Nuovo colpo di scena nella questione IRAP -PROFESSIONISTI. La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che il professionista non è tenuto a pagare l’Irap anche in presenza di spese elevate. Anche l’utilizzo dell’immobile strumentale adibito a studio del professionista non costituisce indice dell’esistenza di una autonoma organizzazione ai fini Irap.
Articoli correlati
![Nessuna immagine](https://www.infoiva.com/wp-content/themes/mh-magazine/images/placeholder-medium.png)
Bussola Fiscale
Esenzione dell’Irap per le piccole imprese. Quando ci si può definire un’organizzazione autonoma?
Relativamente all’esenzione dell’Irap per le piccole imprese, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249 del 20/06/2010, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, da accertare da parte del giudice di merito, è insindacabile, in […]
![Renzi e il referendum abrogativo del reddito di cittadinanza](https://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2022/05/renzi-326x245.jpeg)
Non Solo Tasse
Renzi e il referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. E’ un bluff?
Dal 15 giugno parte la raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza proposta da Matteo Renzi, ma si potrà votare?. […]
![modulo di adesione concordato preventivo](https://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2023/03/certificazioneunica2023-326x245.jpg)
Bussola Fiscale
Riforma fiscale e concordato preventivo biennale: a chi si applica e come funziona
Nella bozza di riforma fiscale è previsto per i professionisti e piccole imprese il concordato preventivo biennale […]