Diritto a Detrazione IVA fra Stati della UE

La Corte dell’Unione Europea ha stabilito che il soggetto passivo non ha il diritto di detrarre l’IVA in ogni condizione di acquisto intracomunitario.

La Sentenza (22 aprile, procedimenti riuniti C-536/08 e C-539/08) ha interpretato gli articoli 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva Iva ed è stata emessa in merito al contenzioso tra due società olandesi, entrambe operanti nella commercializzazione di computer e loro componenti, e il Fisco olandese.
La disputa avveniva sugli avvisi di rettifica IVA, posti in essere dalla seconda ai danni delle prime.

Il fatto della controversia

Le due società olandesi acquistavano i beni della loro attività da altre imprese situate al di fuori dei Paesi Bassi e le rivendevano a Stati membri dell’UE ma diversi da quelli fornitori.
In particolare, una delle due società acquistava beni da imprese aventi sede in Germania ed in Italia per rivenderli ad acquirenti stabiliti in Grecia.
In seguito,  i fornitori non contabilizzavano l’IVA sulle fatture (e riportavano il numero di identificazione IVA olandese della società), mentre la società olandese in oggetto contabilizzava l’IVA sulle fatture indirizzate agli acquirenti (riportando invece il numero di identificazione greco che gli acquirenti avevano comunicato) e  sulla dichiarazione al Fisco Olandese andava a menzionare l’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari portandola in detrazione.

Questo avveniva perché la società olandese considerava anche le forniture agli acquirenti come cessioni intracomunitarie (articoli 37 della legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari e 22, n. 6, lett. b), ultimo comma, della sesta direttiva Iva, e menzionva il numero di identificazione IVA greco degli acquirenti o dei loro rappresentanti fiscali.

Al contrario, i rappresentanti fiscali come gli acquirenti stessi non producevano dichiarazioni di acquisti intracomunitari, non dichiaravano le cessioni intracomunitarie e non depositavano un elenco ricapitolativo.

Il Fisco olandese

Da parte sua, il Fisco olandese emetteva gli avvisi di rettifica considerando che la società avesse effettuato acquisti intracomunitari e che non avesse il diritto di detrarre l’IVA.

A seguito dell’analisi della normativa olandese (cosìn come riportato dalle Fonti, ndr), la Corte dell’UE si è pronunciata stabilendo che il diritto a detrazione dell’IVA rappresenta un principio fondamentale che, almeno in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni così come regolamentato dalle leggi intracomunitarie a partire dall’articolo 28 ter, parte A, della sesta direttiva.

La situazione vigente sugli acquisti intracomunitari, però, non contempla  un sistema normativo vigente sullo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri che permetta, nel caso in cui un soggetto passivo non sia in grado di fornire le prove necessarie, di accertare se gli acquisti intracomunitari siano stati effettivamente assoggettati a IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione.

La soluzione

La Corte dell’UE ha stabilito che gli acquisti intracomunitari non possono fruire del regime generale di detrazione previsto dall’articolo 17 della sesta direttiva: questo perché i beni tassati a titolo di acquisti intracomunitari effettuati nello Stato membro di identificazione non sono stati effettivamente introdotti nel medesimo Stato membro.

Fonti
Negozioperleimprese.it
Nuovofiscooggi.it

Paola Perfetti

CF aumenta l’IVA per l’AI

Il Consiglio Federale (CF) ha stabilito i particolari legati all’aumento dell’IVA in favore dell’Assicurazione invalidità (AI), accettato da tutti i contribuenti lo scorso settembre 2009 e che sarà limitato ai prossimi 7 anni.

Dal primo gennaio del 2010, il tasso IVA usuale salirà dal 7,6% all’8%, così come l’aliquota normale aumenterà di 0,4 punti, mentre quella riservata ai beni di prima necessità sarà fissata al 2,5% (+0,1 punto).

Al contempo, il tasso speciale per le prestazioni alberghiere sarà fissato al 3,8% (+0,2 punti).

Il CF ha anche corretto alcuni punti legati all’ordinanza sulla applicazione della legge sull’IVA: il limite di cifra d’affati e il limite del debito fiscale per i contribuenti sono stati adeguati secondo il metodo delle aliquote saldo.

