avevano manifestato il loro dissenso all’accettazione dell’eredità e di conseguenza la stessa sia stata accettata dal tutore su autorizzazione del tribunale. Nel caso in cui uno solo dei genitori era favorevole all’accettazione dell’eredità, solo a costui spettano i frutti. In base all’articolo 326 del codice civile l’usufrutto legale, cioè previsto per legge, come quello dei genitori sui beni del figlio, non può essere oggetto di alienazione, pegno o ipoteca, inoltre sullo stesso non possono trovare soddisfazione di creditori dei genitori.

Dei limiti sono previsti anche nel caso in cui il genitore esercente la potestà genitoriale passi a nuove nozze, in questo caso non può usare i frutti per le esigenze della famiglia, ma solo per le esigenze del minore mentre i restanti utili devono essere accantonati per i figli.

Naturalmente sugli atti compiuti dai genitori possono essere effettuati dei controlli, infatti l’articolo 330 del codice civile afferma che il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale se questo viola o trascura i suoi doveri, inoltre può disporre l’allontanamento del figlio.

Limiti del tutore

Nel caso in cui i genitori non esercitino la responsabilità genitoriale, oppure siano venuti meno, l’amministrazione dei beni spetta al tutore, ma questo ha dei limiti diversi rispetto a quelli dei genitori. In questo caso si deve fare riferimento all’articolo 374 del codice civile il quale stabilisce che il tutore senza l’autorizzazione del tribunale non può provvedere a riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.

Naturalmente al tutore non si può riconoscere il diritto al godimento dei frutti prodotti dal bene del minore.

Per saperne di più sulla gestione dei beni del minore, leggi gli articoli:

Amministrazione e vendita beni di minori: come ci si deve comportare

Il minore emancipato: lavorare non basta per ottenere il riconoscimento

Vorresti fare una donazione a un bambino? Ecco come

I minori di età non hanno capacità di agire, cioè non possono porre in essere atti giuridici, ad esempio non possono acquistare un’auto, una casa o stipulare un contratto di lavoro. Tra gli atti che i minori non possono compiere autonomamente c’è anche l’accettazione di una donazione e allora ci si chiede: come fare una donazione a un bambino?

Donazione a un bambino: differenza tra quella di modico valore e donazione di valore

La domanda è importante infatti capita spesso che genitori, nonni o altri parenti vogliano fare delle elargizioni direttamente ai piccoli di casa, ad esempio il nonno potrebbe voler regalare dei soldi al nipote, oppure un terreno o altro immobile in quanto vuole beneficiare direttamente quella persona oppure perché vuole evitare doppi passaggi, prima ai figli e poi ai nipoti, con gli oneri maggiori che ne deriverebbero.

Devono essere fatte delle precisazioni, infatti donazioni di modico valore possono essere fatte senza particolari formalità, ad esempio il nonno può scegliere di andare in posta e sottoscrivere un buono fruttifero postale intestato al minore. Questo non potrà poi essere riscosso fino al compimento della maggiore età del minore stesso, ma di fatto la donazione può essere fatta in modo semplice e soprattutto senza pagare le imposte di donazione.

Diverso però è il caso in cui le donazioni sono di una certa entità. In tali casi occorre determinare se l’accettazione di questo bene possa danneggiare il minore o sia in realtà nel suo interesse. Questo implica che per la donazione di beni a minorenni occorre seguire delle procedure particolari.

Il reale problema è che nel nostro ordinamento non viene chiarito qual è il limite tra una donazione di modico valore e una che non abbia tale caratteristica, sono indicati dei criteri molto generici, infatti per determinare se una elargizione è di modico valore deve essere tenuta in considerazione la capacità economica del donante. Può quindi capitare che una donazione importante di denaro possa non essere considerata come tale, molto dipende anche dalla sensibilità dell’operatore che esegue l’operazione in banca.

Donazione a minori, concepito e non concepito

La disciplina prevista sulla donazione è piuttosto ampia, infatti prevede la possibilità di effettuare una donazione in favore di minori, ma non solo. L’articolo 784 del codice civile stabilisce che la donazione può essere fatta in favore del concepito e anche in favore del figlio di determinate persone sebbene non ancora concepito. Salva diversa disposizione del donante:

  • la gestione dei beni donati al concepito o al soggetto non ancora concepito spetta al donante;
  • i frutti maturati prima del concepimento, ma dopo l’atto di donazione, spettano  al donante, cioè a colui che effettua la donazione ;
  • i frutti maturati prima della nascita a un concepito spettano al donatario/beneficiario.

