Nuove sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi

Per la dichiarazione dei redditi 2017 c’è tempo fino al 25 ottobre, entro quando occorrerà presentare il modello 730 integrativo da parte dei contribuenti che avevano omesso o dimenticato oneri deducibili e detraibili nella dichiarazione di luglio.
Lo stesso termine è valido per chi non ha presentato il modello (730 o Redditi) nei termini di legge.

Il reato di omessa dichiarazione dei redditi entra in gioco dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza, come di seguito:

  • 7 luglio per il modello 730 mediante CAF
  • 23 luglio per il modello 730 inviato autonomamente
  • 30 settembre per il modello Redditi

L’omessa dichiarazione dei redditi può essere sanata ricorrendo al ravvedimento operoso, art 13 co.1 lettera c del Dlgs 472/97. Dunque in caso di dichiarazione tardiva, ovvero presentata entro 90 giorni dal termine, questa è ritenuta valida e si paga un ravvedimento pari a 25 euro, ossia un decimo della sanzione fissa di 250 euro.

La sanzione per omessa presentazione va dal 120% al 240% con un minimo di 250 euro nel caso in cui il contribuente non provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo (da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte).

Le sanzioni si riducono (dimezzate dal 60% al 120% dell’imposta) per chi presenta la dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine dell’anno successivo (da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte), a patto che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Se dalla dichiarazione tardiva emerge un’imposta dovuta il contribuente dovrà versare una sanzione per l’eventuale omesso o insufficiente pagamento delle imposte, punibile con la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Possibile anche in questo caso avvalersi del nuovo ravvedimento operoso.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi a scopo evasivo è inoltre prevista una pena con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni per imposte IRPEF e/o IVA fino a 50.000 euro. Oltre tale soglia scatta, il reato penale.

In caso di mancata presentazione dei redditi il Fisco ha tempo 5 anni per procedere con l’accertamento, mentre per le imposte sui redditi l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o omessa. Termini che vanno raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, nell’anno in cui è stata commessa la violazione.

Ricordiamo che dal 2 settembre 2015, è entrato in vigore il nuovo regime del raddoppio dei termini, il quale prevede che il raddoppio dei termini possa essere operato solo se la violazione penale viene comunicata all’Agenzia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Vera MORETTI

Il ravvedimento per il 730 infedele

Più spesso per imperizia, meno per malizia, capita che possa essere presentato un 730 infedele. Ebbene, di recente le Entrate hanno emesso una circolare che chiarisce come procedere al ravvedimento operoso in caso di 730 infedele.

Per il ravvedimento del 730 infedele è necessario utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016, qualora dall’errore il contribuente evinca che gli spettino un minor credito o un maggior debito.

Il modello UNICO Persone fisiche 2016 va presentato alle Entrate entro termini che cambiano in base all’integrazione dovuta:

  • entro il 30 settembre 2016 (in caso di dichiarazione correttiva nei termini). Qualora dall’integrazione del 730 infedele emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, la sanzione in misura ridotta ex art. 13 D. Lgs. 472/1997;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730 infedele (in caso di dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998). Qualora dall’integrazione del 730 infedele emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (in caso di dichiarazione integrativa). Qualora dall’integrazione emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Qualora si presenti un modello UNICO correttivo nei termini, non vi sono sanzioni per il 730 infedele ma solo la sanzione e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta. Queste sanzioni si calcolano con riferimento alla data del termine di versamento previsto per le persone fisiche che compilano l’UNICO.

Nuovi codici nel modello 730 / 2016

Importanti variazioni al modello 730 / 2016. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emanato un provvedimento per modificare le istruzioni approvate a gennaio e correggere alcuni errori presenti nel modello 730 / 2016, oltre a recepire alcun quesiti arrivati dai Caf.

Le modifiche più rilevanti riguardano proprio il recepimento dei dubbi dei Caf, in particolare l’aggiunta di due codici, 5 e 6, a pagina 59 delle istruzioni di compilazione del modello 730 / 2016, colonna 1, righi da E61 a E63.

