Naspi sospesa: perché e come fare per riattivarla?

Molti si stanno chiedendo perché non hanno ricevuto l’indennità Naspi 2023, la risposta è molto semplice: potrebbe essere stata sospesa. Ecco i motivi e come fare per riattivare la Naspi sospesa.

Naspi sospesa: cosa succede?

Il Direttore Generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, il 24 febbraio 2023 ha diramato un messaggio (790/2023) allertando coloro che non hanno ricevuto l’indennità Naspi. Il comunicato rende noto che coloro che percepiscono l’assegno Naspi entro il 31 gennaio devono comunicare all’Inps i redditi presunti del 2023. Questa incombenza deve essere espletata anche nel caso in cui si ritenga che il reddito presunto sia pari a zero. In caso di non ottemperanza a tale onere, vi è la sospensione dell’assegno Naspi. Detto questo occorre ricordare che in caso di Naspi sospesa è possibile riattivare le erogazioni in questo modo. Di conseguenza, coloro che nel mese di febbraio non hanno ricevuto l’indennità, semplicemente sono stati sottoposti a sostensione.

Naspi sospesa 2023: come riattivarla?

Nel messaggio, il Direttore Generale dell’Inps sottolinea che coloro che non hanno ricevuto l’indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego devono urgentemente provvedere a comunicare all’Inps i redditi presunti per il 2023, solo in questo modo sarà possibile riattivare l’erogazione. Tale onere incombe su coloro che pur percependo la Naspi, potrebbero avere dei redditi ulteriori che potrebbero incidere sul quantum dell’assegno o sul diritto alla percezione, in particolare si tratta di disoccupati che hanno una partita Iva oppure soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps.

Il decreto legislativo 22 del 2015 agli articoli 9 e 10 prevede che i percettori di Naspi che iniziano una nuova attività lavorativa (dipendente, autonoma o di impresa individuale) e percepiscno dalla stessa un reddito inferiore a 8.145 euro per il lavoro dipendente e 4.800 euro per il lavoro autonomo, devono entro un mese darne comunicazione all’Inps. In questo caso l’assegno Naspi sarà ridotto dell’80%. La comunicazione del reddito presunto deve inoltre essere fatta annualmente entro il 31 gennaio, questo anche nel caso in cui si “presume” che il reddito percepito sarà pari a zero. La comunicazione deve essere effettuata telematicamente, attraverso il sito Inps, accedendo con le proprie credenziali personali Spid, Cie o Cns. In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato abilitato.

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Agricoltura, ancora un anno di indennità di disoccupazione Covid in deroga

Ancora un anno di indennità di disoccupazione Covid in deroga per i lavoratori del settore agricolo. La conferma è arrivata dall’Inps che ha emesso la circolare numero 60 del 2022 su parere del ministero del Lavoro. La circolare riguarda:

  • l’indennità di disoccupazione agricola alla quale ha diritto il lavoratore agricolo per l’anno 2021;
  • la valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti nello scorso anno ai lavoratori del settore agricolo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid.

L’indennità di disoccupazione in deroga andrà a vantaggio dei lavoratori agricoli con contratto a termine e a quelli con contratto a tempo indeterminato.

Indennità agricola in deroga, chi può prenderla?

Analogamente a quanto già previsto per l’indennità del 2020, pure per accedere all’indennità di disoccupazione agricola del 2021 la circolare specifica che gli operai agricoli con contratto a tempo determinato debbano risultare effettivamente iscritti  negli appositi elenchi riferiti al 2021 per almeno 1 giorno. Gli operai agricoli con contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, assunti o licenziati nello scorso anno, pur non beneficiando di trattamenti di integrazione del salario in deroga, rientrano rientrano tra i fruitori dell’indennità di disoccupazione in deroga purché  abbiano prestato almeno 1 giorno di lavoro effettivo nel corso del 2021.

Cosa avviene per i lavoratori agricoli che abbiano due lavori?

