Green pass: slitta al 30 ottobre l’obbligo?

La partenza del Green pass obbligatorio slitta dal 15 al 30 ottobre 2021? Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha rivelato di aver chiesto al governo Draghi di far slittare la data di inizio di obbligo della certificazione verde di quindici giorni, quindi, al 30 ottobre. Tuttavia, la risposta di Mario Draghi è stata negativa, non ci sarà alcuna proroga.

Appare evidente l’intenzione del governo di non voler creare pessimi precedenti, confermando di credere fermamente in ciò che è stato deciso: venerdì 15 ottobre 2021 si parte con il Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

Bombardieri ha posto l’accento anche sull’eventualità di non far pagare i tamponi antigenici che in quanto a validità hanno una durata di 48 ore, per tutti quei lavoratori che devono accedere nei luoghi di lavoro non essendo vaccinati, né guariti negli ultimi sei mesi dal Covid-19, in poche parole, che non possono esibire un Green pass non avendone i requisiti per ottenerlo.

Sulla questione tamponi, il Premier Draghi ha aperto alla possibilità di abbassare i prezzi dei tamponi antigenici (ricordiamo che l’esito negativo di un tampone molecolare ha una validità di 72 ore in relazione alla certificazione verde, ma ha un costo più elevato).

Intanto, a poche ore dal via dell’obbligo di Green pass da presentare nei luoghi di lavoro, i portuali non sono disposti a cedere sulle proprie posizioni. Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali Trieste auspica un rinvio al 30 ottobre, altrimenti si va avanti con lo sciopero, non pare ci sia nemmeno l’interesse ad avere i tamponi gratis, la battaglia è contro la certificazione verde.

Tuttavia, lo stesso Volk ha asserito che con una proroga al 30 ottobre, ci sarebbe il tempo per accordarsi su una soluzione alternativa con il governo che riguardi il Green pass e contestualmente prendere la decisione di non bloccare il porto.

Stefano Puzzer, portavoce del coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste ha dichiarato che sono disposti a bloccare l’economia pur di convincere il governo a togliere il Green pass nei luoghi di lavoro. Puzzer considera una scelta libera quella di vaccinarsi o meno che non può mettere in difficoltà così tante persone in ambito lavorativo. Inoltre, ha aggiunto che l’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, sembra più una scelta economica che sanitaria.

Il porto di Trieste sarà bloccato dal 15 ottobre se il governo non prenderà provvedimenti diversi, ossia togliere l’obbligo del Green pass.

Al momento il governo Draghi è irremovibile, c’è da chiedersi cosa accadrà domani. Intanto, secondo le stime effettuate, il 20% dei lavoratori nel porto di Genova è senza Green pass, percentuale che scende al 10% nel porto di Napoli e al 7% per il porto di Palermo. Situazione abbastanza tranquilla anche nei cinque porti pugliesi, dove oltre il 90% dei lavoratori risulta vaccinato.

Green pass e lavoro: il Garante della privacy da l’ok all’app Verifica C19

Green pass e lavoro è il tema caldo di questi giorni, anche  in merito alla privacy dei dati. Ma il Garante dà il proprio consento all’app Verifica C19.

Cos’è l’App Verifica C19?

Verifica C19 è l’app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19.

Green pass e lavoro: a cosa serve l’app Verifica C19

Il Green pass sarà obbligatorio nel mondo del lavoro a partire dal 15 ottobre, così come previsto dal DL 127/2021. Pertanto le aziende dovranno controllare che i propri dipendenti abbiamo in certificato verde. Ma dovranno farlo nel rispetto dei dati sensibili del lavoratore. In altre parole non potranno chiedere l’obbligo del vaccino, ma solo controllare che il certificato mostrato sia valido.

E su questo tema il Garante della privacy ha dato il suo ok all’utilizzo dell’app Verifica C19 per la lettura dei QR CODE. Unico modo veloce per permettere di effettuare i controlli, senza che ci siano code interminabili davanti le stesse aziende. E rallentare il lavoro proprio nella fase iniziale della giornata. Inoltre il datore di lavoro può comunque effettuare controlli a campione anche durante le ore di lavoro.

Le parole del Garante della Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del certificato verde in ambito lavorativo privato e pubblico. Lo schema sottoposta all’Autorità prevede che l’attività di verifica del possesso del Green pass possa essere effettuata anche attraverso modalità alternativa all’App Verifica C19.

Ad esempio con l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni sdk, rilasciato dal Ministero con licenza oper sourcce. Sistema che deve essere integrato nei sistemi di controllo degli accessi, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della piattaforma NoiPA o del portale istituzionale INPS. Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale- DGC.

Green pass e lavoro: Come scaricare l’App Verifica C19

L’app verifica C19 è scaricabile sul sito Google Play store. L’addetto al controllo può scaricarlo sul portale indicato dall’impresa. Ecco le fasi del controllo come si devono articolare:

  • il soggetto che deve effettuare il controllo chiede al dipendente di mostrare il certificato;
  • utilizzando la app si legge il Qr code e si verifica la sua validità;
  • una volta decodificato il contenuto informativo della certificazione verde Covid-19, l’app mostra le informazioni principali come nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato;
  • il soggetto incaricato procede alla verifica e vista la corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dall’app “Verifica C19” e quelli del documento di identità mostrato dal dipendente.