La procedura per la donazione a un bambino/minore di età

Affinché si possa validamente donare a un minorenne, occorre in primo luogo recarsi da un notaio, infatti le donazioni sono valide se eseguite con atto pubblico e di conseguenza è necessaria la presenza del notaio e di due testimoni (articolo 769 del codice civile). Per quanto riguarda i testimoni, la legge notarile (89 del 1913) all’articolo 50 stabilisce che devono essere persone disinteressate agli atti da compiere. Inoltre devono essere maggiorenni e dotati della capacità di agire. La donazione deve essere fatta con atto scritto. Una volta effettuata la donazione sarà necessario procedere all’accettazione. In caso di persone maggiori di età l’accettazione viene fatta dal donatario, cioè da colui che riceve, tutto però cambia nel caso in cui si tratti di un minorenne.

Per l’accettazione della donazione a un bambino trova applicazione l’articolo 320 del codice civile, il quale stabilisce in modo specifico al comma 3 che i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, non possono accettare o rinunziare a eredità, donazioni o legati senza la previa autorizzazione del giudice tutelare che per ogni atto deve valutare l’interesse del minore e in particolare gli atti devono rispondere a necessità e utilità del minore. Sugli stessi beni l’ordinaria amministrazione spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale ( i genitori congiuntamente), mentre atti di straordinaria amministrazione, ad esempio l’iscrizione di un pegno o ipoteca, devono essere autorizzati dal giudice.

Donazioni a minori e lesione di legittima

Ricordiamo, infine, che le donazioni sono atti di disposizione del patrimonio fatte tra vivi, queste in teoria potrebbero ledere la quota legittima di altri soggetti, ad esempio dei figli o del coniuge del donante. Questo vuol dire che, in seguito alla morte del donante, può essere necessario imputare nuovamente le donazioni al patrimonio al fine di valutare se vi è stata tale lesione.

In caso di esito positivo, potrebbe essere necessario restituire il bene o il suo controvalore, proprio per questo è sempre bene stare attenti a tali atti e il ruolo del giudice tutelare è molto importante. L’azione di lesione di legittima deve essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, questo sottopone il minore a un rischio di lunga durata perché tra la donazione e la morte potrebbero intercorrere molti anni e a questi si devono aggiungere ulteriori 10 anni per la prescrizione. A ciò deve essere aggiunto che neanche eliminerebbe tale rischio un’eventuale rinuncia all’eredità fatta dagli eredi mentre è ancora in vita il donante in quanto la rinuncia all’eredità è valida solo se fatta dopo l’apertura della successione.

Per saperne di più sulla gestione dei beni intestati al minore, leggi l’articolo: Amministrazione e vendita beni di minori: come ci si deve comportare

Forme di risparmio per minori: quando interviene il giudice tutelare?

Molti genitori hanno l’esigenza, o il desiderio, di prevedere forme di risparmio per minori, ad esempio per il futuro percorso universitario o per garantire un gruzzolo per l’acquisto di una casa. In tutti questi casi si possono scegliere forme di risparmio per minori specifiche, ma ci sono dei limiti e dei vincoli da rispettare. Ora cercheremo di capire quali.

Limiti alla responsabilità genitoriale inerente forme di risparmio per minori

Il diritto pone particolare attenzione ai minori di età, questi generalmente non hanno capacità di agire, sono limitati i casi di emancipazione del minore, e di conseguenza non possono stipulare atti, non possono acquistare buoni, aprire conti, fare degli investimenti. Al loro posto devono farlo i genitori che godono della responsabilità genitoriale oppure il tutore. Allo stesso tempo il legislatore non ha voluto dare potere indiscusso a questi soggetti perché non sempre sono in grado di fare scelte che siano favorevoli agli interessi dei minori stessi. Di conseguenza sono previsti degli atti che i genitori possono compiere liberamente e altri che invece necessitano di un autorizzazione del giudice tutelare che rilascia la stessa solo nel caso in cui ravvisi che l’atto che i genitori/tutori stanno per compiere sia favorevole agli interessi dei minori.