Con i due codici vengono identificate due nuove tipologie di interventi che godono della detrazione del 65% per le opere destinate al risparmio energetico, a partire dall’anno d’imposta 2015: il codice 5 individua l’acquisto e la posa in opera di schermature solari a protezione di superfici vetrate, mentre il codice 6 riguarda le spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche di trasmissione del modello 730 / 2016 attraverso un apposito provvedimento.

Detrazione Irpef per le spese di istruzione

Il modello 730/2016 presenta diverse novità, alcune delle quali sono piuttosto rilevanti per le famiglie italiane. Una di queste novità si trova nel quadro E dedicato a “Oneri e spese” detraibili o deducibili ed è relativa alla possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 19% delle spese per istruzione differenti da quelle universitarie.

La novità presente nel modello 730/2016 è piuttosto rilevante per la detrazione Irpef legata alle spese di frequenza della scuola materna per i bimbi da 3 a 5 anni, precisamente le scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione, e per le spese legate alla frequenza della scuola secondaria scuola superiore.

Requisito indispensabile per ottenere la detrazione Irpef su queste spese di istruzione nel modello 730/2016 è che le stesse facciano parte del sistema nazionale di istruzione come scuole statali o scuole paritarie private e degli enti locali, secondo quanto riportato all’art. 1 della legge 62/2000.

Questa detrazione Irpef è stata prevista a partire dal 16 luglio 2015 dall’art. 1, comma 151, lett. a) della legge n. 107/2015, che ha modificato l’art. 15, comma 1, del TUIR inserendovi la lett. e-bis). La detrazione Irpef del 19% spetta per un importo annuo non superiore a  400 euro per ciascun alunno o studente.

Novità nel 2016 per la Certificazione Unica e il modello 730

La Certificazione Unica e il modello 730 2016 scaldano i motori. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emesso un comunicato con il quale ha avvisato di aver reso disponibili le bozze dei modelli Certificazione Unica e 730 per il prossimo anno.

Per quanto riguarda il modello 730/2016, i contribuenti che lo potranno utilizzare potranno inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio utilizzando il nuovo quadro K, senza che sia necessario presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche.

In merito invece alla nuova Certificazione Unica 2016, dal prossimo anno questa conterrà maggiori informazioni, con l’obiettivo di rendere più semplice il lavoro dei sostituti d’imposta. A beneficio della CU, sarà infatti ridotta in modo cospicuo la mole di dati da inserire nel modello 770 Semplificato, come il codice fiscale del coniuge del dipendente anche se non fiscalmente a carico e i dati fiscali e previdenziali dei lavoratori autonomi se ci si trova in presenza di contribuzioni diverse dall’Inps, come nel caso dei professionisti medici e veterinari.

Modello 730/2015, correzioni fino al 26 ottobre

È fissato a lunedì 26 ottobre 2015 il termine per la dichiarazione integrativa del modello 730/2015. Entro quella data, il contribuente che si dovesse accorgere di errori od omissioni nei dati riportati nel proprio modello 730/2015 potrà correggerli o integrarli presentando a un Caf o al proprio professionista abilitato di fiducia un modello 730/2015 Integrativo.

Ricordiamo che non può essere presentato il modello 730/2015 Integrativo per effettuare una correzione o una integrazione del modello 730/2015 originario la quale comporti il sorgere di un maggior debito o di un minor credito (tipicamente il caso di correzione o integrazione a favore del Fisco.

Diversi sono invece i casi che si possono verificare qualora si invii un modello 730/2015 integrato o corretto. Tipicamente è possibile realizzare:

  • la modifica o l’integrazione esclusivamente dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • un maggior credito, un minor debito, qualora vi sia una integrazione o una correzione a favore del contribuente o un’imposta invariata;
  • tanto un maggior credito, un minor debito, un’imposta invariata quanto una integrazione o modifica dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Modello 730 più caro che nel 2014

Non bastava l’incertezza intorno alle modalità di integrazione dei dati contenuti all’interno del modello 730 precompilato. Ora pare anche che in questo 2015 per la presentazione del modello 730 alle Entrate, buona parte dei contribuenti pagherà più di quanto sborsato nel 2014, nonostante le promesse fatte nei mesi scorsi dal Governo.