Infine, per i prossimi 7 anni, il limite del giro d’affari è aumentato da 5 milioni a 5’020’000 franchi, mentre quello del debito fiscale passa da 100’000 a 109’000 franchi.

Fonte

Paola Perfetti

Service Tax, ICI e federalismo fiscale

Le Service Tax sono le garanzie del domani, il tributo unico che servirà a finanziare i servizi garantiti dai sindaci andando a sostituire i vari trasferimenti statali che oggi vengono utilizzati.

Scongiurato l’ICI, il federalismo fiscale degli enti locali dovrebbe essere di 16 miliardi di euro, ovvero, l’importo degli assegni che arrivano a vario titolo dalla Stato per rimpinguare Comuni e Provincie.

Service tax, tassa unica e fisco provinciale sarebbero dovuti già entrare di diritto con il primo decreto attuativo, ma sono stati demandati al prossimo settembre per essere temporaneamente anticipati da un più leggero federalismo demaniale.

Tutte proposte ribattute anche durante le ultime audizioni del Ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli, e circa la quale il Presidente di Confedilizia Corrado, Sforza Fogliani, ha detto: «Accogliamo la proposta di Calderoli (sull’insistente abolizione dell’ICI, ndr) ma perché il sistema funzioni sono indispensabili una correlazione ferrea tra richieste e servizi e criteri standard di imposizione».

Questo per i proprietari immobiliari, mentre le Regioni aspirano al superamento dell’Irap che copre l’80% del Fisco locale (ben 34 miliardi all’anno di cui 23,5 dai privati) garantendo un’entrata sicura all’erario dei governatori. Ciò però non significa che la teoria si tramuti subito in pratica, anzi, insieme a Irpef e IVA, L’Irap perdurrà anche nei primi anni del federalismo.

Per i sindaci, la vera preoccupazione sta nelle abolizioni e nei tagli (come la tassa sui rifiuti a Roma), anche se Ilsole24ore ipotizza come soluzione al come “far funzionare i comuni senza dipendere dallo stato”, quella di portare sul territorio alcune imposte di carattere nazionale e la compartecipazione soprattutto sull’IVA.

Fonte

Paola Perfetti

Compensazioni dei crediti IVA: chi è escluso dal visto di conformità?

Il sottosegretario all’economia ha fornito alcuni chiarimenti sul tema della compensazione dei crediti IVA.

In occasione del “question time” del 21 aprile 2010  (Commissione Finanze della Camera), è stato  chiarito che gli avvocati e i revisori contabili non possono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, che risulta necessario per ottenere la compensazione di crediti superiori ai 15mila euro.

Il sottosegratario ha stabilito infatti che a beneficiare ed essere abilitati al rilascio del suddetto visto sono i seguenti soggetti:

responsabili dei CAF-imprese;

dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i consulenti del lavoro iscritti ai relativi albi;

periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli camerali al 30 settembre 1993.

Paola Perfetti

Elenchi IVA operazioni con black list

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 riguardante gli elenchi IVA per le operazioni con Black List.

Ciò significa che è divenuto attuativo il nuovo obbligo di comunicare le operazioni effettuate con soggetti domiciliati in territori a fiscalità privilegiata, così come disposto dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 40/2010.

Per farlo, è disponibile il modello adatto ad eseguire la comunicazione, lo stesso che verrà approvato a fine maggio con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, la documentazione dovrà essere reinoltrata al Fisco in via telematica e con intervallo mensile o trimestrale – in funzione dell’ammontare delle operazioni rilevanti del contribuente – e con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2010.

Paola Perfetti

L’almanacco fiscale del giorno [16 Marzo 2010]

ENPALS | Contributi mensili. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

INPGI | Contributi. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

INPS | Contributi manodopera agricola. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola.

INPS | Contributi mensili. Cosa si deve fare? Oggi i datori di lavoro devono all’Inps i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese precedente

INPS | Gestione Separata. Cosa si deve fare? Oggi i committenti e gli associanti versano il contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente.