In nessun caso colui che controlla può chiedere se il certificato verde deriva da vaccinazione eseguita e conclusa o da tampone con esito negativo. Chi non volesse sottoporsi al controllo, verrà considerato assente ingiustificato con relativo sospensione dello stipendio.

 

 

Green pass: dai portuali ai trasporti è rischio blocco totale

Il Green pass nel mondo del lavoro sarà una realtà a partire da domani. Ma il Governo va avanti e portuali e trasportatori protestano.

Green pass: dal porto di Trieste parte la protesta

Il green pass operativo da domani nelle aziende genera polemiche e mal contenti. Da Trieste parte la protesta dei lavoratori portuali, ed annunciata già da qualche giorno. Tuttavia fanno sentire la loro voce anche gli addetti portuali di Genova e Palermo. I rappresentanti di categoria hanno detto che i lavoratori incroceranno le braccia. Ma la protesta non si placa e coinvolge anche i trasportatori.

Ebbene il Paese rischia così la paralisi, tanto scongiurata durante il periodo di lock down. Eppure molti autotrasportatori hanno il passaporto verde. Ma qualcosa non va, visto che i sindacati triestini hanno confermato che molte aziende hanno offerto gratuitamente i tamponi ai propri dipendenti. Ma si rischia di danneggiare irrimediabilmente l’economica. Sono poco più di 300 i lavoratori che protestano, ma sono manifestazioni pacifiche.

Green pass: gli altri porti dell’Italia

I triestini continuano la rivolta invitando tutti i portuali a fermarsi ad oltranza fino a che non sarà revocato l’obbligo del certificato verde. Cosa succede nelle altre città portuali d’Italia? Ebbene Civitavecchia, Napoli e Venezia registrano un alto tasso di vaccinati. Questo lascia ben sperare in un rivolta più marginale, preoccupano città come Gioia Tauro e Livorno. Anche se a dire il vero in queste città non sembrano essere programmati scioperi imminenti.

Tuttavia il governo tira dritto e non vuole tornare indietro sui suoi passi. E come se non bastasse, continuano anche le proteste nelle piazze, come quello che è accaduto a Roma. Ci si prepara ad un fine settimana di fuoco con lo schieramento anche dell’esercito e di tutti gli uomini necessari a proteggere quelle che potrebbero essere obiettivi per i manifestanti.

Altri scioperi nei trasporti

Gli addetti del trasporto pubblico locale in Italia sono circa 100 mila. Secondo quanto riportato dalla Filt Cgil i dipendenti di metropolitane, autobus e treni hanno aderito molto bene alla campagna di vaccinazione. Pertanto non ci si aspettano grossi problemi in tema di disservizi. Anche per i lavori del settore partite iva o liberi professionisti (come taxisisti) non vi è alcuna comunicazione di protesta

Un nodo difficile resta quello dei trasportatori. Ebbene molti di loro come i russi, polacchi e turchi sono vaccinati con lo Sputnik. Il vaccino non è riconosciuto in Italia e quindi non hanno il Qr Cd, obbligatorio dal 15 ottobre. Ma il Governo sta pensando di portare avanti una sorta di compromesso. I trasportatori potrebbero restare nel camion e aspettare lo scarico e carico merce. Mentre sul costo del tampone è ancora guerra politica, c’è chi dice che dovrebbe essere a carico del lavoratore, delle aziende oppure dello Stato. Comunque sia resta il fatto che sono ore cruciali a meno 24 ore dall’obbligo del green pass nel mondo del lavoro.

 

DPCM Green pass: no retribuzione né contribuzione in assenza del certificato verde

Il Premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm sul Green pass, a quanto pare, saranno guai per chi non mostrerà il certificato verde da venerdì 15 ottobre 2021 nei luoghi di lavoro. Infatti, chi mancherà si esibire il Green pass non potrà avrà accesso all’azienda o alla Pubblica Amministrazione e risulterà assente ingiustificato. Ciò vuol dire: nessuna retribuzione per la giornata persa di lavoro né altri tipo emolumento, compreso i contributi previdenziali.

Come se non bastasse, tali giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione delle ferie e non saranno computati nel calcolo dell’anzianità di servizio. Una vera e propria scure a livello economico si abbatterà sui lavoratori non in regola con il certificato verde nel luogo di lavoro.

Nel momento in cui un dipendente verrà scoperto senza Green pass sul posto di lavoro verrà cacciato dalla sede, nessun licenziamento tanto per precisare, ma tanti soldi persi, per i motivi sopra indicati in busta paga e per tutto il periodo di assenza ingiustificata. Più in generale, non esibire il certificato significa niente stipendio, niente contributi né ferie.

Contemporaneamente, il garante della privacy ha espresso parere favorevole sul controllo del Green pass come prevede lo schema del dpcm, con valenza sia nell’ambito del settore privato che di quello pubblico.

Lo schema dell’autorità prevede che l’atto di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 possa essere effettuato anche mediante modalità alternative all’app VerificaC19, tramite l’utilizzo di un pacchetto di applicazioni rilasciato dal ministero open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi, ossia con la funzionalità specifica della piattaforma NoiPA o del portale Inps.

Solo per le Pubbliche Amministrazioni con più di 1000 dipendenti, un servizio di interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC.

