Visto di conformità : Sanzioni

Nel caso vengano rese false attestazioni, queste saranno punite con una sanzione da 258 a 2.582 euro, come previste dall’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 e, nel caso in cui l’illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Nuovo modello Iva Base : Modello Base e differenze con il Modello Ordinario

Come è composto il modello Iva Base:

Il modello Iva Base 2010 è costituito da un modulo composto solo da sette quadri:
• VA – Informazioni sull’attività;
• VE – Determinazione del volume d’affari;
• VJ – Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni;
• VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione;
• VH – Liquidazioni periodiche;
• VL – Liquidazione dell’imposta annuale;
• VT – Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti Iva.

Le differenze rispetto al Modello Iva Ordinario

Rispetto al modello IVA ordinario, sono assenti:
• il frontespizio e la pagina solitamente dedicata alle informazioni sulla privacy, in quanto il modello IVA Base/2010 può essere usato solo in forma unificata e, quindi, insieme al modello UNICO 2010, che riporta già tali tipi di informazioni;

• la pagina dedicata alle informazioni sulla privacy;
• alcuni righi dei quadri che non interessano il contribuente IVA “base”;

• il quadro VX, relativo alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta; tali dati devono, infatti, essere indicati nel quadro RX di Unico 2010;

• il quadro VO, relativo alla comunicazione delle opzioni o delle revoche in materia di IVA e di imposte sui redditi.

Nel caso in cui si debba comunicare una opzione od una revoca, occorrerà utilizzare il quadro VO del modello IVA 2010 ordinario, il quale andrà anch’esso allegato al modello UNICO 2010: a tale fine, si ricorda che nel modello UNICO 2010 è presente un’apposita casella “VO” da barrare per indicare che è stato allegato anche il quadro VO.

Sebbene siano stati tagliati alcuni righi, la numerazione dei restanti righi non è stata modificata tenendo conto di quelli mancanti.

Iva per cassa : Limite temporale

L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il termine decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione” da determinare secondo le regole generali previste
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè:
– Per le cessioni di beni al momento della stipula se riguardano i beni immobili o al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Se prima del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura; da tale data decorre l’anno di differimento dell’esigibilità.
Nel caso di fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (c.d fattura differita), si ritiene che il termine di un anno decorra comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita.
Questo è un chiarimento fornito dalla circolare 20/2009 che complica notevolmente le cose: per la stessa fattura si possono avere decorrenze diverse………….!

Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.

Le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale), mentre l’esecuzione forzata in forma generica inizia con l’atto di pignoramento, ai sensi dell’articolo 491 C.p.c.
Nel caso di procedure esecutive l’esigibilità dell’IVA rimane sospesa, anche dopo il decorso di un anno, limitatamente alle operazioni per le quali sia stata avviata l’esecuzione forzata, così come risultano dalle fatture indicate nel titolo esecutivo.

Casi di esclusione

Sono esclusi dalla facoltà di differimento i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili con il
predetto differimento.
In particolare, la facoltà del differimento non può essere esercitata in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:
– regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
– regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
– regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972).
– soggetti che assolvono l’imposta con il meccanismo del reverse charge.
– cessioni intracomunitarie o non imponibili art. 8, 8bis e 9 – esportazioni e assimilate .

Visto di conformità : Istruzioni per la richiesta e il rilascio del visto.

I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal d.lgs. n. 241 del 9/7/1997, Capo V; dall’art. 21 del DM n.164 del 31.5.1999; dalla circolare n.13/E del 6/4/2006 e dalla circolare n.17 del 23/3/2007.
La comunicazione prevista dall’art. 21 cit. deve contenere le seguenti informazioni:
  • richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
  • dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
  • il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
  • denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazionee, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

A tale comuninazione dovranno essere allegati:

  • dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
  • dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, ecc…);
  • dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • le dichiarazioni precitate devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore;
  • garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni:
    a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
    b. il massimale della polizza, come stabilito dall’art. 22 del D.M. n.164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80;
    c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
    d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. (La polizza non deve contenere la clausola c.d. “claim made” la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato);
    e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l’eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa);
    f. il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purchè la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nellla polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta.

La comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata, va inviata, tramite raccomandata A/R, alla scrivente – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale (esempio Emilia Romagna – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi – Via M. Polo, 60 – 40131 Bologna).

Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell’Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l’inserimento nell’Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999.

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità.

