Acconto Iva 2011, versamento alle porte

Il 27 dicembre scade il termine per versare l’acconto IVA per il 2011, calcolato utilizzando tre metodi: previsionale, storico o analitico. Il contribuente sceglie tra uno dei tre, tendenzialmente il più vantaggioso.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, solo in modalità telematica. Ecco i codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per i contribuenti trimestrali.

L’acconto Iva dovrà considerare l’aumento dell’aliquota ordinaria, passata dal 20 al 21%, per quanto riguarda i metodi previsionale o analitico. Meglio quindi il metodo storico, che assume come base su cui calcolare l’88%, importo dell’ultima liquidazione dell’anno scorso, quando l’aliquota era ancora al 20%.

L’acconto Iva non deve essere versato se l’importo è inferiore a 103,29 euro e non può mai essere rateizzato. I contribuenti che operano liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%: questa si applica infatti solo ai versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.

Istituito il codice 1063 per gli interessi sui prestiti Ue

La risoluzione n. 110/E del 24 novembre 2011 ha istituito un nuovo codice, chiamato codice tributo 1063, con il quale il sostituto d’imposta può versare, tramite F24, la ritenuta del 6% sugli interessi dei prestiti tra società residenti negli Stati membri dell’Ue, già corrisposti alla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, purché vi provveda entro il 30 novembre.

Va ricordato che il comma 8-bis dell’articolo 26-quater – Dpr 600/1973 (introdotto dall’articolo 23, comma 1 del Dl 98/2011), ha previsto l’esenzione dalle imposte sugli interessi e canoni corrisposti a società residenti negli Stati membri dell’Unione Europea a condizione che il percettore degli stessi fosse anche l’effettivo beneficiario dei proventi. Se non c‘è il beneficiario, il decreto ha stabilito un’aliquota del 5% su tali interessi.

Con riferimento ai prestiti in corso alla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, le disposizioni introdotte dal comma 1 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti, purché il sostituto d’imposta provveda, entro il 30 novembre 2011, al pagamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In tal caso è prevista l’applicazione di un’imposta del 6% su tali interessi, che è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di garanzia.

Il codice tributo “1063” entra in gioco quando occorre eseguire tale versamento ed è denominato Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011.

Il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Nello spazio “Anno di riferimento” va indicato l’anno in cui si esegue il versamento.

Vera Moretti

Fino al 30 novembre per la cedolare

I proprietari di casa che hanno scelto la tassazione alternativa dei redditi da locazione hanno tempo fino al 30 novembre per versare l’85% dell’imposta del 2011, altresì nota come cedolare secca.

I titolari di contratti di locazione in attivo dal 31 maggio di quest’anno, o scaduti o risolti entro la stessa data, dovranno effettuare il pagamento dell’intero acconto, oppure della seconda/ultima tranche da pagare.

Ma quanto tocca pagare? La rata singola, per la quale si ha tempo fino a fine mese, riguarda somme inferiori ai 257,52 euro, mentre “si sdoppia” per importi superiori o pari a questo tetto (il 40% dell’85% entro il 6 luglio 2011, il 60% entro il prossimo 30 novembre).

Stessa sorte tocca ai proprietari che hanno affittato utilizzando il nuovo prelievo alternativo, cioè con un contratto che parte dal 1 giugno 2011, dove l’acconto deve essere versato per intero.

C’è di buono che chi ha scelto la cedolare potrà tagliare l’acconto Irpef di quest’anno, che si considera correttamente determinato se risulta almeno pari all’82% dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione relativa al 2010, assumendo il reddito complessivo al netto del reddito fondiario prodotto l’anno scorso dagli immobili per i quali, nel 2011, si è optato per la cedolare.

Non sono invece coinvolti coloro il cui importo (85%) non supera i 51,65 euro e con contratti decorrenti dal 1° novembre.

Il versamento della seconda o unica rata, invece, deve essere indicato nel modello F24, segnando “1841” come codice tributo e 2011 come anno di riferimento.

Giulia Dondoni

L’F24 diventa grande

L’F24 diventa grande e allarga il ventaglio di imposte che possono essere pagate con lui, anche in modalità telematica. Secondo quanto stabilito dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, l’F24 potrà essere utilizzato per eseguire i versamenti relativi a registro, ipoteca, successioni e donazioni, bollo, catasto, oltre che per assolvere l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e i tributi speciali, inclusi i relativi accessori, interessi e sanzioni e gli oneri dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.

Si attende ora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che, d’intesa con il Territorio per i tributi di sua competenza, avrà il compito di definire i termini e le modalità per rendere attuative le disposizioni contenute nel decreto.

Superbollo: da pagare entro il 10 novembre

E’ entrato in vigore pochi giorni fa il decreto ministeriale sull’addizionale erariale introdotta, per i veicoli di grossa cilindrata, dalla manovra finanziaria dello scorso luglio. Entro il 10 Novembre, a 30 giorni cioè dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, i possessori di un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, dovranno pagare l’addizionale per un importo pari a 10 euro per ogni chilowatt eccedente i 225.

La tassa automobilistica dovrà essere corrisposta utilizzando il modello “F24 elementi identificati”, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. Per gli anni successivi, successivi, l’addizionale verrà corrisposta alle stesse scadenze previste per il bollo auto.

L’addizionale alla tassa automobilistica ha destinazione diversa rispetto al bollo ordinario, che è assegnato alle Regioni. Per procedere, dal 2012, al pagamento contestuale del bollo e dell’addizionale, con riversamento diretto di quest’ultima al bilancio dello Stato, il ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l‘Agenzia delle Entrate, emetterà un decreto per individuare le tempistiche e i criteri di adeguamento ai sistemi utilizzati dai singoli Enti per il pagamento della tassa automobilistica. In caso di ritardo nell’emanazione del provvedimento, il versamento avverrà come per l’anno in corso, con il modello “F24 elementi identificativi”.