Il sistema usato per verificare il Green pass non dovrà conservare il QR Code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare, registrare o trattare per altri scopi le informazioni rilevate.

La linea adotatta dal governo è decisamente dura e non si sa cosa potrà succedere davvero il 15 ottobre 2021. Anche, perché pare che siano oltre 3 milioni i lavoratori non vaccinati e, a conti fatti, non c’è la possibilità di effettuare nemmeno una parte dei tamponi antigenici necessari (che hanno validità 48 ore). Anche per questo motivo, a nulla è servita la disponibilità del governo a concedere tamponi gratuiti per i lavoratori della zona portuale di Trieste. La protesta è viva: il no al Green pass è netto e il blocco del lavoro è ormai deciso senza ritiro del decreto da parte del consiglio dei ministri, cosa che quasi sicuramente non potrà accadere.

Si ricorda che alla verifica del Green pass non sono assoggettati solo i dipendenti di un’azienda, ma anche i dipendente delle imprese appaltatrici i servizi di pulizia esterni, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento di distributori automatici.

Dovranno essere sottoposti a verifica anche i consulenti e i collaboratori, prestatori o frequentatori di corsi di formazione e persino i corrieri che hanno accesso, sia nel pubblico che nel privato, alla posta d’ufficio o privata.

Secondo il Dpcm, in caso di mancanza di un dipendente dovuta alla mancata esibizione di una certificazione verde, l’amministrazione potrà porvi rimedio cambiando la mobilità interna tra le aree.

I controlli sul Green pass verranno effettuati ogni giorno e in modo efficiente grazie ai servizi offerti dalle app, all’ingresso ma anche all’uscita a campione per un minimo del 20%.

Gli utenti, sono gli unici ad essere esclusi da tale verifica.

Il dpcm prevede, tuttavia, una certa flessibilità in entrata e in uscita dai luoghi di lavoro, ecco cosa ha detto Renato Brunetta:

“Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze”, affermano fonti di governo. “Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale”.

“Con le linee guida sul green pass, adottate oggi dal presidente Draghi con Dpcm, e con il mio decreto sul rientro in presenza, si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica amministrazione alla sua piena operatività, a partire dagli sportelli e dal back office”.

Le proteste continuano, i lavoratori non vaccinati e magari impossibilitati a fare un tampone sono tanti nonostante i vari strumenti messi a disposizione, il governo non sembra voler retrocedere di un millimetro, anche perché gode dell’appoggio di quasi tutto il Parlamento. Non ci resta che attendere cosa accadrà nei luoghi di lavoro, soprattutto nelle grandi aziende il 15 ottobre 2021.

Green pass, tutto quello che c’è da sapere su come comportarsi dal 15 ottobre

Dal presentare il Green pass all’entrata in azienda a chi deve fare i controlli, dalla possibilità che il datore di lavoro chieda in anticipo se si ha il documento verde alle sanzioni previste e a chi le paga, dal blocco della retribuzione alla possibilità di chiedere le ferie, ecco tutto quel che c’è da sapere su come comportarsi dal 15 ottobre 2021.

Green pass, chi fa i controlli all’entrata del lavoro?

A fare le verifiche all’entrata a lavoro può essere direttamente il datore di lavoro. Si pensi, ad esempio, alle aziende e alle realtà più piccole. Diversamente il datore di lavoro indica addetti che dovranno controllare appositamente i Green pass all’entrata. Se il datore di lavoro svolge attività lavorativa all’interno dell’azienda si ritiene che egli stesso venga controllato. Non è escluso che l’azienda possa servirsi per il controllo del documento verde anche di vigilantes. E dunque di personale esterno.

Anche ai fornitori e ai liberi professionisti viene chiesto il Green pass?

Chiunque entri in realtà aziendali per svolgere un’attività lavorativa è sottoposto al controllo del Green pass. Pertanto, anche i fornitori o i liberi professionisti che si rechino in azienda dovranno esibire il documento verde. L’obbligo vige anche per chi entri a titolo di formazione o di volontariato. All’entrata può essere richiesto anche un documento di identità: la finalità è quella di accertare che chi esibisce il Green pass sia effettivamente la persona in regola con la vaccinazione o con il tampone.

Chi fa la sanzione in caso di comportamento irregolare sul Green pass?

La violazione dell’obbligo di Green pass deve essere segnalata dal datore di lavoro, anche sulla base dei controlli dei verificatori dell’azienda, ai prefetti. Per il lavoratore senza Green pass la sanzione va da 600 a 1500 euro. Ma è prevista anche la violazione del datore di lavoro nel caso in cui non abbia effettuato i dovuti controlli. Ad esempio, in caso di ispezione in azienda, se dovessero essere trovati a lavorare dipendenti senza Green pass (sanzione da 600 a 1500 euro), il datore di lavoro verrebbe sanzionato da 400 a 1000 euro.

Chi fa i controlli ai datori di lavoro?

La sanzione per il datore raddoppia in caso di recidiva. Inoltre, è ancora in discussione se la sanzione possa essere comminata per ciascun giorno di violazione. L’azienda può subire i controlli dall’Asl e dall’Ispettorato al lavoro. Inoltre, possono procedere con i controlli le forze di polizia, la polizia municipale e, in caso di necessità, anche le forze armate.

Chi sono i verificatori del Green pass in azienda?

