Canone concordato: il contratto che permette di risparmiare

Il contratto a Canone concordato prevede una serie di agevolazioni. Tutte le spiegazioni e qualche consiglio utile per locatore e conduttore.

Canone concordato: cosa sono e come funzionano

I contratti di locazione sono stati introdotti con la legge 431 del 1998. A differenza del classico contratto 4 anni con rinnovo di altri 4, hanno una durata minore. Infatti, possono avere una durata di tre anni con rinnovo di altri due, ad uso transitorio o per studenti universitari fuori sede. I contratti tre più due anni sono i classici contratti ad uso abitativo con fini residenziali, spesso usati per le famiglie. Mentre il contratto ad uso transitorio ha una durata minore da 1 a 18 mesi. Ma ha una particolarità, deve essere espresso in contratto il motivo per cui vi è la transitorialità, cioè uno spostamento per causa di lavoro, oppure per cure ad esempio. Invece i contratti per studenti fuori sede, hanno una durata da 6 a 36 mesi, legati appunto all’esigenza di studio. Sono molti, infatti, i ragazzi che si spostano dai centri più piccoli alle città per formarsi,presso le scuole, università o centri specializzati. Anche in questo caso è meglio allegare e specificare il motivo del contratto.

Canone concordato: quando possono essere redatti?

I contratti di locazione a canone concordato possono essere sottoscritti soltanto in uno dei Comuni ad alta densità abitativa. Ma quali sono questi Comuni?  Secondo l’articolo 1 del D.L. n.55/1988 questi comuni sono:

  • Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e nei comuni confinanti con gli stessi;
  • negli altri comuni capoluoghi di provincia;
  • nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE del 13 novembre 2003;
  • nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

I comuni messi a disposizione dal Cipe, possono essere aggiornati ogni 24 mesi. Pertanto, molti comuni possono anche decidere di non voler applicare questa tipologia di contratto o di cominciare a farlo.

Canone concordato: come si determina il canone?

Il canone di locazione concordato viene calcolato sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari immobiliari e quelle degli inquilini. Il tutto nasce da accordi disciplinati in linea generale dalla Convenzione del 05/03/1999 aggiornata dal D.M. firmato il 30/12/2002 e successivamente rinnovate nel 2016. Secondo tali accordi, il comune viene suddiviso in zone e sub fasce, spesse divise in centro storico, periferia e aree di mezzo. In relazione ad una serie di variabili, è stabilito un valore minimo ed un valore massimo. Le variabili sono la metratura dell’immobile, le dotazioni, la presenza o meno di pertinenza, balconi, terrazzi o posti auto. Inoltre, il valore aumenta se l’immobile è di pregio, arredato oppure ha una classe energetica efficiente. Influisce anche al vicinanza a prossimità di servizi, mezzi pubblici, negozi ed attività. Il canone di locazione deve quindi stare all’interno di questo range.

Cos’è l’asseverazione del contratto?

All’inizio dell’introduzione della normativa vi era l’obbligo di assistenza da parte di un’associazione di categoria dei proprietari e degli inquilini. Oggi, non è più così però. Infatti, il Ministero delle Infrastrutture ha precisa che in assenza di assistenza risulta obbligatorio l’attestazione di conformità alle norme ed ai parametri contenuti nel patto sociale. Per questo motivo è meglio redigere il contratto secondo i moduli o gli schemi tipo che possono essere scaricabili anche online. L’asseverazione è quindi un timbro che garantisce che oltre alla correttezza del contratto, entrambe le parti possono accedere alle agevolazioni fiscali. Proprio per dare qualche consiglio, è giusto dire che il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità. Inoltre, il copia de certificato Ape o degli impianti non guasta. Infine da allegare c’è anche il Verbale di consegna e la scheda arredi, se l’immobile ha già tutta la mobilia.

Tutte le agevolazioni previste per i proprietari

Una delle agevolazioni previste è la riduzione della base imponibile Irpef. La regola è la deduzione del 30% dall’imponibile per i proprietari che scelgono il regime tradizionale. Ma a se al contratto di locazione concordato è aggiunta la cedolare secca, le cose cambiano drasticamente. Infatti, le tasse da pagare sono pari solo al 10%  del valore annuo del canone. Applicando questo regime agevolato non sono previste imposte di registro, nè tanto meno imposte relative al rinnovo, alla registrazione o la chiusura. Quindi, anche in questo caso uno sgravio fiscale non indifferente. Inoltre, oltre i comuni possono prevedere ulteriori defiscalizzazioni per i contratti di questo tipo, Imu agevolato anche del 25%.

Tutte le agevolazioni previste per i conduttori

Anche l’inquilino ha delle agevolazioni in caso di sottoscrizione di un contratto a canone concordato. Infatti, se l’immobile è la sua abitazione principale, potrà usufruire delle detrazioni Irpef. In particolare:

  • 495,80 se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • 247,90 se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.

Inoltre, se il proprietario ha deciso di aderire al regime agevolato della cedolare secca, avrà anche altri due vantaggi. Il primo è che non subira aumenti ISTAT per l’intera durata della locazione. Il secondo è che non dovrà sostenere alcuna spesa in merito alla registrazione, chiusura o rinnovo del contratto. Neanche se fossero state inserite terze persone come garanti delle obbligazioni che il conduttore si assume nel contratto.Un consiglio finale è quello di farsi seguire da professionisti, per evitare di incappare in spiacevoli multe da parte del Fisco.

 

Contratto locazione commerciale: gli elementi che non possono mancare

Il contratto di locazione commerciale è quello che viene stipulato per immobili non a uso abitativo. Tutti gli elementi che non possono mancare.

Contratto locazione commerciale: i dati delle parti

I contratti di locazione sono disciplinati in Italia dalla legge del 27 luglio 1978 n. 392I contratti di locazione commerciale prevedono la possibilità che a contrarre siano delle società, ditte individuali, ma anche privati. Il tipo esempio è quello delle locazioni delle botteghe in cui il locatore è un privato, mentre il conduttore è un soggetto commerciale. Tuttavia, in entrambi i casi è obbligatorio specificare tutti i dati che riguardano i contraenti. Se ad esempio nelle persone fisiche si utilizza il codice fiscale, nei soggetti commerciali è importante la partita Iva. Un consiglio importante, che è nel caso di società è meglio inserire l’amministratore delegato, in quanto persona fisica. Anche perché in caso di beghe legali potrebbe risultare una mossa vincente, rispetto ad una semplice società che dichiara fallimento all’improvviso.

Contratto locazione commerciale: i dati dell’immobile

Subito dopo i dati delle parti, ci sono da indicare i dati catastali dell’immobile. Per intenderci i valori riportati dalla visura catastale: foglio, particella, categoria, subalterno, classe, mq e rendita catastale. In tutti i casi è importante che questi dati siano espressi per capire se l’attività da svolgersi è idonea con le caratteristiche dell’immobile. Inoltre, non dimenticare di indicare l’indirizzo completo in cui si trova l’oggetto del contratto. E più precisamente, si parla semplicemente di: via, civico, comune e provincia. All’interno del contratto commerciale deve essere riportato le caratteristiche dell’immobile al momento in cui si prendono in consegna le chiavi. Ma attenzione, se necessita fare delle modifiche, queste devono essere espressamente approvate dal proprietario.

Contratto locazione commerciale: la durata

In merito alla durata la legge dispone delle direttive molto chiare. Infatti, un contratto commerciale ha una durata di almeno sei anni. Si tratta dell’esempio più comune, in cui il conduttore dovrà svolgere all’interno un’attività economica o eserciti un lavoro autonomo. Mentre la durata è di nove anni per le locazioni di alberghi e similari. Ma anche quando si tratta di attività di tipo teatrale. E’ nullo ogni altro patto che prevede una durata contrattuale differente. Anche perché verrebbe automaticamente allungata o diminuita secondo quanto disposto dalla normativa. In tutti i casi i contratti possono essere rinnovati per la stessa durata, quando scadono. Il contratto è rinnovato tacitamente, quindi se le parti vogliono interromperlo devono, per forza, mandare una comunicazione alla controparte. Infine, solo nel contratto transitorio è possibile decidere una durata più breve. Ma questo è valido solo per le attività che sono transitorie per loro natura.

