Slitta la data per la dichiarazione dei redditi

di Vera MORETTI

C’è tempo fino al 16 maggio per presentare al sostituto d’imposta il modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2011, mentre la scadenza è del 20 giugno per chi si affida ad un Caf o ad un professionista abilitato.
A stabilire queste nuove scadenze è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri.

Proroga fino al 2 luglio, mentre la data era inizialmente stata fissata per il 31 maggio, anche per chi deve inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente.

I sostituti d’imposta dovranno poi, entro il 15 giugno, consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre i Caf o i professionisti abilitati hanno tempo fino al 2 luglio.

Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio.

Imu: arriva l’allarme dei Caf

Allarme dei Caf, i Centri di assistenza fiscale, sull’Imu. In una lettera inviata al Ministero dell’Economia, la Consulta nazionale parla di ”crescente preoccupazione” e ”grande disagio” per l’assenza di indicazioni. Gli operatori chiedono per l’acconto di applicare le aliquote di base o di prorogare il termine.

Sono 17 milioni gli italiani che ogni anno si rivolgono ai Caf per fare il 730 e normalmente gli operatori “unitamente all’elaborazione della dichiarazione dei redditi, il modello di versamento dell’Ici, ove dovuta; così evitando ai contribuenti – spiega la Consulta dei Caf in una lettera inviata al sottosegretario all’Economia Vieri Ceriani – la necessità di doversi recare nuovamente presso le nostre sedi per il ritiro del modello nel periodo di massima attività lavorativa di tutti gli intermediari”. Ora nella assenza di indicazioni non solo i contribuenti dovranno duplicare file e pratiche, una per il 730 e una per l’Imu, ma lo faranno nel ‘picco’ di attività degli intermediari. Ad oggi già un milione di italiani avrebbe compilato il proprio 730 al Caf mentre solo il 6% dei Comuni ha deliberato la nuova aliquota per l’Imu e avranno tempo fino al 30 settembre, se passerà l’emendamento presentato in Senato che proroga questo termine dall’originario 30 giugno, “mentre il termine di pagamento della prima rata è fissato al 16 di giugno”, ricordano gli intermediari. I Caf chiedono allora di disporre “in via legislativa che la prima rata dell’Imu dovuta per l’anno di imposta 2012 possa essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni di base”, oppure di valutare “l’opportunità, qualora le procedure per attuare i correttivi proposti lo richiedessero, di prevedere un congruo differimento del termine di pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno 2012”.

Fonte: ansa.it

Per la dichiarazione via web, è il momento dei sostituti

di Vera MORETTI

Per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare la sede telematica dove ricevere via web i modelli 730-4 dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza è prevista per il 31 marzo, con proroga al 2 aprile.

Si tratta di una rapida modalità di scambio che fornisce importanti garanzie sulla provenienza dei dati ricevuti, oltre che sulla correttezza degli stessi e la possibilità di trasferire i dati del conguaglio nelle procedure per la preparazione delle buste paga, risparmiando così tempo e costi.

Il prospetto da compilare è unico, con una prima sezione dedicata ai dati relativi il sostituto, mentre i quadri A e B richiedono che si indichi l’utenza telematica scelta per la ricezione dei modelli 730-4. I datori di lavoro non abilitati ai servizi telematici indicano nel quadro B la sede telematica dell’intermediario prescelto.

Il modello prevede anche la casella di revoca, in caso di cessata attività del sostituto e il riquadro di delega obbligatoria in caso di incarico a un intermediario.

Coloro i quali hanno aderito alla sperimentazione dello scorso anno, se non hanno dati diversi da quelli già comunicati, non devono trasmettere il modello.
In presenza di variazioni, invece, è necessario compilare il riquadro comunicazione sostitutiva indicando il numero di protocollo della comunicazione da variare.

Per chi presta assistenza fiscale, compensi con modelli 730


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 12 settembre del decreto ministeriale 14 giugno 2011, viene ufficializzata la rivalutazione degli importi riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d’imposta e ai professionisti abilitati che forniscono assistenza ai contribuenti per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730.