I lavoratori che abbiano due o più contratti di lavoro, dei quali uno agricolo, beneficiano dell’indennità di disoccupazione in deroga sia per il lavoro svolto in agricoltura che per quello svolto nel settore differente. Per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola del 2021, si considerano solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel corso dell’anno 2021 per effetto della sospensione oppure della diminuzione dell’orario di lavoro agricolo.

Indennità di disoccupazione Covid per i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato

Per gli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato, i requisiti per la disoccupazione sono i seguenti:

  • l’iscrizione per almeno 1 giorno negli elenchi del 2021;
  • la fruizione della cassa integrazione salariale in deroga per Covid nel corso dell’anno 2021.

Per la disoccupazione in deroga, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2021, i trattamenti di integrazione del salario in deroga fruiti per l’emergenza sanitaria sono utili esclusivamente per i periodi nei quali siano stati corrisposti entro la scadenza del 31 dicembre 2021.

Indennità di disoccupazione Covid per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, è richiesta l’iscrizione per almeno 1 giorno negli appositi elenchi dell’anno 2021. Inoltre è richiesta la fruizione della cassa integrazione salariale (Cisoa) per l’emergenza sanitaria nel corso del 2021. Per la disoccupazione in deroga, il calcolo dell’indennità agricola del 2021 comprende i trattamenti di integrazione salariale corrisposti per l’emergenza sanitaria per i periodi che sono stati effettivamente fruiti entro la scadenza del 31 dicembre 2021.

Disoccupazione agricola: il requisito contributivo per l’accesso

I requisiti contributivi per l’accesso alla disoccupazione agricola fanno capo all’articolo 22 del decreto legge numero 18 del 2020. In particolare, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza del 2021, gli operai agricoli con contratto a tempo determinato saranno equiparati a lavoro ai fini del calcolo del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione. Lo stesso avviene per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Si fa dunque riferimento ai periodi di Cisoa che sono stati fruiti nel corso dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Calcolo dell’indennità di disoccupazione, quanto spetta ai lavoratori agricoli?

I lavoratori ricevono l’indennità di disoccupazione agricola per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel corso dell’anno di competenza, entro i 365 giorni. Al numero dei giorni deve essere applicato il parametro annuo di riferimento detraendo i periodi di lavoro:

  • agricolo;
  • non agricolo;
  • alle dipendenze;
  • autonomo;
  • le giornate già indennizzate mediante altri istituti, come malattie, infortuni e cassa integrazione;
  • le giornate non indennizzabili.

Qual è la retribuzione di riferimento per l’indennità di disoccupazione degli agricoli?

La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli, l’Inps utilizza l’importo giornaliero percepito per i trattamenti di cassa integrazione salariale. La retribuzione di riferimento si calcola mediante la media fra la retribuzione corrispondente ai giorni di effettivo lavoro e la retribuzione fruita a titolo di cassa integrazione salariale. In particolare per:

  • gli Otd (lavoratori agricoli con contratto a termine), l’indennità di disoccupazione corrisponde al 40 per cento della retribuzione di riferimento detratta del 9% a titolo del contributo di solidarietà. L’indennità è corrisposta fino a un massimo di cinque mesi (150 giorni);
  • gli operai con contratto a tempo indeterminato (Oti) percepiscono un’indennità corrispondente al 30 per cento della retribuzione effettiva. Per questi lavoratori non vengono applicate delle trattenute.

Naspi 2021: cos’è, requisiti, durata, calcolo, quando decade e domanda

La Naspi è una misura di sostegno economico erogata mensilmente dall’INPS ai lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione, in seguito alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato. Istituita dal DL 4 marzo 2015, n.22, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ha sostituito tutte le precedenti indennità di disoccupazione previste per la perdita involontaria del lavoro subordinato avvenuta fino al 30 aprile 2015.

Tuttavia, la suddetta indennità di disoccupazione non copre tutti i lavoratori subordinati. Infatti, per i lavoratori agricoli è prevista la disoccupazione agricola (salvo che non siano prevalenti i lavori non agricoli, per cui si ha diritto alla Naspi), mentre ai Co.Co.Co l’INPS eroga la DIS-COLL, qui tutte le informazioni relative a questa particolare indennità.

La Naspi non spetta ai dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, oppure che sono titolari di assegno ordinario di invalidità e non hanno scelto la Naspi.

Con il DL n.104 del 2020, la Naspi è concessa anche nel caso di accordo collettivo nazionale che prevede un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Affinché sia applicabile, sono necessari una delle principali organizzazioni sindacali e l’adesione del lavoratore.

Naspi, requisiti richiesti

Come anticipato poc’anzi, il requisito principale per ottenere la Naspi, è che il lavoratore abbia perduto il lavoro non per sua scelta. Nonostante ciò, l’indennità viene riconosciuta anche per dimissioni date per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità o ancora se la risoluzione del contratto consensuale è avvenuta in casi particolari.

Altro requisito è la contribuzione di almeno tredici settimane nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (inclusi i contribuiti previdenziali e quelli figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale, ma anche per lavori all’Estero in Paesi UE o convenzionati e per astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare).

Inoltre, devono risultare un minimo di trenta giorni di lavoro con relativa contribuzione effettuata nei dodici mesi precedenti la perdita del lavoro. E’ da sottolineare che il Decreto Sostegni ha eliminato quest’ultimo requisito, con riferimento alla Naspi concessa dal 23 marzo al 31 dicembre 2021.

Cosa devono fare i beneficiari per percepire la Naspi

Coloro che sono in possesso di tutti i requisti per rientrare tra gli aventi diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, devono dare immediata disponibilità alla frequentazione di eventuali corsi di formazione e alla partecipazione delle iniziative promosse dai Centri per l’Impiego al fine di trovare una nuova occupazione, attraverso una dichiarazione denominata Did. Ciò, deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di Naspi.

La durata ed erogazione della Naspi

L’indennità di disoccupazione Naspi viene erogata dall’INPS mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nei quattro anni precedenti la cessazione del lavoro. Il pagamento parte dall’ottavo giorno successivo la data del licenziamento, ma solo se la domanda è stata presentata entro otto giorni dal licenziamento. Nel caso la domanda venga presentata successivamente all’ottavo giorno, l’erogazione della Naspi parte dal giorno seguente.

Calcolo Naspi

La Naspi viene erogata nella misura del 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali che il richiedente ha percepito negli ultimi quattro anni. Tuttavia, esiste un limite massimo per quanto concerne l’importo, pari a 1.227,50 euro per il 2020. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore alla soglia massima prevista, si calcola il 75% su di essa, a cui aggiungere il 25% sulla differenza tra l’importo massimo e la retribuzione media mensile conseguita. In ogni caso, l’ammontare della Naspi non potrà superare i 1335,40 euro. A partire dal quarto mese, l’indennità si riduce del 3% progressivo per i restanti mesi.

Naspi, la domanda

Per ottenere la Naspi, l’avente diritto deve presentare la domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica. L’accesso al portale dell’ente avviene tramite Pin dispositivo, Spid, CNS, CIE. E’ possibile affidarsi a Professionisti abilitati e Patronati per l’inoltro della richiesta. La domanda deve essere effettuata entro 68 giorni, ma per la perdita del lavoro avvenuta nell’anno 2020, la scadenza è stata fissata a 128 giorni.

Naspi, quando decade

Ci sono alcuni casi in cui la Naspi può decadere. Essa viene sospesa se il beneficiario inizia una nuova occupazione o avvia un’attività autonoma o parasubordinata. Nel caso quest’ultima non supera i sei mesi, va comunicato all’INPS il reddito annuo presunto entro trenta giorni dall’avvio dell’attività. La Naspi decade se il reddito annuo dell’attività lavorativa subordinata supera gli 8.150 euro (ovvero la soglia della tax area).

L’indennità Naspi decade anche nel caso in cui il beneficiario rifiuta di svolgere le attività previste dai Centri per l’Impiego, avendo sottoscritto una Dichiarazione di immediata disponibilità. Infine, si perde il diritto alla Naspi nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro con retribuzione superiore almeno del 20% dell’ammontare lordo dell’indennità.

DIS-COLL 2021: cos’è, requisiti, durata, calcolo importo ed erogazione, domanda e decadenza

La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione (introdotta sperimentalmente dal DL n.22/2015 e divenuta strutturale con la Legge n.81/2017) che viene erogata dall’INPS ai collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co), ma anche a progetto, che hanno perduto il lavoro in modo involontario. Inoltre, può essere richiesta dagli assegnisti/dottorandi di ricerca con borsa di studio disoccupati.

Condizione necessaria per rientrare tra i beneficiari della DIS-COLL è l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, in via esclusiva e che il richiedente abbia almeno un mese di contributi versati tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del contratto di lavoro e l’evento stesso. Dal 1° gennaio 2020 hanno diritto di accedere alla misura di sostegno anche i giornalisti (Co.Co.Co) iscritti alla Gestione Separata INPGI.

Sono esclusi dalla fruizione della DIS-COLL: i collaboratori titolari di pensione, di partita IVA, revisori di società, sindaci, amministratori, associazioni e altri enti a prescindere dalla personalità giuridica.

Decorrenza e durata DIS-COLL

La durata della DIS-COLL è pari alla metà dei mesi di contributi versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del contratto di lavoro e l’evento stesso. In ogni caso, per massimo sei mesi. Nel caso si fruisca della DIS-COLL in modo parziale, ad un’eventuale nuova domanda, non saranno presi in considerazione per il calcolo della durata un numero di mesi di contributi versati pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti. Percepire la suddetta indennità di disoccupazione non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La DIS-COLL inizia ad essere riconosciuta:

  • dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, nel caso la domanda venga presentata entro l’8° giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre l’8° giorno successivo alla cessazione;
  • dall’8° giorno successivo al termine del periodo di degenza ospedaliera o di maternità, se la domanda viene presentata durante tali periodi indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque entro i termini di legge.

L’importo della DIS-COLL e modalità di erogazione

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL 2021 è pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso sia inferiore a 1.227,55 euro. In caso di reddito medio mensile superiore a 1.227,55 euro, la DIS-COLL sarà pari al 75% del reddito del richiedente, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro.

L’ammontare erogato dall’INPS non può essere superiore ai 1.328,76 euro. Dal quarto mese in poi, l’importo della DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese. L’importo corrisposto sarà minore, se il beneficiario svolge un lavoro autonomo con un reddito conseguito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato o di lavoro accessorio con compenso superiore a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile.

Il pagamento a favore del beneficiario da parte dell’ente, avviene con accredito sul conto corrente postale o bancario, sul libretto postale o tramite bonifico presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di domicilio o residenza.

Decadenza della DIS-COLL

In alcuni casi, l’indennità può decadere. Accade se viene meno lo stato di disoccupazione del beneficiario, se quest’ultimo avvia un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività subordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS del reddito che si presume trarre dall’attività stessa, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o, se questa già esisteva, dalla data di richiesta della DIS-COLL.

La prestazione decade anche in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato per un numero che supera i cinque giorni; titolarità di trattamenti pensionistici diretti o se si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore scelga la DIS-COLL.

La decadenza si verifica anche per la mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, in assenza di giusta causa. Infine, la DIS-COLL decade per avvenuto rifiuto a un’offerta lavorativa congrua.

Domanda DIS-COLL 2021

La domanda va inoltrata per via telematica, tramite il portale dell’INPS, accedendo con il PIN dispositivo o SPID o CNS, entro 68 giorni dalla cessione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Sei nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine viene sospeso per la loro durata e poi ripreso per la parte residua. A causa dell’emergenza coronavirus, la scadenza del termine di presentazione è stata prorogata a 128 giorni per la cessazione di lavoro avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

E’ possibile presentare domanda, anche tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 al costo dell’operatore da rete mobile; affidandosi agli Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Il richiedente deve contattare o recarsi al Centro dell’Impiego di riferimento, entro 15 giorni dalla richiesta effettuata di DIS-COLL, per l’iscrizione finalizzata al reinserimento nel mercato del lavoro.