Il canone di locazione

Altro elemento essenziale del contratto di locazione commerciale è il canone di locazione. Cioè la somma che l’inquilino deve versare mensilmente per godere dell’immobile. Tuttavia, si consiglia sempre di scrivere l’importo sia in cifre che in lettere, per confutare qualsiasi errore. E’ meglio indicare sia il complessivo annuale che quello mensile. Ma è importantissimo indicare anche il modo in cui questo va corrisposto, meglio se con mezzi tracciabili. La modalità più comune è proprio quella del bonifico bancario. Infine, in merito al canone di locazione la legge prevede la facoltà di un adeguamento periodico annuale che non può superare il 75% della variazione Istat, registrata per l’anno di riferimento.

Come funziona il recesso del locatore?

In linea di massima le parti possono recedere dal contratto, dandone un preavviso di 6 mesi. Nella prassi il locatore deve avere delle valide motivazioni per voler recedere dal contratto. E’ il caso di un inquilino inadempiente. Oppure che si voglia svolgere all’interno di quel locale una propria attività o per uso familiare. Resta comunque la libertà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza. La decisione deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima e 18 mesi se l’immobile è addebito ad attività alberghiera.

Il recesso del conduttore

Mentre è molto più semplice la retrocessione da parte del conduttore. Infatti, il conduttore può sempre recedere, purché ci siano gravi motivi per farlo. Qualche anno fa, ad esempio, la Suprema Corte (sent. n. 10624 del 26 Giugno 2012) ha ribadito che tali motivi consistono in “avvenimenti estranei alla volontà del locatario, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. Inoltre, con riferimento all’andamento dell’attività aziendale, può integrare grave motivo, legittimante il recesso del conduttore, non solo un andamento della congiuntura economica sfavorevole all’attività di impresa. Ma anche uno favorevole, purché sopravvenuto e oggettivamente imprevedibile (quando fu stipulato il contratto) che lo obblighi ad ampliare la struttura aziendale in misura tale da rendergli particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo.

Altri aspetti generici

Le parti possono anche disporre liberamente tutti gli altri aspetti del contratto. Ad esempio, il concedere o il vietare la sublocazione. Ma anche gli aspetti legati agli impianti o ad eventuali interventi di ristrutturazione. Inoltre, anche la caparra può essere decisa nella sua entità e nella tempistica di consegna tra le parti. Parte integrante del contratto è anche la dichiarazione ai fini APE. L’ape è l’attestato di prestazione energetica redatta dal tecnico abilitato ed i cui estremi vanno inseriti espressamente in accordo. Si consiglia di allegare sempre una copia, prima di presentarlo per la registrazione all’Agenzia delle Entrate. Massima libertà lasciata alle parti, sempre nel rispetto delle norme di legge.

Autonomi e Rent to buy: un aiuto per comprare casa

Sei un lavoratore autonomo e vuoi comprare casa? Ma per la banca non sei molto “affidabile“, perché non hai uno stipendio fisso o un TFR? Una buona soluzione potrebbe essere il Rent to buy.

Autonomi & Rent to buy: alcune considerazioni iniziali

Quando sei un lavoratore autonomo e magari hai fatto l’apertura della partita iva da poco, comprare casa è impossibile. Un umiliante giro tra istituti di credito, che spesso non aiutano e che non concedono il mutuo. Così spesso si sceglie un affitto, invece di coronare il proprio sogno di comprare una casa. Ma a risolvere questo problema potrebbe esserci una soluzione: il Rent to buy.

Il rent to buy è una tipologia di contratto, introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014). Tramite questo accordo si possono avere due effetti positivi. L’inquilino entra in casa da affittuario e poi riesce ad acquistare casa. L’altro effetto è che, nel corso degli anni, si crea una sorta di “storico” della capacità contributiva e reddituale del richiedente. Per le banche il “curriculum” migliora e non si perde la casa che si vuole comprare.

Cos’è il Rent to buy e come funziona?

Attraverso il Rent to buy il proprietario consegna al promittente acquirente l’immobile. Quest’ultimo paga regolarmente l’affitto, riservandosi il diritto di comprarlo, allo scadere del periodo contrattuale. Non vi è obbligo di comprare la casa, ma sicuramente una convenienza, perché spesso una parte dei canoni viene sottratta al prezzo finale di acquisto. Nel nostro ordinamento giuridico, non c’è una disciplina solo dedicata a questo tipo di contratto.