Prima del 15 ottobre prossimo le aziende dovranno procedere con la scelta dei responsabili a verificare i Green pass. L’incarico deve avvenire mediante la delega scritta a cura del datore di lavoro e devono essere fornite anche le linee guida per svolgere al meglio il compito assegnato. Negli studi associati (di liberi professionisti) il responsabile è il legale rappresentante. Diversamente, il compito può essere assegnato anche a un addetto al controllo. In caso di irregolarità e di sanzioni comminate allo studio, è il legale rappresentante o chi sia stato investito del controllo a individuare il responsabile della violazione.

Green pass, l’azienda può chiedere al dipendente se ne è (sarà) munito in via preventiva?

Nel decreto “Capienze” degli ultimi giorni è stato indicato che, per ragioni organizzative, i datori di lavoro possano chiedere in via preventiva se i dipendenti sono muniti di Green pass (o, soprattutto, se lo saranno dal 15 ottobre). Ma rimane ovviamente assodato che il controllo del certificato verde debba avvenire solo a partire dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021.

Cosa avviene se il lavoratore non ha il Green pass?

I dipendenti senza Green pass sono considerati assenti ingiustificati. Ciò comporta la loro assenza dal lavoro e la sospensione della retribuzione, compresa anche la maturazione del Trattamento di fine rapporto. L’assenza ingiustificata comporta, altresì, la mancata copertura dei contributi ai fini pensionistici, l’esclusione dei giorni per le detrazioni fiscali, del trattamento integrativo, della spettanza dei permessi della legge 104 del 1992 e, in proporzione all’assenza, dell’assegno del nucleo familiare. La perdita di retribuzione avviene per tutte le giornate nelle quali il dipendente è sprovvisto di Green pass.

Senza Green pass, il datore di lavoro può mettere il dipendente in ferie?

Il lavoratore senza Green pass deve essere posto nella situazione di risultare come assente ingiustificato. Pertanto, il datore di lavoro non può mettere in ferie il dipendente senza il certificato. L’assenza ingiustificata rappresenta, pertanto, una diretta e automatica conseguenza della mancata esibizione del Green pass.

Controlli ai lavoratori in somministrazione e appalto

Si presume, inoltre, che la disciplina applicata ai lavoratori dipendenti dell’azienda venga applicata anche ai lavoratori in somministrazione. I controlli, in attesa di ulteriori chiarimenti, devono essere effettuati dall’azienda utilizzatrice. Lo stesso principio è valido nel caso in cui l’azienda edile ha anche dipendenti di un’altra impresa, nel caso di appalti. I controlli dell’impresa, dunque, si estendono anche ai dipendenti di altre imprese e, in generale, anche ai lavoratori autonomi che entrino nell’ambiente di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa.

I clienti dei professionisti devono avere il Green pass?

Ancora in alto mare la risoluzione della questione se i clienti di uno studio professionale debbano esibire il Green pass per entrare. Ad oggi, infatti, il decreto di riferimento (il 127 del 2021) parla di controlli solo a carico dei lavoratori. Si attendono quindi novità sul punto che potrebbero arrivare in sede di conversione del decreto stesso.

Colf, badanti e babysitter, devono avere il Green pass?

Anche colf, badanti e babysitter devono avere il certificato verde. E deve essere la famiglia, in questo caso nelle vesti di datore di lavoro, a controllare la regolarità del Green pass. Per la famiglia, infatti, in caso di controlli e di mancava verifica del certificato verde del lavoratore domestico spetta la sanzione da 400 a 1000 euro. Per il lavoratore domestico la sanzione va da 600 a 1500 euro.

Green pass autonomi e professionisti, chi fa i controlli? Rebus clienti che entrano in studio

Anche per i lavoratori dipendenti e per i professionisti il Green pass sarà obbligatorio a partire dal 15 ottobre 2021. In questi ultimi giorni prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, permangono tuttavia alcuni nodi irrisolti. Il primo riguarda il soggetto incaricato che farà le verifiche del Green pass e in che modo. Il secondo riguarda il rebus della clientela degli autonomi, in particolare per chi entra in uno studio professionale per domandare una prestazione lavorativa: dovrà avere il Green pass?

Professionisti e partite Iva: quando è obbligatorio il Green pass?

Pochi dubbi sull’obbligatorietà di avere il Green pass per i professionisti e per le partite Iva. Dal decreto 127 del 2021 emerge l’obbligatorietà per gli autonomi di essere muniti del documento verde ogni volta che si va a svolgere una prestazione lavorativa all’interno di un contesto aziendale. Dunque, all’ingresso dell’azienda, anche al lavoratore autonomo verrà richiesta, dal 15 ottobre prossimo, l’esibizione del Green pass. Questione già ampiamente dibattuta nelle scorse settimane e risolta quella dei professionisti che ricevano la clientela nel proprio studio. Anche in questo caso, il professionista deve avere il Green pass, anche se fosse l’unico lavoratore dello studio stesso.

Chi dovrà fare i controlli del Green pass in uno studio professionale?

Su chi dovrà invece effettuare le verifiche e definire le modalità operative riguardo al Green pass all’interno dello studio professionistico si attendono ulteriori chiarimenti. Ad oggi, è indubbio che entro il 15 ottobre tutti i datori di lavoro e i liberi professionisti dovranno definire come svolgere le verifiche del certificato verde, anche a campione. Non solo. Gli stessi dovranno individuare, mediante un atto formale, quali sono i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso del Green pass e le possibili violazioni degli obblighi.