Il compenso per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati passa quindi da 16,03 a 16,29 euro. Per i sostituti d’imposta che hanno raccolto ed elaborato lo scorso anno le dichiarazioni dei propri dipendenti, invece, il compenso è rivalutato da 12,82 a 13,03 euro.
Per le dichiarazioni presentate in forma congiunta il compenso è invece doppio.

Il parametro usato per l’adeguamento dei compensi è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, riferito al 2010. La variazione percentuale comunicata dall’Istituto di statistica per lo scorso anno risulta pari a + 1,6 per cento.

Le modalità per la corresponsione dei compensi dovuti ai Caf e professionisti sono stabilite dal decreto ministeriale de 29 marzo 2007. Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i soggetti interessati presentano al dipartimento Finanze la fattura relativa alle prestazioni effettuate.

L‘Agenzia delle Entrate, dopo aver controllato i modelli ricevuti, comunica al dipartimento Finanze del Mef il numero di dichiarazioni elaborate e trasmesse da ciascun soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Il passo successivo è la liquidazione degli importi.
I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto le somme spettanti per l’attività svolta nel 2010 possono recuperare la differenza riducendo i versamenti delle ritenute fiscali di settembre.

Marco Poggi

Gennaio 2011: ecco tutte le scadenze da ricordare

Cari Lettori, di seguito vi proponiamo un breve scadenziario relativo al mese di gennaio 2011. Ecco quali sono le scadenze fiscali che i piccoli imprenditori ed i liberi professionisti dovranno annotare sul proprio calendario.

15 gennaio 2011 | DICHIARAZIONI – Modello 730 | Comunicazione da parte del sostituto d’imposta ai propri sostituiti dell’intenzione di prestare assistenza fiscale.

17 gennaio 2011 | IVA – Liquidazione mensile | Versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente al netto dell’acconto versato.

17 gennaio 2011 | IVA – Dichiarazioni d’intento | Ultimo giorno utile per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

17 gennaio 2011 | IRPEF – Ritenute alla fonte su reddito lavoro dipendente | Entro tale termine devono essere versate le ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente.

17 gennaio 2011 | INPS – Contributi mensili | I datori di lavoro versano all’Inps i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

17 gennaio 2011 | IRPEF – Ritenute redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.

17 gennaio 2011 | LAVORO – Libro Unico | Scade oggi il termine per effettuare le registrazioni relative al mese precedente.

25 gennaio 2011 | IVA – Elenchi Intrastat Mensili e Trimestrali | Entro tale data, gli operatori sono tenuti a presentare gli Elenchi riepilogativi di beni ed anche delle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario nel mese  o nel trimestre precedente.

31 gennaio 2011 | SISTRI – Pagamento contributo | Pagamento del contributo sistri, riferito alla gestione rifiuti, che ha sostituito il MUD.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

Leggi gli articoli già pubblicati dal Professionista.

730 e detrazioni spese mediche

Come si indicano e detraggono le spese mediche nel 730?

Nel modello è infatti possibile indicare i costi sanitari e richiedere una detrazione fiscale del 19%, compilando la casella E1.

Nello specifico, vediamo quali sono le spese da indicare.

1) prestazioni chirurgiche e le spese inerenti

anestesia; acquisto del plasma sanguigno per l’operazione; rette di degenza compresa (come da Circ. Min. 122 del 1/6/99); medicinali utilizzati per l’intervento.
– spese per gli interventi di chirurgia estetica solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.
– prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto in ambulanza, ma non le spese di trasporto nella ambulanza stessa.

2) analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni (compreso l’importo del ticket eventualmente pagato), come:

– esami di laboratorio; elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi; TAC; laser; ecografia; chiroterapia; ginnastica correttiva e per la riabilitazione; sedute di fisioterapia; dialisi; cobaltoterapia; iodioterapia; neuropsichiatria;psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo; anestesia epidurale; inseminazione artificiale; indagini di diagnosi prenatale; altri esami complessi e terapie particolari.
Sono esami che devono essere prescritti da un medico anche se privo di specializzazione ed è necessario conservare la copia della relativa prescrizione medica.

3) prestazioni specialistiche rese da un medico con specializzazione (compresi odontoiatri)
Per detrarre queste spese è necessario che la specializzazione e la diagnosi risultino dalla carta intestata, dalla parcella o dalla ricevuta, rilasciata dal medico specialista.