Come intestare risparmi ai minori

Fatta questa premessa possiamo parlare di forme di risparmio intestate a minori. Abbiamo già parlato dei Buoni Fruttiferi Postali intestati a minori, ora parliamo di altri atti. Tra questi vi sono i conti deposito o libretti di risparmio postali intestati a minori. Queste forme di risparmio hanno rendimenti non particolarmente elevate e si tratta di forme di risparmio garantite dalla Cassa Depositi e Prestiti nel caso dei libretti postali e dalla Fondo Interbancario per il conto deposito presso banche. Trattandosi di forme di investimento non rischiose, per l’apertura del libretto di risparmio /conto deposito non è necessario avere l’autorizzazione del giudice tutelare. In alcuni casi però, se gli importi che si vogliono versare sono particolarmente elevati, la banca potrebbe trovare maggiore sicurezza nell’ottenere un’autorizzazione. Se ciò dovesse accadere, prima di procedere sarà necessario rivolgersi al tribunale del luogo di residenza del minore.

Ci si potrebbe chiedere quale sia la differenza tra le due tipologie di atto, la stessa è molto semplice, infatti l’apertura di conti deposito con somme di piccola o media entità sono considerati atti di ordinaria amministrazione, tanto più che i fondi appartengono ai genitori che ne dispongono in favore dei figli e che di conseguenza non possono danneggiarli. Quando le somme sono però elevate si configura l’ipotesi di una donazione e quindi atti di straordinaria amministrazione per cui necessita l’autorizzazione. Siccome nel nostro ordinamento non è chiaro il limite tra donazione di modico valore (per cui non c’è bisogno di atto pubblico e formalità varie) e donazione vera e propria, non vi sono regole fisse e le politiche bancarie potrebbero essere più o meno restrittive.

Quando è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare?

L’autorizzazione del giudice tutelare è invece sempre necessaria nel caso in cui prima del compimento del 18° anno di età del bambino, si volessero utilizzare le somme di denaro. Il giudice concede l’autorizzazione nel caso in cui l’atto di disposizione di denaro risponda alle esigenze dei minori. Ad esempio nel caso in cui si sia necessità di pagare particolari cure mediche al bambino. In questi casi si parla anche di vincolo pupillare che cade solo al compimento del 18° anno di vita del bambino.

Le banche inoltre offrono anche altri strumenti peculiari, ad esempio ci sono conti corrente dedicati a minori che però abbiano già compito 12 anni di età, in questo caso viene riconosciuta una piccola autonomia di utilizzo del fondi. Si tratta di particolari strumenti nati per aiutare i piccoli nella gestione dei risparmi, della paghetta. Questi strumenti rispondono anche alla necessità di offrire agli adolescenti degli strumenti di pagamento sicuri e alternativi al contante. Tali conti sono assimilati a denaro corrente e hanno dei limiti di prelievo giornalieri e mensili, sono perfetti da utilizzare soprattutto in caso di gite, viaggi di istruzione, i primi viaggi.

Un esempio di tali strumenti sono i piani di Poste Italiane che prevedono il libretto di risparmio Io Cresco per i bambini da 0 a 12 anni; Io Conosco per i bambini da 12 a 14 anni e con la possibilità di una moderata attività di prelievo da parte dei minori e Io Capisco per gli adolescenti da 14 anni. Il passaggio da una fascia all’altra è automatico.

Investimenti di risparmi di proprietà del minore

Diverso ancora è il caso dei risparmi di proprietà dei minori, in questo caso infatti l’autorizzazione del giudice tutelare è sempre necessaria. Ad esempio il nonno muore lasciando un patrimonio in denaro al nipote di 4 anni, a questo punto i genitori esercenti la reponsabilità genitoriale devono provvedere alla gestione di questi risparmi.

In tal caso se il genitore pensa di investirli in una polizza assicurativa, oppure in un conto deposito deve prima chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare che deve determinare se tale forma di investimento è conveniente per il minore. Questo in base all’articolo 372 del codice civile che stabilisce che per poter investire i beni del minore in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, per l’acquisto di immobili, per depositi fruttiferi, in obbligazioni o mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato patrimoniale è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta a ben vedere di investimenti senza particolari rischi di perdita di capitali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che in casi particolari il giudice tutelare può anche autorizzare investimenti diversi rispetto a quelli ora visti. La formula del comma 4 è abbastanza ampia, ma si deve ritenere che comunque deve motivare la scelta di autorizzare l’investimento in strumenti diversi e che comunque tale investimento deve rispondere a un’esigenza del minore.

Per un’ampia disamina su come comportarsi quando i minori risultano proprietari di beni, leggi l’articolo: Amministrazione e vendita di beni di minori: come ci si deve comportare?