Studio professionale associato, a chi spetta fare le verifiche del Green pass?

Dalla norma generica, tuttavia, derivano alcuni dubbi. Innanzitutto, se in uno studio professionale il personale risulta dipendente, è abbastanza semplice individuare chi dovrà fare i controlli. Ovvero il professionista, che funge da datore di lavoro. Ma la questione si presenta più complessa per uno studio associato. In questo caso, si dovrebbe procedere con l’indicazione dei legali rappresentanti dello studio quali soggetti deputati a svolgere i controlli del Green pass. Lo stesso obbligo vige, peraltro, per i praticanti degli studi professionali. La loro figura potrebbe essere assimilata a quella dei dipendenti di un’azienda e, pertanto, con gli stessi obblighi di possedere il Green pass dal 15 ottobre prossimo.

Dipendente di uno studio professionale senza Green pass, va sospeso?

Sempre nell’ottica delle verifiche del possesso del Green pass, il dipendente di uno studio professionale senza Green pass va sospeso? Analogamente a quanto avviene per le aziende, in caso di non possesso del Green pass il dipendente dovrebbe seguire la medesima disciplina delineata dal decreto 127 del 2021, ovvero essere considerato “assente ingiustificato”? La risposta al dubbio sembrerebbe confermare quanto dovrà essere applicato all’interno delle aziende. E cioè che il dipendente dello studio professionale è obbligato a esibire il Green pass, come “chiunque svolga un’attività lavorativa all’interno del settore privato“.

Assenza ingiustificata all’interno di uno studio professionale

Nel caso specifico, dunque, sia i liberi professionisti che i loro dipendenti sono obbligati al possesso del Green pass per svolgere la prestazione lavorativa all’interno dello studio. O in qualsiasi situazione nella quale debbano fare ingresso in un’azienda o in una realtà lavorativa per svolgere la propria prestazione. Nel caso di non possesso, il dipendente risulterà assente ingiustificato con sospensione della retribuzione e diritto a conservare il proprio posto di lavoro. Il professionista senza Green pass rischia, invece, la sanzione variabile da 400 euro a 1000 euro.

Professionisti, può essere applicata la disciplina delle aziende fino a 15 dipendenti?

Peraltro, Pasquale Staropoli della Scuola di alta formazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sulle pagine de Il Sole 24 Ore ha avanzato l’ipotesi che nei piccoli studi professionali si potrebbe applicare la normativa sul Green pass prevista per le aziende fino a 15 dipendenti. La disciplina, in questo caso, consentirebbe agli studi di procedere con sostituzioni temporanee, di pochi giorni, dell’assente ingiustificato perché non ha il documento verde.

Anche negli studi professionali il dipendente assente ingiustificato potrebbe essere sostituito?

Con le dovute premesse dell’attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali su questa possibilità e su come agire, operativamente, per i controlli all’interno degli studi professionali, l’estensione della normativa delle aziende fino a 15 dipendenti ai liberi professionisti comporterebbe anche l’applicazione delle relative regole per la sostituzione dei dipendenti senza Green pass. Nei casi concreti, il lavoratore senza documento verde, assente ingiustificato, potrebbe essere sostituito da un nuovo addetto con contratto di somministrazione o a termine.

Dipendente senza di Green pass e sua sostituzione con contratti di 10 giorni

In tale situazione, dopo i primi 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro (o professionista, nel caso di estensione della disciplina per realtà fino a 15 dipendenti) potrebbe procedere alla sostituzione con contratto temporaneo di 10 giorni (rinnovabile, una sola volta, per ulteriori 10 giorni alla scadenza). L’interpretazione che va per la maggiore asserisce che il lavoratore assente, anche qualora dovesse mettersi in regola con il Green pass, dovrebbe attendere la scadenza dei 10 o 20 giorni di contratto del suo sostituto per rientrare a lavoro.

Green pass: i clienti dello studio professionale devono averlo?

Più complessa e, ad oggi, irrisolta è la questione relativa al possesso del Green pass dei clienti di uno studio professionale. Chi accede in uno studio va comunque controllato pur non essendo un lavoratore? Confprofessioni, sul punto, è in attesa di chiarimenti del ministero prima che si possano dettare linee guida su come comportarsi. Anche perché la realtà degli studi professionali si configura come estremamente eterogenea. Si pensi, ad esempio, agli studi medici e dentistici, all’interno dei quali non è possibile imporre il Green pass. Anche gli architetti del Cnappc sul punto si mostrano prudenti, ovvero attendono chiarimenti ministeriali. Intanto, nei confronti dei clienti, rimangono gli obblighi generici del controllo della temperatura e della mascherina all’interno di un “luogo chiuso”.

Green pass, Confindustria: l’azienda può chiedere il risarcimento dei danni ai lavoratori che non lo possiedono

Dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatorio esibire il Green pass per entrare nei luoghi di lavoro. A quanto pare, qualsiasi tipo di protesta violenta o meno, oppure il tentativo delle Regioni di voler convincere il governo a portare da 48 a 72 ore la durata di validità del tampone rapido cade nel vuoto. Il problema si presenta dunque, per i lavoratori non vaccinati, italiani come stranieri, tenendo conto che anche chi è vaccinato con lo Sputnik, non riceverà il Green pass in quanto il vaccino russo non ha ricevuto l’autorizzazione dell’EMA.

