Sei un professionista del Superbonus 110%? Scarica l’ultima circolare AdE

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul Superbonus 110% riordinando la materia con la circolare 23/E del 23 giugno 2022. Ecco il contenuto.

La stratificazione normativa rende necessaria una circolare ricognitiva AdE

Il Superbonus 110% è stato introdotto con il decreto legge 34 del 2020. Prevede la possibilità di eseguire lavori per l’efficientamento energetico che consentano il recupero di almeno due classi energetiche (lavori trainanti) e altri lavori definiti trainati come l’eliminazione delle barriere architettoniche e la sostituzione degli infissi, beneficiando di un ritorno economico che può arrivare al 110%.

Nel tempo le norme relative al Superbonus 110% si sono stratificate perché ci si è accorti che la disciplina era leggermente carente e dava luogo a numerose truffe ai danni dello Stato. Si è però arrivati a un punto tale di stratificazione che è divenuto decisamente difficile riuscire a gestire il flusso normativo anche da parte di professionisti implicati nelle varie procedure (geometri, architetti, ingegneri, intermediari finanziari, consulenti…). Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha pensato di emanare una circolare AdE  ricognitiva della misura, si tratta della 23/E del 23 giugno 2022.

La circolare, in 134 pagine, tratta gli argomenti principali legati al superbonus, può essere considerata riepilogativa e deve essere il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono approcciare a questo mondo, tra cui le imprese e i professionisti.

Chi può usufruire del Superbonus 110%?

La prima parte della circolare mira a determinare chi può fruire del superbonus e su quali edifici è possibile ottenere le agevolazioni. In particolare possono ottenere il Superbonus 110%:

  • proprietari per immobili non utilizzati per attività di impresa, esercizio di arti e professioni;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazioni a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni no profit;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • comunità energetiche rinnovabili;
  • amministrazioni dello stato ed enti pubblici territoriali.

Gli immobili che non possono ottenere il Superbonus 110% sono quelli appartenenti alle categorie:

  • A/1 ( abitazione di tipo signorile);
  • A/8 ( abitazione tipo villa);
  • A/9 ( palazzi e castelli di particolare pregio).

Sono escluse inoltre le pertinenze per queste categorie di immobili.

Limiti temporali: ricognizione nella circolare AdE

Uno dei maggiori pregi della circolare 23/E è quello di sintetizzare nuovamente i limiti temporali che caratterizzano il Superbonus 110%. Le scadenze sono:

30 giugno 2022: termine previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel registro e per i soli lavori destinati a immobili o parti di immobili utilizzati come spogliatoi;

30 settembre 2022: interventi su unità immobiliari appartenenti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L’agevolazione è estensibile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 condizione che alla data del 30 settembre siano stati completati il 30% dei lavori. Nel computo del 30% possono essere compresi anche lavori non agevolabili.

30 giugno 2023: è il termine previsto per gli IACP ( Istituti Autonomi Case Popolari) e soggetti assimilabili per gli interventi di risparmio energetico e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

31 dicembre 2025: in questo caso è necessario distinguere tra vari soggetti e tipologie di lavoro, infatti questa scadenza si applica a:

  • a) Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  • b) persone fisiche, ma per interventi su edifici composti da almeno 2 e fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In questo caso cambia però la misura infatti il bonus al 110% viene riconosciuto solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; scende poi al 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; si riduce al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
  • c) condomini con le stesse riduzioni viste in precedenza.

Soggetto che beneficia dei lavori trainanti può essere diverso da quello che beneficia dei lavori trainati

Tra le novità da sottolineare, in realtà si tratta di un chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’appuntamento con il telefisco, vi è la possibilità che non coincidano i soggetti beneficiari delle agevolazioni per i lavori trainanti e i lavori trainati. Può sembrare un’ipotesi strana, ma in realtà non è così, ad esempio in caso di immobile diviso in più unità immobiliari può capitare che un soggetto decida di accollarsi i lavori trainanti (rifacimento del tetto e/o cappotto termico) e che a sfruttare le agevolazioni per i lavori trainati siano altri soggetti comunque rientranti tra i beneficiari.

