Assegno di incollocabilità, cambia l’importo erogato dall’Inail

Con decreto del Ministero del Lavoro è stato aumentato l’importo dell’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail in favore di persone vittime di incidenti sul lavoro, ecco i nuovi importi.

Assegno di incollocabilità, aumenta l’importo

L’Inail con la circolare 34/2023 rende noto il nuovo importo dell’assegno di incollocabilità che dal 1° luglio 2023 è di 290,11 euro, l’ultimo importo erogato nel mese di giugno era di 268,37 euro, si tratta quindi di un aumento di circa 23 euro.

L’assegno in questione viene erogato ai titolari di rendita Inail che non abbiano ancora compiuto i 65 anni di età e che in seguito a un infortunio sul lavoro o malattia profesionale non siano più in condizione di svolgere un’attività di lavoro e non siano destinatari di una collocazione obbligatoria adatta alle loro condizioni.

Affinché si possa ottenere l’assegno di incollocabilità occorre che sia riconosciuto un grado di invalidità almeno del 34% se l’infortunio si è verificato prima del 31 dicembre 2006. Per eventi verificatisi successivamente, la menomazione dell’integrità psico-fisica/danno biologico deve essere superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000.

L’assegno di incollocabilità è erogato insieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente dal primo luglio in base all’indice di inflazione registrato.

Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità non viene erogato in modo automatico dall’Inail al riconoscimento dell’invalidità dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale, ma solo dietro domanda da parte dell’interessato.

Sorveglianza Sanitaria: proroga al 31 luglio per la comunicazione dei dati

In un avviso pubblicato il 22 febbraio 2022 l’INAIL ha reso noto che c’è una proroga dei termini per l’invio da parte del medico competente della comunicazione sulla sorveglianza sanitaria. Le aziende, tramite il medico competente, dovranno ottemperare entro il 31 luglio 2022 e non entro il 31 marzo 2022.

Cos’è la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è disposta dal decreto legislativo 81 del 2008, cioè la principale norma avente ad oggetto la sicurezza sul luogo di lavoro. L’ottemperanza di tale obbligo è prevista in determinate tipologie di imprese in cui vi è un elevato rischio che si verifichino sinistri e in cui sono frequenti i casi di malattia professionale. In queste aziende deve essere nominato anche il medico competente che entro il primo trimestre dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento deve inviare all’INAIL, tramite l’ASL, il comunicato con i risultati della sorveglianza sanitaria attuata nell’anno precedente. Per fare ciò deve utilizzare il modulo 3B.

Perché viene prorogato il termine per la comunicazione dei dati aggregati inerenti sinistri e malattie professionali?

In seguito all’emergenza Covid, l’INAIL ha provveduto a sospendere l’obbligo di inoltro di tale comunicato per l’anno 2020, quindi relativa alla comunicazione da inviare entro il 31 marzo 2021. Ora con il nuovo comunicato dell’INAIL si provvede alla posticipazione dei termini relativi alla presentazione della comunicazione da parte del medico competenze all’INAIL dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria 2021. Il nuovo termine è il 31 luglio 2022.

Si legge nell’avviso che, al fine di fronteggiare l’emergenza Covid, e consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati aggregati e collettivi, è oggetto di proroga il termine per l’invio dei dati alle “Aziende Sanitarie Locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021”.

Per conoscere in quali casi è necessario attivarla e nominare il medico competente, è consigliata la lettura degli approfondimenti:

La sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente