Rating di legalità: a cosa serve, quali imprese possono richiederlo, requisiti

Per l’accesso a numerosi bandi, tra cui quelli che mettono a disposizione i fondi del PNRR, è necessario possedere il rating di legalità. Di cosa si tratta e come si può ottenere?

Cos’è il rating di legalità?

Il rating di legalità viene rilasciato, su richiesta, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), questa agisce in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia. Possono richiederlo le aziende che abbiano un fatturato superiore a due milioni di euro (maturato nell’anno precedente rispetto a quello della richiesta) e che siano iscritte da almeno due anni alla Camera di Commercio. Naturalmente per poterlo ottenere devono avere almeno una sede in Italia.

Il rilascio del rating di legalità è gratuito. In seguito alla richiesta c’è una sorta di “indagine” volta a valutare se sono rispettati i requisiti per poter ottenere il rating di legalità. Il riconoscimento prevede diversi livelli. Il livello base è costituito da una stelletta, questa indica che l’azienda rispetta i limiti legali previsti per ottenere il rating di legalità. Vi sono poi gli ulteriori livelli contraddistinti da due o tre stellette e che indicano che l’azienda rispetta ulteriori requisiti oltre gli obblighi di legge.

Il rating di legalità come influenza la partecipazione a bandi?

La normativa prevede che le pubbliche amministrazioni nei bandi per l’ottenimento di benefici, concessioni, agevolazioni possono valutare il rating in diversi modi, nel bando naturalmente deve essere precisato in che modo viene valutato il rating di legalità. Tre sono le possibilità:

  1. viene attribuito un maggior punteggio;
  2. viene concessa una preferenza in graduatoria (ad esempio se due imprese hanno lo stesso punteggio, viene preferita quella con rating di legalità);
  3. possono essere riservate quote di fondi esclusivamente alle aziende che hanno il rating di legalità.

Tali criteri sono indicati nell’articolo 3 del decreto interministeriale MEF-MISE 57 del 2014.

Ad esempio per il bando Cultura Crea è previsto per gli enti del Terzo Settore un maggiore importo per coloro che hanno il rating di legalità.

Il sistema di premialità viene scelto in base alla tipologia e all’oggetto del bando, all’entità e alla finalità del finanziamento e altre caratteristiche che possono far ritenere un sistema maggiormente adatto rispetto a un altro.

Il rating di legalità oltre a poter essere usato da pubbliche amministrazioni, può essere usato anche dai soggetti privati. Ad esempio dalle banche che possono inserire questa valutazione tra i parametri da utilizzare per la concessione di prestiti e finanziamenti alle imprese. Inoltre possono tenere in considerazione il rating per definire in modo più veloce le pratiche (articolo 4 decreto 57).

Le banche nel caso in cui utilizzino tale parametro per la concessione di crediti e per velocizzare le pratiche, devono comunque verificare e monitorare che persistano le condizioni per tale rating.

Quali sono i requisiti per ottenere il rating di legalità?

I requisiti per ottenere il rating di legalità di base sono contenuti nell’articolo 2 della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 anche conosciuta semplicemente come “Regolamento”. Al fine di ottenere il rating di legalità l’impresa deve dichiarare:

  • non ci sono a carico dei “rappresentanti dell’azienda” condanne, misure di prevenzione, misure cautelari (personali e patrimoniali) per reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, reati tributari, traffico di influenze illecite, turbativa d’asta, mancato adempimento di obblighi contrattuali, frode nei contratti di fornitura, trasferimento fraudolento di favori, estorsione 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale).Tale misure sono da considerare in base alle varie figure apicali che sono all’interno dell’impresa, dal titolare, ai soci, amministratori…
  • Non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi, pratiche commerciali scorrette divenuti inoppugnabili o confermati.
  • Di non essere destinatari di provvedimenti per mancato pagamento di contributi previdenziali, assistenziali, tasse e contributi .
  • di rispettare la disciplina sull’uso del contante;
  • nessuna revoca di finanziamenti pubblici
  • di non essere destinatari di provvedimenti dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
  • l’impresa deve inoltre dichiarare di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri dei quali non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote societarie o comunque hanno il controllo dell’impresa stessa.

L’articolo 2 del Regolamento precisa che il rating di legalità non si rilascia a imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia. Vi sono impedimenti anche per le imprese commissariate.

Requisiti per implementare il rating di base

Con il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 2 del Regolamento (sinteticamente indicati) è possibile ottenere una stellina, cioè il rating di legalità di base, lo stesso può però essere incrementato fino a raggiungere 2 o 3 stelline . I requisiti da tenere in considerazione per implementare il punteggio base sono indicati nell’articolo 3 del regolamento.

  • adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
  • adesione a sistemi di tracciamento dei pagamenti anche ulteriori rispetto ai minimi previsti da legge (scegliere pagamenti tracciabili anche sotto la soglia);
  • esecuzione di controlli di conformità delle attività aziendali;
  • adozione di protocolli volti a una maggiore sostenibilità dell’attività aziendale (risparmio energetico, tutela ambientale, energia green);
  • di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list)
  • aver aderito a codici etici di autoregolazione;
  • aver adottato modelli organizzativi di prevenzione della corruzione.

Ultime informazioni

L’impresa inoltre potrà ottenere un segno “+” nel caso in cui denunci tentativi di infiltrazioni o comunque di induzione alla commissione dei reati visti. Se invece nel Casellario Informatico delle imprese risultino delle segnalazioni a carico dell’impresa si perderà un segno +. Naturalmente tali segnalazioni devono arrivare da atti non oppugnabili (sentenza passata in giudicato).

Si è visto all’articolo 2 che i requisiti sono autocertificati dall’impresa, naturalmente sono possibili dei controlli con tutte le conseguenze del caso se le stesse dovessero risultare mendaci ( articolo 4 regolamento).

La procedura per l’attribuzione del rating di legalità ha una durata non superiore a 60 giorni dalla richiesta. Il rating di legalità ha una durata di 2 anni e si rinnova su richiesta. Naturalmente le variazioni devono essere comunicate dall’impresa nel più breve tempo possibile.

 

Protocollo d’intesa Cndcec – Ministero dell’Interno

Siglato tra il Cndcec e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni un protocollo d’intesa che prevede che per il conseguimento dei crediti necessari all’iscrizione all’elenco dei revisori degli Enti locali, agli Ordini territoriali dei commercialisti sarà affidata, oltre a quella dei propri iscritti, anche la formazione professionale degli iscritti al Registro dei Revisori, compresi quelli non appartenenti all’Albo dei commercialisti.

L’intesa stabilisce inoltre che presso gli Ordini territoriali dei commercialisti si tengano test finali di verifica per quanti hanno seguito corsi di formazione professionale sulla materia prima dell’entrata in vigore, nello scorso aprile, delle nuove norme sulla formazione dell’elenco dei revisori.

L’accordo tiene conto di quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 15 Febbraio 2012, n. 23, che indica tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco il conseguimento di crediti formativi professionali per aver partecipato a corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali. Il nuovo sistema di recepimento degli eventi sarà attivato nelle prossime settimane e ne verrà data comunicazione agli Ordini territoriali.

Diversamente da quanto indicato nella sezione 3 delle linee-guida diffuse con Circolare del Ministero dell’interno del 5 aprile 2012, n. 7, nel protocollo è stabilito che i programmi dei corsi e seminari formativi dovranno essere inoltrati dagli Ordini territoriali al Consiglio Nazionale, che si occuperà di trasmetterli al Ministero.

Al fine di consentire agli Ordini territoriali di presentare i programmi degli eventi per i quali si richiede la condivisione del Ministero contestualmente alla richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale, quest’ultimo ha deliberato l’integrazione dell’elenco materie oggetto di eventi formativi con l’area denominata C7bis, dedicata esclusivamente alla “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”.

L’Ordine territoriale potrà, inoltre, chiedere la condivisione del Ministero degli eventi in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali svolti dal 1° gennaio al 4 aprile 2012 (data di entrata di entrata in vigore del decreto), che siano già stati presentati al Consiglio Nazionale per l’accreditamento. I commercialisti e i revisori legali partecipanti a questi ultimi saranno sottoposti ad un test di verifica.

Lavoratori stagionali stranieri: i datori di lavoro hanno 48 ore di tempo per assumerli.

La circolare congiunta n.3965/10 del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Interni, interviene riguardo i flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali. Il fine, ovviamente, è quello di contrastare possibili situazioni di lavoro sommerso.

Dallo scorso 21 aprile e fino al prossimo 31 dicembre 2010 i datori di lavoro possono presentare telematicamente le domande d’ingresso per i lavoratori stranieri residenti all’estero ai fini dell’occupazione nei lavori stagionali. L’istruttoria che segue prevede anche il rilascio del parere delle Direzioni Provinciali del Lavoro e necessita di particolari accertamenti volti a verificare precedenti casi in cui i datori, in possesso del nulla osta al lavoro stagionale, ne abbiano chiesto la revoca o non abbiano provveduto all’assunzione.

Nella circolare congiunta dei due ministeri, si impone l’obbligo al datore di effettuare l’invio della comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla data presente sul contratto di soggiorno. Inoltre la circolare regolamenta altri due casi:

  1. la rinuncia del datore ad effettuare l’assunzione;
  2. la richiesta di revoca.

Per il primo caso è consentito un contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro, purché si tratti dello stesso tipo di rapporto e della stessa durata del precedente. Il tutto andrà formalizzato presso lo Sportello Unico al momento della convocazione ed il datore in tale sede dovrà anche giustificare i motivi della decisione. Nel secondo caso, invece, la richiesta di revoca del nulla osta già concesso potrà essere accolta solo in assenza di rilascio del visto d’ingresso e in presenza di cause di forza maggiore da dimostrare.

Scarica la circolare n.3965/10

86.000 lavoratori extracomunitari pronti ad entrare in Italia: al via le domande per i lavoratori stagionali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010 il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 1° aprile 2010, anticipato dalla circolare n. 14 del 19 aprile 2010 del Ministero del Lavoro, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Il Decreto consente l’ingresso in Italia di 80.000 lavoratori non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro subordinato stagionale e l’ingresso di 4.000 cittadini non comunitari per lavoro autonomo.

Oltre agli 84.00 lavoratori subordinati e autonomi, viene concesso l’ingresso a 2.000 cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese di origine (art. 23, D.Lgs. n. 286/1998).

La presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro stagionale avviene esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema accessibile dal sito internet del Ministero dell’Interno. L’invio delle richieste è iniziato lo scorso 21 aprile 2010 e sarà possibile inviare richieste fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2010. Nei primi giorni, circa il 27% delle richieste è arrivato da aziende agricole iscritte alla Coldiretti. Infatti sono circa 20.000 le domande nominative inviate per via informatica nelle prime 36 ore dal via libera alla presentazione delle domande di ingresso da parte delle aziende di Coldiretti. Secondo le stime dell’associazione, le aziende agricole che dovrebbero beneficiare di manodopera stagionale extracomunitaria saranno circa 30.000.