Ad esempio, due fratelli titolari in comproprietà di un immobile, possono ottenere in modo disgiunto le agevolazioni, uno può decidere di accollarsi i lavori trainanti, mentre il secondo fratello può beneficiare delle agevolazioni per i lavori trainati, come il cambio degli infissi. Sono però previste delle condizioni, cioè le spese per i lavori trainati devono essere sostenute tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti. Il principio a base di questa “agevolazione” è che l’obiettivo finale è raggiungere l’efficientamento energetico dell’immobile nel complesso, non rileva quindi che tra colui che sostiene i lavori trainati e i lavori trainanti ci sia differenza.

Circolare AdE: chiarimenti sulle asseverazioni per efficientamento energetico e adeguamento antisismico

Nella guida viene inoltre ribadita l’importanza delle asseverazioni necessarie sia per i lavori trainanti, sia per i lavori che rientrano tra l’adeguamento antisismico. Di conseguenza al fine di potersi avvalere della detrazione oppure esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione alle spese agevolate, inoltre devono asseverare il recupero delle due classi energetiche. In caso di interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo, secondo le rispettive competenze e tutti regolarmente iscritti agli ordini e collegi di appartenenza, devono asseverare la riduzione del rischio sismico in seguito agli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute. Ricordiamo che le spese sostenute per tali consulenze possono comunque essere fatte rientrare nelle spese agevolabili.

Il General Contractor

L’ultima parte della circolare è dedicata al General Contractor, cioè il contraente generale che nellla maggior parte dei casi si identifica con imprese e professionisti che su incarico del committente gestiscono i rapporti con i caf, con le imprese con i consulenti che rilasciano le asseverazioni e chiunque in genere collabora per lo svolgimento delle varie pratiche del Superbonus 110%.

Per conoscere tutti i dettagli e tutte le norme puoi trocvare la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno QUI

 

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Se hai sentito parlare di lavori trainanti nel Superbonus 110% è arrivato il momento di capire quali sono: ecco una guida per tutti.

Il Superbonus 110% e il decreto Rilancio

Il decreto Rilancio, tra le varie misure, prevede il Superbonus 110%: si tratta di un incentivo fiscale che permette di ristrutturare casa senza spendere soldi, per poter beneficiare di questo incentivo è però necessario rispettare dei criteri nell’esecuzione dei lavori e quindi deve esservi un efficientamento energetico o, in alternativa, un intervento per la riduzione del rischio sismico. Nel momento in cui si opta per tale soluzione vengono però divise due tipologie di lavoro: i lavori trainanti e i lavori trainati. Ecco quali sono.

Il provvedimento che riconosce benefici fiscali per i lavori trainanti nel Superbonus 110% è inserito nel decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge  n.77 del 17 luglio 2020. La normativa prevede che i lavori eseguiti dal luglio 2020 (il termine finale ancora non è certo perché più volte prorogato ed è probabile che si potrà usufruire del beneficio anche nel 2023) potranno beneficiare della detrazione dei costi sostenuti fino al 110%, quindi si potrà ottenere più di quanto effettivamente speso.

Per poter ottenere questo beneficio è però necessario avere un efficientamento energetico notevole e quindi recuperare almeno due classi energetiche. Se i lavori portano tale risultato si possono avere le detrazioni, ma queste non riguarderanno solo i lavori che direttamente portano tali vantaggi, ma anche i lavori di altra natura che comunque affiancano i lavori in oggetto. Si parla quindi di lavori trainanti e lavori trainati. Il lavori trainanti per il superbonus 110% sono quelli che in modo diretto portano al recupero delle classi energetiche. I lavori trainati superbonus 110% sono lavori che non portano efficientamento energetico, o comunque portano benefici ridotti, ma sono realizzati congiuntamente ai lavori trainanti.