Pertanto, rientra nella tipologia di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione del bene. Ciò prevede la stipula dinnanzi ad un notaio e la trascrizione nei Registri immobiliari. Al momento dell’accordo tra le parti, vengono indicati tutti i passi da fare. Tra questi il prezzo del bene, che viene bloccato. Ma anche la durata entro cui l’inquilino può comprare la casa. Ed infine, il canone mensile da corrispondere: la parte che viene dedicata al’indennizzo per il godimento del bene e lo scomputo del prezzo finale.

Un esempio pratico di Rent to buy

A questo punto un esempio pratico di Rent to buy può essere utile. Il prezzo di vendita di un appartamento è di 100 mila euro. Il compratore ed il venditore, in sede di preliminare di vendita, regolano le clausole dell’accordo. Ad esempio, il potenziale acquirente versa al venditore 10 mila euro per dar vita al Rent to buy. Inoltre, va concordato anche il prezzo mensile da versare a pari a mille euro. Di cui 500 euro come indennizzo per la locazione del bene e gli altri 500 euro come scomputo del prezzo finale. La durata del contratto sarà di 5 anni, dopo di che il cliente può comprare la casa. Facendo due conti, cinque anni dopo quanto dovrà versare l’inquilino?

500 euro x 12 mesi x 5anni= 30. 000 100.000-30.000-10.000 (acconto)= 60.000

Una somma decisamente più bassa e più facilmente accordabile da una banca, anche come mutuo.

Autonomi & Rent to buy: i vantaggi dell’inquilino

Grazie al Rent to buy, il potenziale acquirente prende subito possesso della casa o dell’appartamento. Questa formula è molto indicata per chi non dispone immediatamente della somma necessaria per l’acquisto. Oppure per chi deve affrontare un mutuo, ma non è dipendente e non ha un reddito mensile costante. Uno di questi casi è proprio il lavoratore autonomo. Quest’ultimo può, quindi, dare una piccola somma al proprietario dell’immobile, e dare corso al Rent to buy.

Alla fine del periodo concordato l’autonomo potrà contrarre il mutuo. Ed il perché è semplice? Perchè sarà riuscito a dimostrare la sua capacità di pagare i “suoi debiti” e anche di aver creato quel famoso “storico della partita Iva“, che per anni deve restare aperta. La banca sarà, magari, più disposta a concedere il tanto desiderato mutuo. Ovviamente, si consiglia di mantenere un andamento quanto più costate possibile, delle entrate annuali.

Cosa succede se non si compra l’immobile?

L’acquisto dell’immobile, da parte dell’inquilino, può avvenire tramite una somma privata dello stesso, oppure tramite il mutuo. Ma cosa succede se non si decide di comprare la casa? L’inquilino perderà tutto quello già versato. Comprese tutte le spese relative alla registrazione del contratto, notarili, di trascrizione ed iscrizione nei pubblici registri.

Infine, la legge stabilisce in tre anni la durata del Rent to buy. Anche se, le parti possono concordare una durata superiore e fino a 10 anni. Infine, rimane anche un’altra possibilità per non perdere tutto. Il conduttore ha anche la facoltà di nominare un terzo soggetto come previsto da tutti i contratti preliminari e cedere il contratto. Pertanto, facendoci due conti in tasca, la soluzione del Rent to Buy, può essere davvero una soluzione per i lavoratori autonomi.

Novità sull’immobiliare dal Re Italy Winter Forum 2018

Mercoledì 24 gennaio si è svolto a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, si è svolto l’evento Re Italy WInter Forum 2018, dedicato al settore immobiliare.
Durante lo svolgimento dei lavori, Fiaip, ovvero la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, insieme a Confedilizia, Confassociazioni Immobiliare e Finco, ha presentato il Manifesto per il rilancio del settore, che, come ben sappiamo, ha passato, negli anni della crisi economica, momenti di vera difficoltà.

Per riuscire, dunque, ad uscire definitivamente da questo periodo critico, le Associazioni del comparto immobiliare hanno avanzato le loro proposte, che ovviamente hanno saputo riscuotere molti interesse tra gli operatori e i politici presenti.
Tra queste, sicuramente apprezzata la richiesta di ridurre il carico fiscale che grava sul settore, ma anche estendere la cedolare secca, favorire la liberalizzazione delle locazioni commerciali, nonchè la stabilizzazione degli incentivi per le ritrutturazioni e l’approvazione di misure di stimolo alla riqualificazione urbana.

Tra le misure presenti figurano anche gli incentivi fiscali per le permute immobiliari, lo sviluppo del turismo attraverso la proprietà immobiliare privata e la creazione di un Ministero dello Sviluppo immobiliare, della casa e dell’edilizia.

Questo si legge all’interno del Manifesto: “Questo manifesto è aperto: a tutte le realtà del settore immobiliare che vorranno portare il proprio contributo alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo del real estate; alle forze politiche che si apprestano a guidare il Paese, perché la crescita del settore immobiliare si basi su un modello condiviso tra le forze di maggioranza e di opposizione; ai cittadini, perché la stabilità sociale delle famiglie e del singolo proviene anche da una maggior e facilità di accesso al bene casa“.

Vera MORETTI

A Roma il Real Estate Management Forum 2017

Domani pomeriggio appuntamento con il Real Estate Management Forum 2017, convegno dedicato alla gestione immobiliare, che verrà ospitato a Roma presso l’Hotel Hassler.
A moderare e coordinare il congresso sarà Adriana Apicella, direttore generale di Confassociazioni, che si occuperà di dare l’avvio ai lavoro, il cui orario di inizio è previsto per le 14.30, e di presentare ed introdurre i partecipanti.

La platea, a questo proposito, sarà ben nutrita, a cominciare da Antonio D’intino, Presidente comitato per la verifica degli adempimenti costruttivi di ANCE NAZIONALE (CVAC), Componente comitato di Presidenza e Giunte di ANCE NAZIONALE, Componente commissione rapporti interni ANCE NAZIONALE, Presidente ISEA – innovazione sviluppo edilizia ambiente, Past Presedent ANCE Abruzzo, Consigliere Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, Consigliere Piccola Industria di Confindustria Chieti-Pescara.

A seguire, Francesco Ruperto, Componenente del Gruppo universitario del network accademico BIM Academic Forum Italy – Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma, Politecnico di Milano, Università di Brescia, Coordinatore scientifico Dn rivista scientifica dedicata al Building Informaiton Modeling, Incaricato dalla Provincia Autonoma di Bolzano della verifica del capitolato informativo BIM del concessionario, Società Italiana per le Condotte d’Acqua spa, della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della nuova casa circondariale di Bolzano.

Co sarà poi Vincenzo Acunto, colui che ha ideato e contribuito a sviluppare piattaforme e software di gestione dedicate al “Real Estate” e condominio come GROMA.net, GRETA, Dossier del Fabbricato, VOL, ed il Social Network “Abitantionline.it”. E’ anche Direttore generale di GROMA dal 1998, dopo aver gestito nelle sedi di Napoli e Roma il patrimonio di entrambi i comuni per il gruppo Romeo. Da settembre 2017 direttore generale di “agire” gruppo Ipi.

Interverranno al Remf 2017 anche Alessandro De Biasio, Responsabile Progetto – Gabetti Condominio; Luca Ruffino, Amministratore Delegato – Home service Italia; Francesco Di Castri, Presidente – Sinteg.

Al termine, Tavola Rotonda : Il Punto Di Vista Delle Associazioni, con l’intervento dei dirigenti delle associazioni di amministratori.

Vera MORETTI

Mercato immobiliare residenziale in ripresa

Segnali di ripresa per il mercato immobiliare residenziale italiano. In base alle analisi sull’andamento delle compravendite nelle grandi città italiane nel primo semestre del 2015, effettuato dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e realizzato sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, le transazioni residenziali sono aumentate del 2,9% nel primo semestre del 2015.

