I liberi professionisti e il DURC

Non tutti lo conoscono ma in molti dovrebbero: si tratta del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, un adempimento obbligatorio non solo per le aziende, ma anche per i liberi professionisti.

Questo documento diventa assolutamente necessario quando si tratta di attestare la propria regolarità nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di enti come INPS, INAIL e Casse Edili.
Ma se essere in regola con il DURC è indispensabile in svariati contesti, come gare di appalto o agevolazioni statali, non è altrettanto facile espletare questa procedura, anche e soprattutto a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, se non si dispone della liquidità economica sufficiente per versare i contributi ai dipendenti, anche se la causa è dovuta a fatture non saldate, non è possibile ottenere un DURC regolare.
E con un DURC irregolare l’impresa o il professionista non può richiedere il pagamento per la prestazione effettuata, né partecipare a nuove gare pubbliche.

Ma anche i liberi professionisti senza dipendenti si trovano in difficoltà, se consideriamo Ingegneri ed Architetti che sono tenuti a versare per se stessi i contributi a Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) ai fini di ottenere un DURC positivo.

Avere un DURC positivo è indispensabile per tutte le categorie di lavoratori autonomi perché rappresenta un attestato necessario per ottenere l’affidamento di incarichi professionali, partecipare alle gare pubbliche o per ottenere il pagamento dai committenti per i mandati ottenuti.

In caso di contenziosi con le casse, come Inarcassa, si rischia di non ottenere il rilascio del DURC, senza il quale diventa pressoché impossibile svolgere la propria attività. Ad oggi, l’unica soluzione per evitare ciò è non aprire contenziosi, anche quando si tratta di pagare più del dovuto.

Vera MORETTI

Stop al pagamento in contanti per le pensioni da mille euro

Uno dei provvedimenti compresi dal Decreto Salva Italia riguarda le pensioni erogate da Inps e che comincerà ad essere applicato dall’1 ottobre.

Ricordiamo, per quanti non ne fossero al corrente, che tale decreto prevedeva alcune norme antiriciclaggio, e una di queste aveva fatto scendere il limite del pagamento in contanti da 2.500 a 1000 euro.

Ebbene, questa regola verrà ora applicata anche per le pensioni con importi maggiori a questo nuovo limite.
Cosa significa ciò? Semplicemente che, coloro che dovranno riscuotere la loro pensione, se maggiore di 1000 euro, la potranno ricevere non più direttamente dallo sportello e non più in contanti, ma solo attraverso conto corrente o, in alternativa, tramite carta di pagamento o libretto nominativo di risparmio.

Dopo una serie di proroghe, che avevano spostato la scadenza dal 6 marzo al 30 aprile, fino al 30 giugno, ora non ci sarà nessun altro ritardo e, quindi, dalla settimana prossima le cose cambieranno.

Vera MORETTI

Diffide Inps, verifiche rinviate a settembre

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è stato informato del fatto che l’Inps sta inviando delle comunicazioni con cui diffida le aziende a pagare entro 30 giorni le differenze derivanti dai versamenti al Fondo di Tesoreria, ex. art. 1 commi 755 e seguenti della Legge 296/2006.

Secondo i Consulenti del Lavoro si tratta di richieste che creano scompiglio e disagio negli studi dei Consulenti stessi, attualmente impegnati nelle numerose e complesse scadenze di natura fiscale e del lavoro. Peraltro, il termine dei 30 giorni scadrebbe in pieno periodo di ferie del mese di agosto.

Le differenze segnalate risalgono all’anno 2007 e sono causate da difformità fra i dati esposti nelle dichiarazioni Emens e i relativi versamenti: si tratta quindi, probabilmente, di posizioni da regolarizzare senza alcun contributo. La lettera di diffida potrà comunque essere opposta davanti al Comitato Provinciale, entro 90 giorni dal ricevimento.

Il Consiglio Nazionale è immediatamente intervenuto presso la Direzione Generale dell’Istituto per giungere a una soluzione che contemperasse le esigenze di Istituto, aziende e professionisti. Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale, Vincenzo Silvestri, ha avuto assicurazione che la diffida ricevuta sarà da intendersi esclusivamente come interruzione della prescrizione, ma che il presunto debito indicato non transiterà in avviso di addebito prima delle verifiche che dovranno concordarsi con le locali sedi dell’Inps.

Tali verifiche saranno però espressamente reinviate al mese di settembre. “L’Inps si è impegnata a spostare i termini della risoluzione a settembre – ha dichiarato Silvestri -. Abbiamo avuto assicurazione che dalla Direzione Generale arriverà la formalizzazione di quanto ci è stato comunicato: rimaniamo quindi in attesa dell’atto ufficiale. Ma vigileremo su eventuali comportamenti difformi da quanto indicato”.

