Come compilare F24 per invito a regolarizzare Inps?

Molti sono i quesiti che i contribuenti si pongono in merito ai modelli di compilazione Inps. Oggi andremo a vedere come compilare correttamente il modello F24 per invito a regolarizzare Inps.

Modello F24, di cosa si tratta

Innanzitutto, cominciamo col dire di cosa si tratta, quando si parla del modello F24. Il Modello F24 non è altro che un modulo che serve per il versamento di imposte, contributi e altri importi a favore dello Stato, Regioni, Comuni e degli Enti Previdenziali. Esso è rivolto sia ai lavoratori dipendenti, sia ai possessori di Partita Iva. Per i lavoratori autonomi, invece, c’è l’obbligo della compilazione online.

E’ possibile trovare il modello F24 presso banche, uffici postali e agenzie di riscossione. Inoltre, si può scaricare anche una versione del modello f24 pdf, facilmente, presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quando, invece si parla di invito a regolarizzare si fa riferimento ad un invito che impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

Come compilare modello F24

Dunque, molto brevemente e sinteticamente, possiamo dire che per compilare correttamente il modello F24, occorre indicare le seguenti generalità: il codice sede, presso cui è aperta la posizione contributiva; la causale contributo; il codice INPS, rilevato dalla comunicazione inviata dall’Istituto con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi Inps, attraverso il modulo F24, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque banca convenzionata e presso gli Uffici Postali.

Ma cosa si paga col modulo F24?

Un’altra domanda molto in voga tra i contribuenti è legata alla tipologia di servizi da pagare o da dichiarare con il modello F24.

La risposta, anche in questo caso, è presto data. Il modulo F24 viene, quindi, utilizzato per pagare:

  • le imposte sui redditi (Irpef, Ires)
  • le ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
  • l’Iva
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
  • le imposte sui giochi
  • l’Irap
  • l’addizionale regionale e comunale all’Irpef
  • le accise, ma anche le imposte di consumo e di fabbricazione
  • contributi Inps, Inail, Inpgi, Cipag, Cnpr, Enpacl, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi, Cnocl e premi Inail
  • Imu, Imi, Imis, Tari e Tasi
  • Tosap/Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
  • imposta/contributo di soggiorno. Gli enti locali che intendono riscuotere l’imposta di soggiorno avvalendosi del modello F24 devono inviare via pec una richiesta alla Divisione Servizi
  • i diritti camerali
  • alcune tipologie di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori
  • somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione
  • le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposta ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni)
  • imposta sostitutiva sui finanziamenti
  • imposta sulle assicurazioni
  • le tasse scolastiche
  • le somme da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell’Agenzia delle entrate relative ai servizi ipotecari e catastali
  • le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione degli atti giudiziari emessi a partire dal 23 luglio 2018.

Modello semplificato F24 e Modello F24: differenze

Anche questa piccola precisazione è lecita. Come è chiaro, il modello F24 semplificato unificato, stando alla stessa parola, è quello più semplice, e può essere compila con molta praticità. La differenza col modello ordinario sta, soprattutto, nelle pagine. Il modello ordinario si compone di tre pagine mentre quello semplificato è costituito da una pagina A4.

Oltre al modello ordinario e a quello semplificato, è possibile trovare anche uno specifico Modello F24 accise ed un F24 alide.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario ed essenziale da sapere e conoscere in merito alla compilazione di un modello F24, per essere in regola con l’ Inps.

 

 

Chiarimenti relativi al modello F24 a saldo zero

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alle modalità applicative dell’Istituto del ravvedimento operoso nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
Nel dettaglio sono state fornite indicazioni circa la corretta modalità di determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, anche alla luce delle diverse misure di riduzione introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, contributi e premi. È definito “unificato” perché permette di effettuare, con un’unica operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

Con questo modello si pagano: imposte sui redditi (Irpef, Ires); ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva; imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari; altre imposte sostitutive (sugli intrattenimenti, sulle scommesse e giochi, eccetera); Irap; addizionali regionale e comunale all’Irpef; accise, imposta di consumo e di fabbricazione; contributi e premi (Inps e Inail); diritti camerali; interessi; Imu, Tari e Tasi; tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta; Tosap/Cosap (per i Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia); somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni).
Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di: autoliquidazione da dichiarazioni; ravvedimento; controllo automatizzato e documentale della dichiarazione; avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione); avviso di irrogazione di sanzioni; istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica:
direttamente, tramite il servizio telematico utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni fiscali oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione oppure si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che in via telematica, possono presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una banca, un ufficio postale.

A partire dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24, sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano presenti compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi, indicati nello stesso modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni: il saldo finale del modello non può essere mai negativo, così come non deve essere negativo il saldo della singola sezione nel caso se ne compili solo una.

Il modello, quindi, non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare. L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione di pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè quando il saldo finale è pari a zero (articolo 19, comma 3, Dlgs 241/1997).

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, per potere usufruire del ravvedimento, era necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’aveva commessa e che non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento (inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

La stessa legge 190/2014 è intervenuta anche sulla tempistica del ravvedimento, introducendo nuove fattispecie nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle sanzioni:

  • a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
  • a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
  • a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Per quanto alla sanzione da corrispondere nel caso di omessa presentazione dell’F24 a saldo zero, il documento di prassi precisa che la stessa è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata.

Perciò, la riduzione a 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:

  • 50 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (5,56 euro)
  • 100 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (11,11 euro).

Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall’omissione
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall’omissione
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall’omissione
  • 20 euro (1/5 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un Pvc.

La risoluzione, infine, a proposito dell’ammontare di tali sanzioni, puntualizza che:
non opera la regola del troncamento dei decimali, prevista quando la riduzione è applicata a un importo espresso in lire (la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997 è attualmente espressa in euro)
conseguentemente, le sanzioni ridotte sono state arrotondate al centesimo di euro.

Vera MORETTI

F24: chi può presentarlo cartaceo?

Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di utili delucidazioni riguardanti la presentazione dell’F24 per via telematica e in quali casi è possibile presentare la vecchia presentazione cartacea.

Vanno presentati obbligatoriamente per via telematica i modelli F24 a saldo zero, quelli contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a mille euro.
Gli F24 a saldo zero possono essere presentati direttamente dal contribuente tramite i servizi F24 web o F24 online delle Entrate o attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure chiedere l‘aiuto di un intermediario abilitato.

Chi presenta, invece, F24 con crediti in compensazione e saldo finale maggiore di zero o con saldo superiore a mille euro può avvalersi, oltre che dei servizi telematici delle Entrate, dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

I titolari di partite Iva saranno sempre tenuti ad utilizzare la modalità telematica in caso di versamento di imposte e contributi e compensazioni del credito IVA annuale per importi superiori a 5mila euro annui.

La possibilità di avvalersi del modello in forma cartacea sopravvive in presenza di modelli precompilati dall’ente impositore, con saldo finale superiore a mille euro; tale opzione è prevista anche per i soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a mille euro.

Vera MORETTI

Da oggi attivo l’F24

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per dare alcuni importanti chiarimenti relativi alle modalità di presentazione del modello F24, che entrano in vigore proprio da oggi, 1 ottobre.

Le novità più salienti ed importanti riguardano le possibilità, sempre più limitate, di presentazione del modello F24 cartaceo.
Oltre al caso del saldo inferiore o uguale a 1.000 euro, senza compensazioni, esistono altre tre fattispecie, dedicate ai soggetti privati: si tratta degli F24 precompilati, i versamenti rateali e l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

Ma vediamo con ordine tutte le novità.
Dall’1 ottobre 2014 il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):

  • 24 on line o F24 web se la trasmissione avviene direttamente dal contribuente;
  • F24 cumulativo o F24 addebito unico se la trasmissione avviene attraverso un intermediario abilitato.

Sempre dall’1 ottobre i modelli F24:

  • con saldo maggiore di zero, che presentano compensazioni;
  • con saldo maggiore di 1.000 Euro (anche senza compensazioni);
  • devono essere presentati esclusivamente con modalità telematiche, potendo in questo caso utilizzare non solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ma anche quelli di internet banking offerti dagli intermediari della riscossione.

Oltre al caso del saldo inferiore o uguale a 1.000 euro, senza compensazioni, esistono altre tre fattispecie, dedicate ai soggetti privati: si tratta degli F24 precompilati, i versamenti rateali e l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

Eccoli nel dettaglio:

  • soggetti che utilizzano F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
  • contribuenti (non titolari di partita Iva) che al 1° ottobre 2014 hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, anche per importi superiori a 1.000 Euro, con o senza compensazioni, e anche nel caso di saldo a zero;
  • soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Vera MORETTI

Niente Imu e tasi, a Bolzano si paga l’Imi

In sostituzione dell’Imu e della Tasi, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto la nuova imposta municipale immobiliare Imi, che verrà applicata a tutti i comuni della Provincia, con validità a partire dal 1 gennaio 2014.

Ciascun Comune è chiamato a disciplinare l’imposta determinando la tipologia di immobili per i quali è prevista una riduzione o una maggiorazione dell’aliquota, così come le eventuali esenzioni.

Non rientrano negli immobili interessati dalla tassa quelli posseduti da Stato, Regioni, Province, Comunità comprensoriali, Comuni, enti del Servizio Sanitario Nazionale, amministrazioni di beni di uso civico.
Sono esenti anche i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7 o destinati a uso culturale, oppure all’esercizio del culto, i fabbricati rurali a uso strumentale.

I Comuni potranno approvare le proprie aliquote e detrazioni entro il 30 settembre 2014, applicandole al pagamento della rata di dicembre come saldo dell’acconto iniziale per il quale sono valide le aliquote e le detrazioni standard previste dalla legge provinciale.

L’Imi deve essere versata in due rate con scadenza al 16 giugno e il 16 dicembre. Il pagamento deve essere eseguito utilizzando modello F24.

Vera MORETTI

In scadenza l’autoliquidazione INAIL 2013-2014

La scadenza è prossima, il 16 maggio, per l’autoliquidazione INAIL 2013-2014 tramite il Modello F24, nonché la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva di domanda di sconto sul premio artigiani e di eventuale pagamento rateale.

Dopo la proroga concessa assieme dal Governo per permettere ai datori di lavoro di usufruire da subito dei bonus previsti dalla Legge di Stabilità, è tempo di completare la procedura.
Il termine ultimo del 16 maggio riguarda anche il pagamento dei premi speciali non soggetti ad autoliquidazione con date di scadenza antecedenti.

Ecco una lista degli adempimenti in scadenza:

  • Autocertificazione riduzione premio 11,50% per il settore edile (art. 29, c. 2, dl 244/1995, art. 36-bis, c. 8, legge 248/2006 e dm 26.8.2013) da trasmettere via PEC alla sede INAIL competente, contestualmente al pagamento del premio 2014 e quindi alla fruizione dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013.
  • Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013 ai quali, per quest’anno, saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione al 16 maggio 2014.
  • Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio dell’anno di rata (cessazione polizza artigiana), in conseguenza del differimento al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione 902014, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo.
  • Cessazione attività in corso d’anno (cessazione codice ditta).
  • Comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte.

Vera MORETTI

Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti: tutto ok!

Finalmente sono state risolte quelle anomalie che sembravano poter bloccare l’utilizzo del credito d’imposta per i veicoli ecologici e per altri benefici fiscali. Sono stati infatti riattivati i codici tributo per consentire l’impiego delle agevolazioni fiscali con i versamenti da fare con il modello F24. Da questo mese di gennaio, saranno quindi utilizzabili i codici tributo per i bonus, ripristinati dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2011.

L’Agenzia precisa che con la risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010, era stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi, o da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi, connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi 230-236, legge 296/2006 a norma del decreto legge 248/2007 e del decreto legge 5/2009). Nel contempo era stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d’imposta collegati all’installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o Gpl (articolo 1, comma 238, legge 296/2006) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, legge 449/1997).

La sospensione dei codici tributo si era resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nel loro utilizzo e della conseguente necessità di determinarne le cause. Con la nuova risoluzione, l’agenzia delle Entrate fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione non ha più motivo di essere. Pertanto, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta, o gli eventuali cessionari, possono usare i crediti d’imposta in compensazione con i versamenti da fare con il modello F24.

d.S.