Il grande timore di avere una manodopera molto ridotta nelle aziende è concreta, e proprio per questo motivo Confindustria mette a punto un documento “L’estensione del green pass al lavoro privato” in cui auspica che le aziende possano chiedere il risarcimento del danno a tutti i lavoratori sprovvisti di Green pass.

Confindustria precisa che ogni comportamento che dovesse provocare un danno all’impresa, venendo meno ai propri obblighi contrattuali, dà diritto all’azienda di chiedere un risarcimento dei danni.

Chi sono i lavoratori a rischio?

I lavoratori la cui presenza è fondamentale per non bloccare o rallentare il lavoro dell’impresa, come quelli impegnati in appalti, commesse e ordini, lavoratori trasfertisti che non possono partire a causa della mancanza del Green pass, nonché i lavoratori assunti nel settore edilizio per uno specifico appalto, sono tutti a rischio di poter subire una richiesta di risarcimento dei danni da parte delle aziende.

Le richieste di risarcimento dei danni per mancato possesso del Green pass potrebbero essere tante. Infatti, anche se non si tratta di dati ufficiali, tra il 75% e l’80% dei lavoratori sono vaccinati, il resto che non si è sottoposto a vaccinazione contro il Covid-19 potrebbe essere rappresentato da circa quattro milioni di lavoratori, un numero molto alto che sicuramente rallenterà il lavoro delle imprese che potrebbero prendere, sempre secondo il documento di Confidustria, dei provvedimenti contro tali lavoratori, chiedendo il risarcimento dei danni provocati.

Anche le aziende, per evitare disagi di vario tipo, chiede al governo di allungare la durata di validità del test antigenico da 48 a 72 ore, anche per poter semplificare i controlli, richiesta che sembra non sarà accolta. Il grande problema è che ogni lavoratore non vaccinato, per accedere nei luoghi di lavoro dovrebbe spendere circa 200 euro al mese in tamponi rapidi. Una cifra con un’incidenza importante sullo stipendio di un dipendente che dovrebbe convincerlo a vaccinarsi per evitare non solo questa spesa, ma anche la beffa di subire una richiesta di risarcimento dei danni.

Spese per i tamponi a carico delle imprese?

A prescindere da quanto enunciato da Confindustria, le aziende stanno pensando di sobbarcarsi le spese che dovrebbero sostenere i propri dipendenti non vaccinati, per il timore del venir meno di una manodopera essenziale per la produzione. Soprattutto le imprese che lavorano a pieno regime, stanno pensando seriamente di farlo. Intanto, il fondo bilaterale Est del settore commercio, secondo quanto riportato da Sky TG24, garantisce il rimborso dei tamponi.

La privacy

La legge sulla privacy rischia di rallentare fortemente i controlli effettuati dalle aziende nei confronti dei loro lavoratori che non possono chiedere la scadenza del Green pass, il che vuole dire controllarli ogni giorno, impresa improba. Sulla possibilità avanzata da alcuni enti di effettuare controlli a campione, c’è il via libera del governo per via di un decreto del 21 settembre 2021, ma Confindustria sconsiglia questo tipo di controllo, così come Confartigianato, Confocommercio e altre organizzazione delle imprese.

La possibilità di effettuare controlli a campione viene sconsigliata in quanto potrebbe scatenarsi dei focolai improvvisi e a quel punto sarebbe il titolare dell’impresa a dover risponderne davanti a un giudice in quanto ritenuto responsabile dei controlli.

 

Green pass: l’impresa può chiedere in anticipo al lavoratore se ce l’ha?

L’azienda può chiedere in anticipo al lavoratore se sia in possesso del Green pass in vista dell’obbligo di esibirlo all’ingresso a partire dal 15 ottobre? Alcuni punti relativi alla comunicazione appaiono, a pochi giorni dalla decorrenza dell’obbligo del documento verde, ancora incerti. E le aziende, proprio in questi giorni, stanno provvedendo a organizzarsi per gestire in maniera efficiente la decorrenza dell’obbligo del Green pass.

L’impresa può chiedere in tempo utile il possesso del Green pass?

Tuttavia, proprio in termini di organizzazione del lavoro aziendale, i datori di lavoro potrebbero essere indotti a chiedere ai propri dipendenti informazioni sul possesso o meno del Green pass. Ad esempio, per l’organizzazione su turni di lavoro, ma anche per le trasferte. E, pertanto, il datore di lavoro, potrebbe chiedere al dipendente di comunicare il possesso del documento verde in tempo utile? Alcune indicazioni normative sembrerebbero andare nella direzione della risposta affermativa.

Senza Green pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato

Innanzitutto ne parla il decreto che ha istituito l’obbligo del Green pass dal 15 ottobre 2021, ovvero il numero 127 del 2021. Infatti, al comma 6 dell’articolo 3 si parla dell’assenza ingiustificata per i non possessori del documento verde. In particolare, “i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Decreto ‘Capienze’ del 7 ottobre 2021: lavoratori devono comunicare non possesso di Green pass

Il comma 6 dell’articolo 3 del decreto 127 presuppone, dunque, un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nel caso di non possesso del Green pass. Tuttavia, a supporto di questa tesi interviene anche l’articolo 3 del decreto “Capienze” approvato il 7 ottobre 2021 dal Consiglio dei ministri. Infatti, nella norma si legge che, “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni con un termine di preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.

