Tasse, negli ultimi cinque anni in Piemonte sono aumentate più del 27%

Secondo i dati contenuti nella relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle regioni a statuto ordinario nel 2009, elaborati dall’Adnkronos, i contribuenti più tartassati dalle tasse sarebbero i piemontesi: nel 2009 hanno versato 1.310 euro, con un incremento tra il 2005 e il 2009 di 281 euro, e che registrano anche in termini percentuali l’incremento superiore (+27,4%). Tre, invece, le regioni virtuose: l’Abruzzo (abbassati i tributi del 6,4%), le Marche (-4,9%) e la Puglia (-1,7%).

Secondo la relazione della  Corte dei Conti in cinque anni i tributi regionali sono saliti di 118 euro, arrivando a 978 euro procapite, con un balzo del 13,7%. La tassa cresciuta di più in percentuale è l’accisa (+53,9%), mentre in termini assoluti è l’Irap a pesare di più con un importo procapite di 666 euro.

In Lombardia i contribuenti sono arrivati a 1.262 euro e nel Lazio che toccano 1.232 euro. Sopra i mille euro altre due regioni del Nord: Emilia-Romagna (1.108 euro) e Veneto (1.071). Dall’altro lato della classifica quattro regioni del Mezzogiorno: Basilicata (528 euro), Puglia (548), Calabria (550) e Campania (592). Riduzioni invece riguardano le Marche e l’Abruzzo, dove i contribuenti pagano 43 euro in meno rispetto al 2005, mentre in Puglia il totale dei tributi è più leggero di 10 euro.

La Cassazione “cancella” l’Irap per i piccoli imprenditori senza autonoma organizzazione

Novità importantissima dalla Corte di Cassazione, che con le sentenze depositate lo scorso 13 ottobre 2010 (n. 21122, 21123 e 21124), in relazione all’assoggettabilità o meno al tributo regionale Irap ad un tassista, ad un coltivatore diretto e ad un artigiano afferma che se il piccolo-imprenditore è oggettivamente sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all’Irap.

Seguendo  il filone già iniziato con l’esenzione dall’Irap per gli Agenti di Commercio e Promotori finanziari (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui non sussista il requisito dell’organizzazione autonoma, la Corte di Cassazione, sottolinea che la non sussistenza del requisito dell’organizzazione autonoma deve essere applicato anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all’articolo 2083 del Codice civile, secondo cui l’attività professionale viene organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

Titolo II – Del lavoro nell’impresa | Capo I – Dell’impresa in generale | Sezione I – Dell’imprenditore | Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Le tre sentenze della Corte di Cassazione affermano perciò che il piccolo imprenditore deve ritenersi esentato dall’assoggettamento all’Irap quando la sua attività non è autonomamente organizzata.

Irap & Agenti di Commercio: è tempo di chiarirsi le idee.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 detta le istruzioni operative agli uffici per la gestione del contenzioso pendente alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione.

In particolare la circolare prende atto che per le “attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile” ed in particolare per gli agenti di commercio e promotori finanziari, in materia Irap bisogna tenere conto dell’orientamento della Corte di Cassazione che indaga, come per i lavoratori autonomi, sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività.

La circolare dell’Agenzia quindi prende atto che per gli agenti di commercio e promotori finanziari la Corte di Cassazione distingue ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra impresa nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e lavoro autonomo, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una autonoma organizzazione, e per l’attività di agente di commercio diventa essenziale prendere in esame l’organizzazione per poter stabilire la collocazione in una o nell’altra categoria di reddito.

L’indagine si sposta cioè dall’aspetto qualitativo a quello quantitativo, per un cui un agente o procacciatore o promotore finanziario che svolge la propria attività con un peso preponderante derivato dal suo lavoro personale, senza impiego di capitali e senza l’utilizzo di lavoro altrui può essere escluso dall’applicazione dell’Irap nel presupposto che si tratta di attività non autonomamente organizzata.

Questo principio quantitativo potrà essere applicato a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice Civile.

Dall’esame della giurisprudenza l’Agenzia prende atto che si è in presenza di autonoma organizzazione in presenza di: affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività (indifferente è se i terzi sono dipendenti o lavoratori autonomi);  rilevanza di disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

In mancanza di questi presupposti l’autonoma organizzazione è assente e quindi anche il presupposto per l’applicazione dell’Irap.

Irap – Professionisti: la Cassazione si espressa di nuovo.

Nuovo colpo di scena nella questione IRAP -PROFESSIONISTI. La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che il professionista non è tenuto a pagare l’Irap anche in presenza di spese elevate. Anche l’utilizzo dell’immobile strumentale adibito a studio del professionista non costituisce indice dell’esistenza di una autonoma organizzazione ai fini Irap.

La Cassazione boccia il rimborso Irap per il professionista che dichiara costi molto elevati.

Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 18704 depositata il 13 agosto 2010), il fisco può negare al professionista il rimborso dell’Irap nel caso in cui siano esposti dei costi molto elevati nella dichiarazione dei redditi.

Nella fattispecie, il contribuente che aveva pagato l’Irap, aveva poi chiesto all’Amministrazione Finanziaria il rimborso, in quanto non aveva un’autonoma organizzazione. La Cassazione afferma, invece, che le spese di elevata entità inserite nella dichiarazione del contribuente possono essere divergenti con il requisito dell’autonoma organizzazione. Esse possono costituire un elemento significativo per il giudice che si accinge a decidere su un’istanza di rimborso negata.