A gennaio arriva l’ASPI

Con l’anno nuovo arriverà anche una delle novità proposte dalla Riforma del Lavoro del ministro Elsa Fornero.

Dall’1 gennaio 2013, infatti, sarà attiva l’ASPI, ovvero l’assicurazione sociale per l’impiego.
Si tratta di una forma di ammortizzatore sociale che fornisce un’indennità mensile di disoccupazione dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ed è rivolta a coloro che sono rimasti senza impiego non per propria volontà.

Per ricevere l’ASPI, dunque, occorre lo stato di disoccupazione, almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Questi requisiti serviranno per calcolare la misura dei contributi figurativi che l’indennità coprirà con versamenti pari alla media delle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni.

La domanda di accesso all’ASPI va inoltrata direttamente all’Inps dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed entro 2 mesi dalla stessa, utilizzando esclusivamente il canale telematico.
L’indennità è fruibile per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione dell’ultimo anno dedotti i periodi fruiti nel periodo stesso, purché si permanga nello stato di disoccupazione.

In caso di occupazione, l’indennità del beneficiario verrà sospesa, ma solo fino ad un massimo di 6 mesi. La contribuzione versata dal datore di lavoro in questo periodo di occupazione potrà essere fatta valere ai fini di un nuovo trattamento dell’ASPI.

Vera MORETTI

Da gennaio ASPI sosterrà i lavoratori disoccupati

Per favorire l’occupazione, dal 1 gennaio 2013 sarà operativa l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASPI, che prevederà l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.

Questa assicurazione va a sostituire l’indennità di disoccupazione e tutti i vari ammortizzatori sociali come, ad esempio, la mobilità.

Gli importi previsti consistono nel 75% di € 1.180,00 (€ 885,00) aumentati di una quota del 25% del differenziale tra retribuzione percepita ed il limite di € 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.
Il massimale previsto è di € 1.119,00, mentre la durata è di un anno per coloro i quali hanno meno di 55 anni (alla data di assegnazione dell’ammortizzatore) e 18 mesi per coloro con più di 55 anni.
È prevista la riduzione del 15% di quanto percepito dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 % dopo un anno.

Al finanziamento del nuovo trattamento saranno oggetto i seguenti interventi (dal 1° gennaio 2013):

  • Contributo integrativo pari al 1,31% che sostituirà, a regime, l’attuale contributo DS;
  • Contributo addizionale pari al 1,4% (carico datore) per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato
  • Contributo a carico del datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni intervenute dal 1 gennaio 2013.

Il contributo di licenziamento si applica anche nei casi di licenziamento per giusta causa o in caso di cessazione attività ed è pari al 50% del trattamento iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ciò significa che se viene licenziato un lavoratore con anzianità di almeno tre anni, il contributo di licenziamento è pari ad € 1.327,50 (885,00*1,5).

Vera MORETTI

Marche: 500mila euro per le imprese artigiane in crisi

Buone notizie per gli artigiani delle Marche. La III Commissione Attività Produttive della Regione ha espresso parere favorevole unanime alla delibera di Giunta che ha stanziato 500mila euro per l’Ebam, Ente bilaterale artigiano Marche. La somma sarà destinata alle indennità di disoccupazione per le imprese artigiane in crisi.

Contestualmente è stato espresso parere favorevole al Piano di Attività 2012 della Svim (Società Sviluppo Marche) con l’impegno di organizzare un nuovo incontro con l’Amministratore Unico, Sergio Bozzi, per entrare nel merito delle attività e della situazione finanziaria della Società.

