Chi controlla il Green pass dei lavoratori in somministrazione?

Con la circolare numero 9 del 2021 Assolavoro ha fornito un’interpretazione circa il controllo del Green pass dei lavoratori in somministrazione. Non si tratta, per questa tipologia di rapporto lavorativo, di un contratto esterno che impone una doppia verifica. Tuttavia, da quanto emerge dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto legge numero 127 del 2021, il controllo del possesso e della regolarità del Green pass del lavoratore in somministrazione spetterebbe sia all’azienda utilizzatrice che dall’agenzia per il lavoro.

Controllo del Green pass dei lavoratori dal 15 ottobre 2021

Quel che è certo è che l’attività di verifica del Green pass deve essere effettuata all’ingresso di tutte le aziende ai lavoratori che vi accedono. O, in alternativa, all’interno dei luoghi di lavoro sotto la responsabilità dell’azienda stessa. Pertanto dal 15 ottobre 2021, prima di entrare in un luogo di lavoro, il responsabile dovrà effettuare la verifica del certificato verde. Inclusi, dunque, anche i lavoratori che hanno un contratto esterno con l’azienda presso la quale devono svolgere la prestazione lavorativa.

Lavoratori somministrati, l’interpretazione del doppio controllo del Green pass

Tuttavia, se il controllo spetta di certo ai responsabili dell’azienda utilizzatrice, nell’interpretare il decreto 127 del 2021 Il Sole 24 ore  aveva suggerito nei giorni scorsi alle agenzie per il lavoro di fare almeno dei controlli a campione dei propri lavoratori in somministrazione. O, in alternativa, di farli fare all’azienda utilizzatrice in via esclusiva per mitigare il paradosso del doppio controllo del Green pass che emergerebbe dal seguire alla lettera il decreto 127.

Assolavoro: l’azienda utilizzatrice deve fare il controllo del Green

Assolavoro ha fornito una diversa interpretazione in merito alla verifica del Green pass. Il controllo deve essere a carico solo dell’azienda utilizzatrice per tutta una serie di motivi. Il primo è che si ritiene che i lavoratori in somministrazione non rientrino propriamente nella casistica dei “contratti esterni”. Non sarebbero tali perché è l’agenzia del lavoro a mandare il lavoratore in somministrazione a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l’azienda utilizzatrice.

Somministrati: chi controlla il possesso e la regolarità del loro Green pass?

Pertanto, l’agenzia per il lavoro trasferisce ogni potere dispositivo e di controllo del lavoratore. Inoltre, il lavoratore in somministrazione e i lavoratori dipendenti dell’azienda presso la quale va a lavorare godono della parità di trattamento. Da questo punto di vista, all’agenzia per il lavoro resta comunque l’obbligo di informare i somministrati degli obblighi previsti dal decreto 127 del 2021. In primis, quello di avere con sé e di mostrare il Green pass all’entrata della sede dove si andrà a svolgere la prestazione di lavoro.

Somministrazione, il doppio controllo del Green pass sarebbe superfluo

Infine, a sostegno di questa interpretazione su chi debba controllare il Green pass, c’è da dire che i locali dell’agenzia di lavoro non sono ordinariamente dei luoghi di lavoro per il lavoratore in somministrazione. Senza considerare che, dato che il controllo viene in ogni modo svolto all’entrata dell’azienda dove si andrà a lavorare, un ulteriore controllo (doppio) fatto preventivamente presso l’agenzia del lavoro risulterebbe inutile, superfluo e perfino illegittimo.

Quando si controlla il Green pass?

A proposito di illegittimità e controlli del Green pass, Assolavoro ha fornito una ulteriore interpretazione in merito al momento in cui è necessario controllare il Green pass. Da questo punto di vista, il controllo va fatto solo nel momento in cui il lavoratore va a svolgere la propria prestazione lavorativa nei locali dell’azienda assegnata. È al limite della legittimità, da questo punto di vita, subordinare l’assunzione del lavoratore al possesso di un regolare Green pass. Oppure verificarne il possesso in un momento precedente a quello dell’inizio della prestazione di lavoro e, dunque, dell’accesso alla sede di assegnazione.

Partite Iva, professionisti, collaboratori e agenti, senza Green pass si rischia di perdere i contratti

Nessuna certezza per le partite Iva, i collaboratori, gli agenti e i liberi professionisti di mantenere i contratti e le commesse in assenza di Green pass. In mancanza del documento verde, infatti, sono possibili la risoluzione per inadempimento oppure il recesso per impossibilità sopravvenuta. Gli autonomi, in quanto a regole sulla sicurezza e sull’obbligo di esibire il Green pass sui luoghi di lavoro non potranno esimersi al pari dei lavoratori dipendenti a partire dal 15 ottobre 2021. E la disciplina potrebbe avere un impatto negativo sui loro affari.

