Agevolazione tremonti ter: Calcoli di Convenienza fiscale

Nel seguito si propongono alcuni calcoli di convenienza fiscale ai fini Ires.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 90.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (90.000 x 27,50%) = 24.750
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 30.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (30.000 x 27,50%) = 8.250
Risparmio di imposta: IRES
Euro (24.750 – 8.250) = 16.500
Si sottolinea che l’agevolazione non vale ai fini IRAP.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009. In questo caso l’agevolazione conduce ad una perdita fiscale.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 45. 000
Imposta IRES corrispondente: Euro (45.000 x 27,50%) = 12.375
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro (15.000) perdita
Imposta IRES corrispondente: zero
Risparmio di imposta: IRES
Euro 12.375
Società in nome collettivo che acquista un bene strumentale agevolabile di Euro 50.000 in data 26.11.2009
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 50.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 25.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 80.000
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 55.000
Se supponiamo che la compagine sociale sia formata da due soci (A al 40% e B al 60%) a ciascuno di essi verrà imputato, per trasparenza, un minor reddito per effetto dell’agevolazione:
Socio A: Euro (25.000 x 40%) = 10.000 minor reddito imputato
Socio B: Euro (25.000 x 60%) = 15.000 minor reddito imputato
Si suppone che abbiano un’aliquota irpef del 41% (per la presenza di redditi di altra natura), una addizionale regionale con aliquota fissa dello 0,9% e siano entrambi iscritti alla Gestione IVS Commercianti con aliquota 2009 del 20,09% (il reddito di impresa conseguito è inferiore alla soglia dei 42.069 Euro rilevante ai fini IVS) il risparmio sarà:
Minori versamenti fiscali
Socio A: 10.000 x 41,90% = 4.190
Socio B: 15.000 x 41,90% = 6.285
Minori versamenti previdenziali:
Socio A: 10.000 x 20,09% = 2.009
Socio B: 15.000 x 20,09% = 3.014.

Agevolazione tremonti ter: Esclusione dal reddito del 50%

L’agevolazione Tremonti-ter si sostanzia nella esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature nuovi. L’agevolazione è prevista nel decreto legge 78/2009 convertito poi nella legge n. 102 del 3 agosto scorso.
La norma di riferimento è l’articolo 5 (detassazione degli investimenti in macchinari) che agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.
I soggetti che possono beneficiarne sono i titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato.
La deduzione consiste in una variazione in diminuzione da rilevare nella dichiarazione dei redditi (Unico 2010 per gli investimenti effettuati dal 01.07.2009 al 31.12.2009; nel modello Unico 2011 per gli investimenti dal 01.01.2010 al 30.06.2010)

Proroga scudo fiscale : Certificazione crediti della pubblica amministrazione

PROROGA “SCUDO FISCALE” – Decreto Milleproroghe art. 1 c. da 1 a 3 e 7
Come e’ noto, l’art. 13-bis del DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, aveva riproposto la disciplina dell’emersione delle attività detenute all’estero, conosciuta come “scudo fiscale”, che consentiva ai residenti in Italia detentori di attività all’estero in violazione delle disposizioni sul c.d. “monitoraggio fiscale”, di sanare la loro posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario abilitato (banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e i denari necessari per il versamento dell’imposta straordinaria del 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa.
Ora il Decreto Milleproroghe dispone la proroga dello “scudo fiscale” con la fissazione di due diverse misure dell’imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:
– la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;
– la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall’1.3 al 30.4.2010.
– l’ampliamento, al doppio della durata (da 4 anni a 8 anni), dei termini di accertamento ai fini IVA e II.DD. nei
confronti dei contribuenti che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi del
c.d. “monitoraggio fiscale”; in tal modo l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del nuovo termine di 8 anni, in luogo dei precedenti 4, per l’attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. “paradisi fiscali” in violazione degli obblighi di “monitoraggio fiscale”, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale tali disponibilita’ “ ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al “monitoraggio fiscale” ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall’errata/omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Decreto Milleproroghe art.1 c. 16)
Il Decreto Milleproroghe estende al 2010 il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali possono certificare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. Per le modalità operative vale sempre il D.M. 19.5.2009.

Interventi sul risparmio energetico : La disciplina sul risparmio energetico

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:

– le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
– i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
– il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
– l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.

Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:

– le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
– per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
– con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.

Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.

La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.

Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche che la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
Fonte: Agenzia delle Entrate