Nuove scadenze fiscali, precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con il decreto adempimenti sono previste nuove scadenze fiscali e l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 ha fornito le istruzioni operative e lo scadenzario che i contribuenti dovranno seguire per i prossimi anni.

Nuove scadenze fiscali per il modello Redditi persone fisiche 2024

Con il decreto Adempimenti cambiano le scadenze per la presentazione del modello Redditi e Irap, resta ferma la scadenza per la presentazione del modello 730 che resta ferma al 30 settembre di ogni anno.

Per quanto riguarda il modello Redditi Persone Fisiche, con le nuove norme è prevista la 30 settembre cioè stesso termine previsto per il modello 730. Per il solo anno di imposta 2023, dichiarazione da presentare quindi nel 2024, il termine è stato posticipato al 15 ottobre 2024.

Sono infatti slittati i termini per aderire al concordato preventivo biennale a causa della necessità di predisporre software e piattaforme. Ci sarà temo fino al 15 ottobre e di conseguenza per facilitare le operazioni ai contribuenti, viene sostato al 15 ottobre 2024 anche il termine per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma si precisa che tale modifica è solo per quest’anno, dall’anno di imposta 2024, dichiarazione da presentare nel 2025 entra in vigore il termine ordinario in scadenza al 30 settembre.

Occorre però prestare attenzione infatti se il modello Reddito Persone Fisiche è presentato, da persone fisiche, tramite un ufficio di Poste italiane Spa, la consegna dovrà essere fatta tra il 1° maggio e il 1° luglio 2024.

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Nuove scadenze fiscali Irap, Ires, modello 770 sostituti di imposta

Per i soggetti Ires, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 15 ottobre 2024, ovvero entro il giorno 15 del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, cioè con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per l’Irap, imposta redditi attività produttive, si applicano gli stessi termini di scadenza previsti per il modello Redditi persone fisiche.

Resta ferma la data di scadenza del 31 ottobre 2024, per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta, del modello 770.

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Sul modello 770/2022 ecco tutto quello che c’è da sapere, da chi lo invia a cosa serve

Tra i modelli di dichiarazione da trasmettere al Fisco non ci sono quelli sui redditi, come per esempio il 730, ma anche quello sulle ritenute. Il modello in questione è il 770 che, in modalità telematica, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti di imposta includendo pure le Amministrazioni dello Stato. Vediamo allora, proprio sul modello 770/2022, tutto quello che c’è da sapere a partire, tra l’altro, dalle condizioni che si devono rispettare ai fini dell’invio sempre e rigorosamente in modalità telematica.

Cosa si comunica e cosa si certifica con il modello 770/2022

Nel dettaglio, con il modello 770/2022 i sostituti di imposta comunicano al Fisco le ritenute sui redditi da lavoro. Precisamente, non sono quelli da lavoro dipendente ed assimilati, ma anche i redditi derivanti da lavoro autonomo, da provvigioni e pure da redditi diversi.

Inoltre, con il modello 770/2022 si comunicano pure le locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione Unica (CU), i dividendi, i proventi ed anche i redditi di capitale, nonché le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, liquidate a titolo di indennità di esproprio e, tra le altre, pure le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In più, sul modello 770/2022 c’è anche da precisare che l’invio è possibile, da parte del sostituto di imposta, a patto che sia in regola con la trasmissione della Certificazione Unica (CU) e, qualora richiesto, pure della Certificazione degli utili.

Come visionare e come scaricare il modello 770/2022 con le relative istruzioni

Al pari dei modelli dichiarativi, pure il modello 770/2022 si può visionare e si può scaricare gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Senza peraltro che siano necessari le credenziali di accesso al portale dell’Amministrazione finanziaria dello Stato. Ovverosia, senza SPID, senza CIE e senza CNS. Ma anche senza che siano necessarie le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate. Al pari del modello 770/2022, inoltre, pure per le istruzioni per la compilazione sono disponibili liberamente per la visione e per il download in formato PDF.

Il modello 770/2022, con un provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato in data 14 gennaio del 2022. Unitamente alle istruzioni per la compilazione. Mentre le specifiche tecniche, per la trasmissione dei dati inseriti modello 770/2022, sono state approvate, sempre con un provvedimento da parte del direttore delle Entrate, in data 15 febbraio del 2022.