Agevolazioni per i lavoratori svantaggiati

di Vera MORETTI

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto del ministero del Lavoro che proroga al 2011 alcune misure agevolative introdotte dalla Finanziaria 2010.

Sono stati stanziati 3,6 milioni di euro per agevolare le assunzioni di dipendenti con età superiore a 50 anni, percettori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Le agevolazioni riguardano anche le trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, le facilitazioni non possono andare oltre il 31 dicembre 2011. Sono ammessi tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative, per soci con rapporto di lavoro subordinato.

In cosa consiste il beneficio? In pratica, verranno versati i contributi previdenziali nella misura del 10% ma decade se, nei sei mesi precedenti, sono stati licenziati soggetti che ricoprivano le stesse mansioni, oppure se sono state applicate riduzioni di orario. E l’assunzione non deve avvenire a fronte di un obbligo legislativo o contrattuale.

Un’altra proroga riguarda i soggetti in mobilità o beneficiari della disoccupazione con requisiti normali, che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva. Se questi sono stati assunti nel 2011, o erano già presenti in azienda in data 1 gennaio 2011, danno la possibilità al datore di lavoro di versare i contributi ridotti al 10%.

Un’altra proroga riguarda i datori di lavoro che hanno assunto nel 2011 lavoratori a tempo pieno e indeterminato che erano destinati all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile. Il beneficio consiste nel riconoscimento dì un incentivo economico pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Questa facilitazione vale anche per i casi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un contratto di lavoro a termine, stipulato dopo il 1° gennaio 2011. L’incentivo è cumulabile con le altre agevolazioni vigenti.

Per quanto riguarda i lavoratori che accedono alla disoccupazione con requisiti normali, utilizzando fino a 13 settimane di lavoro svolto come co.co.co/pro, il decreto stanzia oltre tre milioni.
Coloro che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e percepiscono l’indennità di mobilità o qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, accettando un’offerta di lavoro che prevede l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, hanno la possibilità di richiedere una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.

Inps: incentivi all’occupazione

L’Inps, con il messaggio n. 2891 del 17 febbraio 2012, intende dare ulteriori chiarimenti alle aziende ammesse agli incentivi all’occupazione previsti dalla Legge n. 191/2009 – anno 2010. Infatti, il nostro maggiore istituto previdenziale comunica che si è conclusa l’istruttoria delle istanze pervenute e la verifica della sufficienza delle risorse stanziate, per la partecipazione delle aziende ammesse ai benefici per l’anno 2010 relativamente agli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito istituzionale dell’Inps mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,  che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.

Alle aziende in questione saranno attribuiti, a cura della Direzione generale, i codici autorizzazione previsti dalla circolare n. 22/2011 in relazione ai tre diversi benefici, ovvero per disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata) o che che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata) e, infine, i disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata).

L’Inps ricorda che per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i codici Uniemens illustrati nella circolare citata (paragrafi A.5.3, B.4.3 e D.6.3); le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Non solo, l’Istituto evidenzia pure che le istruzioni impartite con la comunicazione si riferiscono esclusivamente ai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens; nella fruizione dell’incentivo i datori di lavoro agricolo seguiranno invece le sole indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 31 gennaio 2011.

Fonte: gazzettadellavoro.com

Voucher lavoro accessorio: scadono il 31 marzo

E’ fissata per il 31 marzo la data conclusiva per il “lavoro accessorio” come  part-time, cassaintegrati e percettori di indennità di disoccupazione. Nel frattempo si attende un nuovo decreto di proroga fino al 31 dicembre estendendo l’utilizzo dei voucher per questo tipo di lavoratori.

Si è trattato in realtà di un periodo sperimentale con scadenza iniziale posta al 31 dicembre 2010 (slittato poi con il decreto Milleproroghe), secondo quanto voluto dalla Finanziaria 2010 per l’attivazione del lavoro occasionale accessorio con i lavoratori part-time. Con la stessa norma era stato anche esteso il periodo di utilizzo di buoni lavoro con i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Mirko Zago