Nuovo modello Iva Base : Chi puo’ e chi non puo’ utilizzarlo

Chi puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base 2010 può essere compilato dai contribuenti titolari di partita Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso del 2009:
• hanno computato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione applicando le regole Iva generali ordinarie, senza applicare regimi speciali Iva (quali quello per l’agricoltura o le agenzie di viaggi);
• hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole ex art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni);
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’Iva avvalendosi del c.d. “plafond” ex art. 2, comma 2, della Legge n. 28/1997;
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Chi non puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base non può, invece, essere utilizzato da:
• i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, o si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia o si sono avvalsi di un rappresentante fiscale;
• le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
• i soggetti che devono usare il modello “F24 Auto Ue”;
• i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori che devono presentare la dichiarazione IVA per conto dei contribuenti Iva sottoposti a procedure concorsuali;
• le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Iva per cassa : Differimento dell’esigibilità dell’Iva

A chi si applica il differimento dell’esigibilità dell’Iva

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, non solo come era finora per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici.

L’estensione tuttavia si differenzia sostanzialmente da quella attualmente in vigore per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, in quanto il differimento è limitato nel tempo: l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Il differimento dell’esigibilità dell’Iva ha effetti corrispondenti sia per il cedente che per il cessionario: il primo verserà l’Iva al momento dell’incasso o comunque dopo il decorso di un anno, il secondo porterà l’Iva al pagamento della fattura o comunque dopo il decorso dell’anno.

L’efficacia della disciplina in esame è stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzazione che tuttavia non è stata ritenuta necessaria dalla Commissione Europea.
Un DM del 26/3/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2009, n. 96 ha approvato le disposizioni attuative individuando altresì la soglia del volume d’affari entro la quale i contribuenti possono avvalersi della facolta di applicare il regime dell’esigibilità differita dell’IVA.
L’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 30 aprile 2009 ha fornito ulteriori istruzioni operative.

Ambito di applicazione

Rientrano nella facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA:

imprese e professionisti – per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altre imprese o professionisti (no privati);

il volume di affari dell’anno precedente (o previsto per l’anno in corso nel caso di nuove attività) non deve essere superiore a duecentomila euro; al superamento in corso d’anno del volume di affari di 200 mila euro la facoltà del differimento dell’Iva cessa.

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale e puo’ essere scelto anche solo per singole operazioni. Per operazioni di modesto importo il contribuente potrebbe non avere convenienza al differimento: bisogna infatti tenere presente dell’aggravio contabile dovuto al limite temporale del differimento.

Nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta relativamente ad operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento e si puo’ ricorrere al ravvedimento operoso.

Casi particolari:

L’imprenditore individuale o il professionista possono usufruire del differimento solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione (non per quelli rientranti nella sfera privata)

Gli enti non commerciali – possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’IVA, come cedenti, solo per l’eventuale attività commerciale svolta. Come cessionari anche se i
i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale.

Nuovo modello Iva Base : Il Modello Iva Base

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15.01.2010, ha approvato un nuovo modello di dichiarazione annuale IVA, denominato “Modello IVA Base”.
Si tratta di una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA ordinario ed è stato predisposto allo scopo di mettere a disposizione del contribuente un prospetto di poche pagine (solo 3) che contenga solamente i quadri di suo interesse. L’impiego di tale modello è facoltativo, nel senso che il contribuente IVA “base” potrà scegliere se utilizzare il modello IVA/2010 ordinario oppure quello c.d. “Base”.
Il modello IVA Base deve, comunque, essere utilizzato all’interno della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e può, quindi, essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti tenuti ad inviare la dichiarazione IVA in forma unificata.

Visto di conformità : Compensazioni Iva 15.000 Euro Annui

Il decreto legge n. 78/2009 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, una nuova disciplina in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

E’ innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal primo febbraio.

Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio).
Inoltre l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15.000 euro, devono presentare la dichiarazione Iva, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio);  in sostanza si tratta di un’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione.

Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

La grande novità è rappresentata proprio da questo ritorno del visto di conformità.

L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito IVA, diventando così per i professionisti un’ulteriore incombenza burocratica.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di una rapporto collaborativo, il 16 novembre 2009 ha diffuso agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Emilia Romagna, agli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro dell’Emilia Romagna e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità la cui apposizione, a far data dall’ 1/1/2010, in virtù dell’art. 10 del decreto legge n. 78 dell’1/7/2009, costituirà condizione essenziale per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di ammontare superiori a € 15.000, con Allegato fac-simile delle autocertificazioni da presentare.

Iva per cassa : Versamento della riscossione

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, non solo come era finora per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici.

Visto di conformità : Soggetti per il Visto

Il visto di conformità può essere rilasciato:
  • dai professionisti iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • dai Consulenti del Lavoro;
  • dai soggetti in possesso del diploma di ragioneria o di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, sub categoria tributi;
  • dalle associazioni sindacali e di categoria;
  • dai centri di assistenza fiscale.

In alternativa al rilascio del Visto, la dichiarazione delle società soggette al controllo contabile è sottoscritta, anche dal Revisore Contabile.

Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un’apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista deve, ovviamente, presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell’ articolo 21 del D.M. 164/1999, una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell’art. 8 del citato decreto.