Noleggio a lungo termine e agenti di commercio

Rispetto ai professionisti, di cui abbiamo parlato ieri, condizioni ancora più vantaggiose sono previste per gli agenti di commercio, che possono contare, sia per le auto sia per la manutenzione su di esse, su una deducibilità pari all’80% per le imposte dirette, e quella totale per quanto riguarda l’Iva.

Il noleggio a lungo termine è particolarmente indicato per le aziende che possono risparmiare sui costi di gestione e organizzazione dei servizi accessori, rispetto a quelli invece derivanti dall’acquisto vero e proprio.

Per queste ci sono delle differenze fondamentali rispetto all’uso del parco auto. Se l’azienda utilizzatrice ne chiede un uso promiscuo a favore di tutti i dipendenti, si applicano le seguenti deducibilità: imposte dirette detratte per il 40%, così come il regime dell’Iva (40%); le stesse condizioni si applicano le spese accessorie legate alle automobili.

Nel caso in cui, invece, non sia previsto l’uso promiscuo a favore dipendenti e l’azienda non ne faccia un uso strumentale, sono previste deducibilità pari al 90% per quanto riguarda le tasse dirette, mentre la detrazione del 40% riguarda l’Iva. Infine, per le aziende che fanno un uso strumentale del noleggio a lungo termine o del possesso di auto, tutte le imposte dirette più l’Iva sono interamente detraibili e deducibili.

Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti

Il noleggio a lungo termine di autoveicoli prevede agevolazioni fiscali particolarmente vantaggiose per le aziende e privati che siano titolari di una partita Iva. Inoltre, mette a propria disposizione autoveicoli di ogni modello, potenza e cilindrata sia per i privati, sia (categorie che ci interessano di più) imprenditori e professionisti oltre ad aziende piccole, medie e grandi che si servono di vere e proprie flotte aziendali.

Importante sottolineare che il noleggio a lungo termine è una soluzione vantaggiosa a livello fiscale, in quanto consente di disporre in maniera totale ed esclusiva di autoveicoli per lunghi periodi, senza dover gestire in maniera diretta tutti i servizi derivanti dalla titolarità di un parco auto.

Per le aziende e i professionisti che noleggiano il veicolo scegliendo il pagamento mensile, oltre ai vantaggi che derivano dal non avere le responsabilità gestionali ed economiche dirette del mezzo (dall’immatricolazione, alle coperture, dall’assicurazione all’assistenza tecnica, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ai servizi amministrativi), sono previste norme fiscali molto vantaggiose, proporzionate all’utente e alle caratteristiche dell’auto e delle soluzioni acquistate. Considerando le diverse variabili, il risparmio rimane intorno al 15% rispetto all’acquisto tradizionale di un’auto o all’acquisto in leasing.

Entrando nello specifico delle detrazioni fiscali, per professionisti o consulenti sono previste: deducibilità del regime dell’Iva al 10%, mentre si arriva al 50% nel caso di auto elettriche; le imposte indirette, invece, sono completamente deducibili, purché le auto siano concesse in uso promiscuo; eventuali eccedenze sono detraibili fino al 50%. Sempre per i professionisti, relativamente alla manutenzione e alle prestazioni accessorie, non è prevista la detrazione Iva, mentre le tasse sulla manutenzione ordinaria o straordinaria sono interamente deducibili, così come accade per le imposte dirette per la messa a disposizione del veicolo.

Vedremo domani le condizioni riservate ad agenti, società e imprese.

Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può

di Davide PASSONI

Sappiamo bene come l’Italia sia un Paese con la memoria piuttosto corta quando si tratta di rimborsare i debiti dello Stato verso imprese e cittadini e di quanto, invece, la memoria sia lunga quando si vogliono far pagare alle suddette imprese e ai cittadini tasse e balzelli assortiti. Prendiamo l’auto, un bene che hanno praticamente tutti e che per molti è soprattutto uno strumento di lavoro e non di svago.

Ebbene, la tassazione sull’automobile tra tasse di possesso, accise sui carburanti e altre diavolerie fiscali prevede che l’auto sia trattata come se fosse un bene di lusso, proprio perché è un bene facilmente tracciabile e per il quali bene o male tutti alla fine sono costretti a pagare. L’Italia degli Anni ’50-’60, però, quando le automobili non erano per tutti, era un altro pianeta, nel quale la quattro ruote poteva anche essere considerata un bene di lusso, ma oggi sono passati 50 anni, il Paese è cambiato e la filosofia delle tasse sulle auto è rimasta la stessa.