INTRATTENIMENTI | Imposta. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

IVA | Dichiarazioni d’intento. Cosa si deve fare? Oggi vanno inviati telematicamente all’Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

IVA | Liquidazione mensile. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente.

IVA | Liquidazione annuale. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa al periodo d’imposta 2009, derivante dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi.

LAVORO | Libro Unico. Cosa si deve fare? Oggi scade il termine per effettuare le registrazioni relative al mese precedente.

SOSTITUTI D’IMPOSTA | Addizionali. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento delle addizionali regionali/comunali all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

SOSTITUTI D’IMPOSTA | Ritenute. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini.

TASSA ANNUALE | Libri contabili e sociali. Cosa si deve fare? Oggi si effettua il versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria.

Nuovo modello Iva Base : Termini di presentazione e modalità di contabilità separata

Modalità e termini di presentazione del modello


La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.
Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.

Cosa fare se la contabilità Iva è  tenuta separatamente

Nel caso in cui un contribuente abbia esercitato nel periodo d’imposta 2009 più attività e per esse sia stata tenuta, per obbligo di legge o per opzione, contabilità IVA separata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, l’uso del modello IVA Base è comunque ammesso. In questo caso, egli dovrà presentare tanti moduli IVA Base 2010 quante sono state le attività esercitate e, quindi, le contabilità tenute.
Le istruzioni ministeriali precisano, inoltre, che:
• nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata e tra di esse vi sia un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA (es. esercizio di attività di intrattenimento), per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo;
• nel caso di esercizio sia di attività imponibili che di attività esenti,  gestite con contabilità separate, occorre inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.

Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.
La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.

Iva per cassa : Effetti su altre fattispecie

La norma sull’esigibilità differita prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 185 del 2008 non interferisce con la disciplina dettata per altre fattispecie ad esigibilità differita, per i quali non è stabilito nessun limite temporale.
Si ricordano tra l’altro:
le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti;
le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi , alle camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza.

Entrata in vigore
L’opzione per l’IVA di cassa di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 può essere esercitata, con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009, ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 marzo 2009.

Iva per cassa : Adempimenti cedente/prestatore – cessionario/committente

Adempimenti del cedente o prestatore

La volontà del cedente o prestatore di avvalersi del differimento si manifesta
mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.633 del 1972.

L’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile,
rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari.

L’Iva relativa alle operazioni per le quali il cedente/prestatore ha esercitato l’opzione dovrà essere versata mensilmente o trimestralmente secondo la periodicità scelta dal contribuente.

Per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).

Adempimenti del cessionario o committente

Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e annotarla nel registro degli acquisti, anche se il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
Poiché infatti l’esigibilità dell’imposta per il cedente o prestatore è differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per il cessionario o committente, se e nei limiti in cui spetti, è differita sino a tale momento.
A tale proposito, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento. Se il pagamento è parziale il diritto alla detrazione spetta nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e pertanto, essendo per il cedente o prestatore questo momento stabilito al massimo decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, si ritiene che il diritto alla detrazione potrà essere comunque esercitato, dal cessionario o committente, qualora entro l’anno dalla emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento.

Nuovo modello Iva Base : Novità comuni con il modello Iva Ordinario

Oltre alle semplificazioni del modello IVA Base 2010, la stagione dichiarativa per l’IVA 2010 prevede anche alcuni righi del tutto nuovi.
In particolare, per i contribuenti che nel 2010 adottano il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il modello Iva Base 2010 ed il modello IVA 2010 ordinario prevedono uno specifico rigo, VA14.

Qui il contribuente dovrà barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi.

Nel campo 2 deve essere indicato l’importo della rettifica Iva già detratta, operata in base all’art. 19-bis 2 del Decreto Iva (DPR 633/1972).
Un’altra novità in comune è costituita dal rigo VE36, dedicato all’indicazione delle operazioni eseguite in base al regime della c.d. “IVA per cassa” ex art. 7 del D.L. n. 185/2008 .

In particolare, in colonna 1 occorre riportare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate con IVA per cassa, comprese quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati all’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972; in colonna 2, invece, andranno indicate solo quelle effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.