4) le spese mediche per perizie medico legali (Circ. Min. 95 del 12/5/00)

5) l’acquisto (o l’affitto) di protesi sanitarie, detraibili se documentate dalla prescrizione medica, quali:
protesi dentarie ed apparecchi correttivi di malformazioni dentarie o di difetti della masticazione; lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi); liquidi per lenti a contatto; apparecchi auditivi per non udenti;apparecchi ortopedici; arti artificiali (ad esclusione di quelli per la deambulazione che vanno indicati nel rigo E3); stimolatori cardiaci;protesi fonetiche.
E’ incluso anche l’acquisto di materassi e traverse antidecubito con caratteristiche tecniche idonee prevenire la patologia (Ris. n. 11 del 26/01/2007).

6) prestazioni rese da un medico generico, anche medicina omeopatica

7) ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad un intervento chirurgico
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione spetta solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto. Se l’anziano è anche portatore di handicap, l’onere sostenuto per il ricovero deve essere indicato nel rigo E26 (spese mediche di assistenza per portatori di handicap).

8 ) acquisto di medicinali, solo se provvisti di una fattura o scontrino fiscale “parlante” (dove si trovano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario)

9) acquisto o affitto di attrezzature sanitarie
Ad esempio, apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna; apparecchio per l’aerosol.

10) spese relative al trapianto di organi, comprese le spese relative al trasferimento dell’organo sul luogo dell’intervento, ammesso che la relativa fattura sia intestata al contribuente (come specificato nella Circ. Min. 122 del 1/6/99)

11) sono detraibili le spese sanitarie sostenute per cure termali (escluse le spese di soggiorno) se documentate dalla prescrizione medica

12) spese di assistenza specifica sostenute
Ad esempio, assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.
In aggiunta, se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere indicati anche gli importi dei ticket pagati.
Queste spese sono detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico mentre gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto sostenute da loro dopo il decesso.

Come compilare le colonne?

Nella colonna 1 rigo E: indicare le spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica prestando attenzione che, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2), Inoltre, sono incluse le prestazioni sanitarie pagate nonostante il riconoscimento dell’esenzione (come le visite in cliniche private).
Ne beneficiano i contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.

Nella colonna 2rigo E: da compilare nel caso in cui

– una parte delle spese coperte da esenzione ma pagate per intero non abbiano trovato capienza nell’imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del modello 730/3 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato l’ammontare relativo.
– le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere state sostenute da familiari del contribuente, anche se quest’ultimo non è fiscalmente a loro carico.
– le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

Modalità di compilazione

L’importo deve essere indicato per intero. Sarà il Caf o il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale a determinare la detrazione spettante riducendo l’intero importo (comprensivo delle spese sanitarie eventualmente inserite in E2) di 129,11 euro (franchigia).

Il contribuente può suddividere le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali di pari importo, solo se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. Per compiere questa operazione, è necessario barrare l’apposita casella.

I contribuenti che invece, nella precedente dichiarazione, hanno chiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6 mentre le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere considerate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie (Circ. Min. 122 del 1/6/99).

Fonte

Paola Perfetti

Agevolazioni Irpef sui trasferimenti di residenza per motivi professionali

Alcune novità riguardanti l’Irpef sui dipendenti che decidono di trasferire la propria residenza per motivi professionali o nel comune di lavoro o nel comune limitrofo entro tre anni dalla richiesta della detrazione.

Il contribuente deve essere titolare di un qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari che costituisca la sua abitazione principale e che si trovi nel comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione.

A costui  spetta una detrazione di imposta così ripartita solo nei primi 3 anni di trasferimento della residenza:
– 991,60 euro per il reddito complessivo entro i 15.493,71 euro;
– 495,80 euro per il reddito compreso tra i 15.493,71 e i 30.987,41.

Ciò significa che il contribuente che, ad esempio, abbia cambiato residenza e Comune nel mese di ottobre 2007, ha diritto alle detrazioni d’inmposta per gli anni 2007, 2008 e 2009.

