Impianto fotovoltaico, ha bisogno del permesso del Comune?

Impianto fotovoltaico sui tetti delle case è sempre più diffuso. Ma molti si chiedono se occorre un apposito permesso per poterli installare, ecco la risposta.

Impianto fotovoltaico, come e dove installarli

Prima di installare un impianto fotovoltaico occorre studiare i consumi dell’immobile e lo spazio a disposizione. Ad esempio per i pannelli su un tetto a falde sono necessari in media, 7/8mq per singolo kW di potenza. In caso di tetto piano il fabbisogno sale mediamente a 12 mq., sempre per ogni kWp di potenza. Quindi questo è uno dei primi passi da valutare, sempre attraverso un tecnico esperto.

Altro elemento da valutare è la posizione e l’ombreggiatura. Un impianto fotovoltaico posizionato al Sud Italia produce circa 1.500 kWh all’anno. Lo stesso impianto, se installato al Nord, produrrà aui 1.150 kWh annui. Questo perché al sud, si sa, il sole è presente quasi tutto l’anno. Importante è anche evitare le zone di ombra, anche se ci sono impianti di ultima generazione che permettono di funzionare anche in presenza di condizioni ambientali non favorevoli.

Impianto fotovoltaico, occorre il permesso del comune?

Oltre a studiare il modo migliore del posizionamento dell’impianto su un tetto di un’abitazione occorre anche capire se c’è bisogno o meno di un’autorizzazione. In merito a questo è opportuno capire dove si trova l’immobile. Infatti, se la casa sul quale dovrà essere installato l’impianto non ricade in una zona sottoposta a vincoli, si può procedere all’installazione senza alcun problema. Ma occorre dare una comunicazione al gestore delle rete del “modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Invece se l’immobile ricade in un’area sottoposta a vincoli bisogno acquisire il nulla osta paesaggistico dalle autorità competenti sul territorio e richiedere un’autorizzazione ordinaria o semplificata come qualsiasi altro intervento edilizio. Il nulla osta deve essere rilasciato dal Comune dove si trova l’immobile, spesso dopo aver sentito il parere della soprintendenza o dell’ufficio competente per i vincoli, storici, artistici e ambientali.

ll “Modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”

Il Modello unico per la realizzazione di piccoli impianti integrati sui tetti degli edifici è approvato dall’Arera. E’ un modello unico, un iter semplificato per la realizzazione, la connessione e per l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici. Il modello è diviso in due parti: la prima va compilata ed inviata prima dell’inizio dei lavori. Mentre la seconda è da compilare ed inviare alla fine dei lavori.

In particolare prima dell’ installazione dell’impianto, deve essere compilata e inoltrata a Enel Distribuzione la prima parte di Modello Unico. Dopo di che, il gestore di rete, ha 20 giorni lavorativi per inviare la comunicazione al comune, avviare le pratiche per la connessione e, infine, fare richiesta al Gse.

 

Contributi a fondo perduto agli agricoltori per i pannelli fotovoltaici

In arrivo i contributi a fondo perduto a favore degli agricoltori per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Lo prevede l’articolo 8 del decreto legge “Aiuti” che mette a disposizione aiuti degli agricoltori incentivi per produrre l’energia elettrica da fonti rinnovabili. I contributi derivano direttamente dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Il Pnrr ha infatti previsto lo stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per il “Parco agrisolare” e di un altro miliardo e 100 milioni di euro per l’Agrivoltaico.

Agricoltura, contributi a fondo perduto agli agricoltori per i pannelli fotovoltaici: di cosa si tratta?

I contributi a fondo perduto consistono in incentivi per realizzare gli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici strumentali allo svolgimento dell’attività agricola. Le imprese agricole per la produzione primaria ottengono i contributi a fondo perduto soltanto per realizzare gli impianti di capacità produttiva non superiore al consumo medio di energia elettrica durante l’anno dell’impresa stessa. Nel calcolo del consumo medio dell’energia elettrica rientrano anche i consumi familiari.