Due nuove causali per i contributi all’Inps

Il codice ente “EST” denominato “Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio XI” è stato istituito, con la risoluzione n. 75/E del 15 luglio,. L’impiego è previsto per il recupero delle spese di giustizia, riscosse tramite modello F23, destinate al ministero degli Esteri.

Pronte, poi, con la risoluzione n. 76/E, le causali contributo P637 “Cassa Inadel – Contribuzione volontaria – TFS/TFR aspettativa per incarichi” e P737 denominata “Cassa Enpas – Contribuzione volontaria – TFS/TFR aspettativa per incarichi” per il versamento di contributi di spettanza dell’Inps, prima attribuiti all’Inpdap.

Nell’F24, andranno indicati:

  • il codice “0003” nel campo “codice ente”
  • la sigla della provincia della sede provinciale/territoriale INPS Gestione ex Inpdap nel campo “codice sede”
  • le indicazioni fornite dall’INPS Gestione ex Inpdap nel campo “codice posizione”
  • il periodo di competenza del contributo versato nel campo “periodo di riferimento da mese/anno a mese/anno”.

Sospesi i versamenti dell’Inps nelle zone terremotate, ma non quelli dell’Irpef

L’Inps ha accolto, con il messaggio 11793 del 12 luglio scorso, alcune indicazioni che il Consiglio Nazionale dell’Ordine aveva fornito alla Direzione Generale, in un apposito tavolo tecnico riunitosi lo scorso mese di giugno alla presenza di una folta rappresentanza dei colleghi dell’Emilia.

Di particolare rilevanza è la conferma sull’effettiva sospensione del versamento delle trattenute previdenziali effettuate ante 20 maggio 2012 e nel periodo dal 20 maggio al 8 giugno. Così come è stata accolta la richiesta di estendere l’applicazione della sospensione dei termini anche a quelle aziende non operanti nei territori terremotati, ma assistite da consulenti del lavoro che hanno lo studio nei territori colpiti dal sisma.

Adesso la speranza è che anche il MEF si adegui in fretta a quella che oramai appare l’unica interpretazione possibile e ridia serenità – anche se con colpevole ritardo – ad un territorio martoriato. Non è facilmente comprensibile come mai una chiara previsione normativa non trovi riscontro in un atto esplicativo della P.A. .  Da qualche parte si adombra l’ipotesi che la motivazione sia da ricercare nei cospicui flussi di cassa che verrebbero a mancare in caso di sospensione. Motivazione a dir poco irricevibile e quindi neanche da commentare. Prosegue intanto la gara di solidarietà per sostenere i consulenti del lavoro che hanno subito danni durante il violento sisma.

Per versare un contributo in favore dei terremotati :

Consulenti del Lavoro per l’Emilia

IBAN: IT33J0569603211000008585X53

Nuova circolare da parte di INPS

Con una circolare dell’8 giugno 2012, l’INPS ha ribadito che l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani e il versamento dei contributi sono connessi all’esercizio dell’attività e non all’iscrizione al relativo albo nel registro imprese delle camere di commercio.

Era doverosa questa precisazione anche perché questa norma ha fatto chiarezza circa le attribuzioni delle competenze tra INPS e commissioni provinciali e regionali.

Il principio valido su cui basarsi è quello della competenza statale della materia previdenziale che non può essere soggetta alle decisioni delle commissioni regionali.
Se si tratta di contribuenti esercenti l’attività artigianale senza iscrizione all’albo o addirittura privi di requisiti professionali, obbligati comunque al pagamento dei contributi, l’INPS effettuerà la segnalazione al registro imprese per la regolarizzazione.

Vera MORETTI

Imu e cedolare secca nel 730 del 2012

Le nuove dichiarazioni dei redditi comprendono la cedolare secca e l’Imu.
Per questo “debutto”, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fissare la consegna dei 730 a Caf e professionisti abilitati al 20 giugno.

Novità del 2012 è l’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare, all’Agenzia delle Entrate, l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.
I sostituti d’imposta dovranno dunque ricevere i dati dei 730-4, tutti ad esclusione di Inps e ministero dell’Economia e delle Finanze e coloro che hanno già comunicato nel 2011 i dati, se non devono essere modificati nell‘anno corrente.
I risultati contabili del 730 saranno poi inviati all’Agenzia delle Entrate, da Caf e professionisti abilitati, entro il 12 luglio 2012.

