Isolamento termico, tutti i casi in cui si può fare con il superbonus 110%

Come fare l’isolamento termico con il superbonus 110% per parti comuni di condomini e interventi dei privati? Per isolamento termico si intendono i lavori di riqualificazione energetica effettuati con materiali “isolanti” conformi ai criteri minimi ambientali del decreto del ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017. Gli interventi devono riguardare le:

  • superfici opache verticali, come cappotti o pareti isolanti;
  • orizzontali, come coperture, solai e pavimenti;
  • superfici inclinate, come le falde di copertura dei sottotetti.

I lavori in superbonus 110% devono interessare l’involucro dell’edificio per un’incidenza di oltre il 25% della superficie lorda disperdente.

Su quali edifici si possono fare i lavori di isolamento termico con il superbonus 110%?

I lavori di isolamento termico con il superbonus 110% possono interessare l’edificio, ovvero l’intero fabbricato secondo quanto dispone l’Allegato A della voce numero 32 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 20 ottobre 2016. Per tali lavori quindi non vanno considerate le singole unità immobiliari degli edifici. Lavori sulla singola unità immobiliare dell’edificio sono possibili sulle case a schiera. Si tratta di edifici plurifamiliari e indipendenti. Condizione essenziale è che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Isolamento termico con il superbonus 110%: quanto durano gli interventi?

La durata dei lavori di isolamento termico è molto variabile in base al tipo e alla dimensione dell’edificio sul quale effettuare gli interventi. Inoltre, il tempo per realizzare gli interventi dipende dal numero di operai impiegato. In linea di massima, un condominio con un numero di unità immobiliari da 20 a 40 può richiedere lavori per circa tre mesi, con un numero di operai pari a sei. Per gli interventi di riqualificazione energetica di una villetta a schiera può esserci bisogno di almeno un mese con quattro operai a effettuare i lavori.

Interventi di isolamento termico sulle parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?

Si può utilizzare il superbonus 110% sui lavori di isolamento termico delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:

  • 40 mila euro da moltiplicare per le prime otto unità immobiliari componenti l’edificio;
  • 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari componenti l’edificio oltre le prime otto.

Superbonus 110%, quando si possono fare lavori di isolamento termico per i condomini?

È da notare che la detrazione fiscale del 110% spetta anche  ai condomini, anche per un numero superiore alle due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) detentori dell’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, purché rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità immobiliari) sono possibili i lavori di isolamento termico, anche per le case a schiera.

Isolamento termico, si possono fare lavori sulle singole unità immobiliari e pertinenze con il superbonus 110%?

I successivi interventi devono essere effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta dei privati, e le unità immobiliari non devono essere accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Lavori sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quarto piano di un condominio) sono possibili con il superbonus 110%. La condizione essenziale è che l’isolamento termico della singola unità residenziale coinvolga almeno il 25% della superficie disperdente lorda totale dell’edificio. In tal caso è necessario raggiungere il miglioramento di 2 classi energetiche del totale dell’edificio. Tale tipologia di isolamento è consentita a un numero limite di 2 unità immobiliari se gli interventi sono sulla singola unità.

Superbonus 110% e isolamento termico su edifici funzionalmente indipendenti

Ulteriore caso è quello degli interventi dei privati in superbonus 110% per l’isolamento termico di unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità devono disporre di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Si possono far ricadere nel superbonus 110% i relativi lavori di isolamento termico purché si raggiunga oltre il 25% della superficie disperdente lorda della singola unità situata all’interno. I costi hanno, in questo caso, il limite di 50 mila euro per ciascuna unità e il numero massimo delle unità è pari a due. Se si tratta di un unico proprietario le regole da seguire sono quelle degli edifici in condominio.

Isolamento termico con superbonus 110% nel caso di lavori di privati su una sola unità immobiliare

Il superbonus 110% non spetta nel caso di interventi di isolamento termico effettuato da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio. A chiarire questa casistica è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020. Non vi è, inoltre, nelle relative norme il massimo di spesa consentita.

 

Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Ecobonus, elenco tipologia di lavori ammessi e documenti da presentare: la guida

Anche i lavori in ecobonus, come altri interventi edilizi, necessita del visto di conformità delle spese e dell’asseverazione della congruità delle stesse nel caso in cui ci si volesse avvalere, negli anni 2022, 2023 e 2024, di una delle due opzioni di vantaggi fiscali previsti. Ovvero lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di imposta. L’ecobonus, come altri interventi edilizi rientranti nei bonus e nel superbonus 110%, è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2022 ai vari visti, già introdotti dal decreto legge “Antifrodi” (dl numero 157 del 2021).