I calcoli, come spesso in questi casi, li ha fatti la Cgia, la quale, per bocca del segretario Giuseppe Bortolussi, ha stimato che si tratta di “un’operazione che, secondo l’Agenzia delle Entrate, interesserà oltre 14 milioni e 300mila modelli, pari al 71,5% su un totale nazionale di quasi 20 milioni di modelli precompilati. A nostro avviso, almeno i due terzi dei contribuenti, pari in termini assoluti a circa 10 milioni, saranno costretti a ricorrere ad un intermediario fiscale”.

I contribuenti che decideranno di affidarsi a un Caf o a un professionista per la regolazione del modello 730 (probabilmente la maggior parte, vista la complessità dell’operazione, a dispetto di quanto dichiarato dalle Entrate…) devono infatti sapere che, da quest’anno, l’intermediario per la compilazione del modello 730 affronta una responsabilità, in caso di errore, non solo relativa a sanzioni e interessi, ma anche relativa all’imposta, sia che elabori un modello 730 precompilato sia da compilare.

In sostanza, fino all’anno scorso in caso di errore il contribuente rispondeva della imposta e l’intermediario delle sanzioni, mentre da quest’anno l’intermediario risponde di entrambe, nonostante l’imposta sia una voce personale del contribuente. Ecco perché, per tutelarsi in caso di errore, ai Caf e ai professionisti è stato richiesto di adeguare il massimale della polizza assicurativa, operazione che ha fatto aumentare i costi per il contribuente, utente finale del servizio relativo al modello 730.

Amara la conclusione di Bortolussi: “Alla luce di ciò i Caf, a seconda della complessità, stanno facendo pagare l’elaborazione dei modelli cosiddetti precompilati che, fino all’anno scorso, erano gratuiti. Una vera beffa: nonostante le promesse fatte nei mesi scorsi, la stragrande maggioranza dei contribuenti che dovranno modificare il precompilato sarà chiamata a pagare di più”.

Le Entrate sui rimobrsi IRPEF

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per fugare dubbi circa i nuovi controlli per erogare i rimborsi fiscali sopra i 4mila euro risultanti anche nel 730 per familiari a carico i da crediti dell‘anno precedente.
Ebbene, questi controlli riguarderanno solo pochi contribuenti, corrispondenti allo 0,5% del totale.

Il riferimento normativo è il comma 586 della Legge di Stabilità 2014, che introduce la verifica preventiva per le fattispecie in oggetto e nei limiti indicati.

Il motivo per cui per queste due tipologie di credito fiscale è stato previsto un controllo prima dell’erogazione dei rimborsi IRPEF emersi dalla presentazione del Modello 730, in caso di somme alte, è che sono stati riscontrati rilevanti casi di frode.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il riscontro riguarderà “una platea molto ristretta di contribuenti, circa 100mila persone su18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730 (e meno dell’1% di chi richiede un rimborso attraverso il modello 730)”.

Questo significa che per gli altri rimborsi, anche per somme superiori alla soglia dei 4mila, continuerà a provvedere il sostituto d’imposta entro luglio, nel cedolino pensione o in busta paga.

I grossi rimborsi che coinvolgono anche le detrazioni per carichi di famiglia e crediti precedenti, invece, non prevedono più la responsabilità diretta dell’assistenza fiscale (come il CAF) ai fini della valutazione del diritto, ma l’Agenzia delle Entrate stessa, che tuttavia stima tempi rapidi e rimborsi non oltre i tre mesi dalla presentazione del 730.

Vera MORETTI

Valanga di scadenze tra giugno e luglio

Il caldo dell’estate coinciderà con una serie di scadenze che riguardano le tasse che gli italiani sono chiamati a pagare.
Facendo una stima di tutti gli adempimenti, i cittadini dovranno sborsare una cifra molto vicina a 75 miliardi di euro, distribuiti in una trentina di scadenze fiscale, a cominciare con le “vecchie conoscenze” Irpef, Imu, Tasi, Tari, Iva, Ires e Irap.