Partite Iva con Green pass quando vanno a svolgere una prestazione lavorativa

Non si sottraggono, pertanto, le partite Iva e i liberi professionisti alla regola generale enunciata dal decreto legge 127 del 2021. “Chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”. In quanto intenti a svolgere una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, anche gli autonomi sono assoggettati alla stessa regola dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

Green pass, anche gli autonomi devono esibirlo se vanno a lavorare all’interno di un’azienda

Non può essere altresì motivo di sottrazione all’obbligo di esibire il Green pass nei luoghi di lavoro per gli autonomi il fatto che i controlli siano fatti, come specifica il decreto 127, a cura del “datore di lavoro”, dando quindi un’impronta più propriamente di tipo “subordinato” al rapporto di lavoro. Un commercialista che per redigere il bilancio di un’azienda deve recarsi nella sede del cliente più volte (ma anche se dovesse andarci una sola volta), si vedrebbe richiedere l’esibizione del Green pass all’entrata al pari di un dipendente dell’azienda stessa.

Sanzioni per gli autonomi senza Green pass

Il controllo all’interno dell’azienda, peraltro, potrebbe essere svolto non solo dal personale preposto dal datore di lavoro, ma anche da un pubblico ufficiale. La mancanza del Green pass per il lavoratore autonomo o per la partita Iva comporterebbe la previsione della sanzione, come avverrebbe anche per i dipendenti. L’importo della sanzione varia da 600 a 1500 euro. Fatte le premesse di obbligo di esibire il documento verde, è in ogni modo fare le opportune differenze tra i lavoratori autonomi.

Partite Iva e co.co.co. perdono i compensi della prestazione senza Green pass

I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o con partita Iva si trovano in una situazione molto simile a quella dei dipendenti aziendali nel momento in cui devono svolgere la propria prestazione all’interno dell’azienda. Pertanto, il controllo all’ingresso dell’addetto si estende, secondo quanto recita il decreto 127, “anche sulla base dei contratti esterni”. In mancanza di Green pass anche le partite Iva e i co.co.co. non potrebbe accedere all’interno. Il risultato è che il committente non è tenuto alla sua prestazione. Di conseguenza, dunque, può esimersi dal pagare il compenso legato alla prestazione.

Recesso per impossibilità sopravvenuta senza Green pass

Rispetto ai lavoratori dipendenti che senza Green pass non possono essere licenziati, ma risultano assenti ingiustificati e pertanto senza stipendio fino al momento in cui si mettano in regola, l’autonomo potrebbe vedersi risolvere il contratto per inadempimento. Il che significa che il contratto che lo lega all’azienda cliente o committente subirebbe il recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione nel momento in cui questa situazione si dovesse protrarre per diverso tempo.

Agenti, senza Green pass si possono perdere contratti

Una situazione simile potrebbe riscontrarsi per gli agenti. La conclusione dei contratti, e dunque andare presso la sede, l’ufficio o lo stabilimento dei clienti, in assenza di Green pass si potrebbe tradurre in una perdita di ordini. Ovviamente la perdita potrebbe ridursi nel caso in cui l’agente si mettesse in regola con il documento verde. Oppure riuscisse a operare senza la visita dei clienti. Tuttavia, a lungo andare, l’agente potrebbe trovarsi in situazioni di inadempimento o di impossibilità di rendere la prestazione.

Liberi professionisti, il concetto ampio del luogo di lavoro

Al libero professionista che si reca presso la sede di un’azienda cliente incombe l’obbligo di Green pass da mostrare all’ingresso. Ma cosa avviene, invece, all’interno del proprio studio professionale? In queste situazioni, il decreto 127 del 2021 traccia un concetto di luogo di lavoro molto ampio. All’interno di aziende, esercizi commerciali, laboratori artigiani, a prescindere dal numero di lavoratori, il Green pass è obbligatorio.

Libero professionista: dentro il suo studio deve avere il Green pass?

È importante rilevare che anche all’interno del proprio studio professionale o del negozio, anche lavorando da solo, il libero professionista o il negoziante devono essere in possesso di regolare Green pass. La ragione della norma risiede nella necessità di tutelare clienti e collaboratori che entrino nello studio o nel negozio. Rimarrebbe escluso da questo ambito solo il libero professionista che svolge la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Anche in questo caso, però, è necessario che l’attività non comporti la visita di collaboratori o di clienti.

Grenn pass, deve averlo il professionista che va a svolgere l’attività in una casa privata?

Infine, il lavoratore autonomo che si dirige in un’abitazione privata altrui per svolgere la sua prestazione potrebbe vedersi inibito l’accesso senza Green pass. In questo caso il controllore sarebbe il proprietario di casa che ha la facoltà di farsi mostrare il documento verde, ma non l’obbligo. In tutti questi casi, dunque, il lavoratore autonomo rischia di perdere contratti e prestazioni lavorative per l’assenza di Green pass. Sempre che non si veda richiedere il risarcimento qualora dalla sua condotta ne derivi un danno al committente.

Green pass: il controllo è meglio farlo all’entrata o all’interno dell’azienda?

Sono arrivate la prime indicazioni di Confindustria in merito ai controlli del personale lavorativo sul possesso di un regolare Green pass. Tra i vari dubbi sui quali l’Associazione degli industriali ha fornito la propria indicazione, quello se il controllo deve essere svolto all’entrata oppure se sia più opportuno farlo a campione all’interno dell’azienda a partire dal 15 ottobre 2021. In vari casi, inoltre, c’è da considerare che il lavoratore non passa per l’azienda, ma va direttamente sul posto dove svolge la propria attività.