Ecobonus, visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute

Tuttavia, risulta necessaria una guida per il rilascio del visto di conformità delle spese per gli interventi che danno diritto all’ecobonus ordinario. La guida risulta utile anche per l’elenco dei documenti necessari per poter arrivare all’apposizione del visto. Due sono le considerazioni da fare: la prima è che l’obbligo dei visti non riguarda gli interventi in edilizia libera e quelli che hanno un importo totale al di sotto dei 10 mila euro. La seconda è quella che l’obbligo del visto e dell’asseverazione per i bonus differenti dal superbonus 110% (dunque anche dell’ecobonus) sussiste anche per la cessione del rate residue non fruite delle detrazioni per le spese dell’anno 2020, con accordo i cessione del credito perfezionato dal 12 novembre 2021 in poi.

Ecobonus, la parte del beneficiario, delle spese sostenute, dell’ammontare del credito ceduto e del soggetto beneficiario

In una check list degli interventi rientranti nell’ecobonus, è necessario indicare i dati del beneficiario e le spese sostenute per i lavori. Inoltre, l’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (o unico), secondo, terzo, quarto e quinto. Del soggetto beneficiario, è necessario indicare se si tratta di condominio o di persona fisica. In quest’ultimo caso, si deve indicare se si tratti di proprietario, detentore o di familiare convivente (o di fatto, o di componente unione civile o di coniuge separato) o di promissario acquirente. Inoltre, si può indicare anche se il soggetto beneficiario è un ente pubblico (o privato) che non svolge attività commerciale, di società di persone o di capitale o di associazione tra professionisti.

Ecobonus, i dati relativi all’immobile oggetto di intervento con detrazione fiscale

Per quanto riguarda i dati relativi all’immobile oggetto di intervento in ecobonus, è occorrente indicare la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute di pagamento dei tributi locali. Inoltre, è necessario riportare la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza nell’immobile degli interventi di impianti di riscaldamenti funzionanti o riattivabili con interventi anche di manutenzione straordinaria.

Ecobonus la documentazione della proprietà o della disponibilità dell’immobile

In merito alla documentazione che attesti la proprietà o la disponibilità dell’immobile, è necessario possedere:

  • gli atti di acquisto o la certificazione catastale;
  • il contratto di locazione o di comodato che risulti registrato;
  • il certificato dello stato di famiglia (va bene anche l’autocertificazione);
  • la successione, anche come autodichiarazione;
  • la sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Documentazione delle parti comuni di un condominio nel caso di ecobonus

In merito ai documenti nel caso di parti comuni di un condominio o alle altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario della detrazione, è necessario avere a portata di mano la copia della delibera assembleare che riporti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori di ecobonus e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese. Nel caso di condominio minimo deve ottenersi la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione degli interventi in ecobonus e ripartizione delle spese e l’autodichiarazione dei lavori eseguiti e dei vari dati catastali delle unità abitative del condominio.

Ecobonus, le altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario

Tra le altre dichiarazioni del beneficiario dell’ecobonus, è necessario ottenere la dichiarazione sostitutiva che attesti che siano stati rispettati i limiti massimi delle spese ammissibili; la dichiarazione sostitutiva che attesti se vi siano stati altri contributi riferibili alla stessa tipologia di lavori; la dichiarazione o i documenti che attestino la produzione in Italia del reddito imponibile.

Ecobonus, quali sono le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori e i documenti relativi alle spese dei lavori?

Per quanto concerne le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori in ecobonus, è necessario avere a portata di mano:

  • la Comunicazione di inizio dei lavori (Cil oppure Cila) con la ricevuta del deposito;
  • la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (Scia) e relativa ricevuta del deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui figuri la data di inizio degli interventi;
  • La relazione tecnica e la comunicazione preventiva all’Asl competente per territorio.

Per i lavori in ecobonus è necessario conservare le fatture, i bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e tutti gli altri documenti necessari.

Ecobonus, quali sono i tipi di lavoro e interventi ammessi?

Gli interventi ammessi per l’ecobonus riguardano:

  • i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti (opachi);
  • i lavori di acquisto e di posa in opera delle finestre, comprendenti gli infissi;
  • gli interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale. Rientrano le caldaie a condensazione con classe minima A; oppure classe minima A+ con sistemi di termoregolazione oppure con generatori ibridi o con pompe di calore; fanno parte anche i lavori di sostituzione dello scaldacqua;
  • i lavori per installare i pannelli solari, i collettori solari, le schermature solari (anche per l’acquisto), gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • gli interventi (acquisto e messa in opera) di sistemi di microgenerazione che sostituiscano i precedenti impianti; dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • i lavori di efficienza energetica di isolamento (su superficie almeno del 25% dell’involucro dell’edificio) o di miglioramento delle prestazioni energetiche invernali.