Chi decide con quanto preavviso il lavoratore deve comunicare di non avere il Green pass?

In merito al giusto termine entro il quale i lavoratori devono comunicare di non possedere il Green pass, non essendo indicato nel provvedimento un lasso di tempo per il preavviso, si deve ritenere che sia l’azienda a decidere con quanto preavviso debba avvenire la comunicazione per procedere con l’organizzazione lavorativa. Tuttavia, ulteriori punti che potrebbero creare qualche problema ad aziende e lavoratori riguardano anche altre tipologie di comunicazione.

Il dipendente deve comunicare per quanto tempo non avrà il Green pass?

Ad esempio, il lavoratore senza Green pass potrebbe decidere, nel corso di validità dell’obbligo di esibirlo, di mettersi in regola con il documento verde. La regolarizzazione potrebbe avvenire attraverso la somministrazione del vaccino o, più facilmente, mediante l’esecuzione del tampone. Dal momento che il non possesso del Green pass e, dunque, l’assenza ingiustificata del lavoratore produce difficoltà all’azienda sul piano organizzativo, è da ritenersi che il dipendente debba comunicare:

  • in primo luogo di non avere il Green pass a partire dal 15 ottobre 2021 o comunque data successiva nel caso di perdita della validità con comunicazione che può essere richiesta anche preventivamente;
  • in seconda battuta anche per quanto tempo il dipendente pensi di non esserne in possesso.

Sono previste sanzioni per la mancata comunicazione del Green pass del dipendente?

Tuttavia, sulle due domande non vi è, ad oggi, una sanzione prevista per la mancata risposta da parte del lavoratore. Si potrebbe configurare la procedura disciplinare da parte dell’azienda nei confronti del dipendente per la mancata risposta, ma quest’ultimo potrebbe impugnare il provvedimento. In alternativa, le aziende dovrebbero aggiornare il proprio codice disciplinare dal momento che una fattispecie relativa a questi comportamenti dei dipendenti non è prevista.

Green Pass sul lavoro e rispetto della pivacy, come?

Il Green pass sul lavoro sarà obbligatorio dal 15 ottobre. Ma come si potrà controllare rispettando la privacy? Ecco cosa dice il Garante.

Green pass sul lavoro: assenza ingiustificata

Dal 15 ottobre 2021 il Green pass sul lavoro sarà obbligatorio. Quindi i lavoratori dovranno esibirlo per poter accedere alla propria postazione lavorativa. Si precisa che il certificato verde prevede che si è concluso il ciclo di vaccinazione, si è guariti o si è ottenuto un test negativo rispetto al Covid-19. Non solo, ma per chi volesse astenersi dal rispetto sa già che la sua è un’assenza ingiustificata. Per tali motivi al quinto giorno, non sarà sospeso, ma non percepirà lo stipendio. Mentre restano salvi i permessi, le ferie e tutti gli altri diritti connessi con il rapporto di lavoro. Resta saldo anche il divieto di licenziamento per il dipendente indisciplinato. Una misura che deve fungere da deterrente e che permette sempre più un avvio alla fase di normalità, dopo questa fase pandemica.

Green pass sul lavoro: chi deve effettuare i controlli?

Secondo quanto stabilito dal DPCM  del 17 giugno 2021, a vigilare sono le stesse aziende. Le quali già da qualche giorno si stanno organizzando affinché tutti i dipendenti vadano controllati. Le imprese possono anche nominare un loro dipendente che avrà il compito di vigilare sulla correttezza degli accessi. Ma il tutto deve essere fatto rispettando i principi generali di Privacy. Infatti il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che il controllo è legittimo solo se e nella misura del rispetto del principio di minimizzazione. Insomma il controllo deve essere fatto solo per le finalità di accesso in azienda e non per scopi differenti. In altre parole si potrà controllare solo la validità del Green pass (spunta verde del dispositivo di controllo) ed il soggetto che lo ha esibito. Quindi al datore di lavoro deve solo verificare la validità del certificato e non sapere se ha avuto il Covid, se ha o meno fatto i vaccini o se è semplicemente risultato di tampone.

Come si effettuano i controlli?

Le imprese possono effettuare il controllo sulle certificazioni verde Covid-19 mediante:

  • la scanzione del Codice Qr tramite l’App ministeriale;
  • i sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata.
I datori di lavoro devono obbligatoriamente nomina il personale addetto a questi adempimenti. Questi ultimi, come detto, possono sono verificare e non fare domande aggiuntive. Anche perché i dati necessari sono tenuti dalle banche dati sanitarie nel rispetto della privacy del singolo. I datori di lavoro inadempienti sui controlli rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Quando si devono effettuare i controlli?

Rimane nel campo della privacy anche la scadenza del Qrcode legato al Green pass. Pertanto, i controlli devono essere effettuati ogni giorno. Il personale addetto al controllo tutte le mattina all’apertura dei cancelli dovranno effettuare su tutti i lavoratori a qualsiasi livello la presenza della valida certificazione verde. I datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni. Inoltre il lavoratore senza green pass rischia pure una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a 1.500. Il Decreto estende il green pass sul lavoro anche per i liberi professionisti, negozianti e autonomi.

