Lavoro intermittente: ecco come deve essere inviata comunicazione tramite email e sms all’Ispettorato

Eventuali contratti di lavoro intermittenti devono essere comunicati all’ispettorato del Lavoro. Si tratta di prestazioni a carattere discontinuo resi dal lavoratore in base alle richieste dell’impresa committente. Per questi rapporti di lavoro vige l’obbligo, in capo al committente, di comunicare ogni chiamata del lavoratore all’Ispettorato del lavoro competente per territorio. Le istruzioni relative alla comunicazione sono riportate nel decreto interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla susseguente circolare numero 27 del 27 giugno 2013.

Come deve essere fatta la comunicazione del committente all’Ispettorato per i rapporti di lavoro intermittenti

La comunicazione all’Ispettorato del lavoro da parte dell’impresa committente, nel caso di lavoro intermittente, deve essere fatta esclusivamente:

  • tramite il servizio informativo;
  • utilizzando l’indirizzo di posta elettronica dopo aver scaricato e compilato il modello Uni Intermittenti. L’indirizzo Pec al quale inviare il messaggio è intermittenti@ pec. lavoro. gov. it;
  • attraverso l’applicazione Lavoro intermittente.

Lavoro interinale, come inviare la comunicazione all’Ispettorato tramite il servizio di sms?

Si può inviare la comunicazione anche attraverso l’inoltro di un sms. L’utilizzo di questo strumento è limitato a prestazioni da rendersi non dopo le 12 ore dalla comunicazione stessa. Inoltre, l’invio del messaggio è consentito solo dopo aver registrato l’azienda committente e si sia stati abilitati all’utilizzo del lavoro intermittente. Nel messaggio sms deve essere riportato quanto meno il codice fiscale del lavoratore intermittente. Il numero al quale inviare il messaggio è il 339 9942256.

Lavoro intermittente: come scaricare e compilare il modello Uni Intermittenti da inviare via email?

Per l’invio della comunicazione da parte del committente il lavoro intermittente si può utilizzare la posta elettronica. Per i lavoratori intermittenti è previsto l’utilizzo di un particolare modello, l’Uni Intermittenti che deve essere scaricato. Il modello si può reperire dall’area Adempimenti del portale Clicklavoro. All’interno è necessario compilare i vari campi e, infine, utilizzare il tasto “Genera xml e invia via email” per l’invio delle informazioni inserite nel formato .xml. In alternativa si può salvare il modello nel formato pdf sul proprio desktop cliccando su uno dei due tasti che si trovano in fondo. Il modello in pdf, così salvato, si può allegare alla mail da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Per inviare la comunicazione all’Ispettorato è necessario utilizzare una Pec?

Non è necessario che il mittente della comunicazione, ovvero l’impresa committente, invii il modello Uni Intermittenti come allegato di un messaggio da un indirizzo di posta elettronica certificata. Si può utilizzare, dunque, un qualsiasi indirizzo email. L’indirizzo Pec di destinazione (quello al quale inviare il modello) è infatti abilitato a ricevere messaggi anche da indirizzi di posta elettronica non certificati.

Modello Uni Intermittenti: come deve essere compilato?

Il modello Uni Intermittenti riporta i dati del datore di lavoro (codice fiscale del committente e indirizzo email) e l’elenco dei lavoratori e delle prestazioni di lavoro. In particolare, di ogni lavoratore deve essere indicato:

  • il codice fiscale;
  • codice comunicazione;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro (si può utilizzare il calendario cliccando nel relativo spazio);
  • quella di fine della chiamata.

Nel caso in cui il lavoratore venga chiamato per un singolo giorno o per giorni singoli (ad esempio, tutti i lunedì del mese), si dovrà procedere riempiendo solo il campo della data relativa al giorno di interesse.

Come deve essere inviata la comunicazione via email per il lavoro intermittente all’Ispettorato?

Nel caso in cui si utilizzi il servizio direttamente con i dati nel formato xml (senza scaricare e poi allegare il modello Uni Intermittenti), è sufficiente che al termine della compilazione delle informazioni si clicchi sul tasto che si trova in fondo al modulo “Genera Xml e invia via email“. Nel caso in cui si utilizzi un programma di posta elettronica dal desktop del proprio personal computer, si genera in automatico una finestra di messaggio di posta elettronica con il destinatario e l’oggetto già compilati e il modello Uni Intermittenti già in allegato. Se si utilizza un indirizzo di posta elettronica da una pagina internet, è necessario prima salvare il modello e poi allegarlo al messaggio.