Ecobonus, quali documenti servono per la cessione del credito di imposta o per lo sconto fiscale?

Per utilizzare le due opzioni, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, chi fa fare lavori in ecobonus deve produrre:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che stabilisca l’entità delle spese corrisposte da ogni condomino e quanta detrazione sia maturata;
  • il consenso da parte del cessionario o del fornitore dei lavori al credito di imposta o a concedere lo sconto in fattura;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato in merito alla corrispondenza dei lavori fatti ai requisiti tecnici e la congruità delle spese;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’asseverazione del tecnico abilitato che deve essere rilasciata dal fornitore, dal produttore o dall’installatore (allegato A del decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020);
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con in allegato il computo metrico (necessaria per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020);
  • il tecnico deve essere iscritto agli ordini o ai collegi professionali;
  • la polizza Rc di chi ha sottoscritto l’asseverazione;
  • la copia delle ricevute dell’avvenuta trasmissione della comunicazione di scelta dell’opzione all’Agenzia delle entrate relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori;
  • la scheda tecnica di materiali e componenti usati per i lavori (e relativa marcatura CE se prevista);
  • l’attestazione della prestazione energetica (Ape) per ogni unità abitativa;
  • la copia dei lavori fatti trasmessa all’Enea. Deve riportare il codice Cpid.

 

 

Per le detrazioni Irpef 55% occorre presentare l’IRE entro il 2 aprile

Se, da una parte, non è previsto l’invio di nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è pur vero che in alcuni casi è invece richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello IRE, denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta“.

I casi sono quelli in cui:

  • i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
  • sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;

Questa comunicazione serve all’Agenzia per ricevere informazioni sulle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.
Tale procedimento è valido anche se i lavori di intervento, iniziati nel 2012, dovessero proseguire o terminare nel 2013.

La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda (IRPEF/IRES) il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’agevolazione è stata più volte prorogata. Da ultimo, il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012, all’art. 11) ha disposto l’ulteriore proroga per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 (dal 1° luglio, salvo nuove proroghe, l’agevolazione sarà invece riassorbita dalla detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa strutturale).
Gli interventi agevolabili sono quelli eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti, e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio.

Le spese agevolabili sono quelle relative ai seguenti interventi:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione: 100.000 euro);
  • interventi sull’involucro degli edifici (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
  • installazione di pannelli solari (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione: 30.000 euro).

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese sostenute nel 2012 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno, ma che proseguono anche nel 2013, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello IRE entro il 2 aprile 2013, per consentire all’Erario il monitoraggio degli “sconti d’imposta” in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio.
Il modello IRE da compilare è quello approvato dal Provvedimento del 06/05/2009.
L’invio della Comunicazione non esenta i contribuenti a trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti.

La comunicazione modello IRE non deve essere presentata:
se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2012);
se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori iniziati nel 2012 e ultimati nel 2013 senza sostenimento di spese nel 2012).

L’invio deve essere fatto esclusivamente con modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software disponibile nel sito Agenziaentrate.gov.it.

Vera MORETTI

Riqualificazione energetica: ok alla detrazione del 55% anche se il contenuto della scheda informativa è errato.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E dello scorso 27 maggio 2010, ha indicato le nuove modalità a cui attenersi per usufruire della detrazione del 55%, per gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare, i contribuenti che entro il 31 maggio 2010 devono presentare il modello 730 potranno usufruire della detrazione del 55%, anche se il contenuto della scheda informativa inviata all’Enea è errato e la correzione non è ancora stata presentata. Il contribuente potrà esibire, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si evidenziano le modifiche effettuate.

Le “pillole fiscali” della settimana [03 – 07 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (03 – 07 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
  • I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, avrebbero dovuto inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo del 2009. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro.
  • Molte società, a seguito della scarsa redditività operativa generata dalla crisi economica e della conseguente indeducibilità degli interessi passivi, rischiano di trovarsi a debito di Ires, pur avendo chiuso il rendiconto in perdita. Infatti, nel modello Unico 2010 la soglia di deduzione degli interessi passivi è pari al 30% del c.d. risultato operativo lordo (ROL), a cui si aggiunge, per quest’anno un ammontare di 5.000 euro, anche in presenza di un ROL negativo. L’eccedenza è riportabile ai successivi esercizi ed origina però un aggravio finanziario, che potrebbe generare seri problemi alle imprese.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a € 5.000,00  hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Tale obbligo contributivo è dovuto esclusivamente sulla quota di reddito eccedente il limite di € 5.000,00 e l’iscrizione all’Inps avviene nel momento in cui si supera tale limite.