Quali imprese agricole possono richiedere i contributi a fondo perduto sui pannelli fotovoltaici?

Le imprese ammesse alla richiesta dei contributi a fondo perduto per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sono quelle che svolgono la propria attività nei comparti:

  • dell’agricolo;
  • dello zootecnico;
  • dell’agroindustriale.

I contributi a fondo perduto rispecchiano gli orientamenti della Commissione europea sugli incentivi a favore dei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali del settennato 2014-2020, per l’occasione prorogate fino al tutto il 2022 mediante autorizzazione sulle misure a valere sul Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr).

Contributi a fondo perduto per il Parco agrisolare

In merito alla misura relativa al “Parco agrisolare“, le risorse disponibili sono pari a 1,5 milioni di euro. Si tratta degli incentivi di cui al decreto ministeriale attuativo dello scorso 25 marzo, firmato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. Con i contributi a fondo perduto si possono finanziare progetti di investimento sui tetti degli edifici strumentali all’attività agricola, agroindustriale e agrituristica. Le imprese agricole di produzione primaria a possono richiedere i contributi solo per realizzare gli impianti a capacità produttiva non superiore al consumo di energia elettrica medio annuale dell’impresa stessa e per utilizzi familiari. Secondo l’articolo 2 del decreto ministeriale, inoltre, le imprese agricole possono vendere l’energia elettrica rispettando i medesimi limiti.

Quali imprese sono escluse dai contributi a fondo perduto?

In virtù delle modifiche operate dal decreto legge “Aiuti”, le imprese sono escluse dagli incentivi per le quote di potenza e di consumo di energia elettrica eccedenti la media annuale. Per la presentazione delle domande è necessario attendere l’emanazione di un nuovo decreto che disciplini le modalità e i termini di invio delle istanze.

Contributi a fondo perduto per lo ‘Sviluppo agrivoltaico’: quali sono gli incentivi a disposizione?

Per lo Sviluppo agrivoltaico, il governo ha messo a disposizione risorse per 1,1 miliardi di euro. Il decreto di riferimento è quello del ministero per la Transizione ecologica del 27 giugno 2022 nel quale sono riportate le linee guida della misura. Inoltre, è prevista per il 12 luglio prossimo la fine della fase delle consultazioni durante la quale verranno tracciate le modalità di presentazione delle domande e le relative osservazioni delle parti interessate.

Per cosa si possono richiedere i contributi a fondo perduto dello Sviluppo agrivoltaico?

I contributi a fondo perduto per lo sviluppo agrivoltaico potranno essere richiesti per sistemi e impianti fotovoltaici. Le imprese agricole dovranno rispettare determinati parametri tecnici, riguardanti soprattutto l’altezza degli impianti. I vincoli riguardano soprattutto la garanzia dello svogimento dell’attività agricola e di allevamento nelle aree sottostanti. I contributi a fondo perduto possono essere richiesti per un ammontare in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili riferite alla produzione di energia elettrica.

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Impianto fotovoltaico, ecco come istallarlo in condominio

Impianto fotovoltaico è la soluzione per prodursi l’energia di cui si ha bisogno. E cosa fare quando si vive in condominio? La soluzione.

Impianto fotovoltaico e condominio, sono compatibili?

La riforma di condominio legge n.220 del 2012 ha dato ampio valore all’importanza dell’istallazione dell’impianto fotovoltaico negli edifici. Una prima distinzione è capire se l’impianto è richiesto dal singolo condomino per la propria abitazione, oppure è una richiesta congiunta. Ma facciamo un pò di chiarezza su quanto affermato dalla norma.

Quanto agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riforma ne consente l’istallazione per servire singole unità immobiliari “sul lastrico solare” e “su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”, anche da parte di singoli condomini. Tuttavia in tali casi l’assemblea deve provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni. Ma ciò non deve pregiudicare le forme di utilizzo in atto o previsto dal regolamento di condominio. Inoltre la norma prevede che, per la progettazione e l’esecuzione dell’impianto, i condomini devono lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali.

Quando l’interessato all’impianto fotovoltaico è un condomino, cosa fare?

Il lastrico solare o i tetti sono di proprietà di tutti i condomini. Tranne il caso in cui si cono dei titoli di proprietà che ne dispongono diversamente. Il singolo condomino può manifestare la volontà di installare il suo impianto fotovoltaico nella porzione di tetto gli spetta.

Qualora si rendano necessario modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore di condominio, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, adeguate alternative di esecuzione e imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, del decoro e della sicurezza architettonica dell’edificio. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

Il fotovoltaico non è altro che un’innovazione per il condominio

Il fotovoltaico fa parte delle innovazioni di cui all’art. 1120 e 1121 del codice civile. La Corte di Cassazione ha infatti definito “innovazioni” tutte quelle modifiche che, determinando l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all’attività dell’opera eseguite, presentino una diversa consistenza materiale.

Pertanto l’impianto fotovoltaico rientra tra le innovazioni, così come:

  • le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
  • le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici;
  • la realizzazione dei parcheggi,
  • interventi per l’istallazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva

Cosa deve fare un condomino che vuole un impianto?

Come prima cosa un soggetto proprietario di immobile (condomino) che vuole realizzare un impianto fotovoltaico deve farne comunicazione all’amministratore di condominio. Questo è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione dei sistemi di cui abbiamo parlato. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

E’ chiaro non ci sarà mai il consenso per quelle innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro o che rendano parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Impianto fotovoltaico e bonus 110%

L’istallazione di un impianto fotovoltaico è uno degli interventi trainanti, che richiedono la realizzazione di un intervento trainante, per poter essere ammessi al beneficio fiscale del superbonus 110%. Fino al 31 dicembre 2022 nel caso di condomini e in presenza di determinate condizioni, per beneficiare del super bonus 110% l’installazione dei pannelli deve avvenire contestualmente a uno degli interventi trainanti come ad esempio l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate esclusi gli infissi o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale presenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o l’acqua calda.

Ma oltre a tutte le spese fin ora citate, il vero risparmio sta nell’utilizzo dell’energia solare per la produzione domestica. Possiamo dire dal produttore, al consumatore in un unica persona, un unico sistema capace di inglobbare l’energia del sole e trasformarla in elettricità per l’uso quotidiano. E a prescindere da come andrà il livello del petrolio, ognuno può avere la sua energia, sfruttando semplicemente i tetti di casa.

 

 

Condòmino, vendi energia da fotovoltaico? Per te è reddito d’impresa

Avete un impianto fotovoltaico sul tetto del vostro condominio e rivendete parte dell’energia che producete? Occhio! Configura infatti un’attività commerciale abituale e imponibile la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini. Questo è quanto emerge dalla risoluzione 84/E del 10 agosto scorso, che chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.

Una situazione non nuova. Le ipotesi per cui la vendita di energia generata da impianti fotovoltaici è considerata attività commerciale erano infatti già state individuate dalla circolare 46/E del 2007 nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l’energia prodotta, anche se inferiore a tale livello, viene ceduta totalmente alla rete del Gse.

Una cosa che è necessario chiarire è qual è il soggetto da tassare. Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo, non può configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia. La risoluzione evidenzia che, anche in presenza del solo accordo verbale di esercitare un‘attività commerciale, o con un comportamento idoneo a dimostrare l’intenzione di stipulare tale accordo, si può individuare una società di fatto. A prescindere quindi dalle modalità con cui si conclude l’intesa, è identificato un contratto sociale con la presenza dell’elemento oggettivo – il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune – e quello soggettivo, la comune intenzione di unirsi al fine di conseguire proventi. Restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dall’investimento.

La società di fatto che gestisce un impianto di produzione di energia è dunque un soggetto commerciale, deve emettere fattura al Gestore per l’elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4%. Anche ai fini dell’Iva, la società tra i condòmini si manifesta dunque come autonomo soggetto d’imposta ed è tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

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