Associazione culturale senza scopo di lucro: gli adempimenti fiscali

In relazione agli adempimenti fiscali che riguardano le attività di un’associazione culturale senza fini di lucro è necessario distinguere gli enti che svolgono solo attività istituzionali da quelli che portano avanti anche attività di tipo commerciale. Le associazioni culturali senza fini di lucro rientrano tra quelle che svolgono solo attività di tipo istituzionale, ovvero a favore dei soci o con finalità civiche, di utilità sociale e solidaristica.

I due principali adempimenti fiscale dell’associazione culturale: bilancio annuale e relazione

I principali adempimenti fiscali per  le associazioni culturali senza fini di lucro si sintetizzano nell’obbligo di redazione annuale del bilancio e della relazione illustrativa. Questi due atti restano depositati presso la sede dell’associazione. È altresì consigliabile anche la tenuta dei fogli cassa per l’annotazione periodica delle entrate e delle uscite dell’associazione culturale. Rientrano tra gli adempimenti anche la tenuta del libro dei soci e dei libri riguardanti le adunanze del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. Entrambi questi documenti attestano la democraticità della struttura associativa e anche una effettiva partecipazione dei soci alle attività dell’ente.

Adempimenti dell’associazione culturale nel momento della costituzione

Considerando dalla nascita dell’associazione culturale è importante rilevare che i primi adempimenti vanno effettuati presso l’Agenzia delle entrate. In primis, la richiesta di attribuzione del codice fiscale da ottenere dalla sede competente territorialmente. Per la richiesta è necessaria la compilazione del modello AA5/6. Previa richiesta proprio del codice fiscale, l’associazione deve procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. L’associazione culturale è tenuta a registrare anche le eventuali modifiche dello statuto. Il termine per la richiesta è fissato nei 20 giorni successivi alla costituzione.

Invio del modello EAS all’Agenzia delle entrate

Entro 60 giorni dalla data di costituzione, l’associazione culturale deve inviare esclusivamente per via telematica il modello EAS all’Agenzia delle entrate. Si tratta di un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi e riguarda, esclusivamente, le associazioni che non svolgono attività commerciale. Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali e, in particolare, la tassazione dei contributi associativi e delle quote, oltre ai corrispettivi pagati dagli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell’ente. Nel caso delle associazioni culturali, il modello va compilato in tutte le sue parti, ovvero è necessario rispondere a tutte e 38 le domande presenti nel documento.

Versamenti di ritenute e rilascio certificazione compensi

Sono altresì necessari i versamenti delle ritenute operate. Il termine corrisponde al giorno 16 del mese susseguente a quello al quale l’associazione ha corrisposto la somma soggetta a ritenuta. Il versamento si effettua mediante il modello F 24. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui l’associazione effettua i pagamenti, vige inoltre l’obbligo di certificare i compensi corrisposti e le ritenute operate.

Associazione culturale: presentazione del modello 770

Entro il 31 luglio dell’anno susseguente a quello in cui l’associazione paga compensi, è necessaria la presentazione del modello 770. Il modello si trasmette esclusivamente per via telematica, o attraverso il proprio indirizzo Pec, oppure tramite il commercialista.

Redazione del rendiconto economico e finanziario

L’associazione culturale ha anche l’obbligo di redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e dunque solitamente entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario (REFA). Si tratta di un documento mediante il quale l’associazione culturale fornisce ai soci le informazioni sulle spese e sugli incassi relativi alle attività sociali e istituzionali che ha svolto. Pertanto, all’interno del documento devono essere riportate tutte le movimentazioni dell’associazione, comprese le quote associative, le spese, i costi e i contributi. La redazione del rendiconto avviene a cura del consiglio direttivo.

Redazione del rendiconto inerente le raccolte pubbliche di fondi

Entro lo stesso termine (quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale) l’associazione culturale deve curare la redazione del rendiconto specifico inerente alle raccolte pubbliche di fondi, nel caso in cui dette raccolte siano state effettuate. Il documento deve contenere l’iscrizione puntuale di tutte le entrate e le spese che l’associazione ha sostenuto relative a ogni manifestazione effettuata.

Canone Rai, SIAE e modello unico ENC

A carico dell’associazione culturale sono altresì corrisposti ulteriori obblighi, consistenti nel:

  • pagamento del canone della Rai, per la televisione e la radio. Il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  • eventuale pagamento della quota di abbonamento SIAE, che va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
  • la presentazione del modello Unico ENC, ovvero degli enti non commerciali, presso l’Agenzia delle entrate. Il termine è nel nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e riguarda le associazioni che, pur avendo il solo codice fiscale, hanno anche redditi di capitali e fondiari.

 

Certificazione unica, occhio alla scadenza

Attenzione alla scadenza per la presentazione della certificazione unica 2016 da parte dei sostituti d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha infatti fissato al 7 marzo prossimo la scadenza ultima per la trasmissione dei modelli ordinari di certificazione unica, completi dei dati fiscali, che fino allo scorso anno venivano comunicati con il modello 770 entro il 31 luglio.

I sostituti d’imposta si troveranno probabilmente in difficoltà poiché questa nuova scadenza per la certificazione unica cade in prossimità dei termini di riapertura dei conguagli fiscali (il 28 febbraio) e in un periodo di importanti adempimenti dichiarativi.

Naturalmente, per fare le cose ancora meglio, sono previste anche delle pesanti sanzioni nei casi di certificazione unica errata, omessa o tardiva. Infatti viene applicata la sanzione di 100 euro per singola CU omessa, tardiva o errata, con un limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 50mila euro.

Invece non vi sono sanzioni se la certificazione unica trasmessa entro il 7 marzo viene successivamente corretta e ritrasmessa nei 5 giorni successivi. Sanzione ridotta a 1/3 se la CU, trasmessa entro il 7 marzo viene corretta e ritrasmessa entro i 60 giorni successivi (limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 20mila euro).

Ricordiamo che nel 2016 la CU dovrà contenere analiticamente tutti i risultati del conguaglio dell’assistenza fiscale, i dati dei redditi corrisposti da altri soggetti e quelli relativi al Tfr e ad altre indennità.

L’ Agenzia delle Entrate approva la modulistica fiscale 2016

Con l’avvio del nuovo anno, l’ Agenzia delle Entrate procede all’aggiornamento e all’approvazione di tutta la modulistica necessaria alle grandi scadenze fiscali di primavera, per le imprese e per le famiglie.

Nello specifico, su sito dell’ Agenzia delle Entrate è possibile trovare e consultare le versioni definitive approvate dei modelli Iva, 770, 730 e della Certificazione Unica 2016. Insieme a ciascun modello, sono disponibili sul sito le relative istruzioni.

Rispetto al 2015, sui predetti modelli, l’ Agenzia delle Entrate ha predisposto alcune importanti novità:

  • modello Iva: introduzione della parte relativa allo split payment;
  • modello 770: riduzione dei dati da inserire a cura dei sostituti d’imposta;
  • modello 730: introduzione del due per mille per le associazioni culturali e del quadro K, attraverso il quale inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio senza passare tramite il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche;
  • Certificazione Unica: maggiori informazioni rispetto al modello 2015 e possibilità per i sostituti di imposta di inserire il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti, anche se non fiscalmente a carico, in modo che l’ Agenzia delle Entrate predisponga le informazioni del 730 in maniera più accurata.

Certificazione Unica, novità nella Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità 2016 introduce alcune novità riguardo alla Certificazione Unica e al modello 770. Tanto per cominciare, oltre alla Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme e dei valori, dovranno essere comunicati anche, dice il dettato della legge “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

In questo modo, l’invio della Certificazione Unica che contiene quei dati è equiparato, di fatto, alla presentazione del modello 770 che ne diventa a tutti gli effetti un doppione. Se con la presentazione della nuova Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate sono comunicati i medesimi dati che vanno inseriti nel modello 770, la presentazione di quest’ultimo diventa superflua tale modello.

Con questa novità e con la relativa procedura, l’obbligo di presentazione del modello 770 entro il 31 luglio dell’anno permane per quanti sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova Certificazione Unica.

Reclusione per chi non presenta il modello 770/2015

Attenzione alla presentazione del modello 770/2015: dimenticarsene potrebbe costare infatti molto caro. Il decreto legislativo sulle sanzioni, emanato in attuazione della Delega fiscale, introduce un nuovo reato, quello di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.