Esenzione dell’Irap per le piccole imprese. Quando ci si può definire un’organizzazione autonoma?

Relativamente all’esenzione dell’Irap per le piccole imprese, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249 del 20/06/2010, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, da accertare da parte del giudice di merito, è insindacabile, in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Quali sono i requisiti essenziali per cui un impresa o un’attività professionale può definire organizzazione autonoma?

  • l’imprenditore deve risultare, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non deve quindi essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • l’imprenditore impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro altrui.

IRAP, l’Agenzia delle Entrate libera gli Agenti di Commercio.

In principio fu la Corte di Cassazione (sentenze S.U. Corte Cassazione 26.5.2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111) a dire che coloro che possono dimostrare di esercitare la propria attività senza un’autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell’IRAP. In seguito ci fu il pressing delle varie associazioni di categoria. Ora finalmente c’è l’apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 sembrerebbe disposta ad escludere dall’IRAP, oltre ai professionisti, anche le micro-imprese sprovviste di autonoma organizzazione e quindi gli Agenti di Commercio.

Con questa circolare, l’Agenzia prende atto delle sentenze della Corte di Cassazione con le quali è stato affermato che l’esercizio delle attività di Agente di Commercio e di Promotore Finanziario – soggette alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del reddito di lavoro autonomo – possono essere escluse dal tributo regionale, qualora l’attività risulti non autonomamente organizzata.

Nella gestione del contenzioso concernente l’IRAP “lavoratori autonomi” le Direzioni regionali terranno conto delle indicazioni fornite da quest’ultima circolare dell’Agenzia e qualora il ricorso del contribuente risulti fondato il contenzioso pendente andrà abbandonato e si legittimerà l’esclusione del contribuente dall’IRAP, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

d.S.

Le “pillole fiscali” della settimana [24 – 28 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate durante questa settimana (24 – 28 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • la sentenza n. 12246/2010 della Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa va riconosciuta a prescindere dalla loro inerenza a costi specifici e funzionali all’attività dell’impresa. In questo senso si era espressa anche la sentenza n. 1465/2010, che affermava che è precluso all’amministrazione finanziaria e all’imprenditore dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi. Questi, infatti, devono essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata.
  • l’agevolazione prevista dalla Tremonti-ter è utilizzabileda tutti gli imprenditori anche ai fini Irpef, indipendentemente dal regime contabile utilizzato.
  • i Revisori Contabili non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Infatti l’attività di revisore contabile, secondo il Ctp di Novara (sentenza n. 4/1/2010),  rimane automaticamente esclusa dal tributo regionale perchè non integra il presupposto impositivo della autonoma organizzazione contemplato dalla normativa Irap.
  • la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente ha diritto all’esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale (sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010). Inoltre, secondo questa sentenza non conterebbe che gli immobili distintamente iscritti in catasto, siano di proprietà di soggetti diversi. Tuttavia, la tesi dei giudici della Cassazione si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia con la Risoluzione n. 6/2002.
  • nel testo dela manovra correttiva esaminata lo scorso 25 maggio, si legge che in caso di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, queste dovranno essere pagate entro il termine del ricorso, in caso contrario verrà avviata la procedura di riscossione coattiva. L’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventerà esecutivo e conterrà l’intimazione ad adempiere, per cui non sarà più seguito dalla cartella di pagamento.

ZERO IRAP: l’esperimento partirà dal Sud e anticiperà il federalismo fiscale

È stato il Ministro dell’Economia, On. Giulio Tremonti, a spiegare che inizierà dal Mezzogiorno un test sull’azzeramento dell’Irap, con l’obiettivo di estendere questa agevolazione anche alle regioni del Nord.

L’intervento, fa parte della cosiddetta fiscalità  di vantaggio per il Sud ed è uno dei principi direttivi della delega al Governo per la riforma degli incentivi inserita nella legge sviluppo del 2009.

In anticipazione al federalismo fiscale, nelle aree più deboli (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) le Regioni potranno modificare le aliquote Irap, fino ad azzerarle. Inoltre potranno disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni per le imprese in fase di start-up.

Certo che anche l’Unione Europea possa accettare tali provvedimenti (ricordiamo che in passato la UE si era espressa negativamente nei confronti della fiscalità di vantaggio), il Ministro Tremonti si dichiara convinto che questa volta l’UE possa dire di sì “ad un’ipotesi  che non è un regime differenziale tra Nord e Sud ma un anticipo di quello che sarà poi al Nord: cioè “zero Irap” per i nuovi insediamenti produttivi”.

Nino Ragosta

Le “pillole fiscali” della settimana [17 – 21 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (17 – 21 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco dei possibili destinatari delle scelte sul 5 per mille. Si tratta di più di 55mila possibili destinatari tra: enti del volontariato, della ricerca scientifica e del’Università, enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. I legali rappresentanti degli enti del volontariato che vogliono essere inseriti nell’elenco del 5 per mille,  devono trasmettere, a mezzo raccomandata A/r alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.
  • Le società di capitali, possono dedurre le sanzioni civili o amministrative a patto che rispondano al principio di inerenza. Questo è quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Il principio di inerenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008).
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • secondo l’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 , a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008,  le imprese ed i professionisti, possono dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio chiarisce che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap. Per questo anche l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo. Ovviamente deve valere sempre il principio di inerenza all’attività d’impresa o professionale.