Superbonus per eliminazione barriere architettoniche in edifici non residenziali

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 465 del 2022 ha chiarito dubbi inerenti la possibilità di avvalersi delle detrazioni del Superbonus anche in caso di condomini ad uso non residenziale, nel caso specifico per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il caso: condominio non residenziale può avvalersi delle detrazioni per interventi di eliminazione barriere architettoniche?

Il soggetto Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 119 ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) il quale riconosce ai contribuenti la possibilità di ottenere la detrazione pari al 75% delle spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e la detrazione spettante viene ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Nel caso in oggetto il dubbio sorge perché l’edificio è prevalentemente ad uso non residenziale, infatti è composto da 12 unità adibite a studio professionale, 2 abitazioni ad uso civile e un’autorimessa. Di conseguenza vi sarebbero limiti ai benefici del Superbonus 110%.

Leggi anche: Superbonus 110%: si può ottenere anche per immobili ad uso promiscuo?

Agenzia delle Entrate: gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al superbonus anche se non residenziali

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, come specificato nella circolare 23/E/2022, il beneficio “riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Nella risposta si sottolinea che è essenziale che gli interventi previsti dall’articolo 119-ter, comma 4 del decreto Rilancio rispettino i requisiti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 che delinea le prescrizioni tecniche da rispettare per la realizzazione di interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche. Le prescrizioni tecniche sono inerenti accessibilità, adattabilità, visitabilità degli edifici.

Superbonus per eliminazione barriere architettoniche anche senza esecuzione dei lavori trainanti

A questo proposito occorre ricordare che la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate svincola questa detrazione dalla necessità di realizzare lavori trainanti, cioè i lavori necessari per l’efficientamento energetico e miranti a recuperare le due classi energetiche.

Per quanto riguarda invece i limiti di spesa, l’Agenzia ricorda che per questo tipo di lavoro sono:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

 

Sei un professionista del Superbonus 110%? Scarica l’ultima circolare AdE

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul Superbonus 110% riordinando la materia con la circolare 23/E del 23 giugno 2022. Ecco il contenuto.

La stratificazione normativa rende necessaria una circolare ricognitiva AdE

Il Superbonus 110% è stato introdotto con il decreto legge 34 del 2020. Prevede la possibilità di eseguire lavori per l’efficientamento energetico che consentano il recupero di almeno due classi energetiche (lavori trainanti) e altri lavori definiti trainati come l’eliminazione delle barriere architettoniche e la sostituzione degli infissi, beneficiando di un ritorno economico che può arrivare al 110%.

Nel tempo le norme relative al Superbonus 110% si sono stratificate perché ci si è accorti che la disciplina era leggermente carente e dava luogo a numerose truffe ai danni dello Stato. Si è però arrivati a un punto tale di stratificazione che è divenuto decisamente difficile riuscire a gestire il flusso normativo anche da parte di professionisti implicati nelle varie procedure (geometri, architetti, ingegneri, intermediari finanziari, consulenti…). Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha pensato di emanare una circolare AdE  ricognitiva della misura, si tratta della 23/E del 23 giugno 2022.

La circolare, in 134 pagine, tratta gli argomenti principali legati al superbonus, può essere considerata riepilogativa e deve essere il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono approcciare a questo mondo, tra cui le imprese e i professionisti.

Chi può usufruire del Superbonus 110%?

La prima parte della circolare mira a determinare chi può fruire del superbonus e su quali edifici è possibile ottenere le agevolazioni. In particolare possono ottenere il Superbonus 110%:

  • proprietari per immobili non utilizzati per attività di impresa, esercizio di arti e professioni;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazioni a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni no profit;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • comunità energetiche rinnovabili;
  • amministrazioni dello stato ed enti pubblici territoriali.

Gli immobili che non possono ottenere il Superbonus 110% sono quelli appartenenti alle categorie:

  • A/1 ( abitazione di tipo signorile);
  • A/8 ( abitazione tipo villa);
  • A/9 ( palazzi e castelli di particolare pregio).

Sono escluse inoltre le pertinenze per queste categorie di immobili.

Limiti temporali: ricognizione nella circolare AdE

Uno dei maggiori pregi della circolare 23/E è quello di sintetizzare nuovamente i limiti temporali che caratterizzano il Superbonus 110%. Le scadenze sono:

30 giugno 2022: termine previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel registro e per i soli lavori destinati a immobili o parti di immobili utilizzati come spogliatoi;

30 settembre 2022: interventi su unità immobiliari appartenenti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L’agevolazione è estensibile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 condizione che alla data del 30 settembre siano stati completati il 30% dei lavori. Nel computo del 30% possono essere compresi anche lavori non agevolabili.