Controllo Green pass ai dipendenti in entrata a lavoro

Sul primo quesito sull’applicazione del decreto legge numero 127 del 2021, Confindustria ha indicato che il controllo del possesso del Green pass deve essere effettuato all’entrata in azienda. Le motivazioni che fanno propendere per questa soluzione sono molteplici. Innanzitutto, un lavoratore senza Green pass viene individuato da subito, all’entrata in azienda e pertanto gli si impedisce di accedere all’interno. Se l’obiettivo primario del Green pass è quello di evitare il contagio e di fare in modo che i lavoratori possano svolgere la propria attività in sicurezza, il controllo all’entrata rappresenta la scelta ottimale.

Sanzioni per mancato o irregolare Green pass a lavoro

La seconda motivazione per la quale è meglio compiere il controllo all’entrata del lavoratore riguarda l’aspetto sanzionatorio. Con il divieto di accesso in azienda già all’ingresso, infatti, al lavoratore viene sospesa la retribuzione per l’assenza ingiustificata, ma non subisce delle sanzioni disciplinari. Se il dipendente viene individuato all’interno del luogo di lavoro senza il documento verde la sanzione amministrativa da comminargli varia da 600 a 1500 euro. Inoltre, per il dipendente che abbia usato una condotta scorretta, eludendo i controlli, per essere a lavoro il rischio è anche quello dell’avvio di un procedimento disciplinare.

Controllo del Green pass a campione all’interno dell’azienda

La verifica a campione all’interno dell’azienda su chi possiede il Green pass (possibilità prevista dal decreto 127 del 2021) e chi no è sconsigliata. Infatti, questa modalità da un lato non impedisce al dipendente di entrare al lavoro e, dunque, non impedisce la diffusione del virus. Inoltre, come già ricordato, comporta sanzioni pesanti per i dipendenti sprovvisti del documento verde, con relativo rischio di contenzione.

Come individuare le aree dell’azienda soggette al controllo Green pass?

Tra i suggerimenti di Confindustria anche quello relativo alle aree e al perimetro aziendale soggetto ai controlli. L’azienda dovrebbe individuare queste aree in maniera estensiva, senza limitarle solo a quelle chiuse. Pertanto, si devono comprendere nel perimetro, ad esempio, anche le aree utilizzate per il deposito dei materiali oppure quelle dove accedono i fornitori esterni.

Il lavoratore deve comunicare all’azienda di non avere il Green pass?

Dal punto di vista organizzativo delle risorse lavorative, le indicazioni includono anche l’eventuale comunicazione del dipendente circa il non possesso del Green pass a partire dal 15 ottobre prossimo. Si ritiene, infatti, che il datore di lavoro possa chiedere al dipendente in maniera preventiva se sarà in possesso del Green pass per un determinato lasso di tempo. Conoscere se il dipendente avrà il Green pass, e quindi se ha intenzione di mettersi in regola con quanto prevede il decreto 127 del 2021, ha implicazioni sul lato organizzativo del lavoro aziendale, ad esempio per le attività su turni oppure per le trasferte.

Green pass per lavoratori che non passano in azienda ma vanno direttamente a svolgere la prestazione lavorativa

La conoscenza delle intenzioni del dipendente circa la volontà di mettersi in regola con il Green pass non esime, in ogni modo, l’azienda dal verificare i controlli. I controlli in azienda non possono essere svolti nel caso in cui il dipendente vada a lavorare direttamente sul posto dove svolge la sua attività senza passare per la sede dell’impresa. In questo caso, i controlli possono essere svolti a cura del committente o del gestore dei servizi di trasporto.

Il lavoratore deve comunicare che non ha il Green pass se lavora fuori dall’azienda?

Per queste casistiche, cioè di lavoratori che svolgano al di fuori dell’azienda la propria attività, Confindustria suggerisce di introdurre un obbligo contrattuale di comunicare immediatamente la mancanza del Green pass. Tale obbligo dovrebbe essere a carico del lavoratore stesso o del committente. In tal senso, i controlli all’interno dell’azienda devono essere effettuati sia nei confronti dei dipendenti che degli esterni che entrino a svolgere una prestazione lavorativa all’interno.

Obbligo Green pass e lavoratori in somministrazione

Ricade in questa casistica anche il lavoratore somministrato. In tal caso, spetta al somministratore assicurare che il lavoratore somministrato possegga il Green pass per adempiere alla prestazione lavorativa. Pertanto, l’azienda dovrà informare il lavoratore della necessità di avere il Green pass, ma il controllo spetta all’azienda utilizzatrice al momento dell’ingresso.

Green pass da mostrare a lavoro: a chi elude i controlli doppia sanzione con procedura disciplinare

I nuovi obblighi relativi al Green pass che sarà obbligatorio per accedere a lavoro possono prevedere una doppia sanzione al dipendente che eluda i controlli. Infatti, alla sanzione amministrativa può cumularsi anche quella disciplinare. Proprio in vista di un meccanismo articolato sui controlli, i datori di lavoro sono tenuti a organizzarsi entro la data di entrata in vigore del Green pass prevista per il 15 ottobre 2021. È dunque il datore di lavoro che dovrà attrezzarsi per gestire le procedure di accesso in azienda in maniera regolare.