Modello Uni Intermittente allegato a un messaggio di posta elettronica

Inoltre, se il modello Uni Intermittente è stato compilato on line e si utilizza il tasto “Allega a email” di Adobe Reader, è necessario compilare i campi della finestra email nel seguente modo:

  • nell’oggetto si dovrà indicare “Comunicazione chiamata lavoro intermittente”;
  • in alternativa, riportare “Invio telematico Modulo Intermittenti”.

Cosa fare dopo l’invio dell’email per comunicare il lavoro intermittente?

L’azienda committente, dopo l’invio della mail contenente le informazioni dei lavoratori per i quali si richiede il lavoro intermittente, dovrà:

  • conservare la mail perché non è previsto che si riceva un messaggio di conferma dell’avvenuta comunicazione;
  • per dimostrare di aver correttamente eseguito l’adempimento, il committente dovrà eventualmente consegnare la copia del modello compilato e allegato all’email inoltrata.

Come chiedere assistenza per l’invio del modello Uni Intermittenti?

Nel caso in cui l’azienda dovesse aver bisogno di informazioni per eseguire correttamente gli adempimenti di comunicazione dei lavoratori intermittenti, si può:

  • cliccare sul simbolo della posta elettronica posta in alto a destra, vicino a “Seguici su”;
  • utilizzare i servizi resi nella sezione “Contatti” che si trova in fondo a destra in ogni pagina;
  • utilizzare il link istituzionale di Urponline e seguire il percorso selezionando la Categoria richiesta “Comunicazioni telematiche” e, successivamente, “Intermittenti”.

Lavoro a chiamata in agricoltura: disciplina e peculiarità

Il lavoro a chiamata, o intermittente, è una particolare forma contrattuale che prevede la possibilità di chiamare un lavoratore solo al momento del bisogno. E’ caratterizzato da una disciplina generale che prevede dei limiti e una disciplina specifica in deroga a tali limiti, la disciplina specifica si applica a determinati settori, in questo caso ci concentreremo sul lavoro a chiamata  in agricoltura, proprio perché vi sono delle peculiarità contrattuali  relative a determinate mansioni che si svolgono nel settore agricolo.

Il lavoro a chiamata

Tale tipologia contrattuale anche conosciuta come lavoro intermittente, o job on call (in realtà la fattispecie è abbastanza datata e quindi il termine in italiano è ben rispondente alle peculiarità del contratto) è tipico di quelle aziende in cui vi sono esigenze specifiche in determinati periodi dell’anno, ad esempio in agricoltura il fabbisogno di manodopera aumenta nel periodo della raccolta, questa infatti deve essere svolta in modo celere e quindi è necessario avere molti operai. Il lavoro a chiamata, in agricoltura e negli altri settori, può svolgersi con due tipologie contrattuali, cioè con indennità di chiamata (o con obbligo di rispondere alla chiamata)  o senza indennità di disponibilità.

Contratto con indennità di disponibilità

Il contratto con obbligo di rispondere alla chiamata è attivato dai datori di lavoro quando vogliono avere la certezza che in caso di bisogno il lavoratore è pronto a prendere servizio. Coloro che hanno un contratto con indennità di disponibilità sono maggiormente tutelati, in quanto ricevono un compenso anche se non vengono chiamati a lavorare. Il compenso previsto non può essere inferiore rispetto al 20% della retribuzione minima fissata dal Ccnl relativo al settore in cui opera il lavoratore con contratto a chiamata. Sull’indennità di disponibilità vengono corrisposti anche i contributi previdenziali e assistenziali.

Il lavoratore che stipula tale contratto, in caso di malattia, infortunio o impossibilità di dare la disponibilità per determinati periodi, deve darne comunicazione al datore di lavoro immediatamente e deve specificare anche la durata della indisponibilità. Per questi periodi non viene corrisposta l’indennità di disponibilità. Se il lavoratore omette questa comunicazione, magari facendo affidamento sul fatto che in questo periodo potrebbe non essere chiamato e quindi intascando comunque le somme previste, perde il diritto all’indennità di disponibilità per ulteriori 15 giorni. Il rifiuto ingiustificato alla chiamata invece può avere come conseguenza il licenziamento per giusta causa.

