Online la bozza del modello 730/2014

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello 730/2014 che i contribuenti dovranno utilizzare per la dichiarazione dei redditi 2013.

Tra le novità, c’è anche una casella inserita per i titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni o alcuni redditi assimilati senza sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.

Ecco le altre modifiche effettuate:

  • incrementate le detrazioni riconosciute per i familiari a carico. Gli importi, infatti, passano per i figli a carico, da 800 a 950 euro per quelli di almeno tre anni e da 900 a 1.220 euro, se di età inferiore e da 220 a 400 euro per i figli disabili;
  • confermate per il 2013 le detrazioni d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno) e quella “maggiorata” per le ristrutturazioni edilizie (50% su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare).

L’Ecobonus è stato prorogato al 30 giugno 2014 per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio.

Il Decreto Fare ha introdotto la detrazione del bonus ristrutturazioni per lavori avviati a partire dal 26 giugno 2012 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

La detrazione è del 50% su un importo non superiore a 10mila euro, fruibile in dieci rate di pari importo: in merito ai fabbricati concessi in locazione, la deduzione forfettaria dei canoni, quando non si opta per il regime della cedolare secca, scende dal 15 al 5%.
Inoltre, nel caso in cui si scelga di applicare la cedolare secca, per i soli contratti a canoni derivanti da “contratti concordati” in Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa, l’aliquota passa dal 19 al 15%.

Vera MORETTI

Redditi da lavoro e Unico, da settembre i rimborsi

 

Ottime notizie in arrivo per chi ha un credito d’imposta e solo redditi da lavoro dipendente e assimilati, e non ha un sostituto d’imposta, ad esempio per la fine del contratto di lavoro. Anche presentando Unico, infatti, è ora possibile avere immediatamente il rimborso delle tasse pagate in più. Basterà rivolgersi ad un Caf e poi il rimborso arriverà a casa in tempi rapidi. Le novità sono state inserite in un articolo aggiuntivo nel Decreto del fare, l’art. 51-bis, che amplia i servizi di assistenza fiscale forniti dai Caf.

Tra i redditi assimilati rientrano: gli assegni di mantenimento, le borse di studio e i tirocini professionali, collaborazioni autonome senza vincolo di dipendenza, compensi per amministratore, sindaco o revisore di società, senza dimenticare i lavori socialmente utili.

Chi possiede redditi di questo tipo, se non ha un contratto che dura almeno fino al mese di luglio, e quindi non ha un sostituto d’imposta che può effettuare i conguagli, deve presentare Unico, o Unico mini. Nessuna modifica con il Decreto del fare riguardo il modello da utilizzare, ma è possibile avere il rimborso sprint.

Chiarimenti dalle Entrate sui contributi di bonifica

La Risoluzione 44/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi riguardanti i contributi di bonifica pagati per immobili non locati ma soggetti all’Imu: ebbene, questi possono essere dedotti dal reddito complessivo Irpef, anche se gli immobili in questione non concorrono alla formazione del reddito stesso.
Questo accade perché l’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef non ha effetti sulla deducibilità dei contributi di bonifica dal reddito complessivo.

Il dubbio era sorto perché i redditi fondiari degli immobili non locati non concorrono a definire il reddito complessivo, ovvero non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF, e dal fatto che l’art. 10 comma 1 lett. a) del tuir, stabilisce che tali oneri si deducono dal reddito complessivo “se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo“.

Dal comunicato delle Entrate viene spiegato che i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito complessivo “nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempre che il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale”.

I contributi obbligatori pagati ai consorzi di bonifica a partire dal 2012 possono quindi ancora essere dedotti in fase di dichiarazione dei redditi, utilizzando il quadro RP del modello UNICO o “E” del modello 730.
Non sono invece deducibili i contributi di bonifica se l’immobile sconta la cedolare secca, essendo un regime sì sostitutivo dell’IRPEF, ma opzionale e non obbligatorio.

Vera MORETTI

Guida online alla compilazione del 730

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di agevolare i contribuenti che sono chiamati alla compilazione della dichiarazione dei redditi: online sono disponibili software da utilizzare per la compilazione del 730/2013 che semplificheranno di molto la procedura.