Green pass: sul datore di lavoro vige l’obbligo di accertarsi che tutti rispettino le regole

Proprio al datore di lavoro, infatti, oltre a organizzare i controlli per l’accesso con il Green pass dipendenti, è assegnato il compito dal decreto legge numero 127 del 2021 di verificare che tutti rispettino le disposizioni. E, pertanto, il datore di lavoro dovrà assegnare le deleghe ai soggetti che concretamente dovranno svolgere le verifiche dei documenti all’entrata fino al 31 dicembre 2021. Il sistema di accesso dei lavoratori e le dovute verifiche dovranno essere gestite ogni giorno.

Sanzioni previste per i datori di lavoro sui controlli del Green pass

Per i soggetti che non rispetteranno le norme sul Green pass sono previste delle sanzioni ben precise. L’autorità che accerterà se vi sia stata violazione, infatti, potrà comminare una sanzione amministrativa di un minimo di 400 euro a un massimo di 1000 euro al datore di lavoro che non ha effettuato i controlli in azienda. L’importo della sanzione raddoppia nel caso in cui si riscontrino delle violazioni reiterate.

Green pass e sanzioni per il lavoratore senza documento verde

Anche per il lavoratore sprovvisto di Green pass è prevista la sanzione amministrativa, di importo superiore a quella di chi è deputato a svolgere i controlli. Per il lavoratore l’importo va da un minimo di 600 euro a un massimo di 1500 euro. Inoltre, il lavoratore può subire anche una procedura disciplinare se ha adottato una condotta scorretta.

Sanzione disciplinare al dipendente per condotta scorretta

Il classico esempio è quello di un lavoratore che, per aggirare i controlli all’entrata, utilizzi una porta di servizio. Oltre a dover lasciare l’azienda e a ricevere la sanzione amministrativa nel caso di controlli durante la giornata, il lavoratore può vedersi attribuita una sanzione disciplinare (consistente in una multa o una sospensione, a seconda di quanto prevede il CCNL di appartenenza) nel caso di accertamento di violazione di una procedura aziendale prevista dalla legge.

Lavoratore senza Green pass è assente ingiustificato

Dunque, nei confronti del lavoratore la sanzione amministrativa può andare a cumularsi con quella disciplinare. Ciò avviene nel caso in cui il datore di lavoro accerti la mancanza del Green pass o di un documento non regolare. Se il lavoratore si presenta regolarmente a lavoro e viene respinto all’entrata perché senza il documento verde viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di un certificato valido. Durante l’assenza ingiustificata non ha diritto a percepire alcuna forma di retribuzione, di compenso o di emolumento.

Procedura di allontanamento del lavoratore senza Green pass

La modalità con la quale il datore di lavoro adotterà la sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore dipendente è stata resa più snella dell’ultima versione del decreto sul Green pass che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 settembre. Infatti, il datore di lavoro non è obbligato ad alcuna formalità o comunicazione di assenza ingiustificata nei confronti del lavoratore sprovvisto di Green pass. Questo meccanismo aggira la questione della sospensione del lavoratore che è considerato semplicemente assente ingiustificato.

Sospensione dello stipendio per il lavoratore senza Green pass

Oltre alle sanzioni nei confronti del lavoratore, è da rimarcare che la sospensione dello stipendio durerà fino al momento in cui il dipendente non tornerà a lavoro con il Green pass regolare. Non sono previste sanzioni che il datore di lavoro possa comminare al dipendente senza documento verde. Inoltre, deve essere escluso qualsiasi impatto sul rapporto di lavoro. Pertanto il dipendente, pur assente ingiustificato, conserva il proprio posto di lavoro.

Green pass e imprese fino a 15 addetti: cosa avviene per i lavoratori senza documento?

Il sistema delineato per le imprese fino a 15 addetti è leggermente diverso da quello adottato dal legislatore per le aziende più grandi. Il lavoratore senza Green pass è considerato assente ingiustificato, ma con il vincolo dei primi cinque giorni. Al termine dei 5 giorni il datore di lavoro può stipulare un contratto a termine o in somministrazione con un altro lavoratore chiamato a sostituire l’assente. Questo contratto può essere fatto per una durata massima di 10 giorni e può essere rinnovato una sola volta.

Assenza ingiustificata, il lavoratore senza Green pass deve attendere la fine del contratto del sostituto

Dalla interpretazione delle norme del decreto 127 del 2021, si arriva alla conclusione che il lavoratore di un’azienda fino a 15 unità, assente ingiustificato dopo il quinto giorno e sostituito da un altro lavoratore con regolare Green pass, non potrà rientrare in azienda se non siano trascorsi i 10 giorni di contratto del sostituto. Quindi, dall’interpretazione del decreto, nemmeno se il lavoratore si mettesse in regola con il documento verde anche con un semplice tampone della durata di 72 ore potrebbe interrompere l’assenza ingiustificata una volta che viene sostituito da un altro lavoratore.

Green pass aziende meno di 15 addetti: il lavoratore sospeso può essere sostituito da contratti di 10 giorni

Normativa differente per la sospensione dei lavoratori senza Green pass nelle aziende fino a 15 addetti rispetto alle aziende più grandi. E le differenze della norma, oltre a qualche polemica, non sono esenti da dubbi interpretativi. In particolare sulla sostituzione del lavoratore sospeso perché privo del documento verde e sulla sua sostituzione.

Senza Green pass in un’azienda fino a 15 addetti: la normativa

Le difficoltà interpretative della sospensione del lavoratore senza Green pass riguardano, in particolare, quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge numero 127 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre scorso. La disciplina delle aziende con meno di 15 addetti ripropone il testo già contenuto nella bozza del decreto circolata nelle scorse settimane. Ma introduce qualche modifica in merito a come le imprese faranno fronte alle assenze del personale, considerando anche le ridotte dimensioni aziendali.

Sospensione e sostituzione del lavoratore senza Green pass

Resta la regola generale secondo la quale il lavoratore senza Green pass non può accedere al luogo di lavoro. L’assenza, pertanto, è considerata ingiustificata e al lavoratore non viene corrisposta la retribuzione. La differenza rispetto alla normativa delle imprese oltre i 15 addetti sembrerebbe riguardare solo la sostituzione del lavoratore assente ingiustificato un un nuovo addetto da assumere con contratto di somministrazione o a termine. La sostituzione è sempre ammessa secondo le regole valide per tutte le aziende, anche concordando un termine che faccia riferimento al rientro del lavoratore sospeso.

Cosa avviene se il lavoratore senza Green pass si mette in regola dopo pochi giorni?

Tuttavia, il problema potrebbe porsi allorquando il lavoratore senza Green pass e sospeso dovesse mettersi in regola nel giro di qualche giorno. E potrebbe farlo anche facendo un tampone, eventualmente da ripetere ogni 72 ore, e quindi replicando questa modalità di rinnovo del documento verde come dispone la norma. In tal caso, potrebbe ripresentarsi al lavoro. Proprio per questa eventualità, la norma probabilmente è stata disposta per andare incontro alle necessità delle aziende di più ridotte dimensioni.

Sostituzione del lavoratore privo di Green pass e rimpiazzo con uno con contratto a termine

Il decreto legge 127 del 2021 dispone che, trascorsi 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa stipulare un contratto a termine con un altro lavoratore per procedere alla sua sostituzione. La sospensione del lavoratore senza Green pass, in questo caso, può protrarsi per tutta la durata del contratto a termine del lavoratore assunto in sostituzione. Ma la durata massima prevista per la sostituzione non può andare oltre i 10 giorni.

Green pass: la sospensione del lavoratore senza può durare non meno di 10 giorni?

L’interpretazione della norma, a questo punto, sembrerebbe andare nella direzione secondo la quale il lavoratore senza Green pass, sospeso e sostituito, non possa rientrare a lavoro prima dei dieci giorni. Anche se, nel frattempo, dovesse mettersi in regola con il documento verde, dovrebbe rimanere fuori dall’azienda e senza stipendio. Quindi per i giorni della sostituzione (fino a dieci), il datore di lavoro farebbe lavorare e retribuirebbe il solo sostituto. In questo modo non dovrebbe sopportare il disagio di dover assumere un altro lavoratore per una durata inferiore ai 10 giorni o trovarsi nella condizione di dover pagare due lavoratori.

Cosa avviene dopo la sospensione dei 10 giorni nel caso di un lavoratore privo di Green pass?

Trascorsi i 10 giorni della sospensione del lavoratore (nel frattempo sostituito da altro lavoratore) privo di Green pass, se il primo continua a non possedere il documento verde la sospensione può allungarsi di altri dieci giorni. E, dunque, al lavoratore chiamato in sostituzione potrebbe essere disposta una proroga del contratto o della somministrazione a termine. Solo al superamento anche del secondo termine (20 giorni) tornerebbero a essere applicate le norme generali in materia di sostituzione del lavoratore assente. Regole che sono valide per tutte le imprese, senza considerarne la dimensione.

Sospensione dei lavoratori senza Green pass, cosa avverrà dal 15 ottobre 2021?

Dando per buona l’interpretazione della norma del decreto 127 del 2021 relativa alla sospensione e sostituzione di un lavoratore senza Green pass nelle aziende di piccole dimensioni, è facile ipotizzare che la possibilità di sospensione di 10 giorni (e rinnovo per una sola volta per un totale di 20 giorni) possa rappresentare un limite per i datori di lavoro. Da qui al 15 ottobre prossimo, dunque, le aziende fino a 15 addetti dovranno pertanto organizzarsi (in un lasso di tempo piuttosto breve) per evitare di rimanere con un numero di addetti ancora più basso o dover trovare un sostituto in tempi ristrettissimi di chi non sia dotato di Green pass.

Assenza ingiustificata, cosa significa e quali conseguenze per il lavoratore senza Green pass?