Tenuti al pagamento dell’addizionale sono coloro che risultano “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria” al pubblico registro automobilistico. Per il 2011, si fa riferimento al giorno in cui è entrata in vigore la norma, lo scorso 6 luglio; a partire dal 2012, l’obbligo ricade su chi è proprietario alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

In caso di prima immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo l’addizionale va pagata in misura integrale.

A.C.

Nuove regole per il regime dei minimi nel 2012

Dal 2012 cambiano le regole relative al regime dei minimi, in virtù della Finanziaria da poco approvata. Intanto, per i professionisti e gli imprenditori soggetti alla ritenuta d’acconto che continueranno a essere contribuenti minimi anche nel 2012, l’imposta sostitutiva scende dal 20% al 5%, portando chi rientrerà nel nuovo regime dei minimi ad accumulare credito nei confronti del Fisco: avrà infatti ritenute d’acconto di importo superiore rispetto a quanto dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva sul loro reddito, ridotta al 5%. Inoltre, l’aliquota ordinaria della ritenuta d’acconto corrisponde al 20% dell’imponibile, ma sono previste deroghe per alcune operazioni e per determinate categorie professionali.
 
Il credito accumulato nel quadro CM potrà essere utilizzato con il modello F24 dai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi in compensazione di eventuali altre imposte o contributi dovuti all’Erario in caso di possesso di altri redditi o beni (IRPEF, addizionali, ICI, etc.), oppure i contributi previdenziali da versare alla Cassa di appartenenza.

Se il contribuente che aderisce al nuovo regime dei minimi non ha la possibilità di utilizzare in questo modo il credito, questo è destinato ad accumularsi per essere eventualmente richiesto a rimborso. Una situazione che vedrà coinvolti tutti i contribuenti che esercitano un’attività in  , nella quali i compensi sono assoggettati alla ritenuta, come avvocati, commercialisti, agenti di commercio, mediatori.

Partite Iva inattive: arriva la mini sanzione

 

Una mini sanzione del valore di 129 euro, da corrispondere entro il prossimo 4 ottobre utilizzando il modello F24 ‘Elementi identificativi’. Da oggi per mettere in regola le Partite Iva inattive basterà un semplice versamento, senza l’obbligo di presentare alcuna documentazione al fisco.

La risoluzione 93/E del 21 settembre dell’Agenzia delle Entrate, volta ad alleggerire l’iter burocratico per i possessori di Partite Iva inattive, si rivolge a tutti i titolari di una Partita Iva che non hanno presentato la relativa dichiarazione almeno negli ultimi 3 anni oppure che non svolgono alcuna attività.

Non sarà quindi più necessario presentare all’Agenzia delle Entrate alcuna dichiarazione di cessata attività, né dovrà essere dimostrato il versamento effettuato.

I versamenti di 129 euro pervenuti attraverso l’F24 vengono infatti elaborati direttamente dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria favorendo la semplificazione del processo. Inoltre, in base alla nuova risoluzione dell’Agenzia, il pagamento della mini-sanzione sostituisce la dichiarazione di cessazione attività, ovvero il modello AA7 previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche o il modello AA9 previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi.

L’introduzione della mini-sanzione sulle Partire Iva inattive fornisce inoltre un’ultima opportunità di regolarizzazione prima della chiusura d’ufficio della partita Iva, che prevede una sanzione fino a 2.065 euro.

Alessia Casiraghi

Pronto il codice per l’F24 per il bonus “ricerca scientifica”

Con il codice “6835”, istituito dalla risoluzione n. 88/E del 12 settembre 2011, le imprese ora potranno utilizzare in compensazione tramite modello F24, il credito d’imposta che premia chi investe in programmi di crescita e innovazione scientifica nelle università.

L’agevolazione, introdotta sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012 dall’articolo 1 del Dl 70/2011 (“decreto sviluppo“), compete in tre quote annuali per ciascuno dei periodi d’imposta e riguarda progetti di ricerca scientifica finanziati in Università ed enti pubblici o altre strutture idonee a ricevere i contributi individuate con decreto del Miur, unitamente al Mef.

Il nuovo codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” o nella colonna “Importi a debito compensati” qualora il contribuente debba effettuare il riversamento del credito. Nel campo “Anno di riferimento” è necessario indicare l’annualità cui si riferisce il credito.

Artigiani e commercianti, ecco i contributi Inps per il 2011

L’Inps, con la Circolare n. 34 del 10.02.2011, ha comunicato le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2011. Le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso: Cambiano invece il minimale ed il massimale di reddito.

Il pagamento dei contributi 2011 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate con le seguenti scadenze:

  1. 16 maggio 2011;
  2. 16 agosto 2011;
  3. 16 novembre 2011;
  4. 16 febbraio 2012.

Gli acconti dei contributi 2011, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Qualora ci fosse il saldo, andrà versato in sede di UNICO 2012.

Modello F24, l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa fare in caso di compensazioni iva.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito i dubbi relativi alla predisposizione del modello F24 in caso di compensazioni Iva. Il chiarimento è avvenuto con la circolare n. 29/E del 3 giugno 2010. Le compensazioni Iva che devono essere riportate nel modello F24 concorrono ai limiti di compensabilità di 10.000 euro e 15.000 euro. Invece non hanno rilievo le compensazioni interne se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale.