Partono gli incentivi per l’assunzione agevolata di giovani

Sono online sul sito dell’Inps i moduli per la richiesta di incentivo previsto dalla Legge di Stabilità 2017 per accedere alla decontribuzione sull’assunzione agevolata di giovani per il biennio 2017-2018, purché si trovino a non più di sei mesi dall’ottenimento del titolo di studio e abbiano effettuato un periodo di alternanza scuola lavoro o di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.

Lo sgravio fiscale spetta a tutti i lavoratori privati mentre ne rimangono esclusi pubblica amministrazione, lavoro domestico e agricolo.

Si tratta di un’agevolazione che riguarda la decontribuzione al 100% per tre anni sui versamenti Inps, fino ad un tetto annuo di 3.250 euro, che significa una soglia massima mensile pari a 270,83 euro. Un’eventuale eccedenza mensile può essere esposta nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo.
Il triennio di durata del beneficio si calcola dalla data dell’assunzione e può essere sospeso in caso di maternità.

L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi contributivi quali il beneficio per chi assume lavoratori over 50, oppure gli incentivi Occupazione Sud e Occupazione giovani. E’ invece cumulabile con altri incentivi all’occupazione come quello per l’assunzione dei lavoratori disabili o per i lavoratori in NASpI.

Chi vuole chiedere l’agevolazione deve utilizzare l’applicazione Diresco, inviando domanda preliminare che contiene dati del lavoratore, retribuzione mensile media, aliquota contributiva datoriale, tipologia orario di rapporto.
Ricevuta questa domanda, l’Inps entro 48 ore calcola il beneficio spettante, valuta le risorse disponibili e, in caso di istruttoria positiva, comunica al richiedente che è stato prenotato l’importo della decontribuzione spettante.
A questo punto, entro 10 giorni di calendario, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione e la conferma della prenotazione. Se non rispetta il termine deve ripetere l’intera procedura.

Il beneficio vale per contratti di lavoro a tempo indeterminato mentre sono escluse il contratto intermittente o a chiamata. Comprese invece la somministrazione e le cooperative di lavoro.
L’esonero contributivo non è previsto se l’assunzione viola diritti di precedenza, nell’impresa sono in atto ammortizzatori sociali per crisi o riorganizzazione, il lavoratore è stato licenziato dalla stessa azienda nei sei mesi precedenti. Il lavoratore deve aver svolto presso il datore di lavoro un periodo di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30% delle ore previste dal proprio percorso, o un apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Vera MORETTI

Licenziamenti per giusta causa in aumento

Da un’indagine dell’Ufficio Studi della CGIA emerge che i licenziamenti per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo, nel settore privato sono aumentati nell’ultimo anno del 26,5%, mentre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono aumentati solo del 4,6% e quelli per esodo incentivato sono calati del 19%.

Questo trend si giustifica a causa di un’abitudine ormai diffusa tra i dipendenti, che in caso di dimissioni vogliono evitare incombenze burocratiche ed evitare la NASpI, e che per ora riguarda 74.600 lavoratori ma che, se la tendenza rimarrà questa, aumenteranno vertiginosamente.

Con l’introduzione della riforma Fornero, dal 2013 chi viene licenziato ha diritto all’ASpI, l’indennità mensile di disoccupazione, che rappresenta una misura di sostegno al reddito con una durata massima di 2 anni che costringe l’imprenditore che ha deciso di lasciare a casa il proprio dipendente al pagamento di una tassa di licenziamento. Se si verifica questa situazione, infatti, il datore di lavoro deve versare all’Inps una somma pari al 41% del massimale mensile della NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi 3 anni. Per una persona con un’anzianità lavorativa di almeno 3 anni, la tassa a carico dell’azienda può sfiorare i 1.500 euro.

Renato Mason, segretario della CGIA, ha dichiarato in proposito: “Se una impresa contribuisce ad aumentare il numero dei disoccupati provoca dei costi sociali che in parte deve sostenere. Negli ultimi tempi, però, la questione ha assunto i contorni di un raggiro a carico di moltissime aziende e anche dello Stato, perché un numero sempre più crescente di dipendenti non rispetta la norma e costringe gli imprenditori al licenziamento e, di conseguenza, fa scattare la Nuova ASpI in maniera impropria”.

Il trend rilevato dalla CGIA si sta affermando anche nell’anno in corso, poiché l’incremento dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel solo primo trimestre è stato del 14,7%
Negli ultimi tempi, infatti, i lavoratori tendono a non recarsi più al lavoro senza alcuna comunicazione al proprio titolare, poiché sanno che in questi casi, dal marzo 2016, è stata introdotta l’obbligatorietà delle dimissioni on-line e che, in caso di decisione volontaria di starsene a casa, il datore di lavoro deve avviare la procedura del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
In questo caso, il dipendente riceve la NASpI, che invece non gli spetterebbe in caso di dimissioni volontarie.

Paolo Zabeo, coordinatore Ufficio Studi CGIA, ha commentato: “Questo astuto espediente sta creando un danno economico non indifferente. Non solo perché costringe il titolare dell’azienda a versare la tassa di licenziamento che, come dicevamo, può arrivare fino a 1.500 euro, ma anche alla collettività che deve farsi carico del costo della NASpI. Se quest’ultima viene erogata per tutti i 2 anni previsti dalla legge Fornero, il costo complessivo per le casse dell’Inps può arrivare fino a 20.000 euro a lavoratore”.