Il programma proposto si presenta con una interfaccia utente piuttosto semplice ed intuitiva, che mette a disposizione anche delle guide alla compilazione del modello.

Ricordiamo che questo programma non prevede l’invio telematico del documento ma, piuttosto, aiuta il contribuente a riempire le diverse voci: sarà necessario stampare il tutto e consegnarlo presso gli uffici competenti.

Essendo un programma multipiattaforma basato su tecnologia Java è in grado di girare sia su dispositivi dotati di sistema operativo Windows, che su quelli che hanno installato Mac OS, o Linux. Naturalmente è necessario avere installata la Java Virtual Machine.

L’altra nota positiva è che il software, prima di ciascun avvio, controlla sui server web dell’Agenzia delle Entrate la presenza o meno di una versione più recente del software stesso per poi procedere all’eventuale update.

Vera MORETTI

Prorogata la consegna dei modelli 730 dei sostituti d’imposta

I lavoratori dipendenti e i pensionati che compilano la propria dichiarazione dei redditi 2012 consegnando il modello 730/2013 al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale hanno più tempo a disposizione per adempiere a tale obbligo.
La vecchia scadenza del 30 aprile, ormai passata, è stata prorogata al 16 maggio, come stabilito da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato il 26 aprile.

La decisione è stata dettata da alcuni ritardi nella consegna dei modelli Cud 2013, che non avrebbero permesso una compilazione oculata e corretta del documento.
Ovviamente, a slittare è anche il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli assistiti la dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione: non più il 31 maggio, ma il 14 giugno.

Resta invece fissato al 31 maggio 2013 l’appuntamento per coloro che intendono presentare il modello 730 tramite un Caf o un intermediario abilitato.

Vera MORETTI

Scadenza il 30 aprile per la presentazione del 730

Le scadenze fiscali 2013 che riguardano lavoratori dipendenti, pensionati e aziende sostituti d’imposta, si avvicinano. Entro il 30 aprile, infatti, i contribuenti dovranno presentare il modello 730 a CAF o professionisti abilitati che si occupano di fornire loro assistenza fiscale.

Esistono, ovviamente casi particolari per i quali occorrono chiarimenti, come i contratti a termine di meno di un anno, per i quali è previsto di rivolgersi direttamente all’azienda solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio dell’anno di presentazione, e a un CAF-dipendenti o professionista abilitato se dura almeno da giugno a luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Non sono dovute, perché sostitute dall’imposta municipale sugli immobili, IRPEF e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, e addizionali sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Il reddito agrario continua invece ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Sugli immobili esenti da Imu, anche se non locati o non affittati, si applicano, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione IMU va evidenziata nel quadro dei terreni e nel quadro dei fabbricati.
Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50%.

Se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati), va indicato il codice di utilizzo “11″ (locazione in regime di libero mercato) o il codice “12″ (locazione a canone concordato).

I soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice “5″ e/o “10″ e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice “16″ e/o “17″.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione è elevata dal 36 al 50%, nel limite di spesa di 96mila euro. La stessa è estesa agli interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Da quest’anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti over 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

I contributi al Servizio sanitario nazionale versati con il premio Rc auto per i veicoli sono deducibili fino a 40 euro.
I dati degli acconti 2012 ricalcolati in presenza di redditi da immobili di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.
I redditi di lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro vanno evidenziati indicando il codice “4″ nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente, mentre per il calcolo dell’acconto IRPEF verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito.

I contribuenti devono consegnare al proprio sostituto d’imposta il 730/2013 compilato e la scheda 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille IRPEF. Non devono allegare documentazione aggiuntiva che però va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il sostituto d’imposta non è obbligato all’assistenza fiscale: per farlo, deve aver comunicato specifica disponibilità entro il 15 gennaio 2013.
Deve però operare i conguagli in base alle dichiarazioni 2012 presentate attraverso CAF o professionisti abilitati (730-4/2012). A questo proposito, si ricorda che dal 2012 i sostituti d’imposto sono tenuti a segnalare l’indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate per ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

Entro il 31 maggio il sostituto d’imposta consegnerà copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Se il contribuente vuole inserire ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto a quello effettuate, può presentare il 730 integrativo, entro il 25 ottobre, oppure il Modello UNICO Persone Fisiche.
Se il sostituto d’imposta riscontra anomalie che impediscono l’assistenza fiscale, lo comunica tempestivamente al contribuente, che deve presentare il modello UNICO che in generale va presentato in caso di errori od omissioni (redditi non dichiarati, oneri deducibili o detraibili indicati in eccesso).

Vera MORETTI

Le novità del modello 730/2013

Ormai i tempi stringono e, per presentare il modello 730/2013 al proprio datore di lavoro, se presta assistenza fiscale, c’è tempo fino al 30 aprile.
In alternativa, il modello può essere consegnato, entro il 31 maggio, ad un CAF o ad un professionista incaricato.

Tra le novità salienti c’è la parte dedicata all’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef.
Restano invece assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu. In tal caso, va barrata la nuova casella “Esenzione Imu” (colonna 9) del Quadro A.

Anche nel Quadro B è stata introdotta una nuova colonna, Colonna 12, in cui indicare se si è in un caso di esenzione Imu: in particolare, barrando la casella, il reddito del fabbricato sarà assoggettato a Irpef .
Anche in questo caso, infatti, a partire dall’anno 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Pertanto, nel Quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Il Quadro B quest’anno tiene conto anche delle nuove modalità di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico:

  • per quelli concessi in locazione, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%;
  • per quelli non locati, invece, sempre che siano tassati, il reddito è pari al 50% della rendita catastale.

E’ stato istituito il nuovo codice 4 da inserire nella Colonna 5 (codice canone) per evidenziare che il canone va ridotto del 35% (in colonna 6 andrà riportato il canone annuo nella misura del 65%).
Il rigo C5 tiene conto della proroga della detassazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione per il 2012 sussiste se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, il lavoratore ha percepito compensi per incrementi della produttività che sono stati assoggettati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di € 2.500 (non più € 6.000), oppure sono stati assoggettati a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché la tassazione ordinaria è più favorevole.
Per fruire della detassazione dei premi di produttività, il dipendente deve aver conseguito nel 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 (e non più € 40.000).

Novità anche nel Quadro E, a cominciare dalla nuova Colonna 1 (Contributo S.S.N. – R.C. veicoli) al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza nell’ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC veicoli), che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede € 40 e non più totalmente.
C’è poi la novità, che rientra nella Colonna 2, sempre dello stesso Quadro, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio: in questo caso la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute a partire dal 26/06/2012 e fino al 30/06/2013 è elevata dal 36% al 50% ed il limite di spesa è elevato da € 48.000 a € 96.000.
La Colonna va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012.

In particolare, in essa andrà indicato uno dei seguenti codici:

  • 1, spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
  • 2, spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente all’1 gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
  • 3, spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

Vera MORETTI

UNICO o 730?

Per la imminente dichiarazione dei redditi, la maggior parte dei contribuenti non ha dubbi: i lavoratori dipendenti si apprestano alla compilazione del Modello 730, mentre i professionisti a Partita Iva dovranno presentare il Modello UNICO.

Il dubbio riguarda, però, chi ha un reddito da dipendente ma anche uno da autonomo. In questi casi, come si deve procedere?

Ad essere compilato è il Modello UNICO, nel quale vanno indicati i ricavi percepiti nell’anno di imposta precedente sotto forma di reddito d’impresa, da lavoro autonomo che richieda una partita IVA o di tipo diverso da quelli previsti dal modello 730.
Da riempire saranno anche i campi relativi al reddito da lavoro dipendente, operazione per la quale è necessario che il datore di lavoro abbia rilasciato il CUD nei tempi previsti dalla legge.