In questo periodo di crisi del lavoro, però, è da considerare anche la situazione in cui il contribuente cessi di essere lavoratore dipendente.

In tal caso, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Infine, ecco in che come compilare il modello per la dichiarazione dei redditi.

Parliamo naturalmente del modello 730: bisogna compilare il rigo E42 e in particolare

nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti.

Paola Perfetti

Modello 730 per il 2010 online e le novità sulla Dichiarazione dei Redditi 2009

In vista della Dichiarazione dei Redditi 2009, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il Modello 730 da compilare entro e non oltre il 30 aprile 2010; nel caso in cui il contribuente si rivolga ad un Caf o ad un professionista abilitato il termine è prorogato al 31 maggio 2010.

Il nuovo 730 è disponibile per essere scaricato privatamente on line dal website del Fisco.

Sarà a discrezione dei professionisti compilatori verificare la corretta compilazione e la conformità della dichiarazione, mentre chi desidera compilarlo in autonomia, dovrà re-inoltrare il modulo opportunamente completo di tutte le informazioni via mail, conservando la documentazione fino al 31 dicembre 2014.

Ecco le Specifiche per una giusta Dichiarazione dei Redditi 2009:

– è stata confermata la detrazione IRPEF del 55% sui lavori finalizzati al risparmio energetico (quindi, installazione dei pannelli solari, sostituzione di caldaie, nuove finestre con di infissi);

– i contribuenti che nel 2009 abbiano ereditato, ricevuto in donazione o acquistato un immobile oggetto di interventi di riqualificazione nel 2008 possono rideterminare il numero delle rate residue della detrazione del 55%.

Il nuovo Modello 730 ha poi introdotto alcune nuovi voci, ovvero:

– Prospetto coniuge e familiari a carico, quadro C. E’ stata eliminata la parte inerente alla richiesta del bonus straordinario.

– Redditi di lavoro dipendente e assimilati, quadro E. E’ stata eliminato il riferimento al lavoro straordinario e/o supplementare e introdotto Somme per incremento di produttività.

– Oneri e Spese nel quadro G, sezione IV. E’ stata introdotta la colonna 4 dove indicare le spese sostenute per l’acquisto di televisori, mobili, elettrodomestici e computer per cui è prevista un’agevolazione della detrazione d’imposta del 20% da ripartire in cinque anni.

– Crediti d’imposta. E’ stata introdotta la sezione riservata ai contribuenti che hanno subito il sisma d’Abruzzo e che hanno dovuto provvedere alle spese di ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti. A loro spetterà un credito di imposta per le spese relative alla riparazione o ricostruzione di case danneggiate o distrutte e per l’acquisto di una nuova abitazione principale, con un bonus che sarà distribuito in 20 anni se si tratta della prima casa o in 5/10 anni per le spese relative ad altri immobili.

A rimanere invariate le agevolazioni per l’iscrizione dei figli all’asilo nido (19% a fronte di una spesa massima di 632€); l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (per un tetto massimo di spesa di 250€); le spese per le iscrizioni ad attività sportive per i ragazzi fino ai 18 anni (su spesa massima di 210€).

Infine, docenti e insegnanti beneficieranno di una detrazione del 19% sulle spese di autoaggiornamento e formazione.

Paola Perfetti

Il Modello 730/2010: alcune novità e numerose proroghe.

Dallo scorso mese di gennaio, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il nuovo modello 730/2010.

Le novità presenti nel modello sono costituite da:

  1. il bonus mobili per le spese sostenute nel 2009 per arredare immobili ristrutturati;
  2. la possibilità, per gli eredi o per i soggetti che hanno acquistato o ricevuto in donazione immobili oggetto di interventi di risparmio energetico, di rideterminare le rate annuali della detrazione del 55%;
  3. la detrazione per i lavoratori dipendenti del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  4. l’imposta sostitutiva del 10% sulle sole somme erogate a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per i lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti;
  5. la colonna 5 del rigo F1 per riportare l’eccedenza di acconto Irpef versata a novembre e compensata nel modello F24;
  6. le agevolazioni per le popolazioni colpite dal sisma d’Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il Mod. 730/2010 potrà essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (entro il 30 aprile 2010);
  • ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (entro il 31 maggio 2010).