Green pass, il dipendente deve comunicare al datore di non averlo?

Il mancato possesso del Green pass determina situazioni nelle quali il dipendente e il datore di lavoro possono trovarsi in difficoltà su come agire. Ad esempio, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro di non avere il documento verde? E deve comunicare anche l’assenza? Ricordando che il possesso di un regolare Green pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre 2021, è necessario precisare che chiunque entri in un luogo di lavoro, all’entrata (o all’interno) sarà sottoposto al controllo.

Il dipendente comunica al datore di lavoro di non avere il Green pass

Il primo caso è quello del dipendente che non ha il Green pass e non si presenta a lavoro. In questo caso scatta l’assenza ingiustificata e il lavoratore non percepirà la retribuzione per tutta la durata dell’assenza stessa. Tuttavia, il decreto legge numero 127 del 2021 dispone che il lavoratore conservi il suo posto di lavoro ed esclude che contro il lavoratore stesso possa essere intrapresa un’azione disciplinata. A meno che il lavoratore non abbia comportamenti elusivi per evitare i controlli degli addetti aziendali e cercare di entrare comunque in azienda.

Senza Green pass: il lavoratore lo deve comunicare all’azienda con anticipo?

In merito alla comunicazione con l’azienda, il lavoratore non ha l’obbligo di avvisare con un certo preavviso di non essere in possesso del Green pass. E nemmeno di dover quantificare i giorni di assenza in previsione di una eventuale volontà di mettersi in regola con la certificazione verde. Contrariamente, ma per una questione organizzativa che dipende molto spesso dal rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente, quest’ultimo potrebbe comunicare giorno per giorno la propria assenza.

Cosa avviene se il lavoratore dimentica il Green pass?

Il certificato verde deve essere esibito ogni giorno all’ingresso o all’interno dei luoghi di lavoro. Chi arriva a lavoro sprovvisto di Green pass è considerato automaticamente assente ingiustificato. La stessa conseguenza si ha anche nel caso in cui il lavoratore ha il Green pass ma lo ha dimenticato: risulta assente ingiustificato.

Le aree dell’azienda dove si controlla il Green pass

Il decreto 127 del 2021 dispone che il controllo del Green pass possa avvenire all’ingresso oppure, anche a campione, all’intero dei locali dove si svolge la prestazione lavorativa (o comunque all’interno del perimetro aziendale individuato per il controllo). In tale perimetro potrebbero essere inclusi locali che fanno parte della struttura aziendale pur non avendo accesso dall’ingresso principale. Si pensi, ad esempio, a dei magazzini o alle aree di carico e scarico. In tutte queste aree chiunque vi entri per svolgere una qualsiasi prestazione lavorativa è obbligato a mostrare il certificato verde.

Cosa avviene se il controllo del Green pass si fa all’interno dell’azienda?

Nel caso in cui l’azienda disponga di voler effettuare i controlli del Green pass all’interno della propria area lavorativa (e non all’ingresso, dove potrebbe crearsi una coda all’orario di entrata), si potrebbe verificare che un dipendente, senza certificato verde, acceda comunque all’interno dell’azienda. Si tratta di una situazione più complessa in quanto il dipendente è passibile di sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Ma alla sanzione potrebbe aggiungersi anche il procedimento disciplinare secondo quanto prevede sia l’ordinamento che il contratto collettivo nazionale.

Provvedimenti disciplinare al dipendente senza Green pass, oltre alla sanzione

Le conseguenze disciplinari a carico del lavoratore che sia entrato in azienda senza il Green pass (e magari eludendo i controlli) potrebbero essere anche pesanti. Da un lato, infatti, viene meno il principio della buona fede e della correttezza. Dall’altro, con il suo comportamento, il dipendente espone al rischio sanitario tutti gli altri colleghi di lavoro. E, nel caso in cui il dipendente reiterasse il suo comportamento elusivo, si potrebbe arrivare anche a una sanzione non conservativa.

Lavoratore rifiuta di esibire il Green pass

Da ultimo, il dipendente potrebbe anche rifiutarsi di esibire il Green pass all’entrata o all’interno dell’azienda. Oppure che il certificato verde risulti non regolare. In questo caso, si applica la consueta procedura dell’assenza ingiustificata ma, nei casi di elusione, anche dell’azione disciplinare verso il lavoratore.

Da chi viene fatta la sanzione nel caso in cui non si abbia il Green pass?

Per arrivare alla sanzione ai danni del lavoratore (che viene fatta dal Prefetto) è necessario che i verificatori, ovvero i dipendenti incaricati dal datore di lavoro a controllare i Green pass, trasmettano gli elementi delle verifiche con un atto formale al Prefetto stesso. Proprio per questo, anche il datore di lavoro inadempiente ai controlli del Green pass può essere sanzionabile. L’importo della sua sanzione va da 400 a 1000 euro. Il datore di lavoro prende la sanzione se non ha predisposto le operazioni per la verifica dei Green pass del personale dipendente dell’azienda, oppure ha omesso il controllo dei fornitori, dei professionisti o dei lavoratori autonomi esterni che entrino all’interno dei luoghi di lavoro.