30 giugno 2023: è il termine previsto per gli IACP ( Istituti Autonomi Case Popolari) e soggetti assimilabili per gli interventi di risparmio energetico e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

31 dicembre 2025: in questo caso è necessario distinguere tra vari soggetti e tipologie di lavoro, infatti questa scadenza si applica a:

  • a) Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  • b) persone fisiche, ma per interventi su edifici composti da almeno 2 e fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In questo caso cambia però la misura infatti il bonus al 110% viene riconosciuto solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; scende poi al 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; si riduce al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
  • c) condomini con le stesse riduzioni viste in precedenza.

Soggetto che beneficia dei lavori trainanti può essere diverso da quello che beneficia dei lavori trainati

Tra le novità da sottolineare, in realtà si tratta di un chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’appuntamento con il telefisco, vi è la possibilità che non coincidano i soggetti beneficiari delle agevolazioni per i lavori trainanti e i lavori trainati. Può sembrare un’ipotesi strana, ma in realtà non è così, ad esempio in caso di immobile diviso in più unità immobiliari può capitare che un soggetto decida di accollarsi i lavori trainanti (rifacimento del tetto e/o cappotto termico) e che a sfruttare le agevolazioni per i lavori trainati siano altri soggetti comunque rientranti tra i beneficiari.

Ad esempio, due fratelli titolari in comproprietà di un immobile, possono ottenere in modo disgiunto le agevolazioni, uno può decidere di accollarsi i lavori trainanti, mentre il secondo fratello può beneficiare delle agevolazioni per i lavori trainati, come il cambio degli infissi. Sono però previste delle condizioni, cioè le spese per i lavori trainati devono essere sostenute tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti. Il principio a base di questa “agevolazione” è che l’obiettivo finale è raggiungere l’efficientamento energetico dell’immobile nel complesso, non rileva quindi che tra colui che sostiene i lavori trainati e i lavori trainanti ci sia differenza.

Circolare AdE: chiarimenti sulle asseverazioni per efficientamento energetico e adeguamento antisismico

Nella guida viene inoltre ribadita l’importanza delle asseverazioni necessarie sia per i lavori trainanti, sia per i lavori che rientrano tra l’adeguamento antisismico. Di conseguenza al fine di potersi avvalere della detrazione oppure esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione alle spese agevolate, inoltre devono asseverare il recupero delle due classi energetiche. In caso di interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo, secondo le rispettive competenze e tutti regolarmente iscritti agli ordini e collegi di appartenenza, devono asseverare la riduzione del rischio sismico in seguito agli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute. Ricordiamo che le spese sostenute per tali consulenze possono comunque essere fatte rientrare nelle spese agevolabili.

Il General Contractor

L’ultima parte della circolare è dedicata al General Contractor, cioè il contraente generale che nellla maggior parte dei casi si identifica con imprese e professionisti che su incarico del committente gestiscono i rapporti con i caf, con le imprese con i consulenti che rilasciano le asseverazioni e chiunque in genere collabora per lo svolgimento delle varie pratiche del Superbonus 110%.

Per conoscere tutti i dettagli e tutte le norme puoi trocvare la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno QUI

 

Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Se hai sentito parlare di lavori trainanti nel Superbonus 110% è arrivato il momento di capire quali sono: ecco una guida per tutti.

Il Superbonus 110% e il decreto Rilancio

Il decreto Rilancio, tra le varie misure, prevede il Superbonus 110%: si tratta di un incentivo fiscale che permette di ristrutturare casa senza spendere soldi, per poter beneficiare di questo incentivo è però necessario rispettare dei criteri nell’esecuzione dei lavori e quindi deve esservi un efficientamento energetico o, in alternativa, un intervento per la riduzione del rischio sismico. Nel momento in cui si opta per tale soluzione vengono però divise due tipologie di lavoro: i lavori trainanti e i lavori trainati. Ecco quali sono.

Il provvedimento che riconosce benefici fiscali per i lavori trainanti nel Superbonus 110% è inserito nel decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge  n.77 del 17 luglio 2020. La normativa prevede che i lavori eseguiti dal luglio 2020 (il termine finale ancora non è certo perché più volte prorogato ed è probabile che si potrà usufruire del beneficio anche nel 2023) potranno beneficiare della detrazione dei costi sostenuti fino al 110%, quindi si potrà ottenere più di quanto effettivamente speso.