Per pigrizia, ma soprattutto per opportunismo, la tassazione sulle automobili e sui veicoli commerciali è rimasta quella di un tempo e danneggia soprattutto chi fa business. Per fortuna ci sono alcune soluzioni che possono aiutare chi per il proprio business utilizza un’auto o un veicolo commerciale a risparmiare o a godere di vantaggi fiscali che, alla fine e specialmente in questi periodi di magra, sul bilancio di un’azienda o di un professionista possono incidere in maniera sensibile.

Questa settimana Infoiva dedicherà il proprio focus a questo tema, per aiutarvi a capirne un po’ di più e, se possibile, per aiutarvi a risparmiare e a far girare il business in maniera più proficua.

La Legge di Stabilità colpisce le auto aziendali

La Legge di Stabilità da poco approvata prevede, tra gli altri provvedimenti, anche un giro di vite per quanto riguarda le auto aziendali.

La percentuale di deducibilità, infatti, relativa alle spese e agli altri componenti che riguardano i veicoli utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell‘esercizio delle imprese, si abbassa dal 40 al 20%.
Ovviamente, tale deducibilità si intende per un solo veicolo, se l’attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l’attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico in caso di acquisto o leasing, pari a:

  • € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan;
  • € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
  • € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori.

In caso di locazione o noleggio, invece, pari a:

  • € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan;
  • € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
  • € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.

Passa dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi anche per le auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: una disposizione stabilità dalla Riforma del mercato del Lavoro, che viene confermata dalla Legge di Stabilità per il 2013.
Non si applicano, invece, le limitazioni previste per la rilevanza del costo di acquisto oppure per i canoni di leasing o le rate di noleggio.

Gli acconti d’imposta relativi al 2013, che andranno dichiarati in UNICO 2014, dovranno essere calcolati assumendo, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.

Vera MORETTI

BEI e Intesa San Paolo: 6 progetti per le imprese

 

Un plafond di 400 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese italiane. Intesa San Paolo e la Banca europea per gli investimenti (BEI)  hanno definito sei nuovi accordi per finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese italiane, il cui importo complessivo si aggira attorno ai 670 milioni di euro. Lo scopo è di offrire ulteriore supporto al settore produttivo italiano, a mitigare gli effetti della crisi finanziaria e contribuire all’avvio del processo di ripresa.

Sei settori di intervento: si va dai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le Mid-cap, alle attività sociali e del terzo settore tramite Banca Prossima, mentre parte dei finanziamenti saranno destinati alle aziende impegnate in programmi di sviluppo e implementazione delle energie rinnovabili,e infine si prevedono contributi anche per le Reti di imprese.

Veniamo alle piccole e medie imprese: alle Pmi italiane saranno destinati 400 milioni di euro, con impiego di fondi BEI a condizioni di particolare favore. Le linee saranno finalizzate esclusivamente agli investimenti delle Pmi, tramite l’intermediazione di Mediocredito Italiano – la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel finanziamento a medio e lungo termine per le Pmi – e Leasint, la società di leasing del gruppo.

Ai 400 milioni già stanziati si aggiungono poi altri 50 milioni di euro destinati al sostegno degli investimenti delle società italiane di medie dimensioni, le Mid-cap, sempre attraverso Mediocredito Italiano.

Per quanto riguarda le piccole imprese, i progetti non potranno superare l’importo di 25 milioni di euro mentre per le Mid-cap potranno arrivare fino a 50 milioni. Gli interventi – relativi ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi – potranno riguardare l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati; l’acquisto di impianti, attrezzature, automezzi o macchinari; le spese, gli oneri accessori e le immobilizzazioni immateriali collegate ai progetti, incluse le spese di ricerca, sviluppo e innovazione; la necessità permanente di capitale circolante legata all’attività operativa.

Oggi più che mai occorre unire le forze per dare una speranza al mondo delle imprese – ha dichiarato Dario Scannapieco, Vice Presidente BEI responsabile per le operazioni in Italia, Malta e Balcani Occidentali – e siamo quindi particolarmente orgogliosi degli accordi perfezionati con Intesa Sanpaolo, sempre puntualmente attenta a cogliere opportunità e strumenti per riaffermare la centralità della sua azione in Italia”.

Mettiamo da oggi a disposizione dell’economia reale un contributo finanziario significativo per la ripresa del ciclo economico – ha sostenuto Enrico Cucchiani, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo.I nuovi accordi destinati a finanziamenti a medio-lungo termine seguono infatti un obiettivo ben preciso: concentrare i nostri sforzi e le nostre energie sulla crescita delle imprese di medie e piccole dimensioni, che ancora oggi costituiscono l’asse portante del tessuto produttivo italiano“.

 

La riforma del lavoro tocca anche i costi delle auto

Tra i tanti cambiamenti portati dalla Riforma del Lavoro, alcuni riguardano la deducibilità dei costi delle auto per professionisti e imprese a partire dal 2013.