I lavoratori che non avranno il Green pass del 15 ottobre 2021 saranno considerati assenti ingiustificati. Nel testo definitivo del Decreto del Green pass, tuttavia, il dipendente non è più sospeso dalla prestazione. Per le aziende, invece, si semplificano le procedure in caso di assenza del lavoratore. Ma proprio alla luce delle più recenti novità del decreto, diventa fondamentale comprendere il significato dell’assenza ingiustificata e capire a quali conseguenze, anche procedurali, possa portare la mancanza del Green pass.

Green pass, com’è cambiato il decreto 127 del 2021 e lo ‘status’ del lavoratore assente ingiustificato

Va fatta subito una premessa: fino al 31 dicembre 2021 l’assenza dal lavoro per mancanza del Green pass non ha conseguenze disciplinari e il lavoratore non perde il suo posto. Ma risulta utile verificare come la versione definitiva del decreto numero 127 del 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre, abbia modificato lo “status” del lavoratore privo di Green pass che dovrà essere considerato assente ingiustificato. Nella versione precedente del decreto, il lavoratore era sospeso dal lavoro, con obbligo di comunicazione dell’azienda all’interessato.

Senza Green pass niente stipendio o altri compensi fin dal primo giorno

È proprio lo status del lavoratore senza Green pass il nocciolo della questione. Infatti, chi è privo di certificazione non risulta più sospeso dalla prestazione lavorativa, ma considerato semplicemente “assente ingiustificato”. Dal punto di vista delle conseguenze per il lavoratore non cambia nulla. Ovvero, durante il periodo di assenza il lavoratore non percepirà la retribuzione e nemmeno altri compensi o emolumenti. La decorrenza della perdita di stipendio avviene dal primo giorno in cui sia stato inibito al lavoratore l’accesso nel luogo di lavoro per mancanza del Green pass.

Cosa cambia da sospensione dal lavoro ad assenza ingiustificata?

Le novità del decreto sono dunque inerenti al cambio dalla sospensione dal lavoro all’assenza ingiustificata. Perché, nella prima bozza del decreto, la sospensione comportava in ogni modo l’adozione di un provvedimento da parte del datore di lavoro da comunicare al lavoratore stesso. Mentre, con le modifiche al decreto, adesso l’assenza ingiustificata diventa più semplicemente un fatto del quale l’azienda ne prende atto, senza dover necessariamente comunicare alcunché al lavoratore.

Senza Green pass l’azienda non deve comunicare la sospensione al dipendente

In questo avanzamento del decreto, pertanto, la sospensione della retribuzione rappresenta una conseguenza automatica all’assenza ingiustificata. A supporto di questa interpretazione c’è proprio la cancellazione, nella versione definitiva del decreto, della disposizione che poneva a carico del datore di lavoro il dovere di comunicare immediatamente la sospensione al dipendente. Analogamente, per i lavoratori del pubblico impiego, non è previsto che la sospensione debba essere disposta dal datore di lavoro o da un suo delegato. E, dunque, comunicata al lavoratore. Si tratta di un’altra novità con la quale si è modificata la versione bozza del decreto stesso.

Eliminata la disparità pubblico-privato dell’assenza ingiustificata dal quinto giorno

La versione definitiva del decreto sul Green pass ha anche provveduto a eliminare una disparità tra lavoratori del pubblico impiego e quelli del settore privato in merito alla decorrenza dell’assenza ingiustificata. Infatti, nelle scorse settimane erano intercorse divergenze riguardo ai lavoratori della Pubblica amministrazione, privi di Green pass, e per questo assenti ingiustificati da subito e sospesi dopo 5 giorni di assenza, e privati da sospendere fin dal primo giorno. Con il decreto in Gazzetta, tutti sono fin da subito considerati assenti ingiustificati se privi di Green pass.

Escluse le conseguenze disciplinari, fino a quando vige l’obbligo del Green pass a lavoro?

L’assenza ingiustificata vige fino alla presentazione di un regolare Green pass. In mancanza, il termine è fissato al 31 dicembre 2021. A ogni modo, l’assenza ingiustificata non comporta conseguenze disciplinari e, in particolar modo, conseguenze sulla conservazione del posto di lavoro. In questo il decreto è andato oltre alle normali conseguenze ricollegate, anche dai contratti collettivi, a chi si assenti ingiustificatamente dal proprio lavoro. In altre parole il decreto evita che il lavoratore senza Green pass possa essere licenziato come avverrebbe nelle normali situazioni in cui si verifichi un certo numero di giorni di assenza ingiustificata.

Sanzioni per ‘presenze’ ingiustificate e mancati controlli del Green pass

Il decreto, inoltre, ha lasciato immutate le sanzioni amministrative previste sia a carico del lavoratore che per il datore di lavoro. Per il lavoratore senza Green pass che si trovi sul posto di lavoro la sanzione varia da un minimo di 600 fino a 1.500 euro. La stessa sanzione si prevede anche per il lavoratore esterno all’azienda che vada a svolgere una prestazione lavorativa all’interno dell’azienda. È il caso, ad esempio, di un lavoratore autonomo o libero professionista. Per il datore di lavoro che non effettui i controlli, invece, la sanzione va da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

Green Pass artigiani e ambulanti, quali regole da osservare?