Da quest’anno, inoltre, la trasmissione dei dati del 730-4 all’Inps comprende anche gli esiti di liquidazione dei contribuenti che avevano come sostituti d’imposta l’Inpdap e l’Enpals (enti soppressi dal 1° gennaio 2012). In tal caso, va indicato l’apposito “codice sede”, riferito ai diversi enti, indicato nel modello 730/2012.
I termini per la consegna della copia del 730 elaborato e del prospetto di liquidazione da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale sono: il 15 giugno se il modello è stato presentato al sostituto d’imposta, il 2 luglio se il modello è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

Per quanto riguarda i conguagli per i lavoratori dipendenti, i sostituti d‘imposta dovranno partire dal mese di luglio, che sarebbe poi il primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili elaborati da Caf e professionisti abilitati.
L’operazione, per i titolari di redditi di pensione, avverrà a partire dal mese di agosto o di settembre.

Da quest’anno, i sostituti d’imposta sono chiamati a effettuare i conguagli anche in relazione alla cedolare secca, il regime di tassazione alternativo per le locazioni di immobili a uso abitativo. I contribuenti che nel 2011 hanno versato l’acconto dell’imposta sostituiva, possono segnalare la scelta in dichiarazione.
A tal proposito, la circolare indica come rimediare in caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o quando si è tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef. Nella prima ipotesi basta avvalersi del ravvedimento operoso, nella seconda si può presentare istanza per correggere il codice tributo oppure indicare nel 730 il maggior acconto Irpef come acconto della cedolare secca.

Per quanto riguarda invece l’Imu, i contribuenti che presentano il modello 730 possono scegliere di utilizzare (interamente o in parte) l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’imposta municipale dovuta per il 2012. In questo caso, il sostituto accrediterà sullo stipendio (o pensione) la differenza fra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’importo che il contribuente ha scelto di utilizzare per eseguire il versamento della nuova imposta

Vera MORETTI

Premi di risultati, domande di sgravio fino al 3 giugno

I datori di lavoro che, nel 2010, hanno erogato ai propri dipendenti somme per incrementi di produttività e altri elementi di competitività, hanno tempo fino al 3 giugno prossimo per richiedere lo sgravio contributivo per tali erogazioni.
Lo sgravio dei contributi previdenziali è pari al 25% della quota a carico del datore di lavoro e al 100% della quota a carico del lavoratore ed è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale di ciascun lavoratore.
Le domande dovranno essere inoltrate fino alle ore 23 del 3 giugno 2012 esclusivamente per via telematica, anche tramite intermediari abilitati, usando l’applicazione disponibile sul sito dell’Inps tra i “Servizi per Aziende e Consulenti”, all’interno della sezione “Servizi on line”.

Ogni domanda deve contenere i dati identificativi dell’azienda; la tipologia di contratto e la data di sottoscrizione dello stesso; la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente; l’importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2012 per le quali si chiede l’ammissione dello sgravio; l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico; l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

L’Inps provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone comunicazione alle stesse, entro il 2 agosto 2012. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

Francesca SCARABELLI

Sgravi mobilità da uniformare

Una richiesta di chiarimenti è stata inviata dal Consiglio Nazionale al Ministero del Lavoro e all’Inps. In particolare, si richiede l’interpretazione dell’interpello 10/11 con il quale viene concessa ai datori di lavoro la possibilità di usufruire degli sgravi per la mobilità anche per i lavoratori licenziati dagli studi professionali.

Alla luce delle difformi interpretazioni delle sedi Inps sul territorio, è necessario che venga fornito un quadro regolatorio univoco.

Prorogata la scadenza per gli adempimenti dei sostituti d’imposta

di Vera MORETTI

Hanno tempo fino al 20 aprile, i sostituti d’imposta, per inviare le comunicazioni dell’indirizzo telematico, dove ricevere il flusso dei modelli 730-4 online. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha prorogato la scadenza, che inizialmente era stata fissata per il 31 marzo scorso.

La comunicazione deve essere effettuata da tutti i sostituti d’imposta (direttamente o tramite intermediario) che intendono conoscere i dati dei modelli 730-4 per la liquidazione dell’esito finale dei 730 dei loro dipendenti.
Per ricevere, dunque, i dati relativi ai modelli 730-i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4”.

La trasmissione interessa ormai tutti i sostituti (esclusi solo Inps e Mef) tranne coloro che hanno presentato tale comunicazione negli anni scorsi (quindi che hanno ricevuto nel 2011 i modelli 730-4 relativi al 730/2011): da quest’anno infatti non devono più inviarla, se non ci sono state variazioni rispetto ai dati già forniti.
Si tratta perciò di un passaggio obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati, che permette di effettuare correttamente le operazioni, dando il via al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare.

Il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei 730-4 è disponibile sul sito internet Agenziaentrate.gov.it, sezione Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4.