Si ricorre all’UNICO anche se il datore di lavoro con il quale si ha un lavoro dipendente non sia chiamato ad effettuare ritenuta d’acconto, oppure si è presentata la dichiarazione IVA o IRAP, o ancora qualora si risieda fuori dall’Italia da almeno due anni.

Si utilizza invece il modello 730 per chi ha redditi per lavoro da dipendente o assimilati, anche in caso di redditi da lavoro autonomo, a patto che questi non richiedono l’apertura di una partita IVA.

Vera MORETTI

Il 5 per mille anche per i beni culturali

Buone notizie per i contribuenti persone fisiche amanti dell’arte. Anche nella dichiarazione per i redditi 2011 possono destinare il 5 per mille a enti che svolgono attività con rilevanza sociale. Da quando è stata introdotta questa possibilità (2007), l’elenco dei destinatari si è evoluto e quest’anno, tra le finalità che è possibile sostenere, sono state aggiunte le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Per effettuare la scelta verso la nuova destinazione, basta firmare nello spazio aggiunto nel modello 730-1. Non è prevista la possibilità di destinare l’importo a uno specifico soggetto attraverso l’indicazione del codice fiscale: sarà il ministero per i Beni e le attività culturali a provvedere alla ripartizione delle somme tra gli enti che saranno stati ammessi all’elenco, dimostrando di essere enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici da almeno cinque anni, realizzando lavori di valore complessivo pari ad almeno 150mila euro.

Imu e cedolare secca nel 730 del 2012

Le nuove dichiarazioni dei redditi comprendono la cedolare secca e l’Imu.
Per questo “debutto”, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fissare la consegna dei 730 a Caf e professionisti abilitati al 20 giugno.

Novità del 2012 è l’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare, all’Agenzia delle Entrate, l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.
I sostituti d’imposta dovranno dunque ricevere i dati dei 730-4, tutti ad esclusione di Inps e ministero dell’Economia e delle Finanze e coloro che hanno già comunicato nel 2011 i dati, se non devono essere modificati nell‘anno corrente.
I risultati contabili del 730 saranno poi inviati all’Agenzia delle Entrate, da Caf e professionisti abilitati, entro il 12 luglio 2012.

Da quest’anno, inoltre, la trasmissione dei dati del 730-4 all’Inps comprende anche gli esiti di liquidazione dei contribuenti che avevano come sostituti d’imposta l’Inpdap e l’Enpals (enti soppressi dal 1° gennaio 2012). In tal caso, va indicato l’apposito “codice sede”, riferito ai diversi enti, indicato nel modello 730/2012.
I termini per la consegna della copia del 730 elaborato e del prospetto di liquidazione da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale sono: il 15 giugno se il modello è stato presentato al sostituto d’imposta, il 2 luglio se il modello è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

Per quanto riguarda i conguagli per i lavoratori dipendenti, i sostituti d‘imposta dovranno partire dal mese di luglio, che sarebbe poi il primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili elaborati da Caf e professionisti abilitati.
L’operazione, per i titolari di redditi di pensione, avverrà a partire dal mese di agosto o di settembre.

Da quest’anno, i sostituti d’imposta sono chiamati a effettuare i conguagli anche in relazione alla cedolare secca, il regime di tassazione alternativo per le locazioni di immobili a uso abitativo. I contribuenti che nel 2011 hanno versato l’acconto dell’imposta sostituiva, possono segnalare la scelta in dichiarazione.
A tal proposito, la circolare indica come rimediare in caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o quando si è tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef. Nella prima ipotesi basta avvalersi del ravvedimento operoso, nella seconda si può presentare istanza per correggere il codice tributo oppure indicare nel 730 il maggior acconto Irpef come acconto della cedolare secca.

Per quanto riguarda invece l’Imu, i contribuenti che presentano il modello 730 possono scegliere di utilizzare (interamente o in parte) l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’imposta municipale dovuta per il 2012. In questo caso, il sostituto accrediterà sullo stipendio (o pensione) la differenza fra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’importo che il contribuente ha scelto di utilizzare per eseguire il versamento della nuova imposta

Vera MORETTI