Una crescita generalizzata del mercato immobiliare italiano che ha interessato le principali città della Penisola a parte Genova e Roma. La città ligure ha infatti registrato una contrazione del 7,3%, mentre la Capitale ha subito un calo del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Di segno del tutto opposto l’andamento di Bari, il cui mercato immobiliare ha fatto registrare un +23,2% di compravendite, e quello di Palermo, in crescita del 13,9%. Bene Verona con un +9,6%. Anche Milano si è distinta in positivo. Il mercato immobiliare del capoluogo lombardo ha confermato il buon andamento che lo caratterizza da otto trimestri a questa parte, mettendo a segno un +5,9%.

I dati dell’Agenzia delle Entrate sembrano quindi confermare il sentiment della rete del Gruppo Tecnocasa, che da diversi mesi segnala un maggior dinamismo del mercato immobiliare nazionale residenziale e una ripresa della volontà di acquisto, spinta sia dai prezzi più convenienti sia dalla maggiore propensione delle banche a finanziare l’acquisto della casa.

Procacciatori d’affari in ambito immobiliare, cercano voi!

Una società attiva nel settore dello sviluppo immobiliare per l’impresa è alla ricerca di due figure professionali disposte a collaborare in qualità di procacciatori, ai quali verrà affidato un importante portafoglio clienti.

Per questo motivo, e considerando anche la crisi che sta investendo questo settore, è richiesta esperienza maturata sul campo , oltre a dimestichezza con l’uso del pc e in particolare del pacchetto office.

I due candidati verranno impiegati nelle due diverse sedi di Milano e Roma: per questo, viene richiesta la residenza in questi due comuni, anche se l’attività proposta prevede molti spostamenti.

Per saperne di più, Lavoro.org.

Assoedilizia denuncia la profonda crisi del mercato immobiliare

In un panorama, sia politico sia economico, di grande incertezza, ci sono alcuni settori che risentono maggiormente della crisi.

Tra questi, c’è sicuramente quello immobiliare, che soffre sia per rispettare i parametri europei, che riguardano conti pubblici e carico fiscale sugli immobili, sia a causa della crisi e dell’Imu, che certo non ha aiutato la crisi del mattone.
La concomitanza di tante circostanze negative ha portato i valori immobiliari ad una caduta in picchiata, tanto da convincere molti operatori a concentrare la loro attività verso mercati esteri, decisamente più proficui.

Questa situazione difficoltosa è stata analizzata da Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia nonché vicepresidente di Confedilizia, il quale ha anche tradotto la crisi in cifre.
Nel 2012 le compravendite sono crollate di oltre il 17%, nonostante un calo medio dei prezzi delle abitazioni del 12%. Per le locazioni il calo ha superato il 10%, e continua da cinque anni. Circa un milione sono gli alloggi ancora invenduti.

Come fare, dunque, a limitare i danni?
Colombo Clerici chiede che vengano dimezzate le aliquote Imu su tutti gli immobili locati, non solo le abitazioni ma anche i negozi, i laboratori, gli uffici. E riportare le deduzioni sui canoni d’affitto ai fini Irpef dal 5 al 15%.
Ma anche la riforma catastale, secondo il presidente di Assoedilizia, va rinviata e ripensata, poiché ora comporta effetti espropriativi.

Vera MORETTI

Imposta patrimoniale: la parola a Colombo Clerici

Un incontro importante, nella suggestiva cornice di Villa Olmo a Como, sul tema “Come cambiare il mercato immobiliare!” organizzato da proprietari di casa e agenti di vendita. Una serie di riflessioni sul mercato del mattone, sull’effetto depressivo dell’economia nazionale , e soprattutto sul patrimoniale immobiliare. Questi sono stati i punti salienti del meeting degli immobiliaristi comaschi, che ha visto presidente di Assoedilizia e della Federazione Lombarda della Proprietà Edilizia, Achille Colombo Clerici.

Ne riportiamo fedelmente l’ intervento.

“Vorrei sottolineare come l’imposta patrimoniale, nella concezione della maggior parte dei suoi sostenitori, si configuri come un’imposta che colpisca esclusivamente gli immobili.

Come tale essa si presta ad una serie di critiche, poiché genera una discriminazione sociale e civile intollerabile fra cittadini e fra categorie di risparmiatori e di investitori economici.

 1) Data la dipendenza della tassazione dal sistema catastale, essa aumenta la disuguaglianza tra chi e’ a regime e chi e’ evasore in quanto possessore di un immobile non regolare ai fini fiscali , abusivo o meno che sia.

2) E’ discriminante dell’investimento del risparmio investito negli immobili, rispetto a quello investito nei titoli mobiliari e nelle imprese.
Queste ultime, sono certamente apparati che, nella loro autonomia giuridica, ammininstrativa e fiscale, generano produttivita’ e quindi rilevano ai fini della crescita economica e dei posti di lavoro; ma sono anche beni posseduti dai loro titolari, che andrebbero equiparati, sul piano della tassazione patrimoniale (se patrimoniale vi deve essere, ma non ne siamo affatto convinti ) ai beni immobili.

Al contrario, gli industriali vorrebbero escludere dall’imposta persino i beni immobili strumentali.

3) Essa colpisce, non il reddito, ma il valore capitale degli immobili.

Infatti genera un enorme prelievo assolutamente non sostenibile con il solo reddito e colpisce anche immobili che non producono redditi ( con effetti espropriativi in entrambi i casi ).

Non dimentichiamo che sulla base delle recenti manovre fiscali e’ stata prevista una serie di misure, alcune delle quali debbono ancor entrare in vigore, che produrranno un notevole incremento del prelievo fiscale a carico degli immobili:

– Il federalismo fiscale ( tasse di scopo e IMU che comporte un raddoppio dell’ICI )
– Addizionali comunali
– Contributo di solidarieta’

4) Effetto depressivo dell’economia.

In un Paese , come ha bene ricordato Eugenio Scalfari, particolarmente emotivo qual e’ il nostro il solo prospettarne l’eventualita’ produce effetti depressivi.

Se esaminiamo gli effetti nel mercato, non possiamo non considerare oltre che i fattori tecnici, anche un fattore immateriale che spesso gli economisti non prendono in considerazione.

Ed e’ il cosiddetto elemento psicologico: fondamentale nel generare tendenze ed orientamenti del mercato.
L’effetto, depressivo per l’economia, che ne deriva e’ infatti di tutta evidenza.

La sensazione dominante presso le famiglie risparmiatrici, sottoposte quotidianamente alla doccia scozzese di una ridda di proposte disparate e fantasiose che vengono riportate dalla stampa, non e’ solo quella di trovarsi “tra color che son sospesi”,ma soprattutto ormai di sentirsi di fatto ingiustamente e vanamente impoveriti da una prospettiva fiscale ineluttabile ( mentre non lo e’ per nulla e occorre chiarirlo all’intero Paese), della cui entita’ peraltro non v’e’ certezza.

Chiediamo ai commercianti, agli artigiani, agli operatori turistici, alle agenzia immobiliari, insomma a tutti coloro che hanno a che fare con le spese e gli investimenti delle famiglie e ci diranno della crescente contrazione dei consumi da parte dei nostri connazionali.

Non solo, ma il discorso della patrimoniale e’ spesso associato , non solo a quello della ricchezza e della rendita posizionale, ma anche a quello della evasione e della elusione fiscale : con tutte le implicazioni negative collegate ai toni punitivi e colpevolizzanti del giustizialismo fiscale e sociale, che vengono usati.

Mentre, viceversa, si tratta nella maggioranza dei casi di ricchezza rappresentata da risparmi ( quindi redditi, magari accumulati da generazioni che hanno gia’ scontato una o piu’ tassazioni anche patrimoniali laddove vi siano stati passaggi successori ).

Lo Stato, in alternativa alla patrimoniale,

– combatta risolutamente l’evasione fiscale, anche nel settore immobiliare,

– faccia le necessarie riforme per la riduzione della spesa pubblica

– destini il proprio patrimonio ( mobiliare ed immobiliare, storicamente acquisito con il sacrificio dei cittadini attraverso imposte, oneri sociali, espropriazioni per pubblica utilita’, requisizioni e quant’altro)all’abbattimento del debito pubblico, istituendo un sistema di titoli mobiliari che siano rappresentativi dello stesso, e che vengano collocati in linea alternativa al prelievo patrimoniale”.

P.P.