Il Green pass per artigiani e ambulanti potrebbe mettere a rischio fiere e mercati rionali. Ecco le regole per questa categoria di lavoratori.

Green Pass artigiani e ambulanti: obbligatorio dal 15 ottobre

Dal 15 ottobre 2015 il Green pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro. Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 l’uso del certificato sarà obbligatorio sia nel settore pubblico che privato. In particolare nel settore pubblico, privato e negli uffici tutti i dipendenti dovranno possedere il certificato verde. Il dipendente che non ne è fornito sarà considerato assente ingiustificato. Se l’assenza permane può essere considerato sospeso senza stipendio, secondo quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro. Mentre da questo obbligo sono esclusi i lavoratori in smart working.  Invece nelle aziende con meno di 15 dipendenti al quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata esibizione della certificazione verde il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, stipulando un contratto di sostituzione di durata non superiore ai 10 giorni e rinnovabile una sola volta.

Come funziona per gli artigiani e ambulanti?

L’introduzione del green pass potrebbe diventare un problema, tanto che alcune fiere potrebbero essere annullate. Ma in realtà la decisione del Governo è sempre più improntata all’apertura e al riavvio delle attività economiche. Pertanto, se da una parte i clienti possono essere liberi di circolare senza green pass, non è lo stesso per gli ambulanti e gli artigiani. Infatti, essendo lavoratori come tutti gli altri, dovranno esibire il proprio green pass alle autorità amministrative che ne effettueranno i controlli. Inoltre per fiere, sagre e mercati realizzati in luoghi al chiuso, il green pass è già obbligatorio per i visitatori. Se nelle aziende ci sarà del personale addetto al controllo dei certificati, per gli ambulanti ed artigiani, ci penseranno le autorità e gli organizzatori di manifestazioni come sagre e mercati.

Ambulanti con green pass, i clienti anche no!

Negli ultimi giorni, sono proprio gli organizzatori a specificare nella pubblicità degli eventi che per accedere occorre il lascia passare verde. Mentre negli spazi aperti, come i mercati rionali, la regola generale sembra essere uguale ai negozi.  I clienti possono passeggiare tra le bancarelle anche senza Green Pass, mentre i lavoratori devono averlo. Di conseguenza la stessa regola si applica anche a chi esercita commercio nel suolo pubblico, indipendentemente dal tipo di attività che si svolga in un luogo pubblico o all’aperto. Questo vuol dire che spetta ai Comuni, in qualità di organizzatori, predisporre tutti gli strumenti per lo svolgimento.

 

 

Serve il green pass per votare alle elezioni amministrative 2021?

Cresce l’attesa per le elezioni amministrative (comunali e regionali) per cui circa 12 milioni di elettori si recheranno alle urne il 3 e 4 ottobre 2021. Poiché non si fa altro che parlare di green pass da molte settimane ormai, soprattutto con riferimento ai lavoratori, è normale chiedersi se la certificazione verde servirà per andare a votare.

Il Green Pass alle elezioni

Il green pass è sempre più richiesto, il governo di Mario Draghi mira ad ampliare la sua applicazione. Tuttavia, pare che per recarsi ai seggi per votare alle elezioni amministrative 2021, gli elettori non saranno obbligati ad esibire il certificato verde. Tra i corridori dei Palazzi, l’applicazione di tale misura in questo ambito, potrebbe scontrarsi con la Costituzione Italiana.

Votare è un diritto da cui non si può prescindere se non per una situazione emergenziale sanitaria molto grave, quale non è al momento, almeno in Italia. Allo stesso modo, non è stato toccato il diritto alla frequentazione di luoghi religiosi, pregare si può nel rispetto del distanziamento previsto e in quello dell’uso delle mascherine per i posti al chiuso.

Decidere di utilizzare obbligatoriamente il Green Pass per esercitare il diritto al voto sarebbe impensabile e molto probabilmente non condiviso nemmeno all’interno della maggioranza di Governo.

Alle elezioni da fuori sede, serve il Green Pass?

In tal caso, la certificazione verde è d’obbligo, non per il voto in sé, ma per il semplice fatto che se l’elettore giunge da fuori sede e deve utilizzare i mezzi di trasporto (autobus, tram, aerei, navi e similari) per raggiungere i seggi, il Green Pass diventa obbligatorio. Qualora si venga scoperti a bordo dei suddetti mezzi senza la certificazione verde, sarà possibile obbligare i soggetti a fermare la loro corsa alla prima occasione possibile.

Chi lavora nei seggi deve avere il Green Pass?

Presidenti di seggio, scrutatori o comunque lavoratori che stazionano anche temporaneamente nella location che ospita le elezioni amministrative, sono obbligati a possedere il Green Pass da 15 ottobre 2021. Ci vuole poco per fare due calcoli matematici e arrivare alla conclusione che al voto del 3-4 ottobre non sarà necessario essere dotato del certificato verde.