Da quel momento in poi, dunque, verranno ridotti al 27,50%, contro il 40% ora in vigore, percentuale che vale sia per il costo d’acquisto che per le spese effettuate durante la vita del bene in questione.

Si tratta, ovviamente, di una sola vettura a professionista e, nel caso di associazioni professionali, a un veicolo per ogni socio o associato. Non rientrano in questi parametri gli imprenditori commerciali.

Il costo massimo riconosciuto, se si tratta di un’auto, resta di 18.075.99 mentre il costo deducibile massimo scende dagli attuali 7230 € a 4971 € nei 4 anni per i professionisti e 5 anni per le imprese.

Per i motocicli il costo massimo fiscalmente riconosciuto è di 4131.66 €, per i ciclomotori è di 2065.83 € e il costo deducibile massimo è rispettivamente di 1136 € e di 568 € nei 4 anni.

Per le imprese tale quota di ammortamento per il primo anno andrà ulteriormente ridotta a metà a norma dell’art. 102 del Tuir, che non viene richiamato dall’art. 54 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi. Quindi i professionisti potranno dedurre il costo in 4 anni mentre le imprese in 5 anni.

Per quanto riguarda i leasing, la durata del contratto di locazione finanziaria non incide più sulla deducibilità dei beni strumentali dei professionisti e imprenditori. Essi non dovranno quindi più preoccuparsi della durata del contratto che andranno a firmare per l’uso del veicolo ma la deducibilità sarà sempre ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, che per le auto è il 25% e quindi di norma 48 mesi.

In caso di contratti full service nella fattura le predette soglie massime s’intendono con esclusione dei costi accessori quali i costi di manutenzione, assicurazione e varie.

I costi di locazione e di noleggio non sono fiscalmente rilevanti per la parte che eccede 3615.20 € annui per le autovetture, 774.69 € per i motocicli, 413.17 € per i ciclomotori. Il costo massimo deducibile sarà quindi rispettivamente di 994 €, 213 € e 114 € annui.

Anche le soglie per queste due tipologie di contratti s’intendono con esclusione dei costi per le prestazioni accessorie. Per gli agenti di commercio, invece, non cambia nulla, poiché la percentuale di deducibilità è l’80%.

Vera MORETTI

Nuove norme sulla deducibilità dei leasing

Eliminata la correlazione tra durata contrattuale del leasing e deducibilità per i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo il 28 aprile 2012, con la conversione in legge del Dl 16/2012 Art. 4bis.

Per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, la deduzione coprirà un periodo non inferiore a quello connesso col periodo di ammortamento che risulti dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento, indipendentemente dalla durata del contratto.

Nessun cambiamento per le norme temporali sulla deducibilità dei canoni:

• per i beni mobili deduzione ammessa in un periodo pari ad almeno due terzi del periodo di ammortamento fiscale;
• per i beni immobili deduzione compresa tra gli 11 e i 18 anni;
• per gli autoveicoli non strumentali la deduzione si effettua in un periodo pari al periodo di ammortamento.

Una procedura che implica la possibilità di stipulare contratti più brevi senza perdere il vantaggio di dedurre i canoni del leasing. Rispetto al passato, oggi le quote dei canoni eccedenti gli anni di ammortamento fiscale, anche se tassate durante la vita contrattuale, potranno essere dedotte al termine del contratto in via extracontabile, ossia con variazioni in diminuzione nei limiti del massimo importo deducibile fiscalmente.

Se il contratto ha durata pari o superiore a quella di ammortamento, la deduzione seguirà la durata contrattuale.

Rinnovata l’intesa tra BNL e Eurofidi per le PMI

BNL, la Banca Nazionale del Lavoro ed Eurofidi hanno rinnovato l’accordo in cui si impegnano ad aiutare le piccole e medie imprese nella gestione della loro attività ordinaria e a sostenerle nella realizzazione di progetti più ampi di sviluppo in Italia e all’estero.

La convenzione, che segna la collaborazione tra i due istituti per la creazione di un sistema di credito garantito allo scopo di aiutare e facilitare i piccoli e medi imprenditori, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese sia in Italia che nel mondo.

Per il raggiungimento di questo scopo, BNL si avvale dell’appartenenza al Gruppo internazionale Bnp Paribas, attivo in oltre 80 Paesi nel mondo. BNL si è impegnata nella creazione di una piattaforma di offerta dedicata per le imprese, che comprende servizi e soluzioni espressamente pensate per le imprese di dimensioni medie e piccole sia nel campo dei finanziamenti, che del credito, che del leasing immobiliare e strumentale. Tali strumenti e soluzioni sono stati studiati allo scopo di facilitare le attività di import-export del mercato imprenditoriale italiano.