Questo nuovo reato comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50mila euro. È bene ricordare che il modello 770/2015 deve essere presentato entro il prossimo 21 settembre 2015, ossia sicuramente prima dell’entrata in vigore del Dlgs.

Nel caso in cui, però, entro il 20 dicembre 2015 (ossia entro 90 giorni successivi al 21 settembre) il sostituto d’imposta non abbia ancora presentato il modello 770/2015, la dichiarazione sarà considerata omessa e, se nel frattempo sarà entrato in vigore il decreto legislativo sulle sanzioni in oggetto, il nuovo reato si applicherà anche alle omesse presentazioni del 770/2015, purché che sia integrata anche l’altra condizione relativa all’omesso versamento di ritenute superiore a 50mila euro.

Insomma, occhio al 770/2015. Oltre alle sanzioni, non presentandolo si rischia anche la galera.

Fisco, addio al CUD arriva il CU

 

Nell’ottica della semplificazione fiscale e con l’introduzione dal prossimo anno del modello 730 precompilato, nuova rivoluzione nel mondo del fisco per i lavoratori autonomi. Addio al caro e vecchio CUD, dal prossimo anno arriva il nuovo CU che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare non solo per certificare i redditi erogati ai dipendenti ma anche per attestare i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi.

La bozza del modello è stata presentata mercoledì dall’Agenzia delle entrate ai rappresentanti delle imprese e ai professionisti. Una vera e propria rivoluzione del prospetto che – salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, sempre possibili quando si parla di fisco – dovrà essere trasmesso all’agenzia dai sostituti d’imposta entro il 7 marzo del prossimo anno.

Il nuovo onere di trasmissione non cancella, come si potrebbe facilmente immaginare, il modello 770. Di conseguenza molte informazioni che attualmente i sostituti di imposta inoltrano tramite il modello 770 saranno replicate nel nuovo CU. Sperando che semplificazione sia…

Modello 770: in extremis ecco la proroga

La telenovela è andata avanti per settimane e ieri, nell’ultimo giorno utile, la proroga per la presentazione del modello 770 all’Agenzia delle Entrate è stata concessa. Il termine slitta, infatti, dal 31 luglio al 19 settembre 2014. La proroga è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.

Vinta dunque la battaglia del presidente dell’INT (Istituto Nazionale Tributaristi), Riccardo Alemanno, che nei giorni scorsi era stato ascoltato in merito anche dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato. In quella occasione, il presidente dei tributaristi aveva definito la proroga “doverosa nei confronti del lavoro degli intermediari fiscali i quali devono adattarsi ad una serie di novità e normative fiscali promulgate a getto continuo, che tengono conto più delle esigenze di cassa che del rispetto dei diritti del contribuente”.

Modello 770, ecco chi dovrà presentarlo

JM

Alemanno ai senatori: “Doverosa la proroga del modello 770”

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco, domani Riccardo Alemanno, presidente dell’INT (Istituto Nazionale Tributaristi), sarà ascoltato dalla Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama, dove, inoltre, ribadirà la necessità di prorogare il modello 770/2014.

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Il presidente Alemanno già nei giorni scorsi aveva informato il sottosegretario Zanetti della necessità di una proroga del modello dal 31 luglio al 30 settembre, senza però ricevere le giuste garanzie. “Non si comprende, infatti, perché mancherebbero i presupposti per la concessione della proroga – si legge nella nota diffusa dall’istituto costituitosi nell’aprile 1997 – essendo doverosa nei confronti del lavoro degli intermediari fiscali i quali devono adattarsi ad una serie di novità e normative fiscali promulgate a getto continuo, che tengono conto più delle esigenze di cassa che del rispetto dei diritti del contribuente”.

Inoltre, nell’incontro di domani al Senato, Alemanno chiederà ai senatori presenti in commissione anche l’abolizione del mod. 770, l’elevazione a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente ed auspicherà che prima di obbligare il cittadino-contribuente a gestire on-line i propri adempimenti, il Governo ed il Parlamento provvedano ad obbligare i vari settori della Pubblica Amministrazione a dialogare a livello informatico ed allo cambio di dati e documenti on-line, cosa che a tutt’oggi esiste solo in alcune branchie della P.A.

JM