Vera MORETTI

NASpI e aziende con meno di 15 dipendenti

Non è detto che l’indennità mensile di disoccupazione NASpI sia un diritto del quale possono fruire tutti i disoccupati. Lo ha ribadito il ministero del Lavoro con un recente comunicato emanato sull’argomento.

Nel comunicato, il ministero ha fornito chiarimenti sulla possibilità di assegnare l’indennità mensile di disoccupazione NASpI qualora il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro congiunta insieme al datore di lavoro, e qualora il caso si verifichi in aziende con meno di 15 dipendenti e al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il ministero chiarisce che in questi casi l’indennità NASpI non spetta al lavoratore che si trova disoccupato a seguito della risoluzione consensuale del contratto se occupato in un’azienda con meno di 15 dipendenti e se tale risoluzione si è verificata nell’ambito di un tentativo di conciliazione rientrante nell’articolo 410 cpc.

Il ministero ha sottolineato che questa non legittimità del trattamento NASpI è sancita in base all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22/2015 .

Assegno di disoccupazione, chiarimenti dal ministero

Novità da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul nuovo assegno di disoccupazione. Attraverso una nota, il ministero fa chiarezza sull’attuazione del decreto interministeriale 29 ottobre 2015 in materia di nuovi sussidi al reddito. Con questo decreto era stato disposto che potranno beneficiare del nuovo Assegno di Disoccupazione – ASDI i soggetti che, avendo terminato il periodo di erogazione della NASPI, versano tuttavia ancora in stato di disoccupazione e in condizione economica di bisogno.

Due sono i passaggi per ottenere il nuovo assegno di disoccupazione; il primo passaggio va fatto online, presentando la domanda di erogazione attraverso un modulo disponibile sul sito dell’Inps; per il secondo passaggio è necessario andare nel servizio competente dell’ambito territoriale in cui è stabilita la propria residenza e sottoscrivere un “Progetto Personalizzato”. Con questo progetto il disoccupato si impegna a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare senza riserve proposte di lavoro che possano poi portare alla cessazione dell’erogazione dell’assegno di disoccupazione.

Sul progetto c’è tuttavia ancora un alone di mistero, poiché i servizi competenti aspettano un provvedimento del ministero del Lavoro, sentiti la Conferenza Stato-Regioni e il Garante della Privacy, per sapere come comunicare ai sottoscriventi le caratteristiche del progetto stesso. Nel frattempo, i servizi competenti comunicheranno al ministero la sottoscrizione del progetto personalizzato da parte del richiedente, gli eventuali aggiornamenti, i fatti che possano portare il richiedente a incorrere in sanzioni, come da decurtazione o la sospensione dell’erogazione dell’assegno di disoccupazione.

Queste comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica utilizzando l’apposita sezione del sito www.cliclavoro.gov.it.

Naspi e lavoro subordinato? Si può

Forse non tutti sanno che è possibile percepire la Naspi – la nuova indennità di disoccupazione per chi ha perso il lavoro in vigore dall’1 maggio 2015 – anche se, nel frattempo, si è trovata un’occupazione.

La Naspi è stata infatti dichiarata compatibile con il regime di lavoro subordinato, almeno in un caso. Accade quando il lavoratore beneficiario della Naspi, nel periodo in cui ne fruisce sottoscrive un rapporto di lavoro subordinato (della durata superiore o inferiore ai 6 mesi) da cui deriva un reddito inferiore agli 8mila euro annui: in questo caso mantiene il diritto alla Naspi, ma la percepirà di importo ridotto.

L’importo della Naspi è ridotto all’80% dell’assegno, ricalcolato sul periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio del lavoro e la data di cessazione, o, qualora sia successiva, alla fine dell’anno.

Il lavoratore deve però ricordarsi di comunicare all’Inps il reddito annuo previsto dalla nuova attività entro un mese dall’inizio del lavoro, pena la decadenza dalla Naspi ridotta. Qualora questa comunicazione non avvenisse e il rapporto di lavoro fosse inferiore a 6 mesi, la Naspi verrebbe sospesa; cancellata se il lavoro fosse superiore ai 6 mesi.

Ricordiamo che per poter accedere all’erogazione della Naspi, il disoccupato deve avere:

  • stato di disoccupazione;
  • 30 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi precedenti la disoccupazione;
  • 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti.

Naspi e Dis-coll non escludono il bonus 80 euro

Anche chi pensava di non aver diritto al bonus 80 euro dovrà rifare i propri conti. L’Inps ha infatti specificato quali sono i soggetti che rientrano nella normativa che stabilizza il credito Irpef per il 2015, che è noto a tutti come bonus 80 euro.

Secondo l’Istituto di previdenza, infatti, hanno diritto al bonus 80 euro anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito, come la Naspi e la Dis-coll, in quanto si tratta di redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Attraverso il messaggio 2946/2015 del 29 aprile, l’Inps specifica che per queste categorie che rientrano tra i percettori del bonus 80 euro è necessario riferirsi alla circolare n. 67/2014 emanata dall’Istituto stesso.

L’Inps precisa inoltre che, ai fini del calcolo del bonus 80 euro, saranno rilevate anche le nuove prestazioni Naspi (ossia l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e Dis-Coll (vale a dire l’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati), introdotte con il D.Lgs. 22 del 4 marzo 2015.