Contratto intermittente senza indennità di disponibilità

Nel caso di contratto a chiamata o intermittente senza indennità di disponibilità, vi sono minori obblighi per il lavoratore che non è obbligato a rispondere alla chiamata.

Condizioni e limiti del contratto di lavoro a chiamata in agricoltura

Questi i tratti generali, ora possiamo vedere i limiti: Il nostro legislatore non apprezza particolarmente il lavoro a chiamata in quanto costringe a una precarietà perenne, d’altronde questo contratto è poco apprezzato anche dai lavoratori, mentre i datori di lavoro lo preferiscono senza indennità di disponibilità. L’insieme di tali caratteristiche ha fatto in modo che siano previsti dei limiti, i primi sono inerenti l’età quindi il contratto può essere stipulato per:

  • lavoratori con età inferiore a 24 anni (prestazioni effettuate entro il compimento del 25° anno di età), di solito si tratta di studenti;
  • lavoratori con più di 55 anni e disoccupati, quindi persone che non hanno l’età per accedere alla pensione, ma hanno evidentemente perso il lavoro e non riescono a collocarsi nel mondo del lavoro, spesso proprio a causa dell’età.

Oltre al limite anagrafico vi è un limite legato alla quantità di lavoro, infatti non si possono maturare più di 400 giornate lavorative nell’arco di un triennio con lo stesso datore di lavoro. Superato tale limite il contratto viene trasformato in lavoro a tempo indeterminato.

Nel contratto di lavoro a chiamata è previsto che sia indicato anche il termine di preavviso, cioè il lavoratore deve essere avvisato entro un congruo termine della necessità della sua presenza sul luogo di lavoro. Naturalmente il contratto deve indicare anche il luogo di lavoro, le mansioni da svolgere, deve chiarire se si intende con obbligo di risposta o senza obbligo di risposta, la retribuzione e l’indennità (eventuale) che deve essere corrisposta al lavoratore.

Settori in cui sono ammesse deroghe alle regole generali sul contratto a chiamata in agricoltura

Ci sono dei settori in cui si applicano deroghe a queste regole generali e alcuni sono inerenti proprio alle aziende agricole.

I casi in cui è possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata in deroga ai criteri prima visti sono previsti nel regio decreto 2657 del 1923 che ancora oggi disciplina la materia e sono:

  • personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi ( ad esempio per mais e grano in agricoltura);
  • personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi (sono detenuti da molte aziende agricole per la conservazione della frutta e della verdura);
  • lavoratori addetti alla sorveglianza di apparecchi di filtrazione e distillazione (grappe, vini, liquori);
  • personale che svolgono mansioni nell’allevamento e addestramento cavalli;
  • addetto all’allevamento al governo e alla custodia di animali utilizzati per fini scientifici.

Da questa disamina emerge che le aziende agricole addette a questi reparti possono utilizzare il contratto di lavoro a chiamata in agricoltura anche in deroga ai limiti anagrafici visti, però solo per lo svolgimento delle mansioni viste, mentre le altre aziende agricole devono rispettare i limiti generali. Non ci sono mai deroghe alla regola generali per quanto riguarda il divieto di utilizzare i lavoratori intermittenti per oltre 400 giornate lavorative nell’arco del triennio in favore dello stesso datore di lavoro.

Divieti

I lavoratori agricoli intermittenti non possono essere mai utilizzati per:

  • sostituire lavoratori in sciopero;
  • in unità produttive in cui nei sei mesi precedenti ci sono stati licenziamenti o sospensione di contratti di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per addetti impiegati nelle stesse mansioni;
  • infine, non possono accedere a questi contratti i datori di lavoro che non hanno provveduto alla disposizione del DVR (documento di valutazione dei rischi).

Per conoscere gli altri contratti utilizzabili per lavori di breve durata in agricoltura, leggi l’articolo: Assunzioni in agricoltura per brevi periodi: come fare i lavori stagionali