Per poter ottenere questo beneficio è però necessario avere un efficientamento energetico notevole e quindi recuperare almeno due classi energetiche. Se i lavori portano tale risultato si possono avere le detrazioni, ma queste non riguarderanno solo i lavori che direttamente portano tali vantaggi, ma anche i lavori di altra natura che comunque affiancano i lavori in oggetto. Si parla quindi di lavori trainanti e lavori trainati. Il lavori trainanti per il superbonus 110% sono quelli che in modo diretto portano al recupero delle classi energetiche. I lavori trainati superbonus 110% sono lavori che non portano efficientamento energetico, o comunque portano benefici ridotti, ma sono realizzati congiuntamente ai lavori trainanti.

Lavori trainanti nel Superbonus 110%

In merito alla individuazione dei lavori trainanti per il superbonus 110% si è creata molta confusione e proprio per questo l’Agenzia Entrate e Riscossioni ha deciso di dare dei chiarimenti attraverso la risposta all’interpello n° 523 e con la circolare 24/E dell’8 agosto 2020, in tali atti stabilisce che sono interventi trainanti per i Sismabonus e Superbonus 110%:

  • l’isolamento termico delle superfici orizzontali, verticali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, sarebbe il cappotto termico, affinché però questo dia accesso al beneficio è necessario che riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare indipendente o unità plurifamiliare con  almeno un accesso dall’esterno. Tra gli interventi che sono considerati trainanti vi è anche il rifacimento del tetto perché comunque va a ridurre la superficie disperdente.
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo e per la produzione di acqua sanitaria; in questo caso se si tratta di edifici in condominio deve essere installato un impianto centralizzato, oppure deve trattarsi di interventi su abitazioni unifamiliari o plurifamiliare con accesso dall’esterno autonomi;
  • lavori antisismici.

Superbonus 110% e lavori trainati

Nel caso in cui sia eseguito uno di questi lavori trainanti è possibile far rientrare nei benefici fiscali del Superbonus 110% anche i lavori trainati. I secondi però devono rientrare nell’arco temporale di vigenza della normativa e comunque devono essere eseguiti congiuntamente ai lavori trainanti, quindi nell’arco temporale che va tra l’inizio dei lavori e la loro chiusura. Possono rientrare tra i lavori trainati del Superbonus 110%:

  •  l’abbattimento delle barriere architettoniche. Se cerchi un approfondimento sui bonus montascale e barriere architettoniche, clicca QUI;
  • l’efficientamento energetico delle unità immobiliari presenti all’interno del condominio. Rientrano in tale categoria di lavori anche la sostituzione degli infissi, questo perché nella maggior parte dei casi grazie alle nuove tecniche di costruzione e installazione comunque migliorano le prestazioni  energetiche dell’immobile;
  • fornitura e installazione delle schermature solari ( le classiche tende solari);
  • realizzazione dell’impianto fotovoltaico, fornitura e installazione di accumulatori di energia;
  • fornitura e posa in opera di porte di ingresso;
  • sostituzione di componenti vetrati;
  • installazione di colonnine per la ricarica di auto.

In merito ai lavori trainati devono essere fatte delle precisazioni, ad esempio il portone di ingresso può rientrare tra i benefici del superbonus nel caso in cui vada a delimitare due aree di cui una riscaldata e l’altra no. Il caso di scuola è il portone di ingresso di un appartamento che però apre su un ampio corridoio non riscaldato. Per quanto riguarda il Superbonus 110% infissi per poterne beneficiare i nuovi prodotti deovno sostituire quelli già esistenti e i valori di trasmittanza termica Uw devono essere uguali o inferiori rispetto a quelli riportati nell’allegato Qui presente.

L’insieme dei lavori realizzati, cioè trainanti e trainati deve comunque portare al recupero di almeno due classi energetiche.

Dubbi su lavori trainati e trainanti nel Superbonus 110%

Sicuramente sui lavori trainanti del Superbonus 110% e lavori trainati ci sono molti dubbi e solitamente sono le imprese e i progettisti a cercare di diradarli. Occorre però fare qualche precisazione sui dubbi più frequenti che riguardano soprattutto i condomini. In tal caso c’è una sorta di cumulo, infatti se il condominio decide di fare un cappotto termico rientrante tra i lavori trainanti, i singoli proprietari delle unità abitative possono approfittarne per avere lo sgravio fiscale sugli infissi del singolo appartamento oppure sulla realizzazione di tende solari sulla singola unità abitativa.

Si deve infine ricordare che il beneficio viene riconosciuto attraverso uno sgravio fiscale, cioè con detrazioni in 5 rate dagli importi IRPEF da versare o versati tramite sostituto d’imposta, in alternativa è possibile cedere il credito all’impresa che effettua i lavori, a una banca a chi fornisce il materiale oppure a una terza persona.