Eurofidi assumerà invece la veste di punto di riferimento per gli imprenditori italiani, offrendo alle piccole e medie imprese l’opportunità di garantire gli importi richiesti fino ad un massimo del 60%, grazie al supporto del Fondo Centrale di Garanzia. Nel caso in cui la garanzia necessaria raggiunga il 70%, sarà allora il Fondo Europeo per gli investimenti ad impegnarsi a garantire gli importi richiesti.

Il rinnovo dell’accordo fra BNL e Eurofidi, già siglato in passato, permetterà a circa 500 imprese italiane di ottenere un sostegno economico per la propria attività.

L’intesa e’ stata sottoscritta per BNL da Marco Tarantola, Responsabile Divisione Retail e Private, e per Eurofidi da Angelo Picozzi, direttore reti distributive.

BNL è inoltre protagonista in questi giorni di una nuova iniziativa sempre dedicata al mercato delle piccole e medie imprese in Italia, con Creo BNL per l’imprenditore, uno strumento studiato per gli imprenditori e le private bankers che desiderano confrontare le proprie conoscenze attraverso la consulenza di specialisti, per individuare percorsi sempre più ad hoc per il proprio business.

Alessia Casiraghi

Leasing auto: quanto può dedurre e detrarre un Agente di Commercio?

Sono un agente di commercio ho una macchina presa in leasing, posso scaricare tutto il suo costo per intero? manutenzioni, Iva ecc..? (Cristiano B.)

 La normativa tributaria stabilisce all’art. 102 c.7 TUIR che il canone di locazione finanziaria è deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento in relazione al coefficiente stabilito con DM 31/12/1988, che per le autovetture è pari al 25% corrispondente ad un periodo di quattro anni.

Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli Agenti di Commercio sono contenute negli articoli 164 del nuovo TUIR e 19 bis1 del DPR 633/72.

La deducibilità è pari all’80% dell’ammontare dei canoni di leasing (fino al limite massimo del costo di euro 25.822,84) mentre l’Iva è detraibile al 100%. Chiaramente bisognerà proporzionare il calcolo della quota di canone deducibile ai giorni di utilizzo del bene durante l’anno.

Esempio di calcolo del costo leasing deducibile:

  • costo dell’autovettura € 32.500,00
  • anticipo € 3.500,00
  • numero canoni 30
  • importo canone € 1.050,00
  • totale corrispettivo di leasing: € 35.000,00 (anticipo e canoni)

 Quindi, avremo:

  • percentuale di corrispettivo fiscalmente rilevante: € 25.822,84/ € 32.500,00 x 100 = 79,45%
  • corrispettivo di leasing fiscalmente rilevante: € 35.000,00 x 79,45% = € 27.807,50
  • ammontare deducibile: € 27.807,50 x 80% = € 22.246,00

Rispetto all’ acquisto dell’autovettura con eventuale finanziamento, le quote di ammortamento annuo saranno pari ad euro 5.164,57 (pari all’80% del 25% su euro 25.822,84) con una indeducibilità totale di euro 11.841,72 (euro 32.500,00- euro 20.658,28), mentre l’indeducibilità totale nel caso di leasing sarà pari a euro 12.754,00 (euro 35.000,00-euro 22.246,00).

Le stesse percentuali di deducibilità del 100% di Iva e dell’80% per le imposte dirette valgono per le spese di manutenzione, carburanti, riparazioni, bollo e assicurazione sostenute per le autovetture sempre da parte degli Agenti di Commercio.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it

Leasing e rendita catastale per gli immobili strumentali dei professionisti.

Con riguardo ai canoni di leasing pagati da un professionista per un immobile strumentale in relazione ad un contratto di locazione finanziaria, occorre fare riferimento alla norma di cui al comma 2 dell’art. 54 del TUIR, modificata anch’essa dalla Finanziaria 2007.
Tale disposizione prevede che i canoni di leasing di un bene strumentale pagati da un professionista siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo, a condizione però che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito per il bene specifico, con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni.
La deduzione dei canoni di leasing si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 e la deduzione è ammessa nella misura di 1/3 per i periodi d’imposta 2007-2008-2009.  Anche le quote di ammortamento sono deducibili, ma solo se relative ad immobili strumentali acquistati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.
Riepilogando:
• se il contratto di leasing dell’immobile strumentale è stato stipulato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009: i canoni di leasing sono deducibili, sempre che siano rispettate le condizioni di durata del contratto;
• se il contratto di leasing dell’immobile strumentale è stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2010: i canoni di leasing non sono deducibili.

Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale della rendita catastale degli immobili strumentali in leasing:

• per i contratti di leasing stipulati fino al 31.12.2006: la rendita catastale è deducibile;
• per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2010: la rendita catastale non è deducibile, in quanto la deducibilità non è stata più riproposta nella versione vigente dell’art. 54 del TUIR.