Lavori trainanti nel Superbonus 110%

In merito alla individuazione dei lavori trainanti per il superbonus 110% si è creata molta confusione e proprio per questo l’Agenzia Entrate e Riscossioni ha deciso di dare dei chiarimenti attraverso la risposta all’interpello n° 523 e con la circolare 24/E dell’8 agosto 2020, in tali atti stabilisce che sono interventi trainanti per i Sismabonus e Superbonus 110%:

  • l’isolamento termico delle superfici orizzontali, verticali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, sarebbe il cappotto termico, affinché però questo dia accesso al beneficio è necessario che riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare indipendente o unità plurifamiliare con  almeno un accesso dall’esterno. Tra gli interventi che sono considerati trainanti vi è anche il rifacimento del tetto perché comunque va a ridurre la superficie disperdente.
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo e per la produzione di acqua sanitaria; in questo caso se si tratta di edifici in condominio deve essere installato un impianto centralizzato, oppure deve trattarsi di interventi su abitazioni unifamiliari o plurifamiliare con accesso dall’esterno autonomi;
  • lavori antisismici.

Superbonus 110% e lavori trainati

Nel caso in cui sia eseguito uno di questi lavori trainanti è possibile far rientrare nei benefici fiscali del Superbonus 110% anche i lavori trainati. I secondi però devono rientrare nell’arco temporale di vigenza della normativa e comunque devono essere eseguiti congiuntamente ai lavori trainanti, quindi nell’arco temporale che va tra l’inizio dei lavori e la loro chiusura. Possono rientrare tra i lavori trainati del Superbonus 110%:

  •  l’abbattimento delle barriere architettoniche. Se cerchi un approfondimento sui bonus montascale e barriere architettoniche, clicca QUI;
  • l’efficientamento energetico delle unità immobiliari presenti all’interno del condominio. Rientrano in tale categoria di lavori anche la sostituzione degli infissi, questo perché nella maggior parte dei casi grazie alle nuove tecniche di costruzione e installazione comunque migliorano le prestazioni  energetiche dell’immobile;
  • fornitura e installazione delle schermature solari ( le classiche tende solari);
  • realizzazione dell’impianto fotovoltaico, fornitura e installazione di accumulatori di energia;
  • fornitura e posa in opera di porte di ingresso;
  • sostituzione di componenti vetrati;
  • installazione di colonnine per la ricarica di auto.

In merito ai lavori trainati devono essere fatte delle precisazioni, ad esempio il portone di ingresso può rientrare tra i benefici del superbonus nel caso in cui vada a delimitare due aree di cui una riscaldata e l’altra no. Il caso di scuola è il portone di ingresso di un appartamento che però apre su un ampio corridoio non riscaldato. Per quanto riguarda il Superbonus 110% infissi per poterne beneficiare i nuovi prodotti deovno sostituire quelli già esistenti e i valori di trasmittanza termica Uw devono essere uguali o inferiori rispetto a quelli riportati nell’allegato Qui presente.

L’insieme dei lavori realizzati, cioè trainanti e trainati deve comunque portare al recupero di almeno due classi energetiche.

Dubbi su lavori trainati e trainanti nel Superbonus 110%

Sicuramente sui lavori trainanti del Superbonus 110% e lavori trainati ci sono molti dubbi e solitamente sono le imprese e i progettisti a cercare di diradarli. Occorre però fare qualche precisazione sui dubbi più frequenti che riguardano soprattutto i condomini. In tal caso c’è una sorta di cumulo, infatti se il condominio decide di fare un cappotto termico rientrante tra i lavori trainanti, i singoli proprietari delle unità abitative possono approfittarne per avere lo sgravio fiscale sugli infissi del singolo appartamento oppure sulla realizzazione di tende solari sulla singola unità abitativa.

Si deve infine ricordare che il beneficio viene riconosciuto attraverso uno sgravio fiscale, cioè con detrazioni in 5 rate dagli importi IRPEF da versare o versati tramite sostituto d’imposta, in alternativa è possibile cedere il credito all’impresa che effettua i lavori, a una banca a chi fornisce il materiale oppure a una terza persona.