Il giorno più impegnativo è lunedì 16 giugno, non soltanto termine ultimo per pagare l’acconto TASI-IMU.
Ecco le altre scadenze per tipologia di contribuente dedicate alle imprese:

  • Società di persone: saldo 2013 e acconto 2014 senza maggiorazione dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali UNICO SP; saldo e acconto IRAP; saldo addizionale regionale IRPEF; saldo e acconto dell’addizionale comunale; saldo IVA 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo-16 giugno 2014.
  • Imprese con dipendenti: rata dell’addizionale comunale IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options, imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel mese precedente.
  • Contribuenti Minimi: saldo 2013 e acconto 2014 dell’imposta sostitutiva, unica o prima rata.
  • Soggetti IRES: per imprese che presentano UNICO e periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, saldo e acconto di IRES e IRAP; saldo IVA.
  • Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e via dicendo): imposta sostitutiva su redditi e IRAP.
  • Società di comodo: maggiorazione IRES del 10,5% come saldo 2013 e acconto 2014.
  • Studi di settore: i soggetti che si adeguano agli studi versano IRPEF, IRES, IRAP, IVA relative ai maggiori ricavi e l’eventuale maggiorazione del 3% per l’adeguamento spontaneo agli studi.
  • Soggetti IVA: liquidazione mensile, quarta rata 2013 maggiorata dello 0,33% di interessi.

Fra le altre scandenze per le imprese, entro martedì 3 giugno i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (“black-list“) devono effettuare la comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate nello scorso aprile 2014.
Sempre il 3 giugno, gli intermediari finanziari devono consegnare la comunicazione all‘Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti ad aprile 2014, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti finanziari.
Un importante appuntamento per molte imprese (novità procedurale) è quello del 6 giugno, quando per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (imprese o professionisti) scatta l’obbligo di fatturazione elettronica.

Anche per i contribuenti privati il 16 giugno è il giorno più impegnativo, con la scadenza dell’acconto TASI-IMU e il versamento di saldo 2013 e acconto 2014 dell’IRPEF persone fisiche e delle addizionali. Altre imposte con la stessa scadenza: cedolare secca (saldo 2013 e acconto 2014, senza maggiorazioni), imposta sulle attività finanziarie e sugli immobili all’estero. Sempre entro il 16 giugno CAF e commercialisti devono consegnare ai contribuenti la copia del 730 presentato entra il 3 giugno, con relativo prospetto di liquidazione.

Coloro che hanno scelto di pagare le imposte sul 2013 a rate, entro il 30 giugno devono versare la seconda rata IRPEF (risultante da 730 o UNICO) e delle addizionali.

Vera MORETTI

Si avvicina la scadenza per la dichiarazione dei redditi

La scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi si sta avvicinando, e riguarda soprattutto chi ha un lavoro da dipendente o assimilato ed è tenuto a presentare il Modello 730, mentre chi è possessore di partita Iva deve presentare il Modello Unico.

Per chi, però, si ritrova in entrambe le condizioni, il modello da compilare è l’Unico, nel quale occorre indicare i ricavi percepiti nell’anno di imposta precedente sotto forma di: reddito d’impresa; reddito da lavoro autonomo che richieda Partita IVA; redditi diversi rispetto a quelli previsti dal 730.
Andranno compilati anche i campi relativi al reddito da lavoro dipendente, operazione per la quale è necessario che il datore di lavoro abbia rilasciato il CUD.

Il modello Unico va inoltre compilato anche nel caso in cui il datore di lavoro con il quale si ha un lavoro dipendente non sia chiamato ad effettuare ritenuta d’acconto, oppure si è presentata la dichiarazione IVA o IRAP o qualora si risieda fuori Italia da almeno due anni.

Il Modello 730 può essere invece usato da chi ha redditi da lavoro dipendente o assimilati ed anche redditi da lavoro autonomo, a patto che questi non richiedano apertura di una partita IVA, che in pratica fa la differenza.

Vera MORETTI