Diverso, il discorso per eventuali ballottaggi che disputandosi il 17 e 18 ottobre. Poiché l’obbligo di Green Pass prenderà il via il 15 ottobre e sarà in vigore fino al 31 dicembre, si presume che per chiunque svolga una mansione all’interno dei seggi allestiti per le elezioni amministrative al balottaggio, dovrà esserne munito.

Seggi speciali e voto a domicilio

Dovranno essere in possesso del Green Pass anche coloro che raccolgono i voti nelle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali allestiti per gli elettori positivi al Covid-19 in trattamento anche domiciliare. Stesso discorso per chi raccoglie i voti di chi si trova in quarantena o in isolamento fiduciario.

In conclusione, chiunque occupi un ruolo alle elezioni amministrative a partire dal 15 ottobre dovrà essere munito di Green Pass.

Chi controlla il Green pass delle partite Iva e professionisti?

Con l’estensione del Green pass anche ai professionisti e alle partite Iva dal 15 ottobre 2021 si innesca un meccanismo a cascata per le verifiche del documento verde. Infatti, l’obbligo di esibire il Green pass non spetta solo ai dipendenti per l’accesso ai luoghi di lavoro, ma anche alle partite Iva e ai professionisti per una prestazione da svolgere all’interno di luoghi di lavoro o di un ufficio pubblico.

Lavoratori autonomi, chi deve esibire il Green pass?

Ne deriva che la platea dei lavoratori autonomi che deve esibire il Green pass risulta notevolmente allargata. Le categorie coinvolte riguarda, dunque, le partite Iva, i collaboratori, i liberi professionisti e ogni altra tipologia di lavoratori non subordinati. Di conseguenza si moltiplicano le occasioni e i luoghi nei quali è necessario esibire il documento verde. Le estensioni di lavoratori e le occasioni di esibizione del Green pass derivano da una lettura combinata delle norme sia per il settore pubblico che privato.

Chi deve fare i controlli del Green pass?

Tanto nella Pubblica amministrazione, quanto nelle realtà del settore privato, saranno i datori di lavoro a verificare il possesso del Green pass. Il lasso di tempo rimanente fino al 15 ottobre prossimo servirà agli enti, ma anche alle aziende del privato, per organizzare le verifiche all’entrata di un ufficio pubblico o di un’impresa privata. Per la Pubblica amministrazione, il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ha annunciato che verranno emanate linee guida per come si faranno entrare i lavoratori all’interno degli uffici pubblici. Per il settore privato potrebbe essere necessaria l’estensione dell’applicazione “Verifica 19”, già in uso in locali di pubblico esercizio e sui treni.

Autonomi, partite Iva e professionisti: chi dovrà esibire il Green pass dal 15 ottobre?

Se le modalità di controllo potrebbero essere meglio definite per quanto riguarda chi deve svolgerli e come, quel che è certo è che tutti i soggetti che entreranno in un ufficio o in un ente pubblico dovranno esibire il Green pass. E dunque, a qualsiasi titolo, un autonomo o un libero professionista, per un’attività lavorativa o di formazione, perfino di volontariato, da svolgere presso un’amministrazione pubblica, all’entrata si troverà di fronte un responsabile che gli chiederà il Green pass. Tra le professioni più frequenti che dovranno esibire il documento verde rientrano, a titolo di esempio, gli ingegneri, gli architetti e i commercialisti.

Green pass, l’eccezione della Giustizia

Alle regole generali del Green pass fa parzialmente eccezione il settore della Giustizia. Oltre ai dipendenti (compresi i giudici) che sono tutti obbligati a entrare con il Green pass, l’eccezione riguarda gli avvocati, i periti, i consulenti e gli altri ausiliari dei giudici estranei alle pubblica amministrazioni della giustizia. Non sarà richiesto all’entrata il Green pass anche ai testimoni e alle parti dei processi.

Green pass, come entrano in azienda i professionisti e gli autonomi?

Ampia è la platea dei professionisti e degli autonomi che dovrà esibire il Green pass all’entrata delle aziende private. Una delle situazioni più frequenti che potrà presentarsi è quella di un professionista che sta preparando il bilancio per una società. Dovendo preparare il bilancio e recandosi spesso presso la sede societaria, il professionista dovrà munirsi di documento verde. Ma dovrà possederlo anche per un solo accesso in azienda. In generale, dovranno avere il Green pass tutte le persone che accedono all’interno di un luogo di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa. Quindi, oltre ai dipendenti dell’azienda, tutti i professionisti, i collaboratori e ogni altra tipologia di lavoratore autonomo.

Chi svolgerà i controlli del Green pass nelle aziende?

Analogamente agli uffici pubblici, dunque, autonomi e partite Iva dovranno esibire il Green pass accedendo alle strutture lavorative e agli uffici privati. Pertanto, tutte le persone che entrano in un luogo di lavoro per svolgere una prestazione dovranno essere in regola con il documento verde. La verifica spetterà ai soggetti che organizzano, in qualità di datori di lavoro, l’attività lavorativa dell’azienda. Alle regole decise dall’azienda per l’accesso dall’esterno dovranno uniformarsi gli autonomo o i  professionisti che intendano svolgere la propria prestazione all’interno dell’azienda.