Un nuovo codice tributo relativo all’imposta sostitutiva

Un nuovo codice tributo è stato introdotto nel modello F24, che riguarda l’imposta sostitutiva sul valore dei contratti, nel caso in cui la compagnia in questione non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente o tramite un rappresentante legale agli adempimenti di sostituzione tributaria.

Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da contratti da assicurazioni esteri e che operano come sostituti d’imposta su incarico del contribuente, o della compagnia estera, dovranno quindi indicare il codice 1695.
Il versamento dell’imposta sul valore delle polizze riguarderà il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2011. Il pagamento relativo a questo lasso di tempo può essere effettuato entro il 16 novembre.

L’imposta va applicata con riferimento alle polizze in essere alla data del 31 dicembre 2011; nessun tributo è, invece, dovuto dagli intermediari relativamente alle polizze totalmente liquidate nel corso del 2012, fino al 16 novembre.

Questo nuovo codice è stato denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione” e va inserito nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.

Vera MORETTI

E l’Imu fu. Oggi il termine per l’acconto

E alla fine è arrivata. La prima, temutissima scadenza per l’Imu. Oggi è infatti il termine per pagare l’acconto dell’imposta, ma se siete dei ritardatari cronici o dei pigri che sono arrivati all’ultimo senza avere ancora un’idea di che cosa fare, non preoccupatevi. Le cose da sapere sono poche e basilari: eccole.

Hanno l’obbligo di pagare l’Imu tutti i proprietari di immobili che si trovano nel territorio italiano, secondo un meccanismo di calcolo analogo a quello dell’Ici. Analogo, non uguale, perché, qui c’è il trucco, i coefficienti moltiplicatori sono più alti e variano in base alla tipologia di immobile. L’Imu va pagata tramite modello F24.

Per non sbagliare, è necessario fare riferimento al rogito o a una visura catastale recente. Per il calcolo dell’Imu, infatti, si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno. Tale rendita, come in passato, deve essere rivalutata del 5% e il risultato della rivalutazione va moltiplicato, come per l’Ici, per una serie di coefficienti variabili a seconda della tipologia dell’immobile.

Importantissimo ricordare che l’F24 va presentato anche se l’imposta è pari a zero per effetto delle detrazioni, così come ha precisato l’Agenzia delle Entrate. Non bisogna poi dimenticare di comunicare al Fisco l’eventuale decisione di pagare in acconto. E se la pigrizia, le mille cose da fare o un imprevisto non vi consentono di rispettare il termine di oggi, per pagare c’è ancora tempo ma con la sanzione: per i primi 14 giorni è dello 0,2%, entro 30 giorni del 3% (su quanto non ancora versato). Dopo i 30 giorni scatta il 3,75% sull’importo non pagato ma il rischio è che venga dato avvio a un’attività di accertamento che può portare a una sanzione del 30%.

Insomma, per pagare e per morire c’è sempre tempo. Ma è meglio rispettare i termini (almeno per pagare…)

L’F24 semplificato diventa monopagina

L’Agenzia delle Entrate semplifica la vita a coloro che devono pagare e compensare le imposte dovute all’Erario, alle Regioni e agli Enti locali, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Il modello da compilare è diventato più semplice e snello, tanto da essere composto da un’unica pagina divisa in due parti, una per il contribuente e l’altra per chi riceve la delega di pagamento.

Questo nuovo F24 semplificato è disponibile gratuitamente, assieme alle avvertenze per la compilazione, anche in formato elettronico, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere utilizzato dal prossimo 1 giugno. Pertanto, a partire dalla stessa data, l’F24 predeterminato previsto per i pagamenti dell’Ici è stato soppresso.
Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente, che si trova sulla copia che rimane a chi riscuote.

Nella sezione “motivo del pagamento” va indicato, nella colonna “sezione”, il destinatario delle somme, identificandolo con una delle seguenti sigle:
ER – Erario
RG –Regioni
EL – Enti locali.

Le colonne con lo sfondo grigio (“ravvedimento”, “immobili variati”, “acconto”, “saldo”, “numero immobili “ e “detrazione”) vanno compilate solo in caso di versamenti relativi all’Imu.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono state estese le possibilità di utilizzo del modello “F24 EP” per consentire agli enti pubblici di impiegarlo anche per il